Articolo 790 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 776 bisArticolo 791
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9 ottobre 2010
Art. 790. Ruoli 1. Tutti i militari, a eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in distinti ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'ordine determinato dall'anzianita' assoluta e dall'anzianita' relativa. 2. Per ciascuna Forza armata o Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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