Sentenza 31 marzo 2025
Decreto collegiale 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Masciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Aldo Moro n. 17;
contro
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto detenzione armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.U.S., nonché di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia, insorge avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Vibo Valentia ha disposto il divieto di detenzione armi e munizioni ex art. 39 TULPS “ in quanto lo stesso, in concorso con altri due soggetti, è stato deferito, dai militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri Forestale di -OMISSIS-, alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per aver svolto attività venatoria in violazione delle normative vigenti ed effettuato attività di caccia non consentita su fauna selvatica particolarmente protetta”.
1.1. A fondamento dell’istanza di annullamento ha dedotto tre motivi così sintetizzabili:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 LEGGE 241/90 E S.M.E. I. – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – MANIFESTA INGIUSTIZIA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA; il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza di ragioni di urgenza tali da giustificare l’omissione;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 39 TULPS - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – SPROPORZIONALITÀ, in quanto il provvedimento si fonda, esclusivamente, sulla proposta avanzata dal Gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia e sarebbe poi viziato da sproporzionalità rispetto alle conseguenze che la L. 157/92 commina in simili ipotesi, ossia la sola sospensione, peraltro in presenza di recidiva;
III. ECCESSO DI POTERE EVIDENZIATO DAL TRAVISAMENTO DEI FATTI, per l’omessa valutazione della personalità del soggetto.
1.2. Si è costituta in giudizio l’amministrazione contestando nel merito la domanda e ribadendo la legittimità del proprio operato.
1.3. All’udienza del 19 febbraio 2025, quindi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
2.1. Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare in materia di armi, di cui agli artt.1, 5, 11, 39, 42 TULPS, come interpretata dalla giurisprudenza, i cui principi sono stati ribaditi anche da questa Sezione (da ultimo, sentenze n. 948 del 14.6.2024 e n. 1036 del 27.6.2024):
- per costante giurisprudenza, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
- il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale: il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; il secondo, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. può valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 09/05/2022, n.3137);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
- in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza, si precisa che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
Tali principi si ricavano dalla cornice normativa tracciata dai richiamati artt.1, 5, 11, 39, 42 TULPS. Di particolare rilievo il dettato dell'art.39, laddove è disposto che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Va rammentato poi, al fine del decidere, che è affermazione pretoria ormai consolidata quella in forza della quale il divieto irrogato dal Prefetto al singolo soggetto di detenere armi o munizioni, ai sensi dell’art. 39 TULPS, non ha natura sanzionatoria bensì costituisce una misura cautelare, finalizzata a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela dell’incolumità privata e pubblica.
3. Avendo quindi riguardo al quadro normativo e pretorio così delineato, a giudizio del Collegio, le censure mosse dal ricorrente non sono suscettibili di essere condivise.
3.1. Va in primo luogo disattesa la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato.
In disparte l’intrinseca urgenza di provvedere, come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato anche di recente (cfr. sez. III, 4.11.2024, n. 8765), il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Nel caso di specie il ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi di fatto a riferire, in termini generali, che “l’attivazione del contraddittorio con il ricorrente, avrebbe fornito all’Amministrazione procedente elementi utili in ordine all’esatta ricostruzione ed interpretazione dei fatti ”, sicché la doglianza va ritenuta infondata.
3.2. Anche l’ulteriore motivo relativo all’omessa istruttoria, ed in particolare al rilievo secondo cui l’amministrazione procedente si sarebbe limitata a recepire le risultanze relative alla proposta avanzata dal Gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia, è destituito di fondamento.
Il fatto posto a fondamento del provvedimento oggi sub iudice – id est, l’abbattimento da parte del ricorrente, in concorso con altri, di 20 capi di volatili appartenenti alla famiglia dei fringuelli – risulta, infatti, incontestato.
A fronte di ciò, la valutazione fatta dall’amministrazione, sulla base dell’informativa fornita dai Carabinieri, è logica, congrua e coerente con il dettato e la ratio della norma su cui riposa. Il Prefetto ha ritenuto, in altri termini, che l’abbattimento di un numero, peraltro consistente, di esemplari di specie “ particolarmente ” protetta, sia sufficiente a ritenere il ricorrente capace di abusare (nuovamente) dell’arma, in un’ottica prognostica sulla base di un dato fattuale incontestato.
Tale decisione è peraltro coerente con quanto affermato, con riferimento alla violazione di norme sull’esercizio dell’attività venatoria, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7545/2024, laddove il supremo consesso di giustizia amministrativa ha osservato che assume rilievo dirimente, ai fini del sindacato di legittimità del decreto prefettizio, la circostanza che l’episodio riguardi l’uso delle armi per svolgere attività venatoria non consentita. Tale circostanza, in altri termini, è sufficiente a dimostrare un uso non corretto delle armi a conclusione di una valutazione amministrativa, ben diversa da quella che deve compiere il giudice penale, e sindacabile dal giudice amministrativo solo se manifestamente illogica, profilo che non si ravvisa nel caso di specie.
3.3. Va altresì respinto l’ulteriore motivo di ricorso, consistente nella ritenuta sproporzionalità del provvedimento di revoca rispetto alla diversa misura della sospensione, prevista dalla L. 157/1992, per casi più gravi rispetto a quello considerato dal Prefetto nel decreto impugnato. Tanto in considerazione della diversità di rationes delle due misure, ossia cautelare, quella amministrativa di cui all’art. 39 TULPS, e sanzionatoria, quella prevista dalla L. 157/1992.
3.4. Peraltro va ricordato quanto già ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, e cioè che, diversamente da altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, la disposizione in parola non stabilisce una durata al divieto imponibile dal Prefetto. Deve però ritenersi che il provvedimento inibitorio adottato “…non possa avere una efficacia sine die, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso …” (TAR Lombardia Milano, Sez. I, 22.05.2023, n. 1197). Ne consegue, pertanto, che “…l’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo deve condurre ad affermare che, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio. Ne discende, altresì, che il riesame deve essere costituito da una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio o meno, non potendosi risolvere in un formale richiamo a verifiche precedenti… ”. (T.A.R. Trento, 24 settembre 2021, n.148).
Ne consegue quindi che il ricorrente, in futuro, ben potrà presentare un’istanza di revoca del provvedimento e l’amministrazione sarà quindi tenuta a rivalutare, nel suo insieme, la sua condizione al fine di esprimere nuovamente il giudizio di affidabilità.
4. Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.