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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17443/2018
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 17443/2018 promossa da:
Parte_1 con l'avv. A. D'Antuono;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. P. F. Fedele
CONVENUTA
oggetto: intermediazione finanziaria conclusioni: per l'attore:
1) dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia ex art. 1418 c.c.. 1322 c.c. II comma,
1343 c.c. art 1439 c.c. e/o ex art. 1427 c.c., 1428 c.c., 1362 c.c. per causa illecita, per difetto di causa e difetto di interesse meritevole di tutela, per contrarietà a norme imperative del contratto 4 You n. 100450 stipulato tra il Sig e la , in data 30 aprile 2001; Pt_1 Controparte_2
2) in via subordinata dichiarare ovvero accertare l'inefficacia ex artt. 1469-bis ss. del contratto “4 You” numero 100450 stipulato tra il Sig e la , in data 30 aprile 2001; Pt_1 Controparte_2
3) In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto ( presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento) ed in particolare accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nell'art 8 sez.II (oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte sua) in quanto non sottoscritta specificatamente ai sensi dell'art 1341 c.c.
pagina 1 di 6 ne approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale ex art 1469 ter c.c. nonché l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 del predetto contratto ai sensi degli artt. 1469- bis, terzo comma, n. 6 e 1469- quater e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto ed è dovuto dal ricorrente alla banca in caso di recesso anticipato;
4) Accertare e dichiarare che il consenso espresso dal ricorrente alla stipula dei contratto de quo fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca, che per dolo determinante della stessa e per l'effetto CP_2 annullare i contratto stipulati ai sensi degli art. 1394 e 1395 c.c.
5) Accertare e dichiarare che la ha proposto il contratto 4 You ed eseguito lo stesso in violazione dei CP_2 principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt. 1175, 1176, 1375 e dal D.lgs 206/2005 e artt. 1469 bis e seguenti c.c. e dal TUF e per l'effetto dichiarare risolto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c. per grave inadempimento;
6)condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire Controparte_2 integralmente il danno in sorte capitale quantificato in euro 6.010,98 oltre interessi;
7) in ogni caso condannare la a risarcire il danno ingiustamente patito dal Controparte_2 per la stipulazione e l'esecuzione del contratto quantificato in Euro 6.010,98 oltre interessi;
Pt_1
8) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, ex art 1218 Controparte_2
c.c. al risarcimento del danno dovuto quantificato nella misura del mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire e quantificabile in €. 133.150,46 come dettagliato nel conteggio contenuto nel copro dell'atto introduttivo;
9) con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate;
10) con vittoria di spese diritti e onorari, di causa.
Per la convenuta:
1. respingere le domande tutte di Parte Attrice in quanto inammissibili, e/o prescritte e/o pretestuose, infondate e comunque non provate;
2. con condanna al pagamento delle spese.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– investitore - ha dedotto di aver sottoscritto nel 2001 con (“MPS” Parte_1 Controparte_2
o “ , intermediario finanziario) un piano finanziario denominato “4 You”, proposto dalla banca CP_2 come piano previdenziale a basso rischio, ma rivelatosi in realtà un finanziamento vincolato ad essere investito, per il tramite della banca in qualità di mandataria, all'acquisto di specifici strumenti finanziari. ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto e il risarcimento dei danni. Pt_1 pagina 2 di 6 A fondamento delle proprie pretese ha dedotto: a) la violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza imposti agli intermediari finanziari e sanciti dal TUF e dal Reg. n. 11522/1998; b) il CP_3 comportamento doloso della che avrebbe omesso di fornire le informazioni dovute sulla natura del CP_2 prodotto, o addirittura avrebbe reso false informazioni al riguardo;
c) l'errore essenziale in cui sarebbe incorso il cliente a causa delle false informazioni ricevute dalla Banca;
d) l'applicabilità della disciplina consumeristica e l'abusività dell'intero regolamento negoziale;
e) la non meritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322, c. 2 c.c.
Ha dunque chiesto il “risarcimento” del danno, individuato in misura pari a € 139.161,44, per danno emergente e lucro cessante.
***
Le domande attoree risultano fondate nei limiti di quanto specificato.
Il piano finanziario (denominato “4 You, For You”) sottoscritto dall'attore consiste nella concessione di un finanziamento di € 175.875,75 al tasso nominale annuo del 6,52% (da rimborsare in 177 rate mensili, scadenza 31.1.2016), importo che viene utilizzato dalla banca, in qualità di mandataria del mutuatario investitore, al fine di: a) acquistare strumenti finanziari di Interbanca Spa 2001/2016 ZC;
b) sottoscrivere i fondi comuni di investimento mobiliare talia, ducato Az. Internazionale, Ducato Az. Europa. CP_4
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/11/2017, n. 26057, il contratto atipico denominato
"4YOU" - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore”.
Per giurisprudenza costante, inoltre, il difetto di meritevolezza degli interessi sottesi al regolamento negoziale comporta “la conseguenza dell'improduttività degli effetti del contratto fin dall'origine dal momento che non sussiste una ragione giustificativa plausibile del vincolo, il quale non merita tutela e non
è coercibile, restando indifferente per l'ordinamento. Il contratto atipico, all'esito del giudizio d'immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/02/2018, n. 2521).
Dall'inefficacia del negozio derivano effetti restitutori.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, in realtà, l'attore ha domandato, sia pur impropriamente, la restituzione “del danno” per circa € 6.000.
Al riguardo si evidenzia che in forza degli effetti restitutori l'intermediario è tenuto a restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038, comma 1, c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Nell'indagine peritale è emerso che la somma oggetto di investimento è pari ad €.274.238,49. La somma trattenuta a titolo di imposta di bollo per l'intero periodo di riferimento (2001-2016) è pari ad € 2.632,23.
In forza degli investimenti effettuati, all'investitore sono stati accreditati: per Bond Interbanca ZC 01/16, al netto della ritenuta a titolo di imposta (26%), € 187.899,25; per i fondi comuni di investimento, al netto delle imposte (quantificate in €.6.118,83) € 93.885,47.
Il c.t.u. ha ritenuto di individuare il valore dell'investimento in fondi comuni alla data di estinzione del mutuo (31.1.2016) sulla base della documentazione disponibile maggiormente prossima a quella data, e in particolare sulla base della documentazione riferibile al 10.11.2015.
Il c.t.u.. ha chiarito affermato che per i fondi di investimento in questione “non sono state rilevate banche dati di pubblico accesso contenenti le informazioni necessarie alla loro valorizzazione al 31.1.2016”.
Tale considerazione è stata oggetto di censura da parte dell'attore, il quale ha sostenuto che il valore dei fondi comuni al 31.1.2016 poteva essere verificato “su banche dati ufficiali e pubbliche come Investing o
Teleborsa per citarne alcuni oltre che essere pubblicati giorno per giorno sui principali quotidiani finanziari e non, quali La Repubblica, Milano Finanza, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera”.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, il c.t.u. ha evidenziato “di non aver ricevuto specifica autorizzazione dal giudice a consultare banche dati di pubblico accesso funzionali all'accertamento alla data del 31.1.2016”.
L'obiezione del c.t.u. appare infondata, dal momento che: a) oggetto di accertamento era la quantificazione degli effetti restitutori, previa determinazione del rendimento dell'investimento; b) il rendimento, da portare in diffalco, nella somma algebrica, rispetto all'ammontare dell'investimento sostenuto, doveva essere calcolato con riferimento all'intera durata del rapporto, ossia fino al 31.1.2016; c) al fine di determinare il valore del rendimento derivante dall'investimento nei fondi comuni era necessario verificare il valore delle quote sottoscritte, previa rilevazione del prezzo unitario alla data di riferimento sopra indicata;
d) la rilevazione unitaria del prezzo di riferimento mediante accesso a banche dati da parte dell'ausiliario, vertendo su fatti secondari necessariamente funzionali all'accertamento, non comporta alcuna violazione del principio dispositivo e non necessita di specifica autorizzazione da parte del giudice;
e) è irrilevante, oltre che inverosimile, il fatto – riferito apoditticamente dal c.t.u. e contestato dall'attore – che non esistessero banche dati “pubblicamente” accessibili per quei determinati fondi comuni;
f) le pagina 4 di 6 banche dati consultabili da parte del c.t.u. sono state espressamente indicate dall'attore, il quale, nelle osservazioni alla bozza peritale, ha allegato altresì apposita documentazione aggiornata al 29.1.2016 (data sostanzialmente coincidente con il termine di estinzione del finanziamento e maggiormente prossima ad esso rispetto alla data individuata dal c.t.u.).
Il mancato reperimento da parte del c.t.u. di dati aggiornati alla data del 16.1.2016 per calcolare il valore del rendimento dei fondi comuni può essere agevolmente superato dalle allegazioni tecniche svolte dall'attore, non specificamente contestate dalla convenuta e non censurate nel merito dal c.t.u.
Devono conseguentemente ritenersi attendibili le tabelle offerte nelle osservazioni dell'attore alla c.t.u., tabelle contenenti per l'appunto il valore unitario delle quote sottoscritte in fondi comuni e il valore dell'investimento al 29.1.2016.
Rettificati i valori individuati dal c.t.u. per i fondi comuni di investimento al netto delle imposte versate
(quantificate in €.6.118,83), deve ritenersi che all'investitore sono stati accreditati € 82.956,69 in luogo della maggior somma di € 93.885,47 individuata in sede peritale.
In attuazione dei criteri citati per le restituzioni, dalla somma algebrica dei componenti indicati emerge che il saldo dei rapporti dare/avere è negativo per l'investitore mutuatario nella misura di € 6.014,78 (e non positivo per lui nella misura, individuata dal c.t.u., di € 4.194,00).
Da ciò consegue che l'attore ha diritto alla restituzione di € 6.014,78, oltre interessi in misura legale dalla data dell'1.2.2016 al saldo.
Sul risarcimento dei danni
La domanda risarcitoria, che presuppone la validità del contratto, è logicamente incompatibile con la dedotta invalidità e in ogni caso con l'accertata inefficacia per difetto di meritevolezza, non potendosi ravvisare alcun inadempimento negoziale in assenza di un titolo efficace.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'attore i valori minimi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento, determinato sulla base del quantum riconosciuto, avuto riguardo all'attività espletata, alla soccombenza parziale dell'attore sulle ulteriori domande.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro come da separato decreto di liquidazione e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico della convenuta.
pagina 5 di 6
PQM
Il giudice, definitivamente accertando, dichiara l'inefficacia del contratto oggetto di impugnazione;
condanna la convenuta a restituire in favore dell'attore la somma di € 6.014,78 oltre interessi come in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 7.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 17443/2018 promossa da:
Parte_1 con l'avv. A. D'Antuono;
ATTORE contro
Controparte_1 con l'avv. P. F. Fedele
CONVENUTA
oggetto: intermediazione finanziaria conclusioni: per l'attore:
1) dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia ex art. 1418 c.c.. 1322 c.c. II comma,
1343 c.c. art 1439 c.c. e/o ex art. 1427 c.c., 1428 c.c., 1362 c.c. per causa illecita, per difetto di causa e difetto di interesse meritevole di tutela, per contrarietà a norme imperative del contratto 4 You n. 100450 stipulato tra il Sig e la , in data 30 aprile 2001; Pt_1 Controparte_2
2) in via subordinata dichiarare ovvero accertare l'inefficacia ex artt. 1469-bis ss. del contratto “4 You” numero 100450 stipulato tra il Sig e la , in data 30 aprile 2001; Pt_1 Controparte_2
3) In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto ( presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento) ed in particolare accertare e dichiarare la nullità della clausola vessatoria contenuta nell'art 8 sez.II (oneri per l'investitore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte sua) in quanto non sottoscritta specificatamente ai sensi dell'art 1341 c.c.
pagina 1 di 6 ne approvata dal consumatore a seguito di trattativa individuale ex art 1469 ter c.c. nonché l'inefficacia della clausola penale di cui all'art. 8 del predetto contratto ai sensi degli artt. 1469- bis, terzo comma, n. 6 e 1469- quater e per l'effetto dichiarare che nulla era dovuto ed è dovuto dal ricorrente alla banca in caso di recesso anticipato;
4) Accertare e dichiarare che il consenso espresso dal ricorrente alla stipula dei contratto de quo fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca, che per dolo determinante della stessa e per l'effetto CP_2 annullare i contratto stipulati ai sensi degli art. 1394 e 1395 c.c.
5) Accertare e dichiarare che la ha proposto il contratto 4 You ed eseguito lo stesso in violazione dei CP_2 principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt. 1175, 1176, 1375 e dal D.lgs 206/2005 e artt. 1469 bis e seguenti c.c. e dal TUF e per l'effetto dichiarare risolto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c. per grave inadempimento;
6)condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, a restituire Controparte_2 integralmente il danno in sorte capitale quantificato in euro 6.010,98 oltre interessi;
7) in ogni caso condannare la a risarcire il danno ingiustamente patito dal Controparte_2 per la stipulazione e l'esecuzione del contratto quantificato in Euro 6.010,98 oltre interessi;
Pt_1
8) condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, ex art 1218 Controparte_2
c.c. al risarcimento del danno dovuto quantificato nella misura del mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire e quantificabile in €. 133.150,46 come dettagliato nel conteggio contenuto nel copro dell'atto introduttivo;
9) con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate;
10) con vittoria di spese diritti e onorari, di causa.
Per la convenuta:
1. respingere le domande tutte di Parte Attrice in quanto inammissibili, e/o prescritte e/o pretestuose, infondate e comunque non provate;
2. con condanna al pagamento delle spese.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
– investitore - ha dedotto di aver sottoscritto nel 2001 con (“MPS” Parte_1 Controparte_2
o “ , intermediario finanziario) un piano finanziario denominato “4 You”, proposto dalla banca CP_2 come piano previdenziale a basso rischio, ma rivelatosi in realtà un finanziamento vincolato ad essere investito, per il tramite della banca in qualità di mandataria, all'acquisto di specifici strumenti finanziari. ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto e il risarcimento dei danni. Pt_1 pagina 2 di 6 A fondamento delle proprie pretese ha dedotto: a) la violazione degli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza imposti agli intermediari finanziari e sanciti dal TUF e dal Reg. n. 11522/1998; b) il CP_3 comportamento doloso della che avrebbe omesso di fornire le informazioni dovute sulla natura del CP_2 prodotto, o addirittura avrebbe reso false informazioni al riguardo;
c) l'errore essenziale in cui sarebbe incorso il cliente a causa delle false informazioni ricevute dalla Banca;
d) l'applicabilità della disciplina consumeristica e l'abusività dell'intero regolamento negoziale;
e) la non meritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322, c. 2 c.c.
Ha dunque chiesto il “risarcimento” del danno, individuato in misura pari a € 139.161,44, per danno emergente e lucro cessante.
***
Le domande attoree risultano fondate nei limiti di quanto specificato.
Il piano finanziario (denominato “4 You, For You”) sottoscritto dall'attore consiste nella concessione di un finanziamento di € 175.875,75 al tasso nominale annuo del 6,52% (da rimborsare in 177 rate mensili, scadenza 31.1.2016), importo che viene utilizzato dalla banca, in qualità di mandataria del mutuatario investitore, al fine di: a) acquistare strumenti finanziari di Interbanca Spa 2001/2016 ZC;
b) sottoscrivere i fondi comuni di investimento mobiliare talia, ducato Az. Internazionale, Ducato Az. Europa. CP_4
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/11/2017, n. 26057, il contratto atipico denominato
"4YOU" - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2 c.c. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore”.
Per giurisprudenza costante, inoltre, il difetto di meritevolezza degli interessi sottesi al regolamento negoziale comporta “la conseguenza dell'improduttività degli effetti del contratto fin dall'origine dal momento che non sussiste una ragione giustificativa plausibile del vincolo, il quale non merita tutela e non
è coercibile, restando indifferente per l'ordinamento. Il contratto atipico, all'esito del giudizio d'immeritevolezza, deve ritenersi inefficace fin dalla stipulazione, inidoneo a vincolare le parti al reticolo di regole che ne compongono la struttura” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 01/02/2018, n. 2521).
Dall'inefficacia del negozio derivano effetti restitutori.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, in realtà, l'attore ha domandato, sia pur impropriamente, la restituzione “del danno” per circa € 6.000.
Al riguardo si evidenzia che in forza degli effetti restitutori l'intermediario è tenuto a restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038, comma 1, c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Nell'indagine peritale è emerso che la somma oggetto di investimento è pari ad €.274.238,49. La somma trattenuta a titolo di imposta di bollo per l'intero periodo di riferimento (2001-2016) è pari ad € 2.632,23.
In forza degli investimenti effettuati, all'investitore sono stati accreditati: per Bond Interbanca ZC 01/16, al netto della ritenuta a titolo di imposta (26%), € 187.899,25; per i fondi comuni di investimento, al netto delle imposte (quantificate in €.6.118,83) € 93.885,47.
Il c.t.u. ha ritenuto di individuare il valore dell'investimento in fondi comuni alla data di estinzione del mutuo (31.1.2016) sulla base della documentazione disponibile maggiormente prossima a quella data, e in particolare sulla base della documentazione riferibile al 10.11.2015.
Il c.t.u.. ha chiarito affermato che per i fondi di investimento in questione “non sono state rilevate banche dati di pubblico accesso contenenti le informazioni necessarie alla loro valorizzazione al 31.1.2016”.
Tale considerazione è stata oggetto di censura da parte dell'attore, il quale ha sostenuto che il valore dei fondi comuni al 31.1.2016 poteva essere verificato “su banche dati ufficiali e pubbliche come Investing o
Teleborsa per citarne alcuni oltre che essere pubblicati giorno per giorno sui principali quotidiani finanziari e non, quali La Repubblica, Milano Finanza, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera”.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, il c.t.u. ha evidenziato “di non aver ricevuto specifica autorizzazione dal giudice a consultare banche dati di pubblico accesso funzionali all'accertamento alla data del 31.1.2016”.
L'obiezione del c.t.u. appare infondata, dal momento che: a) oggetto di accertamento era la quantificazione degli effetti restitutori, previa determinazione del rendimento dell'investimento; b) il rendimento, da portare in diffalco, nella somma algebrica, rispetto all'ammontare dell'investimento sostenuto, doveva essere calcolato con riferimento all'intera durata del rapporto, ossia fino al 31.1.2016; c) al fine di determinare il valore del rendimento derivante dall'investimento nei fondi comuni era necessario verificare il valore delle quote sottoscritte, previa rilevazione del prezzo unitario alla data di riferimento sopra indicata;
d) la rilevazione unitaria del prezzo di riferimento mediante accesso a banche dati da parte dell'ausiliario, vertendo su fatti secondari necessariamente funzionali all'accertamento, non comporta alcuna violazione del principio dispositivo e non necessita di specifica autorizzazione da parte del giudice;
e) è irrilevante, oltre che inverosimile, il fatto – riferito apoditticamente dal c.t.u. e contestato dall'attore – che non esistessero banche dati “pubblicamente” accessibili per quei determinati fondi comuni;
f) le pagina 4 di 6 banche dati consultabili da parte del c.t.u. sono state espressamente indicate dall'attore, il quale, nelle osservazioni alla bozza peritale, ha allegato altresì apposita documentazione aggiornata al 29.1.2016 (data sostanzialmente coincidente con il termine di estinzione del finanziamento e maggiormente prossima ad esso rispetto alla data individuata dal c.t.u.).
Il mancato reperimento da parte del c.t.u. di dati aggiornati alla data del 16.1.2016 per calcolare il valore del rendimento dei fondi comuni può essere agevolmente superato dalle allegazioni tecniche svolte dall'attore, non specificamente contestate dalla convenuta e non censurate nel merito dal c.t.u.
Devono conseguentemente ritenersi attendibili le tabelle offerte nelle osservazioni dell'attore alla c.t.u., tabelle contenenti per l'appunto il valore unitario delle quote sottoscritte in fondi comuni e il valore dell'investimento al 29.1.2016.
Rettificati i valori individuati dal c.t.u. per i fondi comuni di investimento al netto delle imposte versate
(quantificate in €.6.118,83), deve ritenersi che all'investitore sono stati accreditati € 82.956,69 in luogo della maggior somma di € 93.885,47 individuata in sede peritale.
In attuazione dei criteri citati per le restituzioni, dalla somma algebrica dei componenti indicati emerge che il saldo dei rapporti dare/avere è negativo per l'investitore mutuatario nella misura di € 6.014,78 (e non positivo per lui nella misura, individuata dal c.t.u., di € 4.194,00).
Da ciò consegue che l'attore ha diritto alla restituzione di € 6.014,78, oltre interessi in misura legale dalla data dell'1.2.2016 al saldo.
Sul risarcimento dei danni
La domanda risarcitoria, che presuppone la validità del contratto, è logicamente incompatibile con la dedotta invalidità e in ogni caso con l'accertata inefficacia per difetto di meritevolezza, non potendosi ravvisare alcun inadempimento negoziale in assenza di un titolo efficace.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore dell'attore i valori minimi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento, determinato sulla base del quantum riconosciuto, avuto riguardo all'attività espletata, alla soccombenza parziale dell'attore sulle ulteriori domande.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido tra loro come da separato decreto di liquidazione e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico della convenuta.
pagina 5 di 6
PQM
Il giudice, definitivamente accertando, dichiara l'inefficacia del contratto oggetto di impugnazione;
condanna la convenuta a restituire in favore dell'attore la somma di € 6.014,78 oltre interessi come in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande attoree;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 7.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 6 di 6