Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 9199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9199 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09199/2025REG.PROV.COLL.
N. 09932/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9932 del 2023, proposto dalla Check Up s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Carbone e Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1108 del 17 maggio 2023, resa tra le parti, concernete una nota di credito di nota per prestazioni di radiologia rese nel 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il consigliere IC D'EL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Check Up, struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario nazionale per la branca di radiologia, ha impugnato la determina della Asl di Salerno n. 68485 del 24 marzo 2021 con la quale è stata richiesta una nota di credito per un importo di euro 435.279,69 per il superamento nel corso del 2018 di oltre il 10% del limite di spesa per le prestazioni erogate e per il superamento del limite del 10% del costo medio delle prestazioni.
2. Il Tar di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1108 del 2023), ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha ritenuto che la richiesta avanzata dalla Asl non imponesse la restituzione di alcun importo a titolo di regressione tariffaria, sicché le violazioni procedimentali lamentate dalla ricorrente, con particolare riferimento all’omessa approvazione del consuntivo di branca per l’anno 2018, dovevano ritenersi irrilevanti.
2.2. Il Tar ha poi ritenuto irricevibile per tardività il motivo di censura relativo all’illegittimità della delibera del Commissario ad acta nominato per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale della Campania n. 84 del 31 ottobre 2018 che aveva definito i limiti di spesa e i volumi assegnati alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (nell’ambito delle quali rientra la branca radiologia) per l’anno 2018, nonché infondata la censura sull’affidamento della struttura a continuare ad operare in regime di accreditamento dopo scadenza termine fissato per l’esaurimento del limite di spesa previsto per l’anno di riferimento.
3. Contro la suddetta decisione ha proposto appello la Check Up sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) la Asl avrebbe emesso la nota di credito pur avendo omesso di ricorrere alla regressione tariffaria unica, meccanismo quest’ultimo legalmente previsto in luogo di decurtazioni a titolo di valore medio della prestazione;
ii) la delibera commissariale n. 84 del 2018 è stata impugnata quando con la nota di credito è divenuta effettivamente lesiva;
iii) i dati presi a base per l’istruttoria relativa alla stessa nota impugnata non sarebbero stati certi;
iv) la data di esaurimento del budget assegnato al 31 agosto 2018 sarebbe stata smentita dalla Asl con la successiva delibera n. 492 del 2022.
4. La Asl di Salerno si è costituita in giudizio il 13 giugno 2024, chiedendo il rigetto dell’appello. Ha poi depositato una memoria l’8 settembre 2025 nella quale ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione dell’avvenuta approvazione di provvedimenti successivi a quello gravato in prime cure, i quali avrebbero radicalmente modificato l’assetto degli interessi. In particolare, con l’adozione della delibera n. 1 del 9 gennaio 2024, la Asl di Salerno ha approvato il consuntivo di spesa sanitaria per l’anno 2018 anche per i centri afferenti la branca di radiologia.
5. La struttura appellante, dopo aver confermato il suo interesse alla decisione del presente ricorso, ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo una replica il 17 settembre 2025 con la quale ha comunque evidenziato che le note di credito emesse precedentemente alla delibera n. 1 del 2024 non sarebbero state formalmente annullate.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
7. Va, innanzitutto, rilevato che l’assunzione della sopra citata delibera n. 1 del 2024 da parte della Asl di Salerno ha determinato il superamento delle delibere impugnate ed oggetto della sentenza appellata (le quali pertanto non produrrebbero più alcun effetto). Per questa ragione, secondo l’Amministrazione, il presente appello sarebbe improcedibile.
8. D’altra parte, parte appellante evidenzia che, prima della sentenza impugnata, la Asl aveva adottato la delibera n. 492 del 2022 con la quale aveva rideterminato la produzione per la branca della radiodiagnostica per il 2018, con l’effetto di rendere le note di credito inefficaci (le stesse erano state emanate sul presupposto dell’esaurimento del budget 2018).
8.1. Con la successiva delibera n. 1 del 2024 la Asl avrebbe poi concluso la ricognizione sul 2018 e queste circostanze per la ricorrente avrebbero dimostrato che l’Amministrazione aveva adottato a suo tempo note di credito senza verificare i relativi dati.
8.2. In sostanza, l’appellante chiede una pronuncia che, preso atto delle modifiche intervenute, dichiari il venir meno dell’efficacia delle note di credito con relativa dichiarazione di improcedibilità del gravame.
9. Ciò premesso, va rilevato che la struttura appellante ha impugnato la sentenza del Tar n. 1108 dell’11 maggio 2023 con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la richiesta di nota di credito del 24 marzo 2021 concernente una somma, per eccedenze relative al 2018, pari ad euro 453.279,69.
9.1. La stessa appellante ha poi chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse perché la nota gravata sarebbe stata superata dalla citata determina Asl del 2022 che avrebbe disposto il riesame del provvedimento del 24 marzo 2021.
9.2. In realtà, dalla tabella allegata alla delibera n. 1 del 9 gennaio 2024 risulta che la Asl di Salerno ha ridotto la richiesta nei confronti della ricorrente ad una somma pari a 291,841,97 euro (cfr. sub allegato 2 produzione documentale dell’appellante).
9.3. Cosicché, per la differenza tra l’originaria somma e quella richiesta nel 2024 è certamente intervenuta la cessata materia del contendere, mentre per la differenza che residua deve ritenersi sopravvenuta la carenza di interesse in ragione del nuovo e sostitutivo provvedimento che eventualmente dovrebbe essere autonomamente contestato.
10. In conclusione, per parte del presente appello va dichiarata la cessata materia del contendere ed in parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto degli sviluppi della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO De NI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
IC D'EL, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
EL Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC D'EL | RO De NI |
IL SEGRETARIO