Versione
15 gennaio 1978
15 gennaio 1978
Art. 2. Aree destinate all'edilizia scolastica
L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell' articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell' articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 , a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell' articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell' articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 , a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 18
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21/07/2023, n. 7149Provvedimento: […] Il principio trova la sua disciplina generale nell'art. 2, comma 1, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 in base al quale “ Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi ( … ) ”, oggi sancito dall'art. 66, comma 2, l.p. […]Leggi di più...
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