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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa CE AL Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 393/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to BUONANNO ROSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv.to VOLPE GIORGIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 13.02.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26.10.1996, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Amalfi (SA) (al n. 163, parte II, serie A, anno 1996). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (nato a [...] il [...]), Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata a [...] il [...]), Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Il Giudice, con ordinanza del 23.04.2025, chiedeva alle parti chiarimenti in merito alle cessioni immobiliari enunciate dalle stesse in ricorso, sollecitando eventuale integrazione documentale così come previsto dal Protocollo n. 9311 del 06.12.2023, e fissava all'uopo l'udienza del 13.10.2025.
Sul punto, veniva chiarita dalle parti l'efficacia delle pattuizioni relative alla cessione di cespiti immobiliari, di natura “meramente obbligatoria”. Pertanto, con decreto del 13.05.2025, il Giudice revocava l'udienza ed assegnava termine per note di trattazione con scadenza al 15.07.2025.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento dal momento che le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 25.06.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 25.06.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente.
2) Il sig. resterà ad abitare in Latina alla via San Carlo da Sezze n. 88. Parte_2
2 3) La casa coniugale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35, con tutti gli arredi che la compongono, resta assegnata alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia Parte_1 Persona_2
4) Il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 1.400,00 Parte_2 Parte_1 entro il giorno 20 del mese, per il mantenimento (maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente) il tutto oltre rivalutazione annuale Istat. Il primo aumento dal mese di febbraio 2025.
5) Le spese straordinarie per la figlia ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle per Per_2
l'istruzione, l'attività sportiva, le vacanze estive e le spese mediche non coperte da S.S.N. – saranno a carico del padre nella misura del 100 % e andranno preventivamente concordate tra i genitori come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Nola.
6) I coniugi, al fine di risolvere la crisi coniugale e in virtù dei conferimenti economici che si sono fatti durante il matrimonio, per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, hanno concordato anche nell'interesse e a beneficio dei figli, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, per dirimere controversie di carattere patrimoniale nella disciplina della loro separazione, un nuovo assetto dei loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione degli immobili di loro proprietà, essendo stata prevista anche quale integrazione al contributo di mantenimento passato e futuro dei figli (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005,
Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti.ù
7) In particolare, le parti hanno stabilito che:
8) la sig.ra trasferisce in favore della figlia maggiorenne la nuda proprietà Parte_1 Persona_2 dell'immobile in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35, unitamente al locale box, riservando a sé il diritto di usufrutto e precisamente dei seguenti cespiti:
- immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio 9, particella 493, sub 5, viale Michelangelo n. 19, i. 5, p.1, categoria A2, classe 6, vani 7,5, R.C. 929,62;
- locale box posto al piano scantinato riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio
9, particella 493, sub 10, viale Michelangelo n. 15, i. 3, p.S1, cat. C6, classe 4, mq 17, R.C. euro 58,82.
9) Il sig. trasferisce in favore del figlio maggiorenne la nuda proprietà Parte_2 Persona_1 dell'immobile in Gaeta (LT), Località Serapo, alla Via Ancona, unitamente alla cantinola, al posto auto scoperto e al locale garage, riservando a sé il diritto di usufrutto e precisamente dei seguenti cespiti:
- immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 4, via Ancona snc, i. 4, p.1, z.c. 2, categoria A2, classe 5, vani 6, R.C. 743,70;
- cantinola riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 10, via Ancona snc, p. S1, z-c-, cat. C/2, cl. 5, mq. 6, R.C. 8,68;
3 - garage riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 9, via Ancona snc,
p. S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 5, mq. 46, R.C. 92,65;
- posto auto scoperto riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 24, via Ancona snc, p. S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 2, mq. 9, R.C. 11,16;
10) Tutte le spese ordinarie relative agli immobili in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35 di cui al punto 8 che precede, così come le spese condominiali ordinarie relative ai citati immobili, vengono convenute a carico della sig.ra nella misura del 100 % solo a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Parte_1
Le spese e gli oneri condominiali straordinari come per legge.
11) Tutte le spese ordinarie relative agli immobili in Gaeta (LT), Località Serapo, alla Via Ancora di cui al punto
9 che precede, così come le spese condominiali ordinarie relative ai citati immobili, vengono convenute a carico del sig. nella misura del 100 % solo a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese e gli Parte_2 oneri condominiali straordinari come per legge.
12) La cura e le spese relative agli atti pubblici di trasferimento di cui sopra, restano a carico del sig.
[...] nella misura del 100 %. Le parti sin d'ora convengono che gli atti pubblici per i trasferimenti di cui sopra Parte_2 verranno stipulati innanzi il Notaio in Napoli al viale Gramsci n. 17/B . Persona_4
13) Gli atti pubblici di trasferimento, di cui al precedente capo avverranno entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza del Tribunale di Nola.
14) Le parti avranno, per quanto possibile ed ai sensi di legge, per effetto del presente accordo, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art.19 L. 6/03/87 n.74 e successive modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa.
15) I rapporti tra il padre e il figlio resteranno regolati tra questi ultimi anche relativamente agli eventuali Per_1 bisogni integrativi di quest'ultimo, ivi compresi l'eventuale canone locativo e costi di specializzazione, anche tenuto conto di quanto fino ad oggi già esclusivamente effettuato dal padre.
16) Il sig. si è obbligato, sempre a sistemazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i Parte_2 coniugi, alla restituzione in favore della sig.ra della somma complessiva di € 12.000,00, a suo tempo Parte_1 anticipate da costei in favore della famiglia, dei quali € 6.000,00 sono già stati corrisposti e di cui con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra ne rilascia quietanza. Pertanto Il sig. si impegna e si Parte_1 Parte_2 obbliga a corrispondere la residua somma di € 6.000,00.
17) La somma di cui sopra (di € 6.000,00) verrà restituita in numero 3 rate mensili progressive di € 2.000,00 cadauna, la prima a far data dal 15.02.2025.
18) Il sig. e la Sig.ra dichiarano, dunque, di aver definito ogni pregressa questione Parte_2 Parte_1 economica tra loro e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale e/o ragione e/o titolo ad eccezione dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto.
19) In ogni caso, per quant'altro non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
4 20) Le spese della presente procedura restano compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in Amalfi (SA) il 26.10.1996 (Atto n. 163, Parte II, Serie A, Anno 1996);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa CE AL
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa CE AL Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 393/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to BUONANNO ROSANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio dell'avv.to VOLPE GIORGIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 13.02.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 26.10.1996, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Amalfi (SA) (al n. 163, parte II, serie A, anno 1996). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (nato a [...] il [...]), Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata a [...] il [...]), Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Il Giudice, con ordinanza del 23.04.2025, chiedeva alle parti chiarimenti in merito alle cessioni immobiliari enunciate dalle stesse in ricorso, sollecitando eventuale integrazione documentale così come previsto dal Protocollo n. 9311 del 06.12.2023, e fissava all'uopo l'udienza del 13.10.2025.
Sul punto, veniva chiarita dalle parti l'efficacia delle pattuizioni relative alla cessione di cespiti immobiliari, di natura “meramente obbligatoria”. Pertanto, con decreto del 13.05.2025, il Giudice revocava l'udienza ed assegnava termine per note di trattazione con scadenza al 15.07.2025.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento dal momento che le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 25.06.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 25.06.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente.
2) Il sig. resterà ad abitare in Latina alla via San Carlo da Sezze n. 88. Parte_2
2 3) La casa coniugale in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35, con tutti gli arredi che la compongono, resta assegnata alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia Parte_1 Persona_2
4) Il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 1.400,00 Parte_2 Parte_1 entro il giorno 20 del mese, per il mantenimento (maggiorenne ma non economicamente Persona_3 autosufficiente) il tutto oltre rivalutazione annuale Istat. Il primo aumento dal mese di febbraio 2025.
5) Le spese straordinarie per la figlia ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelle per Per_2
l'istruzione, l'attività sportiva, le vacanze estive e le spese mediche non coperte da S.S.N. – saranno a carico del padre nella misura del 100 % e andranno preventivamente concordate tra i genitori come da protocollo d'intesa del
Tribunale di Nola.
6) I coniugi, al fine di risolvere la crisi coniugale e in virtù dei conferimenti economici che si sono fatti durante il matrimonio, per la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra di loro, hanno concordato anche nell'interesse e a beneficio dei figli, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni conflitto tra di loro, per dirimere controversie di carattere patrimoniale nella disciplina della loro separazione, un nuovo assetto dei loro interessi economici, effettuando anche una redistribuzione degli immobili di loro proprietà, essendo stata prevista anche quale integrazione al contributo di mantenimento passato e futuro dei figli (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005,
Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del 29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 21.02.2014 paragrafo 9.2), ciascuno rinunciando, disponendo e trasferendo i propri diritti.ù
7) In particolare, le parti hanno stabilito che:
8) la sig.ra trasferisce in favore della figlia maggiorenne la nuda proprietà Parte_1 Persona_2 dell'immobile in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35, unitamente al locale box, riservando a sé il diritto di usufrutto e precisamente dei seguenti cespiti:
- immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio 9, particella 493, sub 5, viale Michelangelo n. 19, i. 5, p.1, categoria A2, classe 6, vani 7,5, R.C. 929,62;
- locale box posto al piano scantinato riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Sebastiano al Vesuvio al foglio
9, particella 493, sub 10, viale Michelangelo n. 15, i. 3, p.S1, cat. C6, classe 4, mq 17, R.C. euro 58,82.
9) Il sig. trasferisce in favore del figlio maggiorenne la nuda proprietà Parte_2 Persona_1 dell'immobile in Gaeta (LT), Località Serapo, alla Via Ancona, unitamente alla cantinola, al posto auto scoperto e al locale garage, riservando a sé il diritto di usufrutto e precisamente dei seguenti cespiti:
- immobile riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 4, via Ancona snc, i. 4, p.1, z.c. 2, categoria A2, classe 5, vani 6, R.C. 743,70;
- cantinola riportata al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 10, via Ancona snc, p. S1, z-c-, cat. C/2, cl. 5, mq. 6, R.C. 8,68;
3 - garage riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 9, via Ancona snc,
p. S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 5, mq. 46, R.C. 92,65;
- posto auto scoperto riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al foglio 34, particella 1536, sub 24, via Ancona snc, p. S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 2, mq. 9, R.C. 11,16;
10) Tutte le spese ordinarie relative agli immobili in San Sebastiano al Vesuvio (NA) al viale Michelangelo n. 35 di cui al punto 8 che precede, così come le spese condominiali ordinarie relative ai citati immobili, vengono convenute a carico della sig.ra nella misura del 100 % solo a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Parte_1
Le spese e gli oneri condominiali straordinari come per legge.
11) Tutte le spese ordinarie relative agli immobili in Gaeta (LT), Località Serapo, alla Via Ancora di cui al punto
9 che precede, così come le spese condominiali ordinarie relative ai citati immobili, vengono convenute a carico del sig. nella misura del 100 % solo a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Le spese e gli Parte_2 oneri condominiali straordinari come per legge.
12) La cura e le spese relative agli atti pubblici di trasferimento di cui sopra, restano a carico del sig.
[...] nella misura del 100 %. Le parti sin d'ora convengono che gli atti pubblici per i trasferimenti di cui sopra Parte_2 verranno stipulati innanzi il Notaio in Napoli al viale Gramsci n. 17/B . Persona_4
13) Gli atti pubblici di trasferimento, di cui al precedente capo avverranno entro e non oltre 60 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza del Tribunale di Nola.
14) Le parti avranno, per quanto possibile ed ai sensi di legge, per effetto del presente accordo, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali analogicamente a quanto previsto dall'art.19 L. 6/03/87 n.74 e successive modifiche per l'esenzione delle imposte di registro ipotecarie catastali, eventuali bolli e ogni altra tassa.
15) I rapporti tra il padre e il figlio resteranno regolati tra questi ultimi anche relativamente agli eventuali Per_1 bisogni integrativi di quest'ultimo, ivi compresi l'eventuale canone locativo e costi di specializzazione, anche tenuto conto di quanto fino ad oggi già esclusivamente effettuato dal padre.
16) Il sig. si è obbligato, sempre a sistemazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i Parte_2 coniugi, alla restituzione in favore della sig.ra della somma complessiva di € 12.000,00, a suo tempo Parte_1 anticipate da costei in favore della famiglia, dei quali € 6.000,00 sono già stati corrisposti e di cui con la sottoscrizione del presente atto la sig.ra ne rilascia quietanza. Pertanto Il sig. si impegna e si Parte_1 Parte_2 obbliga a corrispondere la residua somma di € 6.000,00.
17) La somma di cui sopra (di € 6.000,00) verrà restituita in numero 3 rate mensili progressive di € 2.000,00 cadauna, la prima a far data dal 15.02.2025.
18) Il sig. e la Sig.ra dichiarano, dunque, di aver definito ogni pregressa questione Parte_2 Parte_1 economica tra loro e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale e/o ragione e/o titolo ad eccezione dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente atto.
19) In ogni caso, per quant'altro non previsto, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
4 20) Le spese della presente procedura restano compensate tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2 matrimonio in Amalfi (SA) il 26.10.1996 (Atto n. 163, Parte II, Serie A, Anno 1996);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso, da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Amalfi (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella Camera di Consiglio del 18.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa CE AL
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