Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/11/2023, n. 31174
CASS
Sentenza 9 novembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 20 ottobre 2023 e pubblicata il 9 novembre 2023. Le parti in causa sono una società e l'Agenzia delle Entrate, con la prima che impugnava una sentenza della Commissione Tributaria Regionale riguardante l'imposta di registro su finanziamenti soci infruttiferi. La società sosteneva che i verbali di assemblea non costituissero atti soggetti a registrazione, mentre l'Agenzia contestava l'omessa registrazione e il versamento dell'imposta.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale. La Corte ha argomentato che i verbali assembleari, pur essendo meri resoconti, contenevano l'enunciazione di un finanziamento, soggetto a registrazione. Ha sottolineato l'importanza dell'interpretazione letterale delle delibere, ritenendo che la volontà dei soci di effettuare il finanziamento fosse chiara e inequivocabile. Inoltre, ha evidenziato che la corrispondenza successiva tra soci e società non modificava la natura giuridica dell'atto, ma ne confermava semplicemente il contenuto. La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui l'imposta di registro è dovuta per atti che comportano modificazioni patrimoniali, come nel caso di finanziamenti soci.

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Massime2

E' imponibile ai fini dell'imposta di registro ex art. 22 TUR il finanziamento soci, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica.

Nella fattispecie, risulta che con le delibere assembleari venne approvata la sottoscrizione da parte dei soci dei finanziamenti infruttiferi e che la disponibilità a detti finanziamenti venne confermata dai soci per corrispondenza attraverso raccomandate coeve alle convocazioni delle assemblee di guisa che trova applicazione il comma 2 del citato art. 22 TUR.

Massima reatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta di registro, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero in favore della società, vincola tutti i soci, i quali, seppur non presenti nella relativa assemblea, vanno considerati parti dell'atto enunciato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché esso, esplicando in via mediata effetti patrimoniali favorevoli nei confronti dei predetti, è indice della loro capacità contributiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/11/2023, n. 31174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31174
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

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