Sentenza 9 novembre 2023
Massime • 2
E' imponibile ai fini dell'imposta di registro ex art. 22 TUR il finanziamento soci, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica.
Nella fattispecie, risulta che con le delibere assembleari venne approvata la sottoscrizione da parte dei soci dei finanziamenti infruttiferi e che la disponibilità a detti finanziamenti venne confermata dai soci per corrispondenza attraverso raccomandate coeve alle convocazioni delle assemblee di guisa che trova applicazione il comma 2 del citato art. 22 TUR.
Massima reatta a cura del Ce.R.D.E.F.
In tema di imposta di registro, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero in favore della società, vincola tutti i soci, i quali, seppur non presenti nella relativa assemblea, vanno considerati parti dell'atto enunciato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché esso, esplicando in via mediata effetti patrimoniali favorevoli nei confronti dei predetti, è indice della loro capacità contributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/11/2023, n. 31174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31174 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
che, comunque, il verbale di assemblea rappresenterebbe atto da assoggettare ad imposta di registro solo 3 di 14 in caso d’uso; che alcuna scrittura privata era stata sottoscritta successivamente alle delibere assembleari;
che, il finanziamento si era concluso successivamente alle assemblee sociali, senza ulteriori formalità; che l’Agenzia nega l’esistenza di atti formati per corrispondenza, modalità incompatibile con la circostanza che il ZZ era amministratore della società e socio e marito della Maccà; evidenziava, subito dopo, che, nel caso in esame, un eventuale scambio di corrispondenza avrebbe assunto la forma giuridica del contratto con se stesso. Con memorie difensive, nonostante le esposte difese, la società depositava la corrispondenza del 28.09.2009 indirizzata dalla società al socio ZZ, con data autenticata dal responsabile del Comune di Cadrezzate, nonché la missiva di conferma del socio anche questa con data autenticata e la corrispondenza del 5.10.2010 intercorsa tra ente e socio, anch’essa con data autenticata( così si afferma a pagina 14 del ricorso). La CTP di Varese accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo che il verbale di assemblea che delibera il finanziamento dei soci non costituisce un atto a contenuto patrimoniale e dunque soggetto a registrazione nel termine di venti giorni ex art. 9 cit., trattandosi di un mero resoconto degli accadimenti assembleari, alla stregua di un atto senza parti;
mentre ciò che è registrabile è la successiva scrittura privata non autenticata ( nel caso di specie inesistente) inquadrabile nella definizione residuale contenuta nel disposto del cit. art. 9, La CTP aggiungeva che il finanziamento si era concretizzato successivamente senza ulteriori formalità, affermando che detto atto non è soggetto a registrazione se risulta da scambio di corrispondenza o da verbale assembleare come nel caso di specie. L’Ufficio proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, riteneva dovuta l’imposta di registro, 4 di 14 ritenendo che i verbali assembleari in oggetto avevano deliberato la sottoscrizione del versamento a titolo di finanziamento soci infruttifero di interessi, deliberazione assunta ed eseguita dai soci senza ulteriori formalità, così come confermato dai primi giudici, a nulla rilevando la successiva corrispondenza tra soci e società con quest’ultima ottenne la conferma della volontà espressa in assemblea. La società LA RL ed i soci ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia contestualmente la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ.., la violazione degli artt. 1326,1362, 1703 e 1813 cod.civ. nonché degli artt. 10 e ss, 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 9 Parte prima tariffa allegata al citato decreto, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ. < in ordine alla natura ed al contenuto dei verbali dell’assemblea ordinaria di LA s.r.l. del 28.09.2009 e del 4.10.2010>. Con l’articolata censura, la società lamenta l’erronea qualificazione da parte dei giudici di appello della natura dei verbali assembleari, sostenendo che, ai sensi dell’art. 1326 cod.civ., il contratto si conclude nel momento in cui colui che ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte;
che, inoltre, occorre aver riguardo alla comune intenzione dei contraenti ex art. 1363 e 1371 cod.civ.; che il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro ex art. 1813 cod.civ. 5 di 14 Con il richiamare il testo delle disposizioni civilistiche, la società ed i soci intendono dimostrare che i verbali assembleari prevedevano esclusivamente la disponibilità della società a ricevere dai soci i finanziamenti infruttiferi di interessi, conferendo un mandato all’amministratore per il successivo perfezionamento dell’intesa contrattuale, prefezionatasi con lo scambio di corrispondenza tra amministratore e socio in pari data. 3. La seconda censura deduce contestualmente la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod.proc.civ., nonchè la violazione dell’art. 1, lettera A) parte II tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ. < in ordine al mancato accertamento della formalizzazione del prestito mediante scambio di corrispodenza tra socio e società>, reiterando le difese svolte con il primo mezzo ed insistendo sull’erronea qualificazione della CTR in merito alla valenza giuridica ed alla natura della corrispondenza prodotta in giudizio;
la società, infine, nega che i soci abbiano manifesto in assemblea la volontà di eseguire il finanziamento. 4. Con il terzo mezzo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 TUR ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod.proc.civ. in relazione alla pretesa enunciazione di atti non registrati contenuta nei verbali assembleari, atteso che il dato rilevante ignorato dalla Commissione Tributaria Regionale è che gli effetti propri del contratto di mutuo, ossia gli effetti civilistici previsti dall’art. 1813 c.od.civ. si sarebbero prodotti solo successivamente alle deliberazioni assembleari, tanto che l’amministratore aveva ricevuto mandato dall’assemblea di concludere i contratti forma scritta. 5.Con l’ultima doglianza si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.., ex art. 360, primo 6 di 14 comma, n.3) cod.proc.civ..;< il tutto in ordine al vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la CTR nel condannare la società alle spese dell’intero giudizio, sebbene l’Agenzia avesse chiesto la condanna alle spese del solo giudizio di appello. 6. I primi due motivi, in quanto involgono la medesima questione, possono essere esaminati congiuntamente;
essi presentano profili di inammissibilità. Le critiche articolate dalla difesa della ricorrente non hanno, in buona parte, il tono proprio di una censura di legittimità. Esse, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge o error in iudicando degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una qualificazione delle delibere assembleari difforme da quella offerta dai giudici regionali. 7. In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio sì traduce in un'indagine di fatto, affidata al Giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all'art. 1362 cod.civ. e segg., pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il Giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (vedi, per tutte: Cass del 19/02/2020, n. 4189; Cass. del 25/11/2019, n. 30686; Cass. del 13.12. 2017, n. 7927 in motiv.; Cass. del 15.11.2017, n. 27136). In particolare, nell'interpretazione dei 7 di 14 contratti i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (cfr. Cass. del 18/01/2016, n. 668; Cass. del 13/03/2015, n. 5102: Cass. dell’8.11.2007, n. 23273). 7.1 Nel processo di interpretazione negoziale, va quindi ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale (tra le altre: Cass. nn. 5102/2015; 12389/2003; 6484/1994; 5528/1981); quanto al primo elemento, relativo al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, è stato sovente stabilito che esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4347 del 2015; 110/2013; 4176/2007; 28479/2005); il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod.civ. e dovendosi intendere per «senso letterale delle parole» tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass. nn. 4670/2009; 4176/2007; 18180/2007). Solo se il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni 8 di 14 strettamente interpretativi - art. 1362- 1365 cod.civ. -, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dagli artt. 1366-1371 cod.civ. (Cass. n. 27256 del 2018, in motiv.;Cass. n. 995 del 2021). Questa Corte ha pure ripetutamente chiarito che
S. U. del 24/05/2023, n. 14432). Pur a fronte della correlativa contestazione dottrinale e della perplessità in ordine alla questione manifestata nell'ordinanza interlocutoria di rimessione, le S.U. hanno confermato che il dato normativo letterale «parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione» debba essere interpretato nel senso, appunto, lato e non "contrattualistico", di soggetti rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di "emersione", così peraltro attribuendo al verbale di assemblea straordinaria societaria la sua funzione "propria", che è appunto quella di un resoconto di avvenimenti storici al quale il notaio attribuisce, per legge, fede pubblica (cfr., puntualmente, Sez. 5, n. 3839/2023). Nel caso in esame (ed in quelli omologhi), si deve pertanto affermare il principio che la presenza dei soci in assemblea giuridicamente "contiene" la loro, anche individuale, qualità di "parte" degli atti "enunciati" (in relazione ad essi, in senso tecnico negoziale), secondo il canone logico ermeneutico del "più che comprende (necessariamente) il meno" e, allo stesso tempo, secondo la ratio antievasiva dell’art. 22, TUR. Sotto questo profilo va soggiunto che non vi è alcuna "terzietà" dei soci che non sono "parti" degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicché senz'altro anche a loro, pur in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva, conformemente al principio generale di cui all'art. 53, Cost. (v. anche Cass. Sez. V, n. 21699 del 29/07/2021, che ha confermato la decisione del giudice di merito «laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all'imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola 13 di 14 enunciazione nel verbale dì assemblea, atto che è comunque soggetto a registrazione …, ed al quale parteciparono gli stessi soggetti dell'atto enunciato»; Sez. 5, nn. 3839-3841/2023, anche per i riferimenti ad un orientamento ermeneutico consolidato). 11. Parimenti infondata è la terza censura del ricorso. Nella presente fattispecie, risulta che con le delibere assembleare citate venne approvata la sottoscrizione da parte dei soci dei finanziamenti infruttiferi e che la disponibilità a detti finanziamenti venne confermata dai soci per corrispondenza attraverso raccomandate coeve alle convocazioni delle assemblee( 28 settembre 2009), di guisa che trova applicazione il comma 2 del citato art. 22 TUR. Con la conseguente applicazione del principio di cui a Cass. n. 32516 del 12/12/2019 e delle S.U. citate, secondo cui è imponibile ai fini dell'imposta di registro ex art. 22 TUR il finanziamento soci, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (cfr. anche Cass. n. 6104/2019 n. 6157/2020). 12.L’ultima censura è priva di pregio. Il giudice dell'impugnazione di merito ha, con motivazione anche in questo caso adeguata, ritenuto sussistere un'ipotesi di soccombenza. La motivazione della sentenza d'appello fa corretta applicazione dei principi enunciati in materia da questa Corte (Cass. n. 06369 del 13/03/2013 Rv. 625486 - 01): «In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole.». 14 di 14 Il motivo, deve, pertanto, essere respinto( ex plurimus: Cass. , n. 6180; Cass. del 12.12.2021, n. 13356; Cass. n. 7.11.2021, n. 1298; Cass. del 30.03.2022, n. 9785). Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre accessori come per legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione