Articolo 367 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 366Articolo 368
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1 gennaio 1993
Art. 367.
(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993