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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1520/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4584/2017 depositato il 16/06/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1773/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2016
Atti impositivi:
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2002
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2003
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2004 - ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2005
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e scritti difensivi. Insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1773/07/16, pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata il 19 aprile 2016, la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Res._1
S.r.l. avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. RJVCRO100004/2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000, relativo alle annualità
2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, per complessivi euro 1.065.544,43.
Il giudice di primo grado annullava l'atto impugnato ritenendo, in particolare, la nullità della notificazione dello stesso nonché la validità della definizione agevolata perfezionata dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, con assorbimento delle ulteriori censure.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, notificato in data 18 maggio 2017 e depositato il 16 giugno 2017, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sotto plurimi profili.
In particolare, l'Ufficio lamentava:
– l'erronea applicazione dell'art. 9 L. 289/2002, sostenendo che la definizione automatica non precluderebbe il recupero del credito indebitamente utilizzato;
– la legittimità della proroga dei termini di decadenza introdotta dal D.L. 185/2008;
– l'erroneità della valutazione in ordine alla sussistenza di autonome unità produttive e al calcolo dell'investimento netto;
– la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato, fondato sul processo verbale di constatazione richiamato per relationem.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza.
Si costituiva la Res._1 S.r.l., depositando controdeduzioni in data 20 ottobre 2017, eccependo preliminarmente la tardività dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle censure articolate dall'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 18 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla società appellata. La sentenza di primo grado risulta depositata in data 19 aprile 2016 e non notificata alle parti. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis,
l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dal deposito, con scadenza al 19 ottobre 2016. L'appello è stato notificato in data 18 maggio
2017, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di termine avente natura perentoria e rilevabile anche d'ufficio.
Ad ogni modo, anche prescindendo dal profilo preliminare sopra evidenziato, l'appello non potrebbe trovare accoglimento nel merito.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto efficace la definizione agevolata perfezionata dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, disposizione che, al comma 10, prevede la preclusione di ogni accertamento tributario relativamente ai periodi oggetto di definizione. Dagli atti emerge il perfezionamento della procedura, con conseguente illegittimità dell'atto di recupero successivamente emesso.
Parimenti infondata è la censura relativa alla proroga dei termini decadenziali. Per le annualità 2002 e 2003 il termine ordinario di cui all'art. 43 del DPR 600/1973 risultava già spirato;
la disciplina introdotta dal D.L. 185/2008 non può operare retroattivamente in assenza di espressa previsione normativa, in ossequio al principio generale di irretroattività delle leggi.
Quanto al merito della pretesa, l'Ufficio fonda il recupero su una diversa ricostruzione del concetto di investimento netto, assumendo l'illegittimo cumulo di ammortamenti riferiti a distinte unità produttive. Tuttavia, dagli elementi risultanti in atti emerge l'esistenza di autonome strutture operative, con conseguente correttezza del metodo di calcolo adottato dalla società, non adeguatamente confutato dall'appellante.
In ordine alla notificazione dell'atto di recupero, il giudice di primo grado ha ritenuto la nullità della stessa sulla base degli elementi risultanti in atti;
l'appellante non ha fornito elementi idonei a sovvertire tale accertamento.
Ulteriore profilo di illegittimità concerne il recupero contestuale di sanzioni ed interessi mediante atto fondato su normativa che, nella formulazione vigente ratione temporis, non prevedeva espressamente tale estensione, nonché la motivazione per relationem fondata su processo verbale non integralmente allegato o riprodotto nei suoi passaggi essenziali.
La pluralità ed autonomia delle rationes decidendi renderebbe comunque l'appello infondato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1773/07/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, in Siracusa, il 18 novembre 2024.
Il Presidente est
NZ CC
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4584/2017 depositato il 16/06/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Res._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1773/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2016
Atti impositivi:
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2002
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2003
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2004 - ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2005
- ATTO REC.CR.IMP n. RJVCRO100004 REC.CREDITO.IMP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti discutono la causa riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e scritti difensivi. Insistono nelle rispettive richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1773/07/16, pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata il 19 aprile 2016, la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla Res._1
S.r.l. avverso l'atto di recupero del credito d'imposta n. RJVCRO100004/2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000, relativo alle annualità
2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, per complessivi euro 1.065.544,43.
Il giudice di primo grado annullava l'atto impugnato ritenendo, in particolare, la nullità della notificazione dello stesso nonché la validità della definizione agevolata perfezionata dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, con assorbimento delle ulteriori censure.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, notificato in data 18 maggio 2017 e depositato il 16 giugno 2017, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata sotto plurimi profili.
In particolare, l'Ufficio lamentava:
– l'erronea applicazione dell'art. 9 L. 289/2002, sostenendo che la definizione automatica non precluderebbe il recupero del credito indebitamente utilizzato;
– la legittimità della proroga dei termini di decadenza introdotta dal D.L. 185/2008;
– l'erroneità della valutazione in ordine alla sussistenza di autonome unità produttive e al calcolo dell'investimento netto;
– la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato, fondato sul processo verbale di constatazione richiamato per relationem.
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza.
Si costituiva la Res._1 S.r.l., depositando controdeduzioni in data 20 ottobre 2017, eccependo preliminarmente la tardività dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle censure articolate dall'Amministrazione.
All'udienza pubblica del 18 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla società appellata. La sentenza di primo grado risulta depositata in data 19 aprile 2016 e non notificata alle parti. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis,
l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine lungo di sei mesi dal deposito, con scadenza al 19 ottobre 2016. L'appello è stato notificato in data 18 maggio
2017, oltre il termine perentorio previsto dalla legge. La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di termine avente natura perentoria e rilevabile anche d'ufficio.
Ad ogni modo, anche prescindendo dal profilo preliminare sopra evidenziato, l'appello non potrebbe trovare accoglimento nel merito.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto efficace la definizione agevolata perfezionata dalla società ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002, disposizione che, al comma 10, prevede la preclusione di ogni accertamento tributario relativamente ai periodi oggetto di definizione. Dagli atti emerge il perfezionamento della procedura, con conseguente illegittimità dell'atto di recupero successivamente emesso.
Parimenti infondata è la censura relativa alla proroga dei termini decadenziali. Per le annualità 2002 e 2003 il termine ordinario di cui all'art. 43 del DPR 600/1973 risultava già spirato;
la disciplina introdotta dal D.L. 185/2008 non può operare retroattivamente in assenza di espressa previsione normativa, in ossequio al principio generale di irretroattività delle leggi.
Quanto al merito della pretesa, l'Ufficio fonda il recupero su una diversa ricostruzione del concetto di investimento netto, assumendo l'illegittimo cumulo di ammortamenti riferiti a distinte unità produttive. Tuttavia, dagli elementi risultanti in atti emerge l'esistenza di autonome strutture operative, con conseguente correttezza del metodo di calcolo adottato dalla società, non adeguatamente confutato dall'appellante.
In ordine alla notificazione dell'atto di recupero, il giudice di primo grado ha ritenuto la nullità della stessa sulla base degli elementi risultanti in atti;
l'appellante non ha fornito elementi idonei a sovvertire tale accertamento.
Ulteriore profilo di illegittimità concerne il recupero contestuale di sanzioni ed interessi mediante atto fondato su normativa che, nella formulazione vigente ratione temporis, non prevedeva espressamente tale estensione, nonché la motivazione per relationem fondata su processo verbale non integralmente allegato o riprodotto nei suoi passaggi essenziali.
La pluralità ed autonomia delle rationes decidendi renderebbe comunque l'appello infondato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1773/07/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, in Siracusa, il 18 novembre 2024.
Il Presidente est
NZ CC