Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Volontaria Giurisdizione
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]a Uliveto Terme, Vicopisano Pisa, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Marianetti del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
( ), residente in [...]C.F._2
ER n. 4 piano T2 Uliveto, Vicopisano, Pisa rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Cellerino del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Controparte_2
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 12.11.2024 – deducendo che:
- i sig.ri e hanno contratto matrimonio in data 25 Parte_1 Controparte_1
giugno 2005 nel Comune di Perugia in regime di comunione legale dei beni e il relativo atto è stato annotato presso gli Uffici di Stato Civile del al n. 10 parte II serie C anno 2005
- nell'anno 2017 la coppia ha scelto il regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- che, prima del matrimonio, nel dicembre 2004, le parti acquistavano l'immobile sito in
Uliveto Terme Vicopisano adibito a casa coniugale.
- L'immobile risulta censito al Catasto fabbricati del Comune di Pisa nel foglio di mappa n.
14 – particella 122 – sub. 11 – categoria a/4 - classe 3 e vani 5 con rendita di € 347,32 sul cui immobile grava un mutuo con rata mensile di € 574,22 e un residuo totale a scadere pari ad € 20.098,00;
- il sig. , essendo venuti meno i presupposti della unione, chiedeva dinanzi al Pt_1
Tribunale di Pisa di pronunciare la separazione personale tra i coniugi con esclusione di ogni reciproco mantenimento.
- In data 04.10.2021, si costituiva la sig.ra chiedendo la pronuncia Controparte_1
della separazione con addebito al sig. e la corresponsione in suo favore da parte Pt_1 del coniuge di una somma pari ad Euro 300,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento.
- Nelle more della fase presidenziale, i ricorrenti addivenivano ad un accordo per la separazione consensuale concordando ogni condizione;
- Il Tribunale di Pisa omologava la separazione consensuale tra i coniugi alla data del
22.06.2022 alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“L'immobile sito in Vicopisano adibito a casa coniugale e censito al Catasto fabbricati del Comune di
Pisa nel foglio di mappa 14, particella 122, sub 11, categoria A/4, classe3, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 94 metri quadrati, rendita € 347,32 sito in Piazzetta LI ER n. 4, piano
T2 rimarrà sino a novembre 2022 nella disponibilità della sig.ra dove ivi risiederà Controparte_1 continuando a pagare il mutuo insieme al sig. nella misura del 50% cadauno oltre al Parte_1
100 % delle utenze domestiche;
2. Alla data del 30.11.2022 (termine ultimo ed essenziale), le parti daranno incarico ad un tecnico/perito scelto di comune accordo (le spese dello stesso saranno equamente divise a metà) per procedere con il frazionamento dell'immobile con successiva divisione (le spese totali per il frazionamento e la divisione saranno a carico solidale delle parti nella misura del 50% cadauno). A seguito del suddetto frazionamento spetterà alla sig.ra scegliere la porzione di immobile che CP_1 le verrà assegnata in via definitiva;
3. Nel caso in cui il frazionamento non fosse tecnicamente possibile, la IG.ra continuerà ad abitare nell'immobile e si accollerà dal mese di gennaio 2023 la CP_1 intera rata di mutuo gravante sullo stesso sino alla naturale estinzione o sino alla eventuale vendita oltre a tutte le utenze;
in ipotesi che la sig.ra decida di lasciare l'immobile prima della scadenza CP_1
e metterlo in vendita alle condizioni di cui all'accordo il mutuo verrà corrisposto nella misura del 50%; 4.
Al momento della estinzione del mutuo gravante sull'immobile, le parti concordano che la sig.ra dovrà (entro la data di estinzione del mutuo quale termine essenziale) decidere se acquistare CP_1 la quota parte della proprietà dell'immobile dal sig. per la somma di € 55.000,00 (le parti Pt_1 concordano che il prezzo totale dell'immobile in caso di vendita tra gli stessi è pari ad € 110.000,00) decurtati gli importi corrisposti dal mese di novembre 2022 sino alla estinzione a favore della Banca mutuataria per il pagamento delle rate di mutuo nella misura del 50% della rata;
5. Qualora la sig.ra non opti per l'acquisto potrà il sig. decidere, nei successivi trenta giorni, se CP_1 Pt_1 acquistare la quota parte dell'immobile corrispondendo la somma di € 55.000,00; 6. In caso di mancato acquisto di una delle parti, le stesse concordano di affidare la vendita a due agenzie (una per parte o una scelta di comune accordo) al prezzo di vendita non inferiore ad 120.000,00 impegnandosi ad accettare proposte di acquisto per importi pari o superiori;
7. In caso di rifiuto di una delle parti alla accettazione di una proposta alle condizioni riportate la stessa parte negligente/inadempiente si impegna a corrispondere la somma di € 20.000,00 a titolo di danno;
8. Le parti concordano che tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'immobile siano a carico della IG.ra sin quanto ivi abiterà CP_1 mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno divise quota parte nella misura del 50% cadauno sino ad estinzione mutuo e comunque sino alla vendita a terzi o all'acquisto da parte della IG.ra dell'intero immobile;
9. Nel caso di acquisto dell'immobile da parte di uno dei coniugi, da CP_1 tale momento tutte le spese straordinarie ed ordinarie saranno a carico totale dell'acquirente; 10. Il sig. corrisponde la somma di € 1.000,00 alla IG.ra ontestualmente alla sottoscrizione Pt_1 CP_1 del presente accordo a fondo perduto come elargizione volontaria;
11. Le spese mediche ed alimentari inerenti al cane KY (lahasa apso) della coppia ed intestato al signor pur residente con la Pt_1 signora per la maggior parte del tempo, sono da dividersi in parti uguali per l'intera vita del CP_1 cane;
12. Le parti concordano che nell'ipotesi in cui una di loro dovesse richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prima che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, dovrà sostenerne interamente i costi sia di spese che di onorari;
decorsi due anni ognuno dovrà farsi carico dei rispettivi costi per il giudizio introdotto”
- sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio
- la sig.ra presso il Liceo Artistico RU di Pisa e CI (Pi) con Parte_2
contratto part-time mentre il sig. è attualmente in pensione e quindi sono Pt_1 economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento;
- atteso che la IG.ra on è stata nella condizione di sostenere il pagamento del CP_1
100% del mutuo a partire dal gennaio 2023, i coniugi hanno inteso modificare i propri accordi economici
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Perugia in data 25.06.2005, (atto di matrimonio, parte
II, serie C n. 54) ordinando agli Ufficiali di Stato Civile competenti a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: -L'immobile sito in
Vicopisano adibito a casa coniugale e censito al Catasto fabbricati del Comune di Pisa nel foglio di mappa 14, particella 122, sub 11, categoria A/4, classe3, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 94 metri quadrati, rendita € 347,32 sito in Piazzetta LI ER n. 4, piano T2 rimarrà sino al 31 dicembre dell'anno
2027 (termine essenziale) nella disponibilità della sig.ra dove ivi risiederà obbligandosi la Controparte_1 stessa a pagare integralmente il mutuo che invero, sarà anticipato dal sig. mentre la IG.ra Parte_1 provvederà a retrocedere l'importo dello stesso pari al 50% delle rate alle singole scadenze mensili CP_1 corrispondendo il residuo non pagato, maturato da giugno 2024, alla scadenza del mutuo in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile 2028 e 31 ottobre 2028. La IG.ra si impegna al pagamento del CP_1
100 % delle utenze domestiche;
- la sig.ra si impegna, altresì, entro la data del 30.09.2027 (termine essenziale), a rifondere il sig. CP_1 in un'unica soluzione, del pregresso di mutuo pagato, dallo stesso e maturato dall'anno 2023 fino al Pt_1 mese di maggio 2024, nell'importo concordato dalle parti in € 2.500,00 omnicomprensivi. ll sig. si Pt_1 ritiene libero di agire per il recupero di quanto concordato in caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite.
- le parti concordano che la sig.ra potrà, a mutuo scaduto o interamente saldato, (entro la data del CP_1
30 settembre 2027 quale termine essenziale) decidere (e quindi dovrà comunicare tale eventualità entro tale data e formalizzare l'atto entro il 31 gennaio 2028), se acquistare la quota parte della proprietà dell'immobile dal sig. per la somma di € 52.500,00 (le parti concordano che il prezzo totale dell'immobile in caso di vendita Pt_1 tra gli stessi è pari ad € 105.000,00);
- come concordato nella separazione, se il comune di Vicopisano (PI), concederà la possibilità di frazionamento dell'appartamento sempre a mutuo scaduto o interamente saldato, entro comunque la data del 30.09.2027
(termine essenziale e quindi termine entro il quale vi dovrà essere una determinazione favorevole in tal senso es dal
Comune o dagli enti preposti), potrà essere disposto il frazionamento dello stesso con spese tutte a carico della sig.ra nelle due modalità alternative dopo descritte ed a scelta della sig.ra Infatti la IG.ra CP_1 CP_1 avrà diritto a scegliere la porzione di immobile di sua spettanza come già precisato nella separazione. CP_1
La prima ipotesi è che la sig.ra celga di accollarsi il totale pagamento delle spese di divisione (nessuna CP_1 esclusa) e di ristrutturazione e cedere così al sig. una porzione di immobile da lei scelta, che risulti Pt_1 comunque completa, compravendibile e quindi idonea all'abitazione o alla vendita entro il termine del 31 dicembre
2027 (termine essenziale). La seconda ipotesi, in alternativa al pagamento totale delle spese per i lavori da parte della sig.ra prevede che la stessa potrà decidere di cedere al sig. la parte che risulterà già CP_1 Pt_1 pronta ed idonea alla abitazione o alla vendita (ovvero quella che già adesso comprende il bagno) sempre entro la data del 31 dicembre 2027 (termine essenziale) venendo meno gli ulteriori aggravi di spesa per la sig.ra salvo la divisione degli impianti e la realizzazione dei muri divisori e dell'accesso. La parte a cui CP_1 sarà assegnato l'immobile di dimensioni più piccole avrà diritto di richiedere la corresponsione della differenza economica fra gli immobili. In caso di frazionamento, le sole spese notarili per l'atto necessario saranno a carico di entrambe le parte nella misura del 50% cadauna. Decorso il termine essenziale del 31.12.2027 senza che i lavori siano ultimati, i sig.ri ed metteranno l'immobile in vendita alle condizioni di cui in seguito CP_1 Pt_1 descritte;
- in subordine, venute meno le tre opzioni concordate dalle parti e decorsi comunque i termini essenziali concordati quindi sicuramente il termine del 31.12.2027, nel caso di diniego (o di mancata prova della determinazione favorevole al frazionamento) della possibilità di frazionamento sempre entro il termine essenziale del 30.09.2027 o in caso di mancato acquisto da parte della sig.ra o in caso di mancata esecuzione CP_1 del frazionamento (di non fine lavori di cui al punto precedente), le parti concordano di affidare la vendita, a partire dall'01.01.2028, a due agenzie (una per parte o una scelta di comune accordo) al prezzo di vendita non inferiore ad € 120.000,00 euro, impegnandosi decorsi 2 mesi dalla messa in vendita, ad accettare proposte di acquisto per importi pari o superiori;
- in caso di rifiuto di una delle parti alla accettazione di una proposta alle condizioni riportate la stessa parte negligente/inadempiente si impegna a corrispondere la somma di € 20.000,00 all'altra a titolo di danno;
- Le parti danno atto che il frazionamento dell'immobile sito in Uliveto Terme, Vicopisano censito al Catasto fabbricati del Comune di Pisa, nel foglio di mappa n. 14 – particella 122 – sub. 11 – categoria a/4 - classe 3 e vani 5 con rendita di € 347,32 ovvero l'acquisto da parte della IG.ra dovranno essere disciplinati CP_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con le esenzioni fiscali previste per il trasferimento dei beni immobili ai sensi della L. 74/87 e ss. applicabili anche in sede di divorzio;
-ad ogni modo, laddove la signora decida di procedere al frazionamento (avuto parere favorevole dagli CP_1
Enti preposti ed avuto parere positivo della banca per la fattibilità della operazione prima della scadenza del mutuo) prima del 30 Settembre 2027 e quindi a mutuo in essere, le parti concordano che la restituzione degli importi, pari al 50% delle rate mensili non corrisposte, maturate da giugno 2024 fino alla data del frazionamento saranno restituite per la quota del 50% entro 6 mesi dalla data del frazionamento e l'ulteriore 50% entro un anno dalla predetta data. In tale ipotesi l'importo di € 2.500,00 relativo alle quote di mutuo maturate dall'anno
2023 fino al mese di maggio 2024, sarà restituito alla data del frazionamento. Si intende quindi che il frazionamento prima della fine del mutuo sarà possibile se ritenuto tale dall'Istituto Mutuante, restano salve le facoltà e le opzioni di scelta già stabilite nei punti che precedono relativamente al frazionamento delle immobile e concordate in favore della sig.ra -sempre ad ogni modo laddove la sig.ra decida di CP_1 CP_1 acquistare la quota parte dell'immobile del sig. prima della scadenza del mutuo o comunque con mutuo Pt_1 in essere, la IG.ra provvederà a retrocedere l'importo dello stesso pari al 50% delle rate alle singole CP_1 scadenze mensili corrispondendo il residuo non pagato, maturato da giugno 2024, alla data dell'acquisto in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile 2028 e 31 ottobre 2028 oltre naturalmente alla liberazione del sig. da parte dell'Istituto mutuante ed accollo del mutuo sul conto corrente della sig.ra Tale Pt_1 CP_1 possibilità sarà quindi possibile in caso in cui la Banca liberi il sig. dal vincolo di mutuo. In tale ipotesi Pt_1
l'importo di € 2.500,00 relativo alle quote di mutuo maturate dall'anno 2023 fino al mese di maggio 2024, sarà restituito alla data dell'acquisto; -sempre ad ogni modo laddove la sig.ra voglia vendere a terzi CP_1
l'immobile prima della scadenza del mutuo, alle condizioni già stabilite nei punti che precedono i rapporti debito/credito delle parti dovranno essere definiti in sede di atto notarile con pagamento (o conguaglio in sede di ripartizione della somma corrisposta dall'acquirente) in tale data da parte della sig.ra del debito CP_1 maturato di rate anticipate dal sig. oltre naturalmente all'estinzione del mutuo. Pt_1
- le parti concordano che tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'immobile siano a carico della IG.ra sin quando ivi abiterà mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno divise quota parte nella
CP_1 misura del 50% cadauno (ad eccezione delle spese necessarie per la divisione in caso di opzione da parte della sig.ra come sopra concordato) sino ad estinzione mutuo e comunque sino alla vendita a terzi o all'acquisto
CP_1 da parte della IG.ra dell'intero immobile;
-nel caso di acquisto dell'immobile da parte di uno dei
CP_1 coniugi, da tale momento tutte le spese straordinarie ed ordinarie saranno a carico totale dell'acquirente; - la sig.ra dichiara di aver effettuato la voltura delle utenze domestiche (Luce e Gas) e si impegna a richiedere
CP_1 la voltura per l'Acqua e Fiumi e Fossi) entro la data del 30.12.2024 (termine essenziale);
-le parti confermano di essere economicamente indipendenti e di non avere niente a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro. Dichiarano, altresì, di aver provveduto alla suddivisione di tutti i beni mobili. - le spese legali del divorzio per entrambe le parti saranno totalmente a carico del signor Pt_1
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e previa comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Stante la natura congiunta del ricorso nulla si dispone in punto di spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3240/24, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a Perugia in data 25.06.2005, (atto di matrimonio, parte
II, serie C n. 54) e ordina agli Ufficiali di Stato Civile competenti a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Dispone che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Dà atto che l'immobile sito in Vicopisano adibito a casa coniugale e censito al Catasto fabbricati del Comune di Pisa nel foglio di mappa 14, particella 122, sub 11, categoria A/4, classe3, consistenza 5 vani, superficie catastale totale 94 metri quadrati, rendita € 347,32 sito in Piazzetta LI ER n. 4, piano T2 rimarrà sino al 31 dicembre dell'anno 2027 (termine essenziale) nella disponibilità della sig.ra dove Controparte_1 ivi risiederà obbligandosi la stessa a pagare integralmente il mutuo che invero, sarà anticipato dal sig. Parte_1 mentre la IG.ra provvederà a retrocedere l'importo dello stesso pari al 50% delle rate alle
[...] CP_1 singole scadenze mensili corrispondendo il residuo non pagato, maturato da giugno 2024, alla scadenza del mutuo in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile 2028 e 31 ottobre 2028. La IG.ra si impegna CP_1 al pagamento del 100 % delle utenze domestiche;
Dà atto che la sig.ra si impegna, altresì, entro la data del 30.09.2027 (termine essenziale), a CP_1
rifondere il sig. in un'unica soluzione, del pregresso di mutuo pagato, dallo stesso e maturato dall'anno Pt_1
2023 fino al mese di maggio 2024, nell'importo concordato dalle parti in € 2.500,00 omnicomprensivi e che il sig. si ritiene libero di agire per il recupero di quanto concordato in caso di mancato pagamento alle Pt_1 scadenze pattuite;
Dà atto che le parti concordano che la sig.ra potrà, a mutuo scaduto o interamente saldato, (entro CP_1
la data del 30 settembre 2027 quale termine essenziale) decidere (e quindi dovrà comunicare tale eventualità entro tale data e formalizzare l'atto entro il 31 gennaio 2028), se acquistare la quota parte della proprietà dell'immobile dal sig. per la somma di € 52.500,00 (le parti concordano che il prezzo totale dell'immobile in caso di Pt_1 vendita tra gli stessi è pari ad € 105.000,00);
Dà atto che le parti concordano che se il comune di Vicopisano (PI), concederà la possibilità di frazionamento dell'appartamento sempre a mutuo scaduto o interamente saldato, entro comunque la data del 30.09.2027
(termine essenziale e quindi termine entro il quale vi dovrà essere una determinazione favorevole in tal senso es dal
Comune o dagli enti preposti), potrà essere disposto il frazionamento dello stesso con spese tutte a carico della sig.ra nelle due modalità alternative dopo descritte ed a scelta della sig.ra CP_1 CP_1
Dà atto che la IG.ra avrà diritto a scegliere la porzione di immobile di sua spettanza;
CP_1
Dà atto che le due ipotesi concordate sono le seguenti: la prima ipotesi è che la sig.ra scelga di CP_1
accollarsi il totale pagamento delle spese di divisione (nessuna esclusa) e di ristrutturazione e cedere così al sig. una porzione di immobile da lei scelta, che risulti comunque completa, compravendibile e quindi idonea Pt_1 all'abitazione o alla vendita entro il termine del 31 dicembre 2027 (termine essenziale); la seconda ipotesi, in alternativa al pagamento totale delle spese per i lavori da parte della sig.ra prevede che la stessa potrà CP_1 decidere di cedere al sig. la parte che risulterà già pronta ed idonea alla abitazione o alla vendita (ovvero Pt_1 quella che già adesso comprende il bagno) sempre entro la data del 31 dicembre 2027 (termine essenziale) venendo meno gli ulteriori aggravi di spesa per la sig.ra salvo la divisione degli impianti e la realizzazione CP_1 dei muri divisori e dell'accesso;
Dà atto che la parte a cui sarà assegnato l'immobile di dimensioni più piccole avrà diritto di richiedere la corresponsione della differenza economica fra gli immobili;
Dà atto che in caso di frazionamento, le sole spese notarili per l'atto necessario saranno a carico di entrambe le parte nella misura del 50% cadauna. Decorso il termine essenziale del 31.12.2027 senza che i lavori siano ultimati, i sig.ri ed metteranno l'immobile in vendita alle condizioni di cui in seguito CP_1 Pt_1 descritte;
Dà atto che, in subordine, venute meno le tre opzioni concordate dalle parti e decorsi comunque i termini essenziali concordati quindi sicuramente il termine del 31.12.2027, nel caso di diniego (o di mancata prova della determinazione favorevole al frazionamento) della possibilità di frazionamento sempre entro il termine essenziale del 30.09.2027 o in caso di mancato acquisto da parte della sig.ra o in caso di mancata esecuzione CP_1 del frazionamento (di non fine lavori di cui al punto precedente), le parti concordano di affidare la vendita, a partire dall'01.01.2028, a due agenzie (una per parte o una scelta di comune accordo) al prezzo di vendita non inferiore ad € 120.000,00 euro, impegnandosi decorsi 2 mesi dalla messa in vendita, ad accettare proposte di acquisto per importi pari o superiori;
Dà atto che in caso di rifiuto di una delle parti alla accettazione di una proposta alle condizioni riportate la stessa parte negligente/inadempiente si impegna a corrispondere la somma di € 20.000,00 all'altra a titolo di danno;
Rileva che le parti prendono atto che il frazionamento dell'immobile sito in Uliveto Terme, Vicopisano censito al Catasto fabbricati del Comune di Pisa, nel foglio di mappa n. 14 – particella 122 – sub. 11 – categoria a/4
- classe 3 e vani 5 con rendita di € 347,32 ovvero l'acquisto da parte della IG.ra dovranno essere CP_1 disciplinati nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e con le esenzioni fiscali previste per il trasferimento dei beni immobili ai sensi della L. 74/87 e ss. applicabili anche in sede di divorzio;
Dà atto che laddove la signora decida di procedere al frazionamento (avuto parere favorevole dagli CP_1
Enti preposti ed avuto parere positivo della banca per la fattibilità della operazione prima della scadenza del mutuo) prima del 30 Settembre 2027 e quindi a mutuo in essere, le parti concordano che la restituzione degli importi, pari al 50% delle rate mensili non corrisposte, maturate da giugno 2024 fino alla data del frazionamento saranno restituite per la quota del 50% entro 6 mesi dalla data del frazionamento e l'ulteriore 50% entro un anno dalla predetta data. In tale ipotesi l'importo di € 2.500,00 relativo alle quote di mutuo maturate dall'anno
2023 fino al mese di maggio 2024, sarà restituito alla data del frazionamento. Si intende quindi che il frazionamento prima della fine del mutuo sarà possibile se ritenuto tale dall'Istituto Mutuante, restano salve le facoltà e le opzioni di scelta già stabilite nei punti che precedono relativamente al frazionamento delle immobile e concordate in favore della sig.ra CP_1
Dà atto che laddove la sig.ra decida di acquistare la quota parte dell'immobile del sig. CP_1 Pt_1 prima della scadenza del mutuo o comunque con mutuo in essere, la IG.ra provvederà a retrocedere CP_1
l'importo dello stesso pari al 50% delle rate alle singole scadenze mensili corrispondendo il residuo non pagato, maturato da giugno 2024, alla data dell'acquisto in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile 2028 e 31 ottobre 2028 oltre naturalmente alla liberazione del sig. da parte dell'Istituto mutuante ed accollo del Pt_1 mutuo sul conto corrente della sig.ra Tale possibilità sarà quindi possibile in caso in cui la Banca CP_1 liberi il sig. dal vincolo di mutuo. In tale ipotesi l'importo di € 2.500,00 relativo alle quote di mutuo Pt_1 maturate dall'anno 2023 fino al mese di maggio 2024, sarà restituito alla data dell'acquisto;
Dà atto che laddove la sig.ra voglia vendere a terzi l'immobile prima della scadenza del mutuo, CP_1
alle condizioni già stabilite nei punti che precedono i rapporti debito/credito delle parti dovranno essere definiti in sede di atto notarile con pagamento (o conguaglio in sede di ripartizione della somma corrisposta dall'acquirente) in tale data da parte della sig.ra del debito maturato di rate anticipate dal sig. oltre CP_1 Pt_1 naturalmente all'estinzione del mutuo;
Dà atto che le parti concordano che tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria dell'immobile siano a carico della IG.ra in quando ivi abiterà mentre quelle di manutenzione straordinaria saranno divise quota CP_1 parte nella misura del 50% cadauno (ad eccezione delle spese necessarie per la divisione in caso di opzione da parte della sig.ra come sopra concordato) sino ad estinzione mutuo e comunque sino alla vendita a terzi o CP_1 all'acquisto da parte della IG.ra dell'intero immobile;
CP_1
Dà atto che nel caso di acquisto dell'immobile da parte di uno dei coniugi, da tale momento tutte le spese straordinarie ed ordinarie saranno a carico totale dell'acquirente;
Dà atto che la sig.ra dichiara di aver effettuato la voltura delle utenze domestiche (Luce e Gas) e CP_1
che si è impegnata a richiedere la voltura per l'Acqua e Fiumi e Fossi) entro la data del 30.12.2024 (termine essenziale);
Dà atto che le parti confermano di essere economicamente indipendenti e di non avere niente a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro. Dichiarano, altresì, di aver provveduto alla suddivisione di tutti i beni mobili;
Dà atto che le spese legali del divorzio per entrambe le parti saranno totalmente a carico del signor Pt_1
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 31.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi