Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 72/24 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE FALLIMENTARE
In persona del Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi, ha pronunciato la seguente sentenza
nella procedura ex artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 n. 72/2024 ruolo procedimento unitario,
proposta da nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Ortona il 25 maggio 1979, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Campli, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrenti;
Oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 s.s.
d.lgs. n. 14/19
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20 marzo 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
proposto istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, dott.ssa e domandando al Persona_1
Tribunale di Chieti l'omologa del piano proposto.
Con decreto emesso in data 8 agosto 2024 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70
Il ricorso proposto merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In merito alla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzi tutto, quanto segue. I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) d.lgs. n. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale.
I ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né risultano avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019. La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L.
3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che,
“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tale richiamo si collegava con quanto disposto all'art. 12 bis, comma 3, a mente del quale il giudice dovrebbe omologare il piano del consumatore soltanto laddove è escluso “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica, mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della
2 ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche. Sul punto, si richiama l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 283 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore “abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”; tale disposizione impone una valutazione ex ante che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento. In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei mutui conclusi, praticamente, dai ricorrenti,
possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza dei debitori, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità economiche.
Dagli atti risulta che solo il creditore ha depositato formali CP_1 osservazioni opponendosi all'omologazione del piano. La società creditrice ha sollevato diverse eccezioni, che si riportano sinteticamente nei loro profili essenziali.
In primo luogo, contesta la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso CP_1
alla procedura, eccependo che i ricorrenti non rivestirebbero la qualifica di consumatori, avendo contratto parte significativa dell'indebitamento per far fronte alla crisi di una precedente attività imprenditoriale (lavanderia a gettoni). Secondo la parte opponente, tale circostanza collocherebbe i debitori al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2 lett.
e) D.lgs. n. 14/2019.
In secondo luogo, il creditore censura la condotta dei debitori, ritenendola imprudente e negligente, in quanto caratterizzata da un ricorso reiterato e sproporzionato al credito, finalizzato a sostenere spese ordinarie della vita quotidiana, piuttosto che a fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili. Ne deriverebbe, secondo , una CP_1
colposa determinazione della situazione di sovraindebitamento, in violazione del requisito di meritevolezza di cui all'art. 69, comma 2, del Codice della crisi.
Viene altresì contestata la veridicità delle dichiarazioni rese dal debitore in sede di stipula del contratto di finanziamento, con specifico riferimento all'omessa indicazione di obbligazioni pregresse e alla mancata comunicazione dell'esistenza di un mutuo
3 ipotecario in essere, circostanze che - ad avviso del creditore - integrerebbero una condotta in mala fede o addirittura in frode.
Ancora, lamenta la mancata inclusione nel piano delle somme maturate a CP_1
titolo di TFR da parte del già vincolate a garanzia del contratto di cessione del Pt_2
quinto stipulato con il medesimo istituto. La parte ritiene che tali somme, ove esigibili, avrebbero dovuto essere destinate al soddisfacimento del ceto creditorio, e chiede che sia comunque mantenuto il vincolo sul TFR fino alla conclusione del piano.
Infine, viene criticata la modesta percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari (15%), ritenuta inadeguata e arbitraria, soprattutto in relazione alla giovane età e alla stabilità occupazionale dei debitori, che - secondo la creditrice - consentirebbero di ipotizzare un piano di durata maggiore e con un maggiore apporto.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni di parte creditrice, le osservazioni formulate dalla non risultano fondate né idonee a precludere l'omologazione del CP_1
piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. del D.lgs. 14/2019.
Come detto, la prima censura sollevata dalla creditrice attiene all'inammissibilità del piano e alla presunta mancanza dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, con particolare riferimento alla qualifica di consumatore del Tale rilievo non Pt_2 risulta fondato. Dalla relazione dell'OCC emerge infatti che i debiti indicati nella situazione patrimoniale del ricorrente attengono alla sfera personale, ad eccezione di alcune residue pendenze fiscali riconducibili a una ditta individuale cessata nel 2016.
L'incidenza di tali posizioni è del tutto marginale e non compromette la riconducibilità del soggetto alla definizione di consumatore.
Il creditore lamenta altresì una presunta confusione e incompletezza nell'esposizione delle cause del sovraindebitamento. Anche questa doglianza non appare meritevole di accoglimento. Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
22900/2023), il primo controllo sull'adeguatezza e attendibilità della documentazione compete all'OCC, cui spetta il compito di effettuare una ricognizione tecnica e oggettiva, riservando al giudice un vaglio successivo e residuale. Nel caso di specie, l'OCC ha compiutamente ricostruito le cause dell'indebitamento, riconducendole a difficoltà
4 economiche progressive e non imputabili a comportamenti dolosi o fraudolenti da parte dei debitori.
contesta inoltre che, al momento della concessione del finanziamento, non CP_1
sarebbe stata pienamente rappresentata la situazione debitoria del ricorrente. Tuttavia,
tale rilievo si ritorce contro la stessa creditrice. L'art. 69 del Codice della Crisi dispone infatti che il creditore che abbia colpevolmente contribuito al sovraindebitamento - anche per violazione dei doveri di corretta valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB
- non è legittimato a proporre opposizione o reclamo sull'omologa per motivi di convenienza.
Il creditore contesta la proposta di soddisfazione pari al 15% dei crediti chirografari, ritenendola eccessivamente penalizzante. Tuttavia, come noto, il piano è suscettibile di omologa quando l'alternativa liquidatoria risulti meno favorevole per i creditori. Nel caso in esame, la relazione dell'OCC evidenzia come la liquidazione dell'immobile condurrebbe a un risultato ancor meno soddisfacente, essendo il ricavato destinato pressoché integralmente al soddisfacimento del creditore ipotecario.
La doglianza relativa alla mancata previsione del TFR nel piano non appare ostativa all'omologazione. Come chiarito da ampia giurisprudenza di merito (Trib. Bari, sent. n. 142/2023), il piano è omologabile quando la somma offerta ai creditori è
superiore a quanto presumibilmente ricavabile dall'esecuzione forzata. Nel caso specifico: il piano prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati;
offre ai chirografari una percentuale del 15%; l'OCC ha dimostrato che questa percentuale è superiore a quanto otterrebbero i creditori in caso di liquidazione.
Sulla questione, la Cassazione (Cass. ord. n. 31790/2024) ha chiarito che la convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria diviene regola di giudizio imprescindibile solo in due casi: quando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione;
qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione. Nel caso di specie:
il TFR non è un credito privilegiato ma una garanzia per un credito chirografario;
la sua esclusione non pregiudica la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
il creditore mantiene comunque la garanzia sul TFR anche dopo l'omologa. In definitiva,
5 il mancato inserimento del TFR nel piano non ne inficia la validità perché: non esiste un obbligo normativo di includere il TFR;
la proposta garantisce comunque una soddisfazione superiore all'alternativa liquidatoria;
il creditore mantiene la garanzia sul
TFR; il piano rispetta il principio della libertà di contenuto previsto dalla legge.
Le considerazioni appena svolte inducono a ritenere superate le osservazioni sollevate dalla parte creditrice.
Tanto osservato in ordine alla meritevolezza, va altresì osservato che i ricorrente si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs.
14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato;
gli stessi, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.
Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo…”. La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo
“stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Tanto osservato in ordine ai presupposti per accedere alla procedura, per quanto concerne il contenuto della proposta formulata ai creditori, esso è quello di seguito rappresentato (come esposto nella relazione dell'OCC)
Essa si fonda sul mantenimento dell'abitazione principale, gravata da mutuo ipotecario, e sull'impegno, da parte dei debitori, a destinare una parte del proprio reddito disponibile al soddisfacimento parziale dei creditori chirografari. In particolare, i debitori si impegnano a versare: la somma complessiva di € 34.011,00 in favore della massa creditoria, da corrispondere mediante rate mensili di € 500,00 per un periodo di 68 mesi,
6 a partire dall'omologazione del piano. Le somme derivano esclusivamente da risorse da reddito (stipendi da lavoro dipendente) al netto delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.
La proposta prevede: il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario (mutuo prima casa), che continuerà a percepire regolarmente le rate in essere, senza modifica dei termini contrattuali;
una percentuale di soddisfazione del 15% per i creditori chirografari, con uno stralcio dell'85% del credito residuo;
nessuna previsione di liquidazione forzata dell'immobile abitativo, che viene escluso dalla procedura.
Il piano tiene conto della capacità reddituale attuale dei debitori, del numero e della natura dei creditori, nonché del fatto che un'eventuale procedura liquidatoria non garantirebbe alcun miglior soddisfacimento, stante la priorità del creditore ipotecario.
La relazione dell'OCC attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione, la sostenibilità del piano, e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, risultando quindi conforme ai requisiti di legge.
Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs., come i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
p.q.m.
1) OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66
d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], con l'assistenza del Parte_2
professionista nominato in luogo di OCC;
2) DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) DISPONE il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
7 4) DISPONE che il Gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, ed a tutti i creditori;
5) DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista, nominato sul sito internet del Tribunale, ovvero sul portale dei
Fallimenti del Tribunale di Chieti;
6) AFFIDA al professionista nominato in luogo di Organismo di Composizione della Crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;
7) DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
8) DISPONE, sempre a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Chieti e sul portale dei Fallimenti;
9) DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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