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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2828/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Barlassina (MB), Via Mario Galli n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Governali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, Via Vallecorsi n. 42, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Barlassina (MB), Via Mario Galli n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Cecchi e dall'avv. Stella Ronchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Monza, Piazza San Pietro Martire n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 15 luglio 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“1) sarà affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre in Barlassina, dove avrà residenza anagrafica. Il padre, con il monitoraggio dei servizi sociali già incaricati di seguire il nucleo familiare, potrà vedere e tenere con sé presso l'abitazione dei nonni paterni per 8 giorni consecutivi al mese Per_1 sul territorio di Prato nonché per un fine settimana sul territorio di Barlassina;
in occasione dei fine settimana a Barlassina il padre potrà vedere senza la presenza dei nonni paterni cosi come Per_1 potrà portare con sé il figlio per delle gite fuori porta quando si trova in Toscana a condizione che prosegua positivamente il percorso avviato presso il SERD e il tutto sotto monitoraggio dei servizi sociali. Resta ferma la facoltà di diversi accordi da portare previamente all'attenzione dei servizi sociali. I genitori si accorderanno in merito alla gestione del periodo natalizio, con l'ausilio dei servizi sociali, considerato che verosimilmente anche la madre trascorrerà le festività sul territorio di Prato. Ad ogni modo ciascun genitore potrà tenere con sé per una settimana comprendente ad anni Per_1 alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con almeno due settimane Per_1 anche non consecutive di vacanza, il tutto fermi diversi accordi raggiunti sul punto dai genitori. I ponti civili e religiosi salvi diversi accordi tra i genitori saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, così come le vacanze pasquali.
2) Il padre proseguirà il percorso presso il SERD di Prato dove attualmente è in cura sottoponendosi all'esame del bulbo pilifero come indicato dal medico del SERD e proseguendo i colloqui con lo psicologo.
3) L'assegno unico per sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
4) Porre a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 25 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2026 e con riferimento al mese di luglio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_2 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo 5) sul conto corrente comune continueranno a essere accreditate le somme per il pagamento del mutuo e della scuola materna di nonchè le eventuali spese condominiali straordinarie Per_1
6) spese legali compensate” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Barlassina in data 11.03.2025, ove il minore risiede con la madre, è infatti emerso che il padre prosegue regolarmente il percorso intrapreso presso il SERD competente a Prato, percorso che dovrà proseguire a fronte di una positività all'esame della matrice cheratinica eseguito nel mese di gennaio 2025; dalla medesima relazione è emerso che i genitori nel corso dei mesi di osservazione hanno sempre collaborato nell'interesse del figlio minore, anteponendo le sue esigenze ai propri risentimenti personali. I servizi sociali hanno concluso la relazione ritenendo che non vi siano elementi di pregiudizio nell'affido condiviso del minore ai genitori e chiedendo la prosecuzione del mandato loro conferito al fine di monitorare l'andamento dei rapporti padre/figlio alla luce della condizione sanitaria del padre. Dalla relazione trasmessa dai servizi sociali di Prato, luogo di residenza del padre, in data 13.03.2025, è emerso che l'osservazione del nucleo familiare e dei rapporti padre/figlio ha messo in evidenza la positività della relazione tra il figlio e il padre. Il padre è sostenuto dalla sua famiglia di origine, con cui vive, e che lo sostiene nell'accudimento di quando si trova a Prato. I servizi sociali di Prato Per_1 hanno confermato la regolare frequentazione del SERD da parte del resistente. Alla luce di quanto precede ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, disponendo in particolare la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali incaricati, come richiesto dalle stesse parti, e la prosecuzione del percorso di
[...] presso il SERD. CP_1
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 22.04.2024, così provvede: CP_1
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che i servizi sociali del luogo di residenza abituale del minore, attualmente Barlassina, di concerto con i servizi sociali di Prato, luogo ove il padre è domiciliato:
- proseguano la presa in incarico del nucleo familiare del minore , per tale Persona_2 intendendosi i genitori e i nonni paterni e materni al fine di verificare la condizione di benessere del minore e chi si occupa della sua cura e gestione, anche mediante accessi domiciliari;
- monitorino la condizione sanitaria del padre garantendo per il tramite dei servizi sociali di Prato la puntuale frequenza del Serd competente per territorio e acquisendo quindi i risultati dell'esame sulla matrice pilifera;
- monitorino l'andamento delle frequentazioni tra e il padre con facoltà di modificare la Per_1 regolamentazione concordata dalle parti tenuto conto della condizione sanitaria del padre;
- segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2828/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Barlassina (MB), Via Mario Galli n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Governali ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Prato, Via Vallecorsi n. 42, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Barlassina (MB), Via Mario Galli n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Cecchi e dall'avv. Stella Ronchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Monza, Piazza San Pietro Martire n.1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 15 luglio 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“1) sarà affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocamento prevalente presso la madre in Barlassina, dove avrà residenza anagrafica. Il padre, con il monitoraggio dei servizi sociali già incaricati di seguire il nucleo familiare, potrà vedere e tenere con sé presso l'abitazione dei nonni paterni per 8 giorni consecutivi al mese Per_1 sul territorio di Prato nonché per un fine settimana sul territorio di Barlassina;
in occasione dei fine settimana a Barlassina il padre potrà vedere senza la presenza dei nonni paterni cosi come Per_1 potrà portare con sé il figlio per delle gite fuori porta quando si trova in Toscana a condizione che prosegua positivamente il percorso avviato presso il SERD e il tutto sotto monitoraggio dei servizi sociali. Resta ferma la facoltà di diversi accordi da portare previamente all'attenzione dei servizi sociali. I genitori si accorderanno in merito alla gestione del periodo natalizio, con l'ausilio dei servizi sociali, considerato che verosimilmente anche la madre trascorrerà le festività sul territorio di Prato. Ad ogni modo ciascun genitore potrà tenere con sé per una settimana comprendente ad anni Per_1 alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con almeno due settimane Per_1 anche non consecutive di vacanza, il tutto fermi diversi accordi raggiunti sul punto dai genitori. I ponti civili e religiosi salvi diversi accordi tra i genitori saranno trascorsi dal minore con ciascun genitore ad anni alterni, così come le vacanze pasquali.
2) Il padre proseguirà il percorso presso il SERD di Prato dove attualmente è in cura sottoponendosi all'esame del bulbo pilifero come indicato dal medico del SERD e proseguendo i colloqui con lo psicologo.
3) L'assegno unico per sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
Per_1
4) Porre a carico di l'importo di € 250,00, da versarsi a in via CP_1 Parte_1 anticipata, entro il giorno 25 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di luglio 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da luglio 2026 e con riferimento al mese di luglio 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Controparte_2 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo 5) sul conto corrente comune continueranno a essere accreditate le somme per il pagamento del mutuo e della scuola materna di nonchè le eventuali spese condominiali straordinarie Per_1
6) spese legali compensate” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali del Comune di Barlassina in data 11.03.2025, ove il minore risiede con la madre, è infatti emerso che il padre prosegue regolarmente il percorso intrapreso presso il SERD competente a Prato, percorso che dovrà proseguire a fronte di una positività all'esame della matrice cheratinica eseguito nel mese di gennaio 2025; dalla medesima relazione è emerso che i genitori nel corso dei mesi di osservazione hanno sempre collaborato nell'interesse del figlio minore, anteponendo le sue esigenze ai propri risentimenti personali. I servizi sociali hanno concluso la relazione ritenendo che non vi siano elementi di pregiudizio nell'affido condiviso del minore ai genitori e chiedendo la prosecuzione del mandato loro conferito al fine di monitorare l'andamento dei rapporti padre/figlio alla luce della condizione sanitaria del padre. Dalla relazione trasmessa dai servizi sociali di Prato, luogo di residenza del padre, in data 13.03.2025, è emerso che l'osservazione del nucleo familiare e dei rapporti padre/figlio ha messo in evidenza la positività della relazione tra il figlio e il padre. Il padre è sostenuto dalla sua famiglia di origine, con cui vive, e che lo sostiene nell'accudimento di quando si trova a Prato. I servizi sociali di Prato Per_1 hanno confermato la regolare frequentazione del SERD da parte del resistente. Alla luce di quanto precede ritiene il Collegio di poter provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, disponendo in particolare la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali incaricati, come richiesto dalle stesse parti, e la prosecuzione del percorso di
[...] presso il SERD. CP_1
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 22.04.2024, così provvede: CP_1
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che i servizi sociali del luogo di residenza abituale del minore, attualmente Barlassina, di concerto con i servizi sociali di Prato, luogo ove il padre è domiciliato:
- proseguano la presa in incarico del nucleo familiare del minore , per tale Persona_2 intendendosi i genitori e i nonni paterni e materni al fine di verificare la condizione di benessere del minore e chi si occupa della sua cura e gestione, anche mediante accessi domiciliari;
- monitorino la condizione sanitaria del padre garantendo per il tramite dei servizi sociali di Prato la puntuale frequenza del Serd competente per territorio e acquisendo quindi i risultati dell'esame sulla matrice pilifera;
- monitorino l'andamento delle frequentazioni tra e il padre con facoltà di modificare la Per_1 regolamentazione concordata dalle parti tenuto conto della condizione sanitaria del padre;
- segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 luglio 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi