Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1962, n. 37
Articolo 2
Versione
6 marzo 1962
Art. 1.
Il beneficio, di cui all' articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471 , va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell' articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio e' equiparato al personale delle carriere di concetto.
Entrata in vigore il 6 marzo 1962