Art. 2. Conferma dei miglioramenti pensionistici
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 14-bis , 14-quater e 14-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , restano confermate anche per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nell'articolo 14-bis devono intendersi posticipati di un anno e quelli previsti negli articoli 14-quater e 14-quinquies devono intendersi riferiti al 1 gennaio 1981.
I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione delle disposizioni degli articoli 14-quater e 14-quinquies di cui al precedente comma, sono soggetti alla perequazione automatica delle pensioni.
Alle pensioni, maggiorate ai sensi dell' articolo 14-quater, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , continua ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.
L'importo mensile della pensione sociale resta confermato in L. 102.350 ed e' soggetto all'aumento derivante, con effetto dal 1 gennaio 1981, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, le disposizioni di cui agli articoli 14-bis , 14-quater e 14-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , restano confermate anche per l'anno 1981 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nell'articolo 14-bis devono intendersi posticipati di un anno e quelli previsti negli articoli 14-quater e 14-quinquies devono intendersi riferiti al 1 gennaio 1981.
I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione delle disposizioni degli articoli 14-quater e 14-quinquies di cui al precedente comma, sono soggetti alla perequazione automatica delle pensioni.
Alle pensioni, maggiorate ai sensi dell' articolo 14-quater, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , continua ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo.
L'importo mensile della pensione sociale resta confermato in L. 102.350 ed e' soggetto all'aumento derivante, con effetto dal 1 gennaio 1981, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.