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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287 /2024
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANGELA PINO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARMELA GENOVESE che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: affidamento e mantenimento figli minori conclusioni comuni delle parti: disporre che l'affidamento e il mantenimento dei figli minori sia regolato secondo le condizioni indicate
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile nell'accordo sottoscritto il 4.3.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio e chiedeva che venisse disposto: l'affidamento Controparte_1
condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre nell'immobile già adibito a casa familiare e conseguente assegnazione dello stesso;
il diritto di visita del genitore non collocatario come meglio specificato in ricorso;
l'obbligo per di Controparte_1
corrispondere mensilmente la cifra di euro 1000,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 70% delle spese straordinarie e il 100% delle spese relative alle voci specificamente indicate al punto 3 del ricorso, il riconoscimento totale dell'assegno unico;
la restituzione di una somma pari ad euro 30.000,00 di spettanza dei figli ed investita dal in un immobile allo stesso CP_1
esclusivamente intestato;
il passaggio di proprietà della vettura tg EL570JB attualmente intesta al ma concessa in comodato d'uso gratuito CP_1
verbale alla ricorrente.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale chiedeva l'accoglimento delle richieste di seguito riportate: “1)disporre
l'affido condiviso dei minori e , con domicilio privilegiato presso la madre Per_2 Per_1
nella parte di immobile adibito a casa familiare. 2) Disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, ordinando che lo stesso possa vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola ore 13,20 fino alle 19,00, a settimane alterne dal sabato alle ore 19,30 alla domenica alle ore 20,00. Ad anni al-terni durante le festività natalizie dal 24 al 27 di-cembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio;
alternativa-mente
a Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, loro compleanni ed onomastici e a pranzo o a cena
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile durante quelli dei genitori, festa del papà e della mamma. Durante le vacanze estive i minori permarranno col padre per 5 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 5 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da determinare entro il 30 giugno.
3)Disporre a carico del resistente il versamento di un assegno a titolo di mantenimento per i minori e nella misura di € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre Per_2 Per_1
al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti e come regolamentate dalle linee guida del CNF. 4) Disporre il vincolo delle somme percepite dal minore a titolo di indennità di frequenza su un libretto postale intestato ad Per_2
entrambi i genitori e che l'Assegno Unico venga percepito al 50% dalle parti”.
All'udienza tenuta in data 4.3.2025, le parti, congiuntamente, chiedevano di prendere atto dell'accordo raggiunto in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e formulavano conclusioni congiunte.
Ciò posto, le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 5.3.2025 regolano compiutamente i rapporti tra i genitori e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o pregiudizievoli per la prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e siano regolate secondo le condizioni indicate Per_2 Persona_3
nell'accordo sottoscritto dalle parti il 4.3.2025; compensa le spese del giudizio.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
4.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287 /2024
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANGELA PINO che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CARMELA GENOVESE che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: affidamento e mantenimento figli minori conclusioni comuni delle parti: disporre che l'affidamento e il mantenimento dei figli minori sia regolato secondo le condizioni indicate
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile nell'accordo sottoscritto il 4.3.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio e chiedeva che venisse disposto: l'affidamento Controparte_1
condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre nell'immobile già adibito a casa familiare e conseguente assegnazione dello stesso;
il diritto di visita del genitore non collocatario come meglio specificato in ricorso;
l'obbligo per di Controparte_1
corrispondere mensilmente la cifra di euro 1000,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 70% delle spese straordinarie e il 100% delle spese relative alle voci specificamente indicate al punto 3 del ricorso, il riconoscimento totale dell'assegno unico;
la restituzione di una somma pari ad euro 30.000,00 di spettanza dei figli ed investita dal in un immobile allo stesso CP_1
esclusivamente intestato;
il passaggio di proprietà della vettura tg EL570JB attualmente intesta al ma concessa in comodato d'uso gratuito CP_1
verbale alla ricorrente.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il Controparte_1
quale chiedeva l'accoglimento delle richieste di seguito riportate: “1)disporre
l'affido condiviso dei minori e , con domicilio privilegiato presso la madre Per_2 Per_1
nella parte di immobile adibito a casa familiare. 2) Disporre la regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti dei figli, ordinando che lo stesso possa vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola ore 13,20 fino alle 19,00, a settimane alterne dal sabato alle ore 19,30 alla domenica alle ore 20,00. Ad anni al-terni durante le festività natalizie dal 24 al 27 di-cembre e dal 30 dicembre al 2 gennaio;
alternativa-mente
a Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, loro compleanni ed onomastici e a pranzo o a cena
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile durante quelli dei genitori, festa del papà e della mamma. Durante le vacanze estive i minori permarranno col padre per 5 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 5 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da determinare entro il 30 giugno.
3)Disporre a carico del resistente il versamento di un assegno a titolo di mantenimento per i minori e nella misura di € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre Per_2 Per_1
al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti e come regolamentate dalle linee guida del CNF. 4) Disporre il vincolo delle somme percepite dal minore a titolo di indennità di frequenza su un libretto postale intestato ad Per_2
entrambi i genitori e che l'Assegno Unico venga percepito al 50% dalle parti”.
All'udienza tenuta in data 4.3.2025, le parti, congiuntamente, chiedevano di prendere atto dell'accordo raggiunto in merito alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e formulavano conclusioni congiunte.
Ciò posto, le condizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 5.3.2025 regolano compiutamente i rapporti tra i genitori e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o pregiudizievoli per la prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori e siano regolate secondo le condizioni indicate Per_2 Persona_3
nell'accordo sottoscritto dalle parti il 4.3.2025; compensa le spese del giudizio.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
4.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile