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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2021 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 [...]
(C.F. Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TALLARICO, elettivamente domiciliato P.IVA_1
presso il difensore avv. GIUSEPPE TALLARICO
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. FRANCESCO CONCIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
MARCO PESENTI
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- In via pregiudiziale a. accertare che la questione di legittimità costituzionale proposta da parte opponente, per le causali esposte in atti, non è manifestamente infondata;
b. conseguentemente, disporre il rinvio degli atti della presente causa presso la Corte
pagina 1 di 7 Costituzionale, al fine di far svolgere il giudizio di legittimità costituzionale delle norme indicate in narrativa, sospendendo il presente giudizio sino all'esito di tale procedimento;
- In via principale nel merito
• accertare, per le causali esposte in narrativa, la non debenza di tutte o parte le somme ingiunte e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1568/2020 emesso dal Tribunale di Forlì, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In ogni caso condannare la controparte ex art. 91 c.p.c. a rifondere agli opponenti le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”; per parte opposta:
“Nel merito, in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: -nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la
[...]
, Controparte_2 Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido, a favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
52.866,52, oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da il Tribunale di Forlì ha emesso decreto Controparte_1
ingiuntivo n 1568/2020, con cui ha intimato a
[...]
n persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, p.i. con sede legale in Forlì (FC-47122), Via Barsanti n. 17, P.IVA_1
nonché a in proprio ed in qualità di socio illimitatamente e solidalmente Parte_1
responsabile della nonché a in proprio ed Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 7 in qualità di socio illimitatamente e solidalmente responsabile della Controparte_3
il pagamento della somma di € 52.866,52, oltre interessi convenzionali, nonché spese
[...] legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dalla
[...]
Controparte_2
Con Cont per scoperto di conti corrente e ndate insolute.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1568/2020, dolendosi:
[...]
a) della illegittimità del D.I. opposto per mancata prova della titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria;
b) della illegittimità del D.I. opposto perché fondato su cd. saldaconto, con violazione dell'art. 50 T.U.B , in ragione della (pretesa) illegittimità costituzionale – per violazione dell'art. 76 e 3
Cost. - da parte dell'art. 58 comma 3 T.U.B.;
c) dell'inefficacia probatoria, nel giudizio di merito conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto ex art. 50 tub, contestando l'an e il quantum debeatur.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in via preliminare che venisse rigettata la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per non debenza di tutte o parte delle somme ingiunte.
Con comparsa depositata in data 19.10.2021, si costituiva e per essa Controparte_1
tramite la procuratrice , CP_6 Parte_4
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando:
a) la titolarità del credito in capo all'opposta, alla luce della documentazione già prodotta agli atti;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla controparte;
c) la sussistenza del credito in capo a , avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia degli estratti conto, la copia delle fideiussioni e la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B., non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè.
pagina 3 di 7 Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato nei confronti degli odierni opponenti e, conseguentemente, la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido, di quanto dovuto.
All'esito dell'udienza del 20.10.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 13.04.2022.
A tale udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 14.09.2023, non avendo le parti formulato istanze istruttorie, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.01.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 07.04.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Questione di legittimità costituzionale. Infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori opponenti è palesemente infondata, posto che la stessa è sollevata in maniera del tutto generica, non essendo neppure chiaro quale sarebbe la rilevanza della questione ai fini della presente controversia.
Parte opponente si duole del fatto che “Se è vero che il Legislatore può prevedere discipline diverse per situazioni diverse, tant'è vero che nessuno contesta la legittimità dell'art. 50 T.U.B. se applicato dagli istituti di credito, andare ad “estendere” tale norma processuale speciale a una precisa categoria di soggetti, al di fuori di una valutazione parlamentare e, quindi, al di fuori di una espressa delega del Legislatore, pare un evidente “favore” ad una determinata categoria di soggetti che, in quanto tale, va a violare il principio di uguaglianza sostanziale, ex
pagina 4 di 7 art. 3 della Cost. In altre parole, perché la può avvalersi dell'art. 50 T.U.B. e gli CP_1
avvocati no? Una simile disparità di trattamento è giustificata? E soprattutto, è stata decisa dal Legislatore?”.
Purtuttavia, nel caso in esame, la certificazione ex art. 50 TIB è stata resa dalla cedente
(soggetto bancario), di talchè non è dato comprendere il motivo della doglianza, posto peraltro che il privilegio processuale previsto dalla normativa in esame concerne esclusivamente la fase monitoria.
Per altro verso, deve osservarsi che la normativa in commento è diretta a tutelare un duplice ordine di interessi di tipo pubblicistico, essendo tesa, da un lato, ad evitare, a seguito di una cessione di rapporti giuridici, sbilanci patrimoniali o riassetti tecnico- organizzativi non compatibili con una sana e prudente gestione e, dall'latro lato, a favorire i trasferimenti cd. aggregati di rapporti giuridici in cui il cessionario sia un soggetto vigilato, semplificando la disciplina codicistica, non essendo dato comprendere in che modo, alla luce delle considerazioni che precedono, possano ritenersi violati i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
2. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi che in merito alla idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco a provare la titolarità del credito, la Suprema Corte ha, di recente, chiarito che all'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. in termini
Cass. n. 5617 del 2020), puntualizzando poi che “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58 comma 1 TUB)”, precisando d'altra parte che "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella
pagina 5 di 7 Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito".
Peraltro, è stato precisato che, affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (così Cass. n. 2780 del 2019).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che parte opposta ha altresì depositato dichiarazione riguardante l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta), non sussistendo ragioni per discostarsi dal recente e condivisibile orientamento della
S.C. di legittimità la quale, con ordinanza n° 10200 resa in data 16 aprile 2021, ha osservato come nell'ipotesi di cessione di crediti “in blocco” la dichiarazione con la quale il cedente ha dato atto dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, al pari della disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario, costituisca “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini dell'accertamento in oggetto, non potendo pertanto residuare dubbi sulla titolarità del credito in capo alla procedente.
3. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La ha provato la sussistenza del credito, avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia della fideiussione, la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc. da a 9 del fascicolo
Co monitorio), degli estratti conto e delle Ri. insolute (cfr. doc. 4 e 6 allegati alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, ciò che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
*****
In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
[...]
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1568/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta CP_1
della somma di Euro 4.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 353/2021 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 [...]
(C.F. Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TALLARICO, elettivamente domiciliato P.IVA_1
presso il difensore avv. GIUSEPPE TALLARICO
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. FRANCESCO CONCIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
MARCO PESENTI
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“- In via pregiudiziale a. accertare che la questione di legittimità costituzionale proposta da parte opponente, per le causali esposte in atti, non è manifestamente infondata;
b. conseguentemente, disporre il rinvio degli atti della presente causa presso la Corte
pagina 1 di 7 Costituzionale, al fine di far svolgere il giudizio di legittimità costituzionale delle norme indicate in narrativa, sospendendo il presente giudizio sino all'esito di tale procedimento;
- In via principale nel merito
• accertare, per le causali esposte in narrativa, la non debenza di tutte o parte le somme ingiunte e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare o dichiarare invalido e inefficace, ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1568/2020 emesso dal Tribunale di Forlì, con ogni conseguente statuizione di legge;
- In ogni caso condannare la controparte ex art. 91 c.p.c. a rifondere agli opponenti le spese e il compenso di lite, oltre accessori di legge”; per parte opposta:
“Nel merito, in via principale:
-respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: -nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la
[...]
, Controparte_2 Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido, a favore di della somma di euro
[...] Controparte_1
52.866,52, oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da il Tribunale di Forlì ha emesso decreto Controparte_1
ingiuntivo n 1568/2020, con cui ha intimato a
[...]
n persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, p.i. con sede legale in Forlì (FC-47122), Via Barsanti n. 17, P.IVA_1
nonché a in proprio ed in qualità di socio illimitatamente e solidalmente Parte_1
responsabile della nonché a in proprio ed Controparte_2 Parte_2
pagina 2 di 7 in qualità di socio illimitatamente e solidalmente responsabile della Controparte_3
il pagamento della somma di € 52.866,52, oltre interessi convenzionali, nonché spese
[...] legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dalla
[...]
Controparte_2
Con Cont per scoperto di conti corrente e ndate insolute.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1568/2020, dolendosi:
[...]
a) della illegittimità del D.I. opposto per mancata prova della titolarità del credito in capo alla mandante, asserita cessionaria;
b) della illegittimità del D.I. opposto perché fondato su cd. saldaconto, con violazione dell'art. 50 T.U.B , in ragione della (pretesa) illegittimità costituzionale – per violazione dell'art. 76 e 3
Cost. - da parte dell'art. 58 comma 3 T.U.B.;
c) dell'inefficacia probatoria, nel giudizio di merito conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto ex art. 50 tub, contestando l'an e il quantum debeatur.
Concludevano, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
in via preliminare che venisse rigettata la eventuale richiesta ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per non debenza di tutte o parte delle somme ingiunte.
Con comparsa depositata in data 19.10.2021, si costituiva e per essa Controparte_1
tramite la procuratrice , CP_6 Parte_4
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando:
a) la titolarità del credito in capo all'opposta, alla luce della documentazione già prodotta agli atti;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla controparte;
c) la sussistenza del credito in capo a , avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia degli estratti conto, la copia delle fideiussioni e la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B., non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè.
pagina 3 di 7 Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato nei confronti degli odierni opponenti e, conseguentemente, la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido, di quanto dovuto.
All'esito dell'udienza del 20.10.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 13.04.2022.
A tale udienza, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 14.09.2023, non avendo le parti formulato istanze istruttorie, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.01.2024; a tale udienza le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 07.04.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Questione di legittimità costituzionale. Infondatezza.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dagli attori opponenti è palesemente infondata, posto che la stessa è sollevata in maniera del tutto generica, non essendo neppure chiaro quale sarebbe la rilevanza della questione ai fini della presente controversia.
Parte opponente si duole del fatto che “Se è vero che il Legislatore può prevedere discipline diverse per situazioni diverse, tant'è vero che nessuno contesta la legittimità dell'art. 50 T.U.B. se applicato dagli istituti di credito, andare ad “estendere” tale norma processuale speciale a una precisa categoria di soggetti, al di fuori di una valutazione parlamentare e, quindi, al di fuori di una espressa delega del Legislatore, pare un evidente “favore” ad una determinata categoria di soggetti che, in quanto tale, va a violare il principio di uguaglianza sostanziale, ex
pagina 4 di 7 art. 3 della Cost. In altre parole, perché la può avvalersi dell'art. 50 T.U.B. e gli CP_1
avvocati no? Una simile disparità di trattamento è giustificata? E soprattutto, è stata decisa dal Legislatore?”.
Purtuttavia, nel caso in esame, la certificazione ex art. 50 TIB è stata resa dalla cedente
(soggetto bancario), di talchè non è dato comprendere il motivo della doglianza, posto peraltro che il privilegio processuale previsto dalla normativa in esame concerne esclusivamente la fase monitoria.
Per altro verso, deve osservarsi che la normativa in commento è diretta a tutelare un duplice ordine di interessi di tipo pubblicistico, essendo tesa, da un lato, ad evitare, a seguito di una cessione di rapporti giuridici, sbilanci patrimoniali o riassetti tecnico- organizzativi non compatibili con una sana e prudente gestione e, dall'latro lato, a favorire i trasferimenti cd. aggregati di rapporti giuridici in cui il cessionario sia un soggetto vigilato, semplificando la disciplina codicistica, non essendo dato comprendere in che modo, alla luce delle considerazioni che precedono, possano ritenersi violati i principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
2. Titolarità del credito in capo a parte opposta.
Quanto al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi che in merito alla idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco a provare la titolarità del credito, la Suprema Corte ha, di recente, chiarito che all'avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale non può essere assegnato il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, esso assolvendo piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. in termini
Cass. n. 5617 del 2020), puntualizzando poi che “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58 comma 1 TUB)”, precisando d'altra parte che "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella
pagina 5 di 7 Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito".
Peraltro, è stato precisato che, affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (così Cass. n. 2780 del 2019).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, deve osservarsi che parte opposta ha altresì depositato dichiarazione riguardante l'avvenuta cessione del credito (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opposta), non sussistendo ragioni per discostarsi dal recente e condivisibile orientamento della
S.C. di legittimità la quale, con ordinanza n° 10200 resa in data 16 aprile 2021, ha osservato come nell'ipotesi di cessione di crediti “in blocco” la dichiarazione con la quale il cedente ha dato atto dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, al pari della disponibilità del titolo esecutivo in capo al cessionario, costituisca “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini dell'accertamento in oggetto, non potendo pertanto residuare dubbi sulla titolarità del credito in capo alla procedente.
3. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La ha provato la sussistenza del credito, avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia della fideiussione, la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc. da a 9 del fascicolo
Co monitorio), degli estratti conto e delle Ri. insolute (cfr. doc. 4 e 6 allegati alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, ciò che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
*****
In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
[...]
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1568/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta CP_1
della somma di Euro 4.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Forlì, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 7 di 7