Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1997, n. 374
Articolo 2
Versione
18 novembre 1997
>
Versione
24 aprile 1999
>
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. ((2)) 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) che il Ministero della difesa provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010