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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8553/2021
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito dell'udienza cartolare fissata ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8553/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Stella Fragassi (C.F. ) presso il cui C.F._2 studio in Bari, alla via Enrico Pappacena n. 10, è elettivamente domiciliato;
- attore– contro
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Zizzi (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pozzo Faceto (Br), al Viale Stazione n. 10
- convenuto -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Bari, al fine di Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. di nella produzione del Controparte_2 danno descritto in narrativa;
2) condannare , a corrispondere al sig. Controparte_2
, a titolo di sorte capitale, la complessiva somma di € 8.000,00 (euro Parte_1 ottomila/00), di cui € 6.000,00 per l'acquisto della merce mai consegnata ed € 2.000,00 per le spese sostenute per lo smaltimento della merce distrutta;
3) conseguentemente, condannare a corrispondere al sig. , a titolo di danno Controparte_2 Parte_1 subito per il mancato godimento della res, la complessiva somma di € 5.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di causa.” Assumeva l'attore di aver acquistato in data 04.03.2021, da , quale Controparte_2 legale rappresentante di , un forno a trullo al prezzo di € Controparte_2
6.000,00 comprensivo delle spese di trasporto. Spiegava poi che, in data 08.03.2021, il gruista incaricato dal venditore, tale , si era recato presso la sede di Persona_1
pagina 1 di 5 per caricare il forno sul mezzo di trasporto a sua Controparte_2 disposizione ma, constatato che il peso del trullo era nettamente superiore a quello indicato, ritornava con un camion di maggior portata riuscendo così ad effettuare il carico. Tuttavia, a causa delle dimensioni del camion utilizzato, diveniva impossibile effettuare la consegna presso l'acquirente sicchè il si recava presso un Per_1 deposito di sua proprietà, ove ricoverava il mezzo recante il forno, in attesa di una diversa soluzione per la consegna. In data 10.03.2021, il incaricava del trasporto un'altra impresa, la Persia srl, e si Pt_1 recava con il gruista di detta impresa presso il deposito del con un mezzo Per_1 idoneo per trasportare il forno presso il luogo di destinazione. Durante le manovre di sollevamento del forno, accadeva che il gancio in ferro predisposto sul forno cedeva improvvisamente e il forno rovinava precipitosamente sul camion distruggendosi totalmente e causando ingenti danni anche allo stesso mezzo. Il , immediatamente informato dell'accaduto, si recava sul posto nel CP_2 pomeriggio della stessa giornata per un sopralluogo;
il giorno successivo l'attore incaricava un tecnico di sua fiducia, ing. di stilare una perizia da Persona_2 cui emergeva che “la causa del danno lamentato dal sig. è attribuibile Parte_1 alla mancata manutenzione dell'anello di carico del piano di alimentazione del forno che ha ridotto la sezione resistente del ferro provocando durante le operazioni di sollevamento la rottura dello stesso ferro e la conseguente caduta della cappa” . Conseguentemente l'attore, ritenendo responsabile il venditore per inadempimento in ordine all'obbligo di consegna ex artt.1476-1477 c.c., o comunque, per la perdita del bene acquistato, ne reclamava i conseguenti danni, concludendo come sopra.
, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132, non essendosi esperito il procedimento di negoziazione assistita. Sempre in via preliminare rilevava l'inammissibilità dell'azione in quanto intentata nei confronti di un soggetto inesistente, ovvero nei confronti dell'associazione , non registrata e priva di Controparte_2 personalità giuridica. Nel merito, contestava le argomentazioni attoree negando ogni responsabilità nell'accaduto e imputandola tutt'al più all'impresa di trasporto. Disposta ed esperita, con esito negativo, la negoziazione assistita obbligatoria, venivano concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. ed assunte le prove orali richieste dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
II. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda poiché proposta nei confronti di un soggetto inesistente ), in quanto Controparte_2 dallo stesso tenore letterale dell'atto introduttivo che fa riferimento, sia nel corpo dell'atto che nella vocatio in jus, al nome e cognome del convenuto, si evince chiaramente che la domanda è stata proposta nei confronti della persona fisica pagina 2 di 5 , quale titolare di;
d'altronde l'odierno Controparte_2 Controparte_2 convenuto si è ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio svolgendo compiutamente tutte le sue difese.
III. Nel merito, le domande attoree non possono essere accolte. È in atti il contratto di vendita stipulato tra le parti in data 4.03.2021 avente ad oggetto la vendita di un forno a trullo al prezzo di € 6.000,00 comprensivo dei costi di trasporto (doc. n.1 fasc. attoreo). Sul documento contrattuale è indicato altresì l'acconto ricevuto dal venditore di € 1.000,00 e il saldo di € 5.000,00 versato alla consegna effettuata in data 8.03.2021. Dalla ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, come dallo stesso confermata e circostanziata in sede di interrogatorio formale (ud. del 14.10.2022), si evince che sempre nella giornata dell'8.03.2021, il forno fu prelevato presso la sede del , CP_2 in , dal gruista incaricato dal venditore, tale , e da questi CP_2 Persona_1 trasportato presso il proprio deposito, e non presso l'abitazione del in Fasano, a Pt_1 causa dell'inidoneità del mezzo utilizzato, nonostante il avesse già effettuato Per_1 un precedente sopralluogo e avesse constatato la fattibilità della consegna presso il domicilio dell'acquirente. Nell'occasione – ha dichiarato l'attore - “non ricordo se il sig. o il sig. mi hanno comunicato che il forno in questione non CP_2 Per_1 poteva essere consegnato presso la mia casa in Selva di Fasano ma che doveva essere ritirato presso l'abitazione/deposito del sig. ”. Per_1
Il teste attoreo, sig. , escusso all'udienza del 31.03.2023, quale dipendente Testimone_1 della impresa di trasporto incaricata successivamente dall'acquirente, ha confermato di essere stato contattato telefonicamente dal nella giornata del 10.03.2021, di Pt_1 essersi recato con lui presso il luogo di deposito del per caricare il forno sul Per_1 proprio mezzo e di aver assistito alla caduta e alla distruzione del bene durante la manovra di sollevamento, a causa del cedimento di un gancio. Questi essendo i fatti, occorre stabilire, in diritto, se la responsabilità dell'accaduto, ovvero della totale perdita del bene, aldilà delle cause tecniche che l'hanno determinata, sia o meno ascrivibile al venditore. Orbene, in base alla presunzione stabilita dall'art. 1510, comma 2, c.p.c., nella vendita di una cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro deve considerarsi come ipotesi normale la vendita con spedizione, nella quale la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere, potendo solo in caso di fatto o uso contrario essere ravvisata la vendita con consegna all'arrivo, in cui, invece, la consegna deve essere effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella sede della sua impresa. Nel primo caso con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento nonché i costi imprevisti relativi alla conservazione delle merci;
nel secondo il trasferimento dei rischi connessi al trasporto avviene solo con la consegna al domicilio dell'acquirente. pagina 3 di 5 Agli effetti indicati, il diverso regolamento delle spese di trasporto, rispetto a quello previsto per la vendita con spedizione dall'art 1510, secondo comma, citato (che pone tali spese a carico del compratore) non può, senza il concorso di altri elementi, essere interpretato come espressione di una volontà delle parti, intesa a spostare il luogo della consegna, rispetto a quello che è normalmente stabilito per l'ipotesi di vendita con spedizione, e non costituisce, pertanto, un elemento di per sé solo sufficiente per ritenere superata la presunzione anzidetta. Nel caso che ci occupa il forno acquistato dal è stato consegnato dal Pt_1 CP_2 al gruista in data 8.03.2021 ed è stato da questi trasportato presso il Persona_1 proprio deposito, a causa della mancanza di un mezzo di trasporto idoneo a giungere presso la destinazione concordata;
nel contempo il pagamento del forno, comprensivo dei costi di trasporto, è stato effettuato in pari data direttamente al venditore;
di contro l'acquirente, dopo aver effettuato il pagamento, e dopo aver ricevuto la comunicazione della impossibilità della consegna presso la propria abitazione, non risulta abbia formulato alcuna ulteriore richiesta di “consegna all'arrivo” nei confronti del venditore o del vettore, ma anzi si è preoccupato personalmente di reperire altra impresa che provvedesse a trasferire il forno dal deposito del vettore al proprio domicilio. Sulla base delle evidenze processuali e del comportamento posto in essere dalle parti anche successivamente alla stipulazione del contratto (art.1362 c.c.) deve ritenersi dunque provato che secondo quanto convenuto, i costi di trasporto del forno - compresi i costi di sosta presso il deposito del - avrebbero dovuto rimanere integralmente Per_1
a carico del venditore (in conformità del resto a quanto desumibile dalla dicitura "pagamento trasporto compreso nel prezzo" apposta sul contratto). Tuttavia, in difetto di ulteriori elementi, idonei a comprovare la sussistenza di uno specifico accordo in tal senso, deve escludersi tra le parti sia stata stipulata una compravendita con "consegna all'arrivo" e deve ritenersi che le particolarità riscontrate nel rapporto costituiscano esclusivamente l'effetto di una regolamentazione delle spese di trasporto in deroga a quanto previsto dall'art. 1510 comma 2, c.c.. Pertanto, in base all'assetto dei rapporti esistenti tra le parti la responsabilità del venditore per il perimento del forno si sarebbe potuta configurare solo ove l'acquirente avesse allegato e provato un diverso accordo che avesse previsto, come luogo di consegna, il proprio domicilio. Per completezza, va rilevato che il contratto indica come punto di consegna “Viale Putignano 2 Casello”, ubicazione che, in mancanza di allegazione alcuna, non risulta coincidere con il domicilio dell'acquirente ubicato presso la Selva di Fasano. Le domande attoree risultano pertanto infondate in diritto e vanno integralmente rigettate. IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri aggiornati del DM. n.55/2014.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24.06.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: a) RIGETTA le domande proposte dall'attore; b) CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese processuali, in favore del convenuto, liquidandole in complessivi € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge. Così deciso in Bari, il 23 maggio 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito dell'udienza cartolare fissata ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 8553/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'avv. Stella Fragassi (C.F. ) presso il cui C.F._2 studio in Bari, alla via Enrico Pappacena n. 10, è elettivamente domiciliato;
- attore– contro
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura in atti, dall'Avv. Marcello Zizzi (C.F. ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pozzo Faceto (Br), al Viale Stazione n. 10
- convenuto -
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi il Tribunale di Bari, al fine di Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. di nella produzione del Controparte_2 danno descritto in narrativa;
2) condannare , a corrispondere al sig. Controparte_2
, a titolo di sorte capitale, la complessiva somma di € 8.000,00 (euro Parte_1 ottomila/00), di cui € 6.000,00 per l'acquisto della merce mai consegnata ed € 2.000,00 per le spese sostenute per lo smaltimento della merce distrutta;
3) conseguentemente, condannare a corrispondere al sig. , a titolo di danno Controparte_2 Parte_1 subito per il mancato godimento della res, la complessiva somma di € 5.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) con vittoria di spese e competenze di causa.” Assumeva l'attore di aver acquistato in data 04.03.2021, da , quale Controparte_2 legale rappresentante di , un forno a trullo al prezzo di € Controparte_2
6.000,00 comprensivo delle spese di trasporto. Spiegava poi che, in data 08.03.2021, il gruista incaricato dal venditore, tale , si era recato presso la sede di Persona_1
pagina 1 di 5 per caricare il forno sul mezzo di trasporto a sua Controparte_2 disposizione ma, constatato che il peso del trullo era nettamente superiore a quello indicato, ritornava con un camion di maggior portata riuscendo così ad effettuare il carico. Tuttavia, a causa delle dimensioni del camion utilizzato, diveniva impossibile effettuare la consegna presso l'acquirente sicchè il si recava presso un Per_1 deposito di sua proprietà, ove ricoverava il mezzo recante il forno, in attesa di una diversa soluzione per la consegna. In data 10.03.2021, il incaricava del trasporto un'altra impresa, la Persia srl, e si Pt_1 recava con il gruista di detta impresa presso il deposito del con un mezzo Per_1 idoneo per trasportare il forno presso il luogo di destinazione. Durante le manovre di sollevamento del forno, accadeva che il gancio in ferro predisposto sul forno cedeva improvvisamente e il forno rovinava precipitosamente sul camion distruggendosi totalmente e causando ingenti danni anche allo stesso mezzo. Il , immediatamente informato dell'accaduto, si recava sul posto nel CP_2 pomeriggio della stessa giornata per un sopralluogo;
il giorno successivo l'attore incaricava un tecnico di sua fiducia, ing. di stilare una perizia da Persona_2 cui emergeva che “la causa del danno lamentato dal sig. è attribuibile Parte_1 alla mancata manutenzione dell'anello di carico del piano di alimentazione del forno che ha ridotto la sezione resistente del ferro provocando durante le operazioni di sollevamento la rottura dello stesso ferro e la conseguente caduta della cappa” . Conseguentemente l'attore, ritenendo responsabile il venditore per inadempimento in ordine all'obbligo di consegna ex artt.1476-1477 c.c., o comunque, per la perdita del bene acquistato, ne reclamava i conseguenti danni, concludendo come sopra.
, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132, non essendosi esperito il procedimento di negoziazione assistita. Sempre in via preliminare rilevava l'inammissibilità dell'azione in quanto intentata nei confronti di un soggetto inesistente, ovvero nei confronti dell'associazione , non registrata e priva di Controparte_2 personalità giuridica. Nel merito, contestava le argomentazioni attoree negando ogni responsabilità nell'accaduto e imputandola tutt'al più all'impresa di trasporto. Disposta ed esperita, con esito negativo, la negoziazione assistita obbligatoria, venivano concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. ed assunte le prove orali richieste dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
II. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda poiché proposta nei confronti di un soggetto inesistente ), in quanto Controparte_2 dallo stesso tenore letterale dell'atto introduttivo che fa riferimento, sia nel corpo dell'atto che nella vocatio in jus, al nome e cognome del convenuto, si evince chiaramente che la domanda è stata proposta nei confronti della persona fisica pagina 2 di 5 , quale titolare di;
d'altronde l'odierno Controparte_2 Controparte_2 convenuto si è ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio svolgendo compiutamente tutte le sue difese.
III. Nel merito, le domande attoree non possono essere accolte. È in atti il contratto di vendita stipulato tra le parti in data 4.03.2021 avente ad oggetto la vendita di un forno a trullo al prezzo di € 6.000,00 comprensivo dei costi di trasporto (doc. n.1 fasc. attoreo). Sul documento contrattuale è indicato altresì l'acconto ricevuto dal venditore di € 1.000,00 e il saldo di € 5.000,00 versato alla consegna effettuata in data 8.03.2021. Dalla ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, come dallo stesso confermata e circostanziata in sede di interrogatorio formale (ud. del 14.10.2022), si evince che sempre nella giornata dell'8.03.2021, il forno fu prelevato presso la sede del , CP_2 in , dal gruista incaricato dal venditore, tale , e da questi CP_2 Persona_1 trasportato presso il proprio deposito, e non presso l'abitazione del in Fasano, a Pt_1 causa dell'inidoneità del mezzo utilizzato, nonostante il avesse già effettuato Per_1 un precedente sopralluogo e avesse constatato la fattibilità della consegna presso il domicilio dell'acquirente. Nell'occasione – ha dichiarato l'attore - “non ricordo se il sig. o il sig. mi hanno comunicato che il forno in questione non CP_2 Per_1 poteva essere consegnato presso la mia casa in Selva di Fasano ma che doveva essere ritirato presso l'abitazione/deposito del sig. ”. Per_1
Il teste attoreo, sig. , escusso all'udienza del 31.03.2023, quale dipendente Testimone_1 della impresa di trasporto incaricata successivamente dall'acquirente, ha confermato di essere stato contattato telefonicamente dal nella giornata del 10.03.2021, di Pt_1 essersi recato con lui presso il luogo di deposito del per caricare il forno sul Per_1 proprio mezzo e di aver assistito alla caduta e alla distruzione del bene durante la manovra di sollevamento, a causa del cedimento di un gancio. Questi essendo i fatti, occorre stabilire, in diritto, se la responsabilità dell'accaduto, ovvero della totale perdita del bene, aldilà delle cause tecniche che l'hanno determinata, sia o meno ascrivibile al venditore. Orbene, in base alla presunzione stabilita dall'art. 1510, comma 2, c.p.c., nella vendita di una cosa che deve essere trasportata da un luogo all'altro deve considerarsi come ipotesi normale la vendita con spedizione, nella quale la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere, potendo solo in caso di fatto o uso contrario essere ravvisata la vendita con consegna all'arrivo, in cui, invece, la consegna deve essere effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella sede della sua impresa. Nel primo caso con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro perimento nonché i costi imprevisti relativi alla conservazione delle merci;
nel secondo il trasferimento dei rischi connessi al trasporto avviene solo con la consegna al domicilio dell'acquirente. pagina 3 di 5 Agli effetti indicati, il diverso regolamento delle spese di trasporto, rispetto a quello previsto per la vendita con spedizione dall'art 1510, secondo comma, citato (che pone tali spese a carico del compratore) non può, senza il concorso di altri elementi, essere interpretato come espressione di una volontà delle parti, intesa a spostare il luogo della consegna, rispetto a quello che è normalmente stabilito per l'ipotesi di vendita con spedizione, e non costituisce, pertanto, un elemento di per sé solo sufficiente per ritenere superata la presunzione anzidetta. Nel caso che ci occupa il forno acquistato dal è stato consegnato dal Pt_1 CP_2 al gruista in data 8.03.2021 ed è stato da questi trasportato presso il Persona_1 proprio deposito, a causa della mancanza di un mezzo di trasporto idoneo a giungere presso la destinazione concordata;
nel contempo il pagamento del forno, comprensivo dei costi di trasporto, è stato effettuato in pari data direttamente al venditore;
di contro l'acquirente, dopo aver effettuato il pagamento, e dopo aver ricevuto la comunicazione della impossibilità della consegna presso la propria abitazione, non risulta abbia formulato alcuna ulteriore richiesta di “consegna all'arrivo” nei confronti del venditore o del vettore, ma anzi si è preoccupato personalmente di reperire altra impresa che provvedesse a trasferire il forno dal deposito del vettore al proprio domicilio. Sulla base delle evidenze processuali e del comportamento posto in essere dalle parti anche successivamente alla stipulazione del contratto (art.1362 c.c.) deve ritenersi dunque provato che secondo quanto convenuto, i costi di trasporto del forno - compresi i costi di sosta presso il deposito del - avrebbero dovuto rimanere integralmente Per_1
a carico del venditore (in conformità del resto a quanto desumibile dalla dicitura "pagamento trasporto compreso nel prezzo" apposta sul contratto). Tuttavia, in difetto di ulteriori elementi, idonei a comprovare la sussistenza di uno specifico accordo in tal senso, deve escludersi tra le parti sia stata stipulata una compravendita con "consegna all'arrivo" e deve ritenersi che le particolarità riscontrate nel rapporto costituiscano esclusivamente l'effetto di una regolamentazione delle spese di trasporto in deroga a quanto previsto dall'art. 1510 comma 2, c.c.. Pertanto, in base all'assetto dei rapporti esistenti tra le parti la responsabilità del venditore per il perimento del forno si sarebbe potuta configurare solo ove l'acquirente avesse allegato e provato un diverso accordo che avesse previsto, come luogo di consegna, il proprio domicilio. Per completezza, va rilevato che il contratto indica come punto di consegna “Viale Putignano 2 Casello”, ubicazione che, in mancanza di allegazione alcuna, non risulta coincidere con il domicilio dell'acquirente ubicato presso la Selva di Fasano. Le domande attoree risultano pertanto infondate in diritto e vanno integralmente rigettate. IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri aggiornati del DM. n.55/2014.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24.06.2021 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede: a) RIGETTA le domande proposte dall'attore; b) CONDANNA l'attore alla rifusione delle spese processuali, in favore del convenuto, liquidandole in complessivi € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge. Così deciso in Bari, il 23 maggio 2025 IL GIUDICE ONORARIO Dr.ssa Rosalba Campanaro
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