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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5414, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti CRUPI PASQUALE MARIA e FARANDA RICCARDO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.09.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato il diritto alla NASPI - Nuova
Prestazione di Assicurazione Sociale per l' Impiego - di cui al Dlgs n. 22/ 2015 e succ. mod. essendo lo stesso in possesso dei requisiti di legge e condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, ad erogare all'odierno istante la predetta indennità di
NASPI, a decorrere dal 23 novembre 2022 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, per 17 settimane, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia, nella misura di cui all'art. 4 del Dlgs 22/2015, oltre interessi legali e rivalutazione;
Con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio da liquidarsi in favore degli scriventi difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, da un lato eccependo l'intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione giudiziaria per decorso del termine annuale di cui all'art. 47, co. 3, del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i. e dall'altro rappresentando di avere comunque provveduto alla erogazione della NASPI, in favore della parte ricorrente, in data 4.02.2025, previa comunicazione di accoglimento del 13.10.2023: pertanto la parte convenuta ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note sostitutive dell'udienza depositate in data 13.02.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle medesime parti.
* * *
2 Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato dalla prima, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere interamente compensate, poiché – in assenza del (tardivo) riconoscimento, in sede amministrativa, della spettanza della prestazione per cui vi è causa e in assenza della conseguente declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere – il ricorso giurisdizionale sarebbe stato, in concreto, inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, co. 3, del
D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i., dell'art. 7 della L. n. 533/1973 e s.m.i. e dell'art. 46, co. 5-6, della L. n. 88/1989 e s.m.i. (essendo tale ricorso stato depositato soltanto in data 20.09.2024, dunque dopo la scadenza del termine di un anno e
300 giorni decorrenti dal 15.11.2022, data di presentazione della domanda amministrativa).
P.Q.M.
3 - dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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