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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20/05/2025 ad ore 09:00 davanti al Giudice Delegato Dott. Antonino Fazio ,
viene chiamato il procedimento n. 213 / 2025 .
Sono comparsi:
- per parte attrice ad ore Parte_1
09:20 nessuno
-per parte convenuta , presente personalmente, l'avv. CP_1
CHIARAVALLOTI EUGENIO FRANCESCO il quale si riporta agli atti e chiede in particolare voglia preliminarmente il giudice vagliare l'ammissibilità dell'appello
– che ad ogni buon fine espressamente eccepisce – articolato su un unico ed omnicomprensivo motivo. Discute la causa.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Antonino Fazio
******** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA ITALIA
presso il Difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
LOVANIO 10 20121 MILANO presso il Difensore CHIARAVALLOTTI
EUGENIO FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e
132 c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è inammissibile e a tale conclusione induce la semplice lettura dell'atto introduttivo.
La Cassazione ha ancor recentemente osservato che “Il motivo
d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui
il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto
d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un
errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto
d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo
soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione
impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,
le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che
la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non
rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In
riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non
motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità dall'articolo 366, n. 4, del Cpc.”
(Cass. 28.06.2023 n. 18474; cfr. Cass. 25.11.2022 n. 34721). Identica conclusione si impone in relazione all'atto di appello, stante la previsione di identica sanzione processuale (inammissibilità) ex art. 342 c.p.c..
Si è, più in dettaglio, osservato che “Poiché l'appello è un mezzo di gravame con
carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere
il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto
dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo
sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto
su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta,
le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la
portata delle relative censure” (Cass. 08.09.2023 n. 26151, ex multis).
Ora, non ritiene questo Giudice che tali requisiti siano soddisfatti dalla concreta struttura prescelta per l'atto di appello, che si articola in un unico motivo di gravame, omnicomprensivo, dunque un "non motivo" come precisa la giurisprudenza richiamata, che si risolve nella pedissequa riproposizione delle doglianze svolte in primo grado apparendo pertanto generico. Non risulta infatti possibile, neanche con il massimo sforzo diligente, enucleare non solo i singoli capi di sentenza (viceversa genericamente criticata nella sua interezza) bensì anche i vizi della sentenza che l'appellante intenda denunciare: error in procedendo? CP_2
in judicando? Insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia? Errore di fatto per essere la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando
è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (art. 395
n. 4 c.p.c.)? Nessuno di questi vizi viene espressamente evidenziato, né è possibile evincerlo in via interpretativa, con la conseguenza che l'appello – risolvendosi in una sostanziale analisi della vicenda in fatto e riproposizione del significato che a fatti e circostanze deve essere attribuito a parere dell'appellante – non può ritenersi contenere “in modo chiaro, sintetico e specifico” alcuno degli elementi indicati, ai numeri 1, 2 e 3, dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile. Le spese si liquidano secondo la soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014; si dà atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20/05/2025 ad ore 09:00 davanti al Giudice Delegato Dott. Antonino Fazio ,
viene chiamato il procedimento n. 213 / 2025 .
Sono comparsi:
- per parte attrice ad ore Parte_1
09:20 nessuno
-per parte convenuta , presente personalmente, l'avv. CP_1
CHIARAVALLOTI EUGENIO FRANCESCO il quale si riporta agli atti e chiede in particolare voglia preliminarmente il giudice vagliare l'ammissibilità dell'appello
– che ad ogni buon fine espressamente eccepisce – articolato su un unico ed omnicomprensivo motivo. Discute la causa.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra,
si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la sentenza in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Antonino Fazio
******** REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 213/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40100 BOLOGNA ITALIA
presso il Difensore AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
LOVANIO 10 20121 MILANO presso il Difensore CHIARAVALLOTTI
EUGENIO FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e
132 c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. L'appello è inammissibile e a tale conclusione induce la semplice lettura dell'atto introduttivo.
La Cassazione ha ancor recentemente osservato che “Il motivo
d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui
il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto
d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un
errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto
d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo
soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione
impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata,
le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che
la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non
rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In
riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non
motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità dall'articolo 366, n. 4, del Cpc.”
(Cass. 28.06.2023 n. 18474; cfr. Cass. 25.11.2022 n. 34721). Identica conclusione si impone in relazione all'atto di appello, stante la previsione di identica sanzione processuale (inammissibilità) ex art. 342 c.p.c..
Si è, più in dettaglio, osservato che “Poiché l'appello è un mezzo di gravame con
carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere
il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto
dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo
sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto
su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza
appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta,
le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la
portata delle relative censure” (Cass. 08.09.2023 n. 26151, ex multis).
Ora, non ritiene questo Giudice che tali requisiti siano soddisfatti dalla concreta struttura prescelta per l'atto di appello, che si articola in un unico motivo di gravame, omnicomprensivo, dunque un "non motivo" come precisa la giurisprudenza richiamata, che si risolve nella pedissequa riproposizione delle doglianze svolte in primo grado apparendo pertanto generico. Non risulta infatti possibile, neanche con il massimo sforzo diligente, enucleare non solo i singoli capi di sentenza (viceversa genericamente criticata nella sua interezza) bensì anche i vizi della sentenza che l'appellante intenda denunciare: error in procedendo? CP_2
in judicando? Insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia? Errore di fatto per essere la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando
è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (art. 395
n. 4 c.p.c.)? Nessuno di questi vizi viene espressamente evidenziato, né è possibile evincerlo in via interpretativa, con la conseguenza che l'appello – risolvendosi in una sostanziale analisi della vicenda in fatto e riproposizione del significato che a fatti e circostanze deve essere attribuito a parere dell'appellante – non può ritenersi contenere “in modo chiaro, sintetico e specifico” alcuno degli elementi indicati, ai numeri 1, 2 e 3, dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile. Le spese si liquidano secondo la soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014; si dà atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio