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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3761/2022 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. C. Colombini e D. Saltini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Valenti e S. Venuta
E
Controparte_2
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dagli Avv. S. Musca, A. Raitano ed E.
[...]
[...]
Controparte_3
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Pini Bentivoglio
Controparte_4
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Postiglioni in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 14/1/254 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/3/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 4/4/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-accertare e dichiarare la responsabilità del (Codice Fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 sito in 41124 MO, Via Malmusi n°112, in persona del suo Amministratore pro –tempore, nel determinismo del sinistro per cui qui è causa;
conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il (Codice Fiscale Controparte_1
), sito in 41124 MO, Via Malmusi n°112, in persona del suo Amministratore pro – P.IVA_1 tempore, a risarcire alla IG , tutti i danni, Parte_1 fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, danno morale compreso, nessuno escluso, da lei subiti, nella misura indicativa di Euro 136.066,04 (centotrentaseimilasessantasei/04) o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectiis, Nel merito: in via principale: Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al per i fatti per cui Controparte_1 è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del CP_1
“ rideterminare le somme richieste da parte attrice considerato il concorso di colpo della CP_1 stessa per il comportamento posto in essere contrario all'ordinaria diligenza richiesta. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità in capo al Condominio, condannare la ora CP_5 [...]
, e la società terze chiamate identificate Controparte_6 CP_2 come in atti, ognuna per quanto di propria responsabilità, a tenere il Controparte_1 manlevato ed indenne, anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, lo stesso fosse condannato a versare a qualsiasi titolo all'attrice. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di avvocato, comprensivo del rimborso spese generali del 15% ed oneri di legge.
In via istruttoria: Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di fatto indicate nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte precedute dalla locuzione “vero che”, con riserva di meglio capitolare, indicare i testi e avanzare richiesta di CTU in sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.”;
per parte chiamata CP_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: in via preliminare
- autorizzare l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa ed in garanzia di
[...]
, C.F. , con sede in 20135 Controparte_7 P.IVA_2 Milano, Viale Isonzo n. 25, PEC in persona del suo legale rappresentante pro- Email_1 tempore, ed a tal fine disporre il differimento dell'udienza già fissata per il giorno 21.03.2023 allo
2 scopo di consentire la citazione della stessa nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c. per i motivi esposti in atti, affinché tenga manlevata ed indenne, anche a titolo di regresso o CP_2 rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, la stessa fosse condannata a versare in seguito al sinistro per cui è causa;
nel merito
- respingere le domande proposte nei confronti di in quanto, come spiegato, documentato ed CP_2 argomentato in narrativa, assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità di per CP_2 i fatti di cui è causa,
- accertare e determinare quali siano le somme effettivamente provate e dovute, e condannare la
a tenerla manlevata ed indenne ai Controparte_7 sensi della Polizza stipulata, anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che la stessa fosse condannata a versare a qualsiasi titolo per il sinistro per cui è causa;
- con vittoria di compensi professionali e spese legali (ivi compresi Spese Generali, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge) e successive occorrende”;
per parte chiamata Controparte_3
“~ Ogni diversa istanza e conclusione reietta da chicchessia proposta senza accettare il contraddittorio con parti diverse dell'assicurato e comunque su domande nuove e / o modificate.
~ Dichiararsi in carenza di regolare e tempestiva denuncia in conformità ai patti contrattuali e legge
a tutti gli effetti che la polizza nr. 100 500 614 354 in atti non è invocabile per mancanza di operatività e copertura con conseguente reiezione del sinistro di cui è causa.
~ Eccepirsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione dei diritti di polizza e conseguentemente dell'azione e chiamata a rilievo ex articolo nr. 2952 comma c. c. per mancanza di tempestiva denuncia e comunicazione da parte del alla compagnia assicuratrice. Controparte_1
~ Dichiararsi inammissibile e infondata la chiamata a rilievo e garanzia respingendosi la stessa con il favore delle spese. In subordine e in negata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della chiamata a rilievo, liquidarsi il danno nella misura processualmente accertata e di giustizia.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre ad accessori di legge”;
per parte chiamata : Controparte_4
“In via principale Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per mancanza di prova in punto an e quantum. Rigettare la pretesa attorea in punto quantum per mancanza di prova delle singole voci di danno lamentate, tra cui espressamente contestiamo la pretesa personalizzazione nonché le spese per la collaboratrice domestica. In ogni caso, previa distinzione nell'insieme dei postumi di quelli dovuti alle preesistenti patologie e di quelli causati dalla caduta in questione, limitare il risarcimento a questi ultimi.
In subordine Accertare e dichiarare il concorso ex art.1227, 1° e/o 2° comma c.c. della stessa attrice nella caduta in questione e di conseguenza rigettare la domanda attorea (2° comma), od in subordine, ridurla grandemente (1° comma).
Sulla domanda di manleva assicurativa Rigettare la domanda di manleva assicurativa svolta da verso in quanto la polizza CP_2 CP_4 azionata è a cd. “II° rischio” e la domanda attorea risulta abbondantemente compresa nel massimale della polizza a I° rischio di Compagnia Italiana di Previdenza del Condominio convenuto. Conclusioni Istruttorie Ammettersi l'interrogatorio formale dell'attrice
1. Riconosce lo stato dei luoghi ove è caduta il 26.09.18 così come raffigurato nelle fotografie prodotte come doc.4 dal convenuto ? CP_1
2. Riconosce in particolare come corrispondenti allo stato dei luoghi le fotografie prodotte dal
raffiguranti la cabina dell'ascensore ? CP_1
3 Non ammettersi la prova per testi richiesta dall'attrice del sig. in quanto incapace Parte_2 di testimoniare ex art.246 cpc. In caso di ammissione di CTU medico-legale, chiediamo che nel quesito venga richiesto al Consulente di valutare dettagliatamente le patologie preesistenti al sinistro ed il loro nesso con le attuali condizioni di salute dell'attore”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, la controversia concerne il danno consistente in lesioni personali subite dalla attrice in data 26/9/2018, a seguito di una caduta sulle scale del condominio dove abita la figlia, e in particolare per responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 C.c., in quanto parte attrice allega che la caduta è stata dovuta a un dislivello creatosi tra il pianerottolo e il pavimento dell'ascensore, per un comportamento anomalo di quest'ultimo al momento dell'apertura delle porte.
4. Assume, infatti, parte attrice che inciampava rovinosamente a causa della presenza di un gradino, di circa 15-20 cm., formatosi tra il pianerottolo e il pavimento dell'ascensore al momento di accedere a quest'ultimo, della quale non si è avveduta, per la situazione imprevista e l'assenza di qualsivoglia segnalazione.
Parte convenuta ha contestato inizialmente la sussistenza di responsabilità per mancata prova delle allegazioni attoree sull'accaduto, e comunque sulle modalità del fatto e in particolare sull'esistenza di un nesso causale tra una condotta del quale custode e l'evento dannoso;
in ogni caso, eccepisce che si è trattato CP_1 di un caso fortuito e l'assenza di colpa del , che ha adottato tutte le misure CP_1 idonee a prevenire il danno, posto che sottoponeva l'ascensore a manutenzione continua affidando l'incarico di eseguire verifiche periodiche a società specializzata, manteneva un ottima visibilità e luminosità per garantire l'accesso in sicurezza
4 all'ascensore, garantiva una perfetta funzionalità dell'ascensore; pertanto, eccepisce colpa del danneggiato, per non essersi l'attrice avveduta del gradino, nonostante la possibilità di farlo, e deduce l'efficacia esclusiva nel determinare l'evento della colposa disattenzione della danneggiata, e comunque il concorso di colpa della medesima.
Parte convenuta ha, infine, chiamato in causa “a manleva” il proprio assicuratore e la società di manutenzione.
5. Quest'ultima, terza chiamata, eccepisce la propria assenza di responsabilità nell'accaduto, avendo essa regolarmente e diligentemente rispettato il contratto stipulato con , e condivide le eccezioni del circa la CP_1 CP_1 responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento, in considerazione delle doppie porte, delle condizioni di luce e della differente cromia della pedana dell'ascensore rispetto al piano.
A sua volta, la società di manutenzione ha chiamato in causa il proprio assicuratore.
I due assicuratori chiamati in causa, eccepiscono, nell'ordine, l'assenza di prova dell'accaduto, il caso fortuito essendosi trattato di un fatto unico, isolato, la colpa del danneggiato essendo il dislivello visibile e l'ambiente illuminato, l'assenza di prova di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.c., l'inapplicabilità delle regole probatorie dell'art. 2051 c.c. alla società di manutenzione, e l'assenza di prova di una responsabilità a titolo contrattuale per inadempimento.
6. In fatto, vanno anzitutto esaminate le risultanze dell'istruttoria svolta. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, le testimonianze assunte provengono dal marito dell'attrice, presente al momento del fatto, e di un loro comune conoscente, pure presente al momento del fatto, condomino residente. Al riguardo va preliminarmente chiarito che tutte le eccezioni di inattendibilità della deposizione del marito svolte dalle parti convenute e chiamate sono superate dal fatto che la ricostruzione della vicenda descritta dal marito coincide con quella del teste terzo estraneo, il quale, quand'anche si trattasse di un amico, è pienamente attendibile, per cui, una volta
5 esclusa l'incapacità in senso tecnico del marito, che non è risultato portatore di interesse proprio a partecipare al giudizio, sulla questione della mera attendibilità della sua deposizione sussiste il riscontro del teste indiscutibilmente neutrale, con l'effetto di rendere pienamente attendibile anche la sua deposizione.
Ciò premesso, quello che dichiarano i due testimoni oculari dell'accaduto è quanto segue. I testi e hanno confermato il capitolato di Parte_2 Tes_1
parte attrice su varie circostanze di fatto, e precisamente: cap. 3)- “la IG apriva con la mano destra la prima porta Parte_1 dell'ascensore che, in quanto totalmente manuale, ha una manopola da girarsi manualmente e poi spingeva, con la mano sinistra, i due battenti interni, di cui alla fotografia prodotta dalla IG come documento n°142, che si Parte_1 mostra al teste”; sul punto il primo teste ha dichiarato: “Io ero immediatamente dietro la porta. L'ascensore è in un piccolo corridoio largo un metro e lungo due. se uno apre l'altro deve stare dietro la porta, oppure dall'altra parte, e in questo caso c'era il Dr. ; il secondo ha confermato: “Io ero dietro alla IG che stava Tes_1 entrando, vicino a lei”; cap. 4)- “nell'ascensore, fermo a piano terra, la soglia presentava un dislivello di altezza di 15-20 cm rispetto al piano terra”; sul punto il primo teste ha dichiarato:
“Sì. Io me ne sono accorto quando ho visto che mia moglie cadeva urlando. Ho visto che c'era questo gradino. A sbalzo, non in basso”; il secondo ha confermato: “Sì, circa così. Io ho visto la IG cadere, me ne sono accorto per quello. Anche in precedenza me ne ero accorto, era capitato altre volte”; cap. 5)- “entrando nell'ascensore, fermo a piano terra, la IG Parte_1 cadeva all'interno dello stesso”; cap. 7)- “alla caduta della IG hanno assistito il Dott. Parte_1 [...]
e il Prof. , i quali hanno sollevato la IG Per_1 Persona_2
dal pavimento dell'ascensore”; Parte_1 cap. 9)- “il Dott. constatata la situazione, telefonava al 118”; sul punto Persona_1 il primo teste ha dichiarato: “Sì perché mia moglie diceva che non aveva più il controllo del braccio”; il secondo ha confermato: “Sì, perché sono medico e avevo
6 visto che la situazione era difficile, la IG era immobilizzata e impedita a un braccio”; cap. 12)- “dopo la caduta della IG , la ditta all'epoca Parte_1 incaricata della manutenzione dell'ascensore, installava, nella parte soprastante i due battenti, un apparecchio che, tramite due barrette scorrevoli di metallo, blocca automaticamente le porte, finchè non si giunge correttamente al piano, come da fotografia prodotta dalla IG come documento n°143, che si Parte_1 mostra al teste”; sul punto il primo teste ha dichiarato: “Sì, esatto. Io ci son andato successivamente, per vedere come si verificava il gradino e ho constatato che si verificava in caso di apertura anticipata delle porte interne. Ho visto che si riusciva
a uscire anche con il gradino di una quindicina di centimetri. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”; il secondo ha confermato: “Sì.
Qualche mese dopo, ma non ricordo quando. La cosa ha avuto varie evoluzioni, adesso ci sono altri aggeggi, con la stessa funzione”; cap. 13)- “all'attualità, all'interno dell'ascensore in movimento, sono presenti due barrette scorrevoli, che bloccano le porte, impedendo l'apertura fino a che
l'ascensore non è allineato al piano di arrivo, come da fotografia prodotta dalla IG come documento n°143, che si mostra al teste”; sul punto Parte_1 il secondo teste ha precisato: “Sì. Non capita più, l'ascensore arriva al piano”; cap. 14)- “all'attualità, all'interno dell'ascensore, con i dispositivi di sicurezza applicati dopo l'incidente, prima che questo venga avviato, i battenti interni chiusi si presentano come da fotografia prodotta dalla IG come Parte_1 documento n°145, che si mostra al teste”; cap. 19)- “il piano, all'interno dell'ascensore, si presenta come da fotografie prodotte dalla IG come documenti nn°147 e 148, che si Parte_1 mostrano al teste”.
Il teste altro condomino, nel rispondere sul capitolato di parte Tes_2 attrice, ha chiarito la situazione precedente all'incidente: cap. 15)- “nel sito in MO, Via Malmusi n°112, altre volte, Controparte_1
prima del 26.9.2018, si è constatato il mancato allineamento al piano di arrivo, da parte dell'ascensore”; il teste ha precisato: “Qualche volta sì, ma c'è anche un led,
7 che quando si spegne, bisogna aprire le porte interne. Io abito lì da circa trent'anni, sono un condomino (…) Che sappia io questo inconveniente non era mai stato segnalato. Era stato appena ristrutturato per metterlo a norma, prima l'ascensore era stato sigillato dall'Usl, e non si poteva più usare. Poi è stato messo a norma”.
7. Sul piano delle produzioni documentali assumono significativa rilevanza alcune risultanze;
in primo luogo un verbale di assemblea condominiale, successiva al fatto, in data 4/6/2019, nel quale l'amministratore dà atto dell'esistenza di una pratica in corso relativa alla caduta di una persona nell'entrare in ascensore, “a causa dello scalino presente perché l'ascensore non era allineato al piano”. Nel verbale si legge, tra l'altro, che “A seguito dei lavori svolti nel 2007, questo gradino doveva essere stato eliminato, pertanto l'assemblea delibera all'unanimità di dare mandato ad un legale per tutelare il condominio
contro
Euro Lift Srl in quanto la ditta immediatamente contattata dall'amministratore a seguito del sinistro, non ha ritenuto di avere responsabilità e pertanto non intende procedere all'apertura di un sinistro assicurativo”. Tali dichiarazioni confermano che la problematica era nota da tempo al , e che erano già stati effettuati interventi per risolvere il CP_1
problema. Da tale situazione scaturisce, di conseguenza, un onere ancora più stringente di sorveglianza e monitoraggio del comportamento dell'ascensore in funzione preventiva di anomalie potenzialmente fonti di seri pericoli per gli utenti.
In secondo luogo, un messaggio di posta elettronica in data 6/5/2021 (doc. n.
135 att.), inviato dall'amministrazione condominiale all'assicuratore e agli indirizzi della danneggiata, nel quale, nel trasmettere il libretto e la fattura dell'intervento effettuato sull'impianto dalla ditta Cofam, si fa riferimento al fatto che tale intervento
è stato effettuato “per porre termine all'inconveniente del non allineamento al piano dell'impianto elevatore”; dichiarazione che assume evidente efficacia di riconoscimento del malfunzionamento.
In terzo luogo, un messaggio di posta elettronica in data 21/5/2021 (doc. n.
136 att.), pure inviato dall'amministrazione condominiale all'assicuratore e agli indirizzi della danneggiata, nel quale nuovamente si fa riferimento al mancato
8 allineamento al piano e al fatto che “successivamente è stato ripristinato
l'allineamento”, a conferma del riconoscimento del malfunzionamento.
8. Alla stregua delle esposte risultanze, dunque, quanto al rapporto intercorrente tra parte attrice e convenuta, il titolo giuridico è correttamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051 C.c..
Oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie l'ascensore condominiale e, più precisamente, il gradino creatosi in fase statica all'atto di apertura delle porte per mancato allineamento) su cui parte convenuta, in qualità di proprietaria delle parti comuni, aveva l'obbligo di custodia.
Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue. In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni
(Cass. III, 26/2/94, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass.
9/6/83, n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277; Cass. III, 26/5/93, n° 5925, in tema di infiltrazioni di acqua), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi è connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
9. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto
9 del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82, n° 3134; Cass. n° 10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152; specificamente in materia condominiale, Cass. II,
22/7/02, n. 10686); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n° 481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897; Cass. civ., 25/11/88,
n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III,
18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III, 3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che <per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cassazione civile, n. 3211/77, cit.; Cass. III, 22/7/87, n. 6407; Cass. n.
7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III,
13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n. 6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
10. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita (Trib. MO -Pagliani- 3/1/2022, n, 5, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Quale ulteriore premessa in diritto, va considerato che questo ufficio condivide e applica da tempo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di
10 legittimità, ritenendo, in particolare, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, che:
“L'articolo 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata l'esclusiva colpa del danneggiato” (Trib. MO (Cividali S.), 7/9/2017,
n. 1518);
“La oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode” (Trib. MO (Cividali S.), 14/9/2017, n. 1585);
“Per accertare della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che la cosa produca danni a terzi” (Trib.
MO (Rimondini A.), 11/10/2017, n. 1778).
11. Per escludere la propria responsabilità, quindi, il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Trib. MO -Rimondini- 11/12/2017, n. 2169). In relazione al caso di specie viene, però, in specifico rilievo la precisazione necessariamente correlata all'enunciazione del ricordato principio, e cioè il corollario per il quale:
“Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che
11 lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Trib. MO (Rimondini A.),
11/102017, sentenza n. 1778; Conf.: Trib. MO (Rimondini A.), 11/12/2017, n.
2169; Trib. MO (Rimondini A.), 5/9/2017, n. 1497).
La ragione di fondo di tale regime normativo è individuabile nel fatto che
“L'art. 2051 cc tipizza e disciplina una fattispecie di responsabilità civile il cui criterio di imputazione obiettiva si fonda sul dovere di precauzione del titolare della signoria sul bene custodito, che deve proteggere chi entra in contatto con la res dai danni prevedibili conseguenti al suo uso” (Trib. MO (Ramacciotti), 29/11/2018,
n. 1957, cit.).
In relazione, infatti, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto.
12. Quanto, in particolare, al caso fortuito, a parte gli eventi naturali o l'operato di terzi avente autonoma e separata efficacia causale, può consistere -a determinate condizioni- anche nel comportamento dello stesso danneggiato: “In tema di responsabilità del custode, quest'ultimo è tenuto a provare il caso fortuito o forza maggiore, ovvero l'esistenza di un comportamento colposo del danneggiato
(sussistente quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., comporta la soltanto la mera diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (Trib. MO Rimondini- 11/102017, n. 1778, cit.).
In particolare, sulla condotta imprudente o colpevole della vittima si afferma:
“Tale responsabilità può essere esclusa solo con la prova, fornita dal custode, che
l'evento è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato, equiparabile al caso fortuito. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia,
12 che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Trib. MO (Del Borrello), 13/10/2017, n. 1809; v. anche: Cass. VI,
18/1/2017, n. 1231).
Sicché, il rapporto tra pericolosità della cosa e comportamento del danneggiato può definirsi inversamente proporzionale: “Il caso fortuito può coincidere con la condotta del danneggiato che sia stata la causa esclusiva dell'evento secondo un giudizio rapportato alla natura e alla pericolosità della res: minore è la sua intrinseca pericolosità, maggiori sono l'efficienza causale della condotta del danneggiato nel dinamismo eziologico del danno e la sua evitabilità con
l'adozione di normali cautele” (Trib. MO (Grandi), 16/10/2018, n. 1706).
13. In relazione, quindi, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto. Prova che, tuttavia, nel caso di specie
è raggiunta. Viceversa, sul custode incombe una prova liberatoria, non fornita.
Nel caso in esame, infatti, il convenuto non nega -ed anzi ha CP_1
riconosciuto- che sia avvenuta una caduta su gradino formatosi in ascensore per mancato allineamento al piano, e pertanto, in primo luogo, è al medesimo che spetta di fornire prova esimente della responsabilità. Ciò in base alle semplici allegazioni delle parti, ancor prima dell'audizione di eventuali testimoni.
Al riguardo va rilevato che il comportamento processuale iniziale, di negazione del fatto, era smentito dalle risultanze documentali già esistenti, provenienti dallo stesso convenuto;
inoltre, è risultato che dopo l'incidente il ha fatto effettuare un intervento manutentivo che ha comportato anche CP_1 una piccola modifica sull'ascensore in questione, e tale comportamento non si giustifica altro che con la presa d'atto dell'accaduto, anche perché effettuato da una ditta diversa da quella incaricata per la manutenzione, nei confronti della quale poi, nel 2019, è stato poi disdetto il contratto;
in ogni caso, le prove orali assunte hanno
13 escluso ogni incertezza sul punto e, all'esito, il convenuto non contesta CP_1
che la dinamica sia quella descritta da parte attrice, limitandosi ad allegare che, se la dinamica è quella, ricorre colpa esclusiva del danneggiato, per difetto di attenzione.
Inoltre, è opportuno precisare che, a differenza di quanto allega il CP_1
convenuto, non è vero che l'ascensore abbia evidenziato il dislivello tra il piano ed il livello di carico in quell'unica occasione, e che il -e per esso CP_1
l'amministratore abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire il CP_8
danno.
Come già esaminato, i testi escussi hanno confermato che, oltre che in passato, nell'ascensore occasionalmente si verificava il fenomeno del dislivello tra il piano ed il livello di carico, e ciò anche dopo gli interventi di ripristino effettuati in passato;
nella sua deposizione (cfr. sopra, par. 6) il teste nel condominio Tes_1 residente, ha specificato “Anche in precedenza me ne ero accorto, era capitato altre volte”; ed il teste ha specificato di avere personalmente riscontrato Parte_2 nuovamente il problema anche dopo l'incidente di cui è causa: “Io ci son andato successivamente, per vedere come si verificava il gradino e ho constatato che si verificava in caso di apertura anticipata delle porte interne. Ho visto che si riusciva
a uscire anche con il gradino di una quindicina di centimetri. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”.
Al riguardo non occorre dare ingresso all'ulteriore istruttoria -richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'assicuratore del volta ad CP_1 accertare, mediante consulenza tecnica, l'esatta dinamica e le specifiche cause del malfunzionamento in questione, e in particolare se sia tecnicamente possibile addebitare la formazione del dislivello all'apertura anticipata della porta interna o simili comportamenti dell'utente; tale tema di indagine è stato stimolato da una risposta del teste il quale, nella sua deposizione -come sopra visto Parte_2
al par.
6- ha specificato che “. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”.
A parte il fatto che la circostanza ha valore di constatazione, ma non di accertamento delle reali cause del malfunzionamento, ed è anche espressamente contrastata dalla deposizione del tecnico manutentore il punto è che Tes_3
14 quand'anche la circostanza venisse confermata da un accertamento tecnico, e fosse verificata tale dinamica, ciò non farebbe che confermare la responsabilità a titolo di custodia del , perché il dispositivo in questione risulterebbe CP_1
intrinsecamente insicuro, e ciò per l'inadeguatezza ad un normale utilizzo, dovendosi ritenere inammissibile la creazione di un'insidia per un effetto di una mera disattenzione dell'utenza, e dovendo invece un simile dispositivo essere necessariamente dotato di adeguati sistemi automatici di sicurezza, idonei a prevenire danni in caso di imperfetta chiusura delle porte.
A parte ciò, l'inconveniente che ha causato il danno di cui è causa era, dunque, ricorrente anche se occasionale, e ancora attuale al momento dell'incidente; ciò esclude la prova, da parte del custode, di avere fatto tutto il possibile CP_1
per evitare il danno;
a tal fine non importa se, e quante volte, l'inconveniente fosse stato segnalato all'amministratore o alla ditta incaricata della manutenzione, perché ciò rileva, se mai, ai fini della responsabilità dell'amministratore verso il CP_1
o della ditta di manutenzione;
ai fini della responsabilità del come CP_1
custode, invece, nel quadro normativo di responsabilità e di onere probatorio di cui all'art. 2051 C.c., la mera mancata segnalazione di un inconveniente, che è provato essere stato rilevato e riscontrato da uno o più condomini, non fornisce la prova di un caso fortuito e, anzi, costituisce riprova del contrario, cioè dell'esistenza di una situazione per ovviare alla quale non è stato fatto il dovuto. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che basta effettuare regolare manutenzione e, nel contempo, non segnalare all'amministratore che una disfunzione permane, per invocare l'esimente del caso fortuito, con un risultato, quindi, contrario alla finalità della norma, nel senso di eludere completamente la portata del dettato normativo sulla ripartizione di responsabilità per la custodia della cosa.
Da parte convenuta non è stato, dunque, in alcun modo provato -e nemmeno chiesto di provare- che il danno provocato nel caso di specie sia conseguenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, e nemmeno di un'attività e di un'iniziativa autonoma ed indipendente della stessa danneggiata, ovvero di terzi;
risultando provato, se mai, il contrario. Il caso fortuito nella specie è, pertanto, escluso.
15 14. Quanto precede concerne l'esistenza di un caso fortuito di portata esimente.
Diverso è il discorso a fini di contributo concorsuale del danneggiato all'evento lesivo.
Al riguardo rileva il tema dell'insidiosità del luogo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio operante nel caso di specie;
ciò in quanto, anche ritenendo necessario escludere che un qualche difetto di diligenza nell'uso della cosa da parte del danneggiato possa avere operato, in concreto, a livello di concausa, nel caso di specie non è completamente esclusa l'insidiosità della situazione dei luoghi, non superabile con l'adozione di normale diligenza, atteso che l'anomalia era verosimilmente percepibile solo con un grado elevato di attenzione e prudenza.
D'altronde, anche secondo il criterio che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante
(Cass. II, 9/12/2009, n. 25772), la accertata condizione anomala non era, nel caso concreto, superabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, perché tale condizione, in condizioni di -normale e prevedibile- utilizzo dell'ascensore da parte dei condomini, in presenza di un gradino -anche se visibile e comunque percepibile per le diverse tonalità di colore che rendevano parzialmente distinguibile le diverse pavimentazioni- diviene insidiosa al punto da rendere molto probabile il concreto rischio di non avvedersi dell'anomalia, mediamente non prevedibile. L'argomentazione difensiva relativa alla conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, in quanto utente abituale essendo la figlia condomina, è indebolita, nel suo rilievo giuridico, dal fatto che nella specie si tratta, per un verso, di una condizione anomala temporanea, e tuttavia, per altro verso, di una anomalia esistente da tempo, ma non permanente -quale una sconnessione nella pavimentazione di una scala- bensì discontinua e occasionale, e della quale, benché ricorrente, non è chiara la frequenza. Dunque, una situazione in fatto abbastanza singolare, nella quale un'insidia si può presentare ogni tanto ed improvvisamente, in modo sostanzialmente imprevedibile, e con una frequenza verosimilmente bassa in modo da far abbassare la soglia di attenzione, e ciò anche in ragione della diversa frequenza con la quale i vari condomini usufruiscono dell'impianto.
16 Pure dovendosi “valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva” (Cass. III, 16/2/2001, n.
2331), nel caso in esame è evidente che il disallineamento occasionale non era necessariamente percepibile con l'ordinaria diligenza, ma solo con un grado più elevato;
in altri termini, si era realizzata una situazione tale per cui, nel momento in cui non vi si presta particolare ed esclusiva attenzione, l'evento verificatosi è definibile come una conseguenza normale (cfr. anche Cass. III, 1/4/2010 n. 8005).
Al riguardo da ricordato che dall'istruttoria orale emerge con chiarezza un dato, e cioè che dell'anomalia anche gli altri due utenti si sono accorti solo al momento -e per effetto- della caduta dell'attrice, non avendo potuto in quel frangente avvedersi dell'insidia.
D'altronde, quand'anche si ritenga necessario che il danneggiato dimostri la mancanza di presidi antinfortunistici (Cass. III, 21/3/2013, n. 7125), nel caso in esame è accertato che il punto non era in alcun modo segnalato.
Sul punto va rimarcato come la giurisprudenza di legittimità, in ordine ai criteri normativi di ripartizione del rischio, puntualmente ribadisce che in questi casi il criterio di individuazione del responsabile è fondato <su una relazione meramente fattuale col bene>> (Cass. III, 27/4/2023, n. 11152; Cass. SS.UU., 30/6/2022, n.
20943).
Pertanto, da un lato il caso in esame evidenzia l'esistenza di un nesso causale tra la inadeguata condizione della cosa in custodia e il danno concretamente determinatosi, senza interferenze attribuibili alla condotta della danneggiata, che ha fatto un utilizzo normale dell'impianto in questione;
in altri termini, gli elementi istruttori non consentono di configurare una responsabilità esclusiva del danneggiato, con efficacia esimente;
d'altro lato evidenzia la non completa irrilevanza della condotta della danneggiata, in considerazione di varie circostanze, ossia del fatto che l'anomalia si era manifestata da anni ed era nota ai condomini, e quindi ai loro frequentatori abituali come l'attrice, era stato anche effettuato uno specifico intervento per eliminare l'inconveniente e, ciò non ostante, occasionalmente esso si ripresentava;
inoltre, l'inconveniente creava saltuariamente -e quindi non concretamente prevedibile- un'insidia superabile solo prestando particolare attenzione
17 al momento di accedere all'ascensore, comportamento questo che, da un lato, supera il livello medio di utilizzo e di attenzione richiesto ma, d'altro lato, non rende totalmente esente la danneggiata da un coefficiente di partecipazione nella determinazione dell'evento, che non era del tutto imprevedibile ed inevitabile;
pertanto, come già ricordato, in tale situazione non è configurabile una condizione esimente da responsabilità come il caso fortuito, ma nel contempo è individuabile un concorso colposo nella causazione dell'evento riconducibile alla condotta del danneggiato, che nel caso di specie -tenuto conto di tutti gli elementi fin qui esposti- è equamente e prudentemente valutabile nella misura del venticinque per cento.
15. In termini meno atecnici, il concetto è espresso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, quando afferma che:
<In tema di responsabilità ex art. 2051 cc, nel caso fortuito – avente efficacia interruttiva del nesso di causalità (stante la ritenuta natura oggettiva della citata responsabilità) – è certamente ricompreso il fatto dello stesso danneggiato, che tuttavia non è integrato dall'asserita disattenzione del medesimo nel caso in cui sia scivolato nel pavimento per la presenza di una chiazza di olio, non facilmente visibile usando l'ordinaria diligenza>> (Trib. MO -Cortelloni- 30/5/2018, n. 985);
<Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. A tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 cc co. 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al pr1incipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
18 prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causa>> (Trib. MO -Pagliani- 12/10/2022, n.
1191);
<In tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il concorso colposo del danneggiato assurge a caso fortuito solo se è caratterizzato da profili di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità>> (Trib. MO -Pagliani-
18/6/2024, n. 1073);
i menzionati principi sono compiutamente espressi dalla pronuncia secondo la quale:
<In tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc), la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 cc co. 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Occorre, dunque indagare sulla condotta del soggetto danneggiato nel concreto contesto della sua realizzazione, onde verificare la sua inclusione nella serie causale del danno quale “fatto colposo”, che l'art. 1227 cc intende come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. A tal fine, per quanto detto:
a) il custode andrà considerato esclusivo responsabile del danno provocato dalla cosa, ove non possa escludersi che la condotta del danneggiato sia stata ragionevole od accettabile. Tale va considerato quel comportamento che, secondo principi di
19 regolarità statistica, è probabile che altri avrebbero adottato nel medesimo contesto;
essendo la probabilità funzione della normale prevedibilità della condotta in rapporto alle circostanze;
b) il custode andrà totalmente assolto da responsabilità ove provi che la condotta del danneggiato sia stata invece eccezionale ed imprevedibile;
tale, cioè, da rescindere
l'ordinaria sequenza causale e far recedere l'accaduto a mera occasione di danno, rispetto al quale detta condotta assume efficienza autonoma. Tale va considerato quel comportamento che, nel medesimo contesto, secondo i medesimi principi di regolarità statistica, non è ragionevole attendersi da nessun altro;
c) in mezzo, v'è ogni condotta del danneggiato divergente da quella che normalmente ci si attende venga adottata nelle circostanze date;
che non esclude la responsabilità del custode ma concorre alla determinazione del danno, in misura che è funzione diretta del grado di divergenza>> (Trib. MO -Cifarelli- 26/12/2022, n. 1626); ne segue la considerazione conclusiva che il caso concreto si colloca nella terza ipotesi, ossia quella di condotta del danneggiato parzialmente divergente da quella che ci si può attendere da un soggetto a conoscenza da anni di problematiche dell'impianto di ascensore, benché occasionali;
sicché non può affermarsi che senza dubbio il comportamento adottato corrisponde a <quel comportamento che, secondo principi di regolarità statistica, è probabile che tutti gli altri avrebbero adottato nel medesimo contesto>>; la conclusione è avvalorata sul piano logico dalle ricordate deposizioni dei testi e soprattutto sul fatto che lo specifico Parte_2 Tes_1
inconveniente era stato più volte riscontrato dai condomini.
L'effetto di tutte le esposte considerazioni è che sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio a parte attrice va, pertanto, effettuata una diminuzione di un quinto, in ragione della percentuale di concorso riconoscibile in capo alla danneggiata ai sensi dell'art. 1227 (e 2056) C.c..
16. Per quanto concerne la responsabilità della terza chiamata va in CP_2
primo luogo considerato che la società di manutenzione è stata chiamata in causa dal convenuto per essere tenuto indenne, “anche a titolo di regresso o CP_1 rivalsa”, ossia a titolo di garanzia impropria, e che a seguito della chiamata del terzo
20 parte attrice non ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti del terzo, senza instaurare con esso un rapporto diretto. In secondo luogo, quindi, va considerato che per effetto di quanto precede la chiamata in causa risponde solo a titolo CP_2
contrattuale nei confronti del condominio per il caso di inadempimento.
In quest'ottica va rilevato che dall'istruttoria svolta non sono emersi profili di inadempimento colpevole della terza chiamata.
Anzitutto, si ricavano elementi dal tenore degli atti di causa: il CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta afferma, tra le altre cose, che <non sussistono richieste di interventi per la sistemazione del macchinario né precedenti né successive al fatto>> (Cfr. comparsa di costituzione , pag. 4 e 5). CP_1
Anche dalla documentazione prodotta non risultano elementi di tale tenore: nei verbali assembleari del non risulta traccia di segnalazioni alla ditta di CP_1
manutenzione di problemi di disallineamento al piano.
Inoltre, la installazione del dispositivo di bloccaggio delle porte dell'ascensore, successiva all'accaduto, quand'anche la si voglia considerare dotata di efficacia di riconoscimento di un difetto, non risulta essere stata approntata dalla terza chiamata e, anzi, tale circostanza risulta esclusa dalla deposizione del Controparte_2
teste che sul cap. 3 dedotto da parte chiamata lo ha negato categoricamente. Tes_3
Soprattutto, dall'istruttoria orale è emerso che non erano mai stati segnalati alla ditta di manutenzione guasti o malfunzionamenti dell'ascensore del tipo di cui è causa, né dall'amministratore né direttamente dai residenti nello stabile.
Ciò risulta dalla deposizione del teste condomino, il quale, Tes_2
rispondendo -come sopra riportato a par.
6-sul cap. 15 di parte attrice, avendo riferito di alcuni episodi di mancato allineamento al piano di arrivo prima dell'incidente, ha dichiarato: “Che sappia io questo inconveniente non era mai stato segnalato”; circostanza che trova riscontro nella dichiarazione del medesimo tenore del teste
manutentore dipendente di il quale, rispondendo a controprova Tes_3 Controparte_2
sul medesimo capitolo, ha dichiarato: “Che io ne abbia memoria no, non è mai successo. Noi abbiamo fatto manutenzione fino al 2018, non ricordo in che mese.
Intorno all'epoca dell'incidente noi abbiamo ricevuto disdetta, non so di preciso
21 quando. Questo inconveniente non ci risulta, non era mai stato segnalato, tra l'altro
è un ascensore a due velocità, i gradini non li fa”.
Pertanto, una volta accertato che non vi è prova che lo specifico malfunzionamento fosse stato segnalato alla ditta di manutenzione, per configurare una responsabilità da inadempimento occorrerebbe fornire la prova che il medesimo inconveniente era stato rilevato nel corso delle verifiche periodiche, ovvero che, nel corso dell'attività di verifica, non potesse non essere emerso e, quindi rilevato;
ma simili circostanze non solo non sono dimostrate, ma non sono nemmeno state fatte oggetto di richieste di prova.
Dall'assenza di responsabilità della chiamata in causa discende Controparte_2
l'assenza di responsabilità dell'assicuratore della stessa chiamato in garanzia,
Controparte_4
17. Parte convenuta, responsabile del danno, nei termini fini qui esaminati, ha chiamato in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne e manlevata.
Risulta, infatti, che al momento del fatto la stessa aveva in corso (doc. n. 1 conv.) una polizza assicurativa “Stabile protetto” con la società dante causa Controparte_9 dell'odierna terza chiamata Controparte_3
La compagnia convenuta eccepisce l'inoperatività della copertura assicurativa allegando l'inoperatività di polizza, per non avere l'assicurato inviato regolare e tempestiva denuncia antro due anni dal sinistro, con conseguente intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952, 2° c., C.c..
Al riguardo, la terza chiamata nell'atto di costituzione in giudizio ha, in primo luogo, confermato l'operatività della polizza: <La conchiudente compagnia assicuratrice conferma la sussistenza della polizza già ora CP_5 [...]
nr. 100 500 614 3543 per responsabilità civile verso terzi valevole dal CP_3
20/12/2017 al 20/12/2018…>>; dopo di che però, eccepisce “carenza di regolare e tempestiva denuncia e comunque per prescrizione ex articolo nr. 2052 c.c.”, avendo il condominio denunciato l'evento del 26/09/2018 alla Compagnia solo nel novembre
2020; nella comparsa conclusionale, inoltre, l'assicuratore specifica le proprie allegazioni affermando che:
22 “l'intimazione di risarcimento danni a firma dell'attrice prodotta in atti è stata inviata a mezzo raccomandata postale datata 10/10/2018”;
“un'altra intimazione di risarcimento danni è stata spedita il 08/10/2021 ma nessuna di queste è stata denunciata a La corrispondenza era Controparte_3 comunque inservibile perché riferita a un sinistro inesistente del 25/07/2019”;
“solo nel 2021 è stato aperto il sinistro con la data effettiva del 26/09/2018 (nr. sinistro: 363 390 020 21)”;
“Pertanto nel frattempo è maturata la prescrizione biennale prevista dall'articolo
2952, 2° comma c. c. che si eccepisce formalmente”.
Le eccezioni sono infondate e, in parte incomprensibili e contraddittorie.
Infatti, l'eccezione sul mancato recapito delle denunce ad è Controparte_3 incompatibile con l'espressa affermazione in atti di conferma della polizza di “ CP_5 ora , dal che consegue che le denunce effettuate nei
[...] Controparte_3 confronti di sono valide anche nei confronti dell'avente causa CP_5 [...]
CP_3
In fatto, comunque, dalla documentazione prodotta risulta che: in 10/10/2018 viene inviata una lettera della danneggiata all'amministratore del condominio, contenente denuncia del sinistro e richiesta dei danni (doc. n. 132 att.); successivamente vengono inviati due solleciti, sempre diretti all'amministratore (doc.
n. 133 e 134 att.); in data 25/7/2019 risulta essere stata inviata una mail dall'amministratore all'assicuratore (Via Carnia 2620132 Milano MI), del Controparte_10
seguente tenore: <Con la presente si denuncia il sinistro ns. rif. 1310 di cui si elenca: condominio: ito in VIA MALMUSI 110-112 - MODENA MO CP_1
polizza:1005006183388 data sinistro: 25/07/2019 parti interessate: descrizione: Denuncia sinistro per caduta nel vano ascensore, si rileva rottura dell'impianto con relativo blocco di dislivello che fa cadere la Sig.ra
proprietaria Pt_2
note: SI PREGA COMUNICARE NUMERO ATTRIBUITO AL SINISTRO>> (doc. n.
5 conv.);
23 nel testo c'è un evidente errore materiale quanto alla data del sinistro, ma -lasciando da parte l'errore di data- non ci sono dubbi sul riferimento al sinistro di cui è causa, sia per il condominio menzionato che per la descrizione delle modalità del sinistro;
tale denuncia è da ritenere validamente trasmessa, entro il biennio di cui all'art. 2952
C.c.; risulta, inoltre, il giorno successivo il riscontro da parte dell'assicuratore, con mail in data 26/7/2019, de seguente tenore:
<Buongiorno, in riferimento alla vostra mail, vi comunichiamo che per potere dare seguito all'apertura del sinistro rimaniamo in attesa della dichiarazione d'intervento della ditta manutentrice che attesti il malfunzionamento dell'ascensore.
Cordiali saluti
- (doc. n. 6 conv.); Controparte_11 in data 21/4/2020 risulta una mail dell'amministratore all'assicuratore, che chiede riscontro perché “non ho ricevuto l'apertura sinistro” (doc. n. 7 conv.); dopo due giorni il centro CLD di Palermo risponde con mail del 23/4/2021 con la quale chiede urgenti riscontri in ordine alla documentazione sulla manutenzione eseguita, e fa espresso riferimento al sinistro del “26/9/2018” e a ” Parte_1
(doc. n. 8 conv.);
a tale richiesta l'amministratore risponde con mail del 28/5/2021 (doc. n. 9 conv.); dopo di che risulta una Mail sempre dal CLD di Palermo del 28/10/2021, che chiede nuovamente l'invio di documentazione, e fa ancora espresso riferimento al sinistro del “26/9/2018” e a ”; Parte_1 risulta, infine, una risposta dell'amministratore con mail in data 28/1/2022 che dice di avere consegnato tutto a suo tempo (doc. n. 10 conv.).
Dunque, anche a prescindere dall'errore materiale relativo alla data del sinistro nella denuncia del 25/07/2019, le due comunicazioni provenienti dall'assicuratore del 23/4/2021 e del 28/10/2021 attestano l'esistenza di una pratica aperta per un sinistro del 26/9/2018 in ordine alla danneggiata e in Parte_1 relazione all'ascensore del condominio a evidente conferma della già CP_1
evidenziata validità della denuncia del 2019, e oltretutto non fanno accenno ad alcuna
24 contestazione di decadenze o prescrizioni, limitandosi a richiedere documentazione che, tra l'altro, risultava già trasmessa, in allegato alle precedenti mail dell'amministratore (cfr., in particolare, allegati a mail del 21.4.2020, doc. n. 7 conv.); pertanto l'eccezione di prescrizione svolta in sede giudiziale dall'assicuratore
è, come già accennato, parzialmente incomprensibile e comunque infondata in fatto.
L'assicuratore chiamato in causa svolge, poi, altre eccezioni relative alla gestione del sinistro allegando l'inoperatività della polizza per: “non potersi più fare accertamenti tecnici tempestivi con pregiudizio non ovviabile e violazione contrattuale nonché della normativa dell'articolo 1903 c.c.”; “non aver avuto in visione il rapporto dell'intervento degli infermieri, della certificazione del Pronto
Soccorso e del ricovero;
onde anche il danno alla persona non è stato monitorato sotto il profilo medico-legale e così la documentazione è stata contestata ed è visibile solo ora”.
Si tratta di eccezioni infondate per elementi che, da un lato, non appaiono riconducibili al comportamento dell'assicurato e che, comunque, non comportano l'inefficacia della copertura assicurativa;
il riferimento all'articolo 1903 C.c., in particolare, non rileva in quanto tale norma concerne i poteri conferiti all'agente di assicurazione, anche sotto il profilo della rappresentanza processuale, tema che non è mai stato sviluppato nella presente controversia e la rilevanza del quale non viene esplicitata;
in ogni caso anche sotto questo profilo va rilevata l'assenza di incidenza sulla copertura assicurativa. Per quanto, poi, concerne la mancata visione di determinati documenti, sono efficaci le controdeduzioni dell'assicurato efficacemente circa il fatto che <la circostanza che l'assicurazione non gestiva “internamente” a suo dire correttamente le denunce pervenute dall'assicurato, non è elemento dirimente e neppure sufficiente per escludere la copertura assicurativa.
L'assicurazione, infatti, avanzava richieste nei confronti del del tutto CP_1
prive di fondamento logico e giuridico relative a documentazione che il CP_1
non poteva e non doveva fornire, in ogni caso non previste dalla polizza e pertanto non dirimenti>>.
25 Ne consegue che l'assicuratore chiamato in causa è tenuto a rifondere all'assicurato convenuto ogni somma che quest'ultimo è tenuta a CP_1
corrispondere al danneggiato per effetto della presente decisione.
18. Premesso tutto quanto sopra, occorre determinare il danno risarcibile.
In proposito è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
La consulenza, in primo luogo, rispondendo a specifico quesito, ha affermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'infortunio.
Quindi, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che in conseguenza dei fatti per cui è causa l'attrice ha riportato lesioni compiutamente descritte nelle considerazioni medico legali dell'elaborato peritale (“frattura spiroide diafisaria omero sinistro trattata con riduzione e sintesi con chiodo endomidollare”), al quale per brevità si fa integrale rinvio, ed ha descritto le conseguenze permanenti come segue: <Residua pseudoartrosi di omero contenuta da mezzo di sintesi endomidollare con necessità di tutore>>.
La consulenza tecnica ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attrice, per la somma complessiva di € 4.415,50, escludendo in modo condivisibile solo quelle non pertinenti al caso, quali le visita endocrinologica e la fattura per lezioni pilates;
inoltre ha escluso la necessità di spese per cure mediche future;
quindi, ha quantificato la durata della malattia in oltre sei mesi (I.T.T. di 8 gg.,
I.T.P. al 75% gg. 40, I.T.P. al 50% gg. 45, ed I.T.P. al 25% gg. 90) e la I.P.P. in misura del 15-16%.
Nel caso in esame, peraltro, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale.
Invero, come emerge dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, la frattura è stata trattata chirurgicamente, e residua una limitazione funzionale, peraltro di modesta entità, che tuttavia è integralmente risarcita a titolo di danno biologico.
19. Quanto, quindi, al danno alla salute, secondo i criteri utilizzati correntemente da questo ufficio, quindi, tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 75 e 11 mesi) al
26 momento del fatto ed adottando per la valutazione del danno le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (corrispondenti a quelle modenesi), il danno -mediante l'utilizzo dei consueti applicativi, che tengono conto della devalutazione al momento del fatto delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno alla salute, dell'aggiunta di rivalutazione in base al costo della vita secondo gli indici Istat dalla data del sinistro a quella di liquidazione, e degli interessi sul capitale via via rivalutato con progressione annuale- può essere in sintesi quantificato come segue:
I.T.T. gg. 8 - € 784,00
I.T.P. gg. 40 – al 75%, € 2940,00;
I.T.P. gg. 45 – al 50%, € 2205,00;
I.T.P. gg. 90 – al 25%, € 2205,00;
I.P.P. 15% € 25,755,00;
Spese mediche € 4.415,50; per un totale di danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, € 46.289,50.
In considerazione di quanto osservato al par. 15, in fine, in ordine alla diminuzione dovuta alla percentuale di colpa del danneggiato, la somma dovuta si riduce ad € 37.031,60.
A tale somma andranno aggiunti interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta le deve rifondere a parte attrice, e parte chiamata Controparte_3 le deve rifondere a parte convenuta;
quest'ultima le deve,
[...]
inoltre, rifondere a parte chiamata in causa e Controparte_2 [...]
; le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano CP_4
come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione delle altre parti di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
27 Le spese sostenute dalla parte vittoriosa per il proprio consulente tecnico di parte vanno comprese fra le spese processuali il cui rimborso va posto a carico della parte soccombente, sempreché il giudice non le ritenga superflue o eccessive, ai sensi dell'art. 92, 1° c., C.p.c., previa presentazione della documentazione di spesa (Trib.
MO -Cortelloni- 29 ottobre 2019, n. 1663; Trib. MO -Di Pasquale- 8 ottobre
2010, n. 1328; Tri. MO –Gentili- 29 luglio 2009 n. 1071, Trib. MO –Grandi-
3/7/2020, n. 761, Trib. MO -Grandi- 14 dicembre 2021 n. 1683).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, dichiara obbligato e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 37.031,60, comprensiva di interessi legali e danno da ritardo fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché a corrispondere gli interessi legali su detta somma dalla data della pubblicazione della sentenza fino a quella di saldo effettivo;
respinge le domande svolte dal nei confronti della società Controparte_1 con la comparsa di risposta; Controparte_2 dichiara obbligato e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di , nella complessiva somma di € 12.975,68, di cui € Parte_1
1.692,48 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
nei confronti di nella complessiva somma di € 10.542,74, di Controparte_2 cui € 1.375,14 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
nei confronti di , nella complessiva somma di € 10.542,74, di Controparte_4 cui € 1.375,14 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato;
dichiara obbligata e condanna la compagnia Controparte_3
già a corrispondere al nei
[...] CP_5 Controparte_1 limiti dei massimali di polizza, tutte le somme che il predetto deve sborsare verso
per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rimborso di Parte_1 spese processuali, nonché alla rifusione delle spese legali, che liquida nella somma di € 12.975,68, di cui € 1.692,48 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate.
Così deciso in MO, il 9/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
28 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3761/2022 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dagli Avv. C. Colombini e D. Saltini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Valenti e S. Venuta
E
Controparte_2
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dagli Avv. S. Musca, A. Raitano ed E.
[...]
[...]
Controparte_3
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Pini Bentivoglio
Controparte_4
- Chiamato in causa -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Postiglioni in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 14/1/254 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/3/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 4/4/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-accertare e dichiarare la responsabilità del (Codice Fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1 sito in 41124 MO, Via Malmusi n°112, in persona del suo Amministratore pro –tempore, nel determinismo del sinistro per cui qui è causa;
conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il (Codice Fiscale Controparte_1
), sito in 41124 MO, Via Malmusi n°112, in persona del suo Amministratore pro – P.IVA_1 tempore, a risarcire alla IG , tutti i danni, Parte_1 fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, danno morale compreso, nessuno escluso, da lei subiti, nella misura indicativa di Euro 136.066,04 (centotrentaseimilasessantasei/04) o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A.”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito contrariis reiectiis, Nel merito: in via principale: Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al per i fatti per cui Controparte_1 è causa e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata, siccome infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del CP_1
“ rideterminare le somme richieste da parte attrice considerato il concorso di colpo della CP_1 stessa per il comportamento posto in essere contrario all'ordinaria diligenza richiesta. In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità in capo al Condominio, condannare la ora CP_5 [...]
, e la società terze chiamate identificate Controparte_6 CP_2 come in atti, ognuna per quanto di propria responsabilità, a tenere il Controparte_1 manlevato ed indenne, anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, lo stesso fosse condannato a versare a qualsiasi titolo all'attrice. In ogni caso con vittoria di spese e compenso di avvocato, comprensivo del rimborso spese generali del 15% ed oneri di legge.
In via istruttoria: Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio e per testi sulle circostanze di fatto indicate nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte precedute dalla locuzione “vero che”, con riserva di meglio capitolare, indicare i testi e avanzare richiesta di CTU in sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.”;
per parte chiamata CP_2
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: in via preliminare
- autorizzare l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa ed in garanzia di
[...]
, C.F. , con sede in 20135 Controparte_7 P.IVA_2 Milano, Viale Isonzo n. 25, PEC in persona del suo legale rappresentante pro- Email_1 tempore, ed a tal fine disporre il differimento dell'udienza già fissata per il giorno 21.03.2023 allo
2 scopo di consentire la citazione della stessa nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis c.p.c. per i motivi esposti in atti, affinché tenga manlevata ed indenne, anche a titolo di regresso o CP_2 rivalsa, dalle somme che, nella denegata e non creduta ipotesi, la stessa fosse condannata a versare in seguito al sinistro per cui è causa;
nel merito
- respingere le domande proposte nei confronti di in quanto, come spiegato, documentato ed CP_2 argomentato in narrativa, assolutamente infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità di per CP_2 i fatti di cui è causa,
- accertare e determinare quali siano le somme effettivamente provate e dovute, e condannare la
a tenerla manlevata ed indenne ai Controparte_7 sensi della Polizza stipulata, anche a titolo di regresso o rivalsa, dalle somme che la stessa fosse condannata a versare a qualsiasi titolo per il sinistro per cui è causa;
- con vittoria di compensi professionali e spese legali (ivi compresi Spese Generali, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge) e successive occorrende”;
per parte chiamata Controparte_3
“~ Ogni diversa istanza e conclusione reietta da chicchessia proposta senza accettare il contraddittorio con parti diverse dell'assicurato e comunque su domande nuove e / o modificate.
~ Dichiararsi in carenza di regolare e tempestiva denuncia in conformità ai patti contrattuali e legge
a tutti gli effetti che la polizza nr. 100 500 614 354 in atti non è invocabile per mancanza di operatività e copertura con conseguente reiezione del sinistro di cui è causa.
~ Eccepirsi e dichiararsi l'avvenuta prescrizione dei diritti di polizza e conseguentemente dell'azione e chiamata a rilievo ex articolo nr. 2952 comma c. c. per mancanza di tempestiva denuncia e comunicazione da parte del alla compagnia assicuratrice. Controparte_1
~ Dichiararsi inammissibile e infondata la chiamata a rilievo e garanzia respingendosi la stessa con il favore delle spese. In subordine e in negata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della chiamata a rilievo, liquidarsi il danno nella misura processualmente accertata e di giustizia.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre ad accessori di legge”;
per parte chiamata : Controparte_4
“In via principale Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e per mancanza di prova in punto an e quantum. Rigettare la pretesa attorea in punto quantum per mancanza di prova delle singole voci di danno lamentate, tra cui espressamente contestiamo la pretesa personalizzazione nonché le spese per la collaboratrice domestica. In ogni caso, previa distinzione nell'insieme dei postumi di quelli dovuti alle preesistenti patologie e di quelli causati dalla caduta in questione, limitare il risarcimento a questi ultimi.
In subordine Accertare e dichiarare il concorso ex art.1227, 1° e/o 2° comma c.c. della stessa attrice nella caduta in questione e di conseguenza rigettare la domanda attorea (2° comma), od in subordine, ridurla grandemente (1° comma).
Sulla domanda di manleva assicurativa Rigettare la domanda di manleva assicurativa svolta da verso in quanto la polizza CP_2 CP_4 azionata è a cd. “II° rischio” e la domanda attorea risulta abbondantemente compresa nel massimale della polizza a I° rischio di Compagnia Italiana di Previdenza del Condominio convenuto. Conclusioni Istruttorie Ammettersi l'interrogatorio formale dell'attrice
1. Riconosce lo stato dei luoghi ove è caduta il 26.09.18 così come raffigurato nelle fotografie prodotte come doc.4 dal convenuto ? CP_1
2. Riconosce in particolare come corrispondenti allo stato dei luoghi le fotografie prodotte dal
raffiguranti la cabina dell'ascensore ? CP_1
3 Non ammettersi la prova per testi richiesta dall'attrice del sig. in quanto incapace Parte_2 di testimoniare ex art.246 cpc. In caso di ammissione di CTU medico-legale, chiediamo che nel quesito venga richiesto al Consulente di valutare dettagliatamente le patologie preesistenti al sinistro ed il loro nesso con le attuali condizioni di salute dell'attore”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel merito, la controversia concerne il danno consistente in lesioni personali subite dalla attrice in data 26/9/2018, a seguito di una caduta sulle scale del condominio dove abita la figlia, e in particolare per responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 C.c., in quanto parte attrice allega che la caduta è stata dovuta a un dislivello creatosi tra il pianerottolo e il pavimento dell'ascensore, per un comportamento anomalo di quest'ultimo al momento dell'apertura delle porte.
4. Assume, infatti, parte attrice che inciampava rovinosamente a causa della presenza di un gradino, di circa 15-20 cm., formatosi tra il pianerottolo e il pavimento dell'ascensore al momento di accedere a quest'ultimo, della quale non si è avveduta, per la situazione imprevista e l'assenza di qualsivoglia segnalazione.
Parte convenuta ha contestato inizialmente la sussistenza di responsabilità per mancata prova delle allegazioni attoree sull'accaduto, e comunque sulle modalità del fatto e in particolare sull'esistenza di un nesso causale tra una condotta del quale custode e l'evento dannoso;
in ogni caso, eccepisce che si è trattato CP_1 di un caso fortuito e l'assenza di colpa del , che ha adottato tutte le misure CP_1 idonee a prevenire il danno, posto che sottoponeva l'ascensore a manutenzione continua affidando l'incarico di eseguire verifiche periodiche a società specializzata, manteneva un ottima visibilità e luminosità per garantire l'accesso in sicurezza
4 all'ascensore, garantiva una perfetta funzionalità dell'ascensore; pertanto, eccepisce colpa del danneggiato, per non essersi l'attrice avveduta del gradino, nonostante la possibilità di farlo, e deduce l'efficacia esclusiva nel determinare l'evento della colposa disattenzione della danneggiata, e comunque il concorso di colpa della medesima.
Parte convenuta ha, infine, chiamato in causa “a manleva” il proprio assicuratore e la società di manutenzione.
5. Quest'ultima, terza chiamata, eccepisce la propria assenza di responsabilità nell'accaduto, avendo essa regolarmente e diligentemente rispettato il contratto stipulato con , e condivide le eccezioni del circa la CP_1 CP_1 responsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento, in considerazione delle doppie porte, delle condizioni di luce e della differente cromia della pedana dell'ascensore rispetto al piano.
A sua volta, la società di manutenzione ha chiamato in causa il proprio assicuratore.
I due assicuratori chiamati in causa, eccepiscono, nell'ordine, l'assenza di prova dell'accaduto, il caso fortuito essendosi trattato di un fatto unico, isolato, la colpa del danneggiato essendo il dislivello visibile e l'ambiente illuminato, l'assenza di prova di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 C.c., l'inapplicabilità delle regole probatorie dell'art. 2051 c.c. alla società di manutenzione, e l'assenza di prova di una responsabilità a titolo contrattuale per inadempimento.
6. In fatto, vanno anzitutto esaminate le risultanze dell'istruttoria svolta. Per quanto riguarda la dinamica dell'accaduto, le testimonianze assunte provengono dal marito dell'attrice, presente al momento del fatto, e di un loro comune conoscente, pure presente al momento del fatto, condomino residente. Al riguardo va preliminarmente chiarito che tutte le eccezioni di inattendibilità della deposizione del marito svolte dalle parti convenute e chiamate sono superate dal fatto che la ricostruzione della vicenda descritta dal marito coincide con quella del teste terzo estraneo, il quale, quand'anche si trattasse di un amico, è pienamente attendibile, per cui, una volta
5 esclusa l'incapacità in senso tecnico del marito, che non è risultato portatore di interesse proprio a partecipare al giudizio, sulla questione della mera attendibilità della sua deposizione sussiste il riscontro del teste indiscutibilmente neutrale, con l'effetto di rendere pienamente attendibile anche la sua deposizione.
Ciò premesso, quello che dichiarano i due testimoni oculari dell'accaduto è quanto segue. I testi e hanno confermato il capitolato di Parte_2 Tes_1
parte attrice su varie circostanze di fatto, e precisamente: cap. 3)- “la IG apriva con la mano destra la prima porta Parte_1 dell'ascensore che, in quanto totalmente manuale, ha una manopola da girarsi manualmente e poi spingeva, con la mano sinistra, i due battenti interni, di cui alla fotografia prodotta dalla IG come documento n°142, che si Parte_1 mostra al teste”; sul punto il primo teste ha dichiarato: “Io ero immediatamente dietro la porta. L'ascensore è in un piccolo corridoio largo un metro e lungo due. se uno apre l'altro deve stare dietro la porta, oppure dall'altra parte, e in questo caso c'era il Dr. ; il secondo ha confermato: “Io ero dietro alla IG che stava Tes_1 entrando, vicino a lei”; cap. 4)- “nell'ascensore, fermo a piano terra, la soglia presentava un dislivello di altezza di 15-20 cm rispetto al piano terra”; sul punto il primo teste ha dichiarato:
“Sì. Io me ne sono accorto quando ho visto che mia moglie cadeva urlando. Ho visto che c'era questo gradino. A sbalzo, non in basso”; il secondo ha confermato: “Sì, circa così. Io ho visto la IG cadere, me ne sono accorto per quello. Anche in precedenza me ne ero accorto, era capitato altre volte”; cap. 5)- “entrando nell'ascensore, fermo a piano terra, la IG Parte_1 cadeva all'interno dello stesso”; cap. 7)- “alla caduta della IG hanno assistito il Dott. Parte_1 [...]
e il Prof. , i quali hanno sollevato la IG Per_1 Persona_2
dal pavimento dell'ascensore”; Parte_1 cap. 9)- “il Dott. constatata la situazione, telefonava al 118”; sul punto Persona_1 il primo teste ha dichiarato: “Sì perché mia moglie diceva che non aveva più il controllo del braccio”; il secondo ha confermato: “Sì, perché sono medico e avevo
6 visto che la situazione era difficile, la IG era immobilizzata e impedita a un braccio”; cap. 12)- “dopo la caduta della IG , la ditta all'epoca Parte_1 incaricata della manutenzione dell'ascensore, installava, nella parte soprastante i due battenti, un apparecchio che, tramite due barrette scorrevoli di metallo, blocca automaticamente le porte, finchè non si giunge correttamente al piano, come da fotografia prodotta dalla IG come documento n°143, che si Parte_1 mostra al teste”; sul punto il primo teste ha dichiarato: “Sì, esatto. Io ci son andato successivamente, per vedere come si verificava il gradino e ho constatato che si verificava in caso di apertura anticipata delle porte interne. Ho visto che si riusciva
a uscire anche con il gradino di una quindicina di centimetri. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”; il secondo ha confermato: “Sì.
Qualche mese dopo, ma non ricordo quando. La cosa ha avuto varie evoluzioni, adesso ci sono altri aggeggi, con la stessa funzione”; cap. 13)- “all'attualità, all'interno dell'ascensore in movimento, sono presenti due barrette scorrevoli, che bloccano le porte, impedendo l'apertura fino a che
l'ascensore non è allineato al piano di arrivo, come da fotografia prodotta dalla IG come documento n°143, che si mostra al teste”; sul punto Parte_1 il secondo teste ha precisato: “Sì. Non capita più, l'ascensore arriva al piano”; cap. 14)- “all'attualità, all'interno dell'ascensore, con i dispositivi di sicurezza applicati dopo l'incidente, prima che questo venga avviato, i battenti interni chiusi si presentano come da fotografia prodotta dalla IG come Parte_1 documento n°145, che si mostra al teste”; cap. 19)- “il piano, all'interno dell'ascensore, si presenta come da fotografie prodotte dalla IG come documenti nn°147 e 148, che si Parte_1 mostrano al teste”.
Il teste altro condomino, nel rispondere sul capitolato di parte Tes_2 attrice, ha chiarito la situazione precedente all'incidente: cap. 15)- “nel sito in MO, Via Malmusi n°112, altre volte, Controparte_1
prima del 26.9.2018, si è constatato il mancato allineamento al piano di arrivo, da parte dell'ascensore”; il teste ha precisato: “Qualche volta sì, ma c'è anche un led,
7 che quando si spegne, bisogna aprire le porte interne. Io abito lì da circa trent'anni, sono un condomino (…) Che sappia io questo inconveniente non era mai stato segnalato. Era stato appena ristrutturato per metterlo a norma, prima l'ascensore era stato sigillato dall'Usl, e non si poteva più usare. Poi è stato messo a norma”.
7. Sul piano delle produzioni documentali assumono significativa rilevanza alcune risultanze;
in primo luogo un verbale di assemblea condominiale, successiva al fatto, in data 4/6/2019, nel quale l'amministratore dà atto dell'esistenza di una pratica in corso relativa alla caduta di una persona nell'entrare in ascensore, “a causa dello scalino presente perché l'ascensore non era allineato al piano”. Nel verbale si legge, tra l'altro, che “A seguito dei lavori svolti nel 2007, questo gradino doveva essere stato eliminato, pertanto l'assemblea delibera all'unanimità di dare mandato ad un legale per tutelare il condominio
contro
Euro Lift Srl in quanto la ditta immediatamente contattata dall'amministratore a seguito del sinistro, non ha ritenuto di avere responsabilità e pertanto non intende procedere all'apertura di un sinistro assicurativo”. Tali dichiarazioni confermano che la problematica era nota da tempo al , e che erano già stati effettuati interventi per risolvere il CP_1
problema. Da tale situazione scaturisce, di conseguenza, un onere ancora più stringente di sorveglianza e monitoraggio del comportamento dell'ascensore in funzione preventiva di anomalie potenzialmente fonti di seri pericoli per gli utenti.
In secondo luogo, un messaggio di posta elettronica in data 6/5/2021 (doc. n.
135 att.), inviato dall'amministrazione condominiale all'assicuratore e agli indirizzi della danneggiata, nel quale, nel trasmettere il libretto e la fattura dell'intervento effettuato sull'impianto dalla ditta Cofam, si fa riferimento al fatto che tale intervento
è stato effettuato “per porre termine all'inconveniente del non allineamento al piano dell'impianto elevatore”; dichiarazione che assume evidente efficacia di riconoscimento del malfunzionamento.
In terzo luogo, un messaggio di posta elettronica in data 21/5/2021 (doc. n.
136 att.), pure inviato dall'amministrazione condominiale all'assicuratore e agli indirizzi della danneggiata, nel quale nuovamente si fa riferimento al mancato
8 allineamento al piano e al fatto che “successivamente è stato ripristinato
l'allineamento”, a conferma del riconoscimento del malfunzionamento.
8. Alla stregua delle esposte risultanze, dunque, quanto al rapporto intercorrente tra parte attrice e convenuta, il titolo giuridico è correttamente individuato nelle rispettive difese dall'art. 2051 C.c..
Oggetto di prova del giudizio è, anzitutto, se l'evento dannoso lamentato sia avvenuto per effetto della cosa (nella specie l'ascensore condominiale e, più precisamente, il gradino creatosi in fase statica all'atto di apertura delle porte per mancato allineamento) su cui parte convenuta, in qualità di proprietaria delle parti comuni, aveva l'obbligo di custodia.
Va, anzitutto, premesso, in diritto, quanto segue. In primo luogo, la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 C.c., é ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni intrinseci al dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni
(Cass. III, 26/2/94, n. 1947); detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito ed il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass.
9/6/83, n° 3971; Cass. 23/10/90, n° 10277; Cass. III, 26/5/93, n° 5925, in tema di infiltrazioni di acqua), e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode;
la presunzione di responsabilità che vi è connessa può inoltre essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, evento che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento dannoso.
9. In ordine alla nozione di caso fortuito, inoltre, va rilevato che esso viene per costante e conforme giurisprudenza inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto
9 del terzo e della colpa del danneggiato (Cass. 22/5/82, n° 3134; Cass. n° 10277/90, cit.; Cass. III, 3/12/02, n. 17152; specificamente in materia condominiale, Cass. II,
22/7/02, n. 10686); pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare gli elementi sui quali si basa la responsabilità presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato, dotati di impulso causale autonomo: cfr. Cass. 20/1/81, n° 481), rimanendo a suo carico la causa ignota (Cass. 14/3/83, n° 1897; Cass. civ., 25/11/88,
n° 6340; Cass. S.L., 16/9/98, n. 9247).
Dunque, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, l'art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare un efficace nesso causale fra cosa in custodia e danno (Cass. III,
18 luglio 1977, n. 3211; III, 6/8/97, n. 7276; III, 3/8/01, n. 10687).
È, in particolare, principio noto e consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che <per il danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno>> (Cassazione civile, n. 3211/77, cit.; Cass. III, 22/7/87, n. 6407; Cass. n.
7276/97, cit.; Cass. n. 10687/01, cit., che parla di “efficace nesso causale”; Cass. III,
13/2/02, n. 2075, in una fattispecie di caduta da una scala mobile); anche se, ovviamente, non occorre fornire la prova diabolica dell'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode (Cass. n. 6407/87, cit.; n. 7276/97, cit.; n. 2075/02, cit.).
10. Se ne ricava che, secondo l'orientamento consolidato, la responsabilità può dirsi sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita (Trib. MO -Pagliani- 3/1/2022, n, 5, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Quale ulteriore premessa in diritto, va considerato che questo ufficio condivide e applica da tempo l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di
10 legittimità, ritenendo, in particolare, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, che:
“L'articolo 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata l'esclusiva colpa del danneggiato” (Trib. MO (Cividali S.), 7/9/2017,
n. 1518);
“La oggettiva pericolosità della cosa, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode” (Trib. MO (Cividali S.), 14/9/2017, n. 1585);
“Per accertare della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che la cosa produca danni a terzi” (Trib.
MO (Rimondini A.), 11/10/2017, n. 1778).
11. Per escludere la propria responsabilità, quindi, il custode deve offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere d'imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Trib. MO -Rimondini- 11/12/2017, n. 2169). In relazione al caso di specie viene, però, in specifico rilievo la precisazione necessariamente correlata all'enunciazione del ricordato principio, e cioè il corollario per il quale:
“Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che
11 lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Trib. MO (Rimondini A.),
11/102017, sentenza n. 1778; Conf.: Trib. MO (Rimondini A.), 11/12/2017, n.
2169; Trib. MO (Rimondini A.), 5/9/2017, n. 1497).
La ragione di fondo di tale regime normativo è individuabile nel fatto che
“L'art. 2051 cc tipizza e disciplina una fattispecie di responsabilità civile il cui criterio di imputazione obiettiva si fonda sul dovere di precauzione del titolare della signoria sul bene custodito, che deve proteggere chi entra in contatto con la res dai danni prevedibili conseguenti al suo uso” (Trib. MO (Ramacciotti), 29/11/2018,
n. 1957, cit.).
In relazione, infatti, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto.
12. Quanto, in particolare, al caso fortuito, a parte gli eventi naturali o l'operato di terzi avente autonoma e separata efficacia causale, può consistere -a determinate condizioni- anche nel comportamento dello stesso danneggiato: “In tema di responsabilità del custode, quest'ultimo è tenuto a provare il caso fortuito o forza maggiore, ovvero l'esistenza di un comportamento colposo del danneggiato
(sussistente quando abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., comporta la soltanto la mera diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso” (Trib. MO Rimondini- 11/102017, n. 1778, cit.).
In particolare, sulla condotta imprudente o colpevole della vittima si afferma:
“Tale responsabilità può essere esclusa solo con la prova, fornita dal custode, che
l'evento è stato provocato dalla condotta colpevole del danneggiato, equiparabile al caso fortuito. Infatti, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia,
12 che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Trib. MO (Del Borrello), 13/10/2017, n. 1809; v. anche: Cass. VI,
18/1/2017, n. 1231).
Sicché, il rapporto tra pericolosità della cosa e comportamento del danneggiato può definirsi inversamente proporzionale: “Il caso fortuito può coincidere con la condotta del danneggiato che sia stata la causa esclusiva dell'evento secondo un giudizio rapportato alla natura e alla pericolosità della res: minore è la sua intrinseca pericolosità, maggiori sono l'efficienza causale della condotta del danneggiato nel dinamismo eziologico del danno e la sua evitabilità con
l'adozione di normali cautele” (Trib. MO (Grandi), 16/10/2018, n. 1706).
13. In relazione, quindi, all'ipotesi di mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, l'onere della prova incombente sul danneggiato comprende necessariamente il nesso di causalità concreto. Prova che, tuttavia, nel caso di specie
è raggiunta. Viceversa, sul custode incombe una prova liberatoria, non fornita.
Nel caso in esame, infatti, il convenuto non nega -ed anzi ha CP_1
riconosciuto- che sia avvenuta una caduta su gradino formatosi in ascensore per mancato allineamento al piano, e pertanto, in primo luogo, è al medesimo che spetta di fornire prova esimente della responsabilità. Ciò in base alle semplici allegazioni delle parti, ancor prima dell'audizione di eventuali testimoni.
Al riguardo va rilevato che il comportamento processuale iniziale, di negazione del fatto, era smentito dalle risultanze documentali già esistenti, provenienti dallo stesso convenuto;
inoltre, è risultato che dopo l'incidente il ha fatto effettuare un intervento manutentivo che ha comportato anche CP_1 una piccola modifica sull'ascensore in questione, e tale comportamento non si giustifica altro che con la presa d'atto dell'accaduto, anche perché effettuato da una ditta diversa da quella incaricata per la manutenzione, nei confronti della quale poi, nel 2019, è stato poi disdetto il contratto;
in ogni caso, le prove orali assunte hanno
13 escluso ogni incertezza sul punto e, all'esito, il convenuto non contesta CP_1
che la dinamica sia quella descritta da parte attrice, limitandosi ad allegare che, se la dinamica è quella, ricorre colpa esclusiva del danneggiato, per difetto di attenzione.
Inoltre, è opportuno precisare che, a differenza di quanto allega il CP_1
convenuto, non è vero che l'ascensore abbia evidenziato il dislivello tra il piano ed il livello di carico in quell'unica occasione, e che il -e per esso CP_1
l'amministratore abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire il CP_8
danno.
Come già esaminato, i testi escussi hanno confermato che, oltre che in passato, nell'ascensore occasionalmente si verificava il fenomeno del dislivello tra il piano ed il livello di carico, e ciò anche dopo gli interventi di ripristino effettuati in passato;
nella sua deposizione (cfr. sopra, par. 6) il teste nel condominio Tes_1 residente, ha specificato “Anche in precedenza me ne ero accorto, era capitato altre volte”; ed il teste ha specificato di avere personalmente riscontrato Parte_2 nuovamente il problema anche dopo l'incidente di cui è causa: “Io ci son andato successivamente, per vedere come si verificava il gradino e ho constatato che si verificava in caso di apertura anticipata delle porte interne. Ho visto che si riusciva
a uscire anche con il gradino di una quindicina di centimetri. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”.
Al riguardo non occorre dare ingresso all'ulteriore istruttoria -richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'assicuratore del volta ad CP_1 accertare, mediante consulenza tecnica, l'esatta dinamica e le specifiche cause del malfunzionamento in questione, e in particolare se sia tecnicamente possibile addebitare la formazione del dislivello all'apertura anticipata della porta interna o simili comportamenti dell'utente; tale tema di indagine è stato stimolato da una risposta del teste il quale, nella sua deposizione -come sopra visto Parte_2
al par.
6- ha specificato che “. Questo accadeva in caso di apertura anticipata delle porte dall'interno”.
A parte il fatto che la circostanza ha valore di constatazione, ma non di accertamento delle reali cause del malfunzionamento, ed è anche espressamente contrastata dalla deposizione del tecnico manutentore il punto è che Tes_3
14 quand'anche la circostanza venisse confermata da un accertamento tecnico, e fosse verificata tale dinamica, ciò non farebbe che confermare la responsabilità a titolo di custodia del , perché il dispositivo in questione risulterebbe CP_1
intrinsecamente insicuro, e ciò per l'inadeguatezza ad un normale utilizzo, dovendosi ritenere inammissibile la creazione di un'insidia per un effetto di una mera disattenzione dell'utenza, e dovendo invece un simile dispositivo essere necessariamente dotato di adeguati sistemi automatici di sicurezza, idonei a prevenire danni in caso di imperfetta chiusura delle porte.
A parte ciò, l'inconveniente che ha causato il danno di cui è causa era, dunque, ricorrente anche se occasionale, e ancora attuale al momento dell'incidente; ciò esclude la prova, da parte del custode, di avere fatto tutto il possibile CP_1
per evitare il danno;
a tal fine non importa se, e quante volte, l'inconveniente fosse stato segnalato all'amministratore o alla ditta incaricata della manutenzione, perché ciò rileva, se mai, ai fini della responsabilità dell'amministratore verso il CP_1
o della ditta di manutenzione;
ai fini della responsabilità del come CP_1
custode, invece, nel quadro normativo di responsabilità e di onere probatorio di cui all'art. 2051 C.c., la mera mancata segnalazione di un inconveniente, che è provato essere stato rilevato e riscontrato da uno o più condomini, non fornisce la prova di un caso fortuito e, anzi, costituisce riprova del contrario, cioè dell'esistenza di una situazione per ovviare alla quale non è stato fatto il dovuto. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che basta effettuare regolare manutenzione e, nel contempo, non segnalare all'amministratore che una disfunzione permane, per invocare l'esimente del caso fortuito, con un risultato, quindi, contrario alla finalità della norma, nel senso di eludere completamente la portata del dettato normativo sulla ripartizione di responsabilità per la custodia della cosa.
Da parte convenuta non è stato, dunque, in alcun modo provato -e nemmeno chiesto di provare- che il danno provocato nel caso di specie sia conseguenza di un evento imprevedibile ed inevitabile, e nemmeno di un'attività e di un'iniziativa autonoma ed indipendente della stessa danneggiata, ovvero di terzi;
risultando provato, se mai, il contrario. Il caso fortuito nella specie è, pertanto, escluso.
15 14. Quanto precede concerne l'esistenza di un caso fortuito di portata esimente.
Diverso è il discorso a fini di contributo concorsuale del danneggiato all'evento lesivo.
Al riguardo rileva il tema dell'insidiosità del luogo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio operante nel caso di specie;
ciò in quanto, anche ritenendo necessario escludere che un qualche difetto di diligenza nell'uso della cosa da parte del danneggiato possa avere operato, in concreto, a livello di concausa, nel caso di specie non è completamente esclusa l'insidiosità della situazione dei luoghi, non superabile con l'adozione di normale diligenza, atteso che l'anomalia era verosimilmente percepibile solo con un grado elevato di attenzione e prudenza.
D'altronde, anche secondo il criterio che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante
(Cass. II, 9/12/2009, n. 25772), la accertata condizione anomala non era, nel caso concreto, superabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, perché tale condizione, in condizioni di -normale e prevedibile- utilizzo dell'ascensore da parte dei condomini, in presenza di un gradino -anche se visibile e comunque percepibile per le diverse tonalità di colore che rendevano parzialmente distinguibile le diverse pavimentazioni- diviene insidiosa al punto da rendere molto probabile il concreto rischio di non avvedersi dell'anomalia, mediamente non prevedibile. L'argomentazione difensiva relativa alla conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, in quanto utente abituale essendo la figlia condomina, è indebolita, nel suo rilievo giuridico, dal fatto che nella specie si tratta, per un verso, di una condizione anomala temporanea, e tuttavia, per altro verso, di una anomalia esistente da tempo, ma non permanente -quale una sconnessione nella pavimentazione di una scala- bensì discontinua e occasionale, e della quale, benché ricorrente, non è chiara la frequenza. Dunque, una situazione in fatto abbastanza singolare, nella quale un'insidia si può presentare ogni tanto ed improvvisamente, in modo sostanzialmente imprevedibile, e con una frequenza verosimilmente bassa in modo da far abbassare la soglia di attenzione, e ciò anche in ragione della diversa frequenza con la quale i vari condomini usufruiscono dell'impianto.
16 Pure dovendosi “valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva” (Cass. III, 16/2/2001, n.
2331), nel caso in esame è evidente che il disallineamento occasionale non era necessariamente percepibile con l'ordinaria diligenza, ma solo con un grado più elevato;
in altri termini, si era realizzata una situazione tale per cui, nel momento in cui non vi si presta particolare ed esclusiva attenzione, l'evento verificatosi è definibile come una conseguenza normale (cfr. anche Cass. III, 1/4/2010 n. 8005).
Al riguardo da ricordato che dall'istruttoria orale emerge con chiarezza un dato, e cioè che dell'anomalia anche gli altri due utenti si sono accorti solo al momento -e per effetto- della caduta dell'attrice, non avendo potuto in quel frangente avvedersi dell'insidia.
D'altronde, quand'anche si ritenga necessario che il danneggiato dimostri la mancanza di presidi antinfortunistici (Cass. III, 21/3/2013, n. 7125), nel caso in esame è accertato che il punto non era in alcun modo segnalato.
Sul punto va rimarcato come la giurisprudenza di legittimità, in ordine ai criteri normativi di ripartizione del rischio, puntualmente ribadisce che in questi casi il criterio di individuazione del responsabile è fondato <su una relazione meramente fattuale col bene>> (Cass. III, 27/4/2023, n. 11152; Cass. SS.UU., 30/6/2022, n.
20943).
Pertanto, da un lato il caso in esame evidenzia l'esistenza di un nesso causale tra la inadeguata condizione della cosa in custodia e il danno concretamente determinatosi, senza interferenze attribuibili alla condotta della danneggiata, che ha fatto un utilizzo normale dell'impianto in questione;
in altri termini, gli elementi istruttori non consentono di configurare una responsabilità esclusiva del danneggiato, con efficacia esimente;
d'altro lato evidenzia la non completa irrilevanza della condotta della danneggiata, in considerazione di varie circostanze, ossia del fatto che l'anomalia si era manifestata da anni ed era nota ai condomini, e quindi ai loro frequentatori abituali come l'attrice, era stato anche effettuato uno specifico intervento per eliminare l'inconveniente e, ciò non ostante, occasionalmente esso si ripresentava;
inoltre, l'inconveniente creava saltuariamente -e quindi non concretamente prevedibile- un'insidia superabile solo prestando particolare attenzione
17 al momento di accedere all'ascensore, comportamento questo che, da un lato, supera il livello medio di utilizzo e di attenzione richiesto ma, d'altro lato, non rende totalmente esente la danneggiata da un coefficiente di partecipazione nella determinazione dell'evento, che non era del tutto imprevedibile ed inevitabile;
pertanto, come già ricordato, in tale situazione non è configurabile una condizione esimente da responsabilità come il caso fortuito, ma nel contempo è individuabile un concorso colposo nella causazione dell'evento riconducibile alla condotta del danneggiato, che nel caso di specie -tenuto conto di tutti gli elementi fin qui esposti- è equamente e prudentemente valutabile nella misura del venticinque per cento.
15. In termini meno atecnici, il concetto è espresso anche dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, quando afferma che:
<In tema di responsabilità ex art. 2051 cc, nel caso fortuito – avente efficacia interruttiva del nesso di causalità (stante la ritenuta natura oggettiva della citata responsabilità) – è certamente ricompreso il fatto dello stesso danneggiato, che tuttavia non è integrato dall'asserita disattenzione del medesimo nel caso in cui sia scivolato nel pavimento per la presenza di una chiazza di olio, non facilmente visibile usando l'ordinaria diligenza>> (Trib. MO -Cortelloni- 30/5/2018, n. 985);
<Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. A tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'articolo 1227 cc co. 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al pr1incipio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
18 prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causa>> (Trib. MO -Pagliani- 12/10/2022, n.
1191);
<In tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il concorso colposo del danneggiato assurge a caso fortuito solo se è caratterizzato da profili di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità>> (Trib. MO -Pagliani-
18/6/2024, n. 1073);
i menzionati principi sono compiutamente espressi dalla pronuncia secondo la quale:
<In tema di responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cc), la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 cc co. 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Occorre, dunque indagare sulla condotta del soggetto danneggiato nel concreto contesto della sua realizzazione, onde verificare la sua inclusione nella serie causale del danno quale “fatto colposo”, che l'art. 1227 cc intende come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. A tal fine, per quanto detto:
a) il custode andrà considerato esclusivo responsabile del danno provocato dalla cosa, ove non possa escludersi che la condotta del danneggiato sia stata ragionevole od accettabile. Tale va considerato quel comportamento che, secondo principi di
19 regolarità statistica, è probabile che altri avrebbero adottato nel medesimo contesto;
essendo la probabilità funzione della normale prevedibilità della condotta in rapporto alle circostanze;
b) il custode andrà totalmente assolto da responsabilità ove provi che la condotta del danneggiato sia stata invece eccezionale ed imprevedibile;
tale, cioè, da rescindere
l'ordinaria sequenza causale e far recedere l'accaduto a mera occasione di danno, rispetto al quale detta condotta assume efficienza autonoma. Tale va considerato quel comportamento che, nel medesimo contesto, secondo i medesimi principi di regolarità statistica, non è ragionevole attendersi da nessun altro;
c) in mezzo, v'è ogni condotta del danneggiato divergente da quella che normalmente ci si attende venga adottata nelle circostanze date;
che non esclude la responsabilità del custode ma concorre alla determinazione del danno, in misura che è funzione diretta del grado di divergenza>> (Trib. MO -Cifarelli- 26/12/2022, n. 1626); ne segue la considerazione conclusiva che il caso concreto si colloca nella terza ipotesi, ossia quella di condotta del danneggiato parzialmente divergente da quella che ci si può attendere da un soggetto a conoscenza da anni di problematiche dell'impianto di ascensore, benché occasionali;
sicché non può affermarsi che senza dubbio il comportamento adottato corrisponde a <quel comportamento che, secondo principi di regolarità statistica, è probabile che tutti gli altri avrebbero adottato nel medesimo contesto>>; la conclusione è avvalorata sul piano logico dalle ricordate deposizioni dei testi e soprattutto sul fatto che lo specifico Parte_2 Tes_1
inconveniente era stato più volte riscontrato dai condomini.
L'effetto di tutte le esposte considerazioni è che sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio a parte attrice va, pertanto, effettuata una diminuzione di un quinto, in ragione della percentuale di concorso riconoscibile in capo alla danneggiata ai sensi dell'art. 1227 (e 2056) C.c..
16. Per quanto concerne la responsabilità della terza chiamata va in CP_2
primo luogo considerato che la società di manutenzione è stata chiamata in causa dal convenuto per essere tenuto indenne, “anche a titolo di regresso o CP_1 rivalsa”, ossia a titolo di garanzia impropria, e che a seguito della chiamata del terzo
20 parte attrice non ha esteso la domanda risarcitoria nei confronti del terzo, senza instaurare con esso un rapporto diretto. In secondo luogo, quindi, va considerato che per effetto di quanto precede la chiamata in causa risponde solo a titolo CP_2
contrattuale nei confronti del condominio per il caso di inadempimento.
In quest'ottica va rilevato che dall'istruttoria svolta non sono emersi profili di inadempimento colpevole della terza chiamata.
Anzitutto, si ricavano elementi dal tenore degli atti di causa: il CP_1
nella comparsa di costituzione e risposta afferma, tra le altre cose, che <non sussistono richieste di interventi per la sistemazione del macchinario né precedenti né successive al fatto>> (Cfr. comparsa di costituzione , pag. 4 e 5). CP_1
Anche dalla documentazione prodotta non risultano elementi di tale tenore: nei verbali assembleari del non risulta traccia di segnalazioni alla ditta di CP_1
manutenzione di problemi di disallineamento al piano.
Inoltre, la installazione del dispositivo di bloccaggio delle porte dell'ascensore, successiva all'accaduto, quand'anche la si voglia considerare dotata di efficacia di riconoscimento di un difetto, non risulta essere stata approntata dalla terza chiamata e, anzi, tale circostanza risulta esclusa dalla deposizione del Controparte_2
teste che sul cap. 3 dedotto da parte chiamata lo ha negato categoricamente. Tes_3
Soprattutto, dall'istruttoria orale è emerso che non erano mai stati segnalati alla ditta di manutenzione guasti o malfunzionamenti dell'ascensore del tipo di cui è causa, né dall'amministratore né direttamente dai residenti nello stabile.
Ciò risulta dalla deposizione del teste condomino, il quale, Tes_2
rispondendo -come sopra riportato a par.
6-sul cap. 15 di parte attrice, avendo riferito di alcuni episodi di mancato allineamento al piano di arrivo prima dell'incidente, ha dichiarato: “Che sappia io questo inconveniente non era mai stato segnalato”; circostanza che trova riscontro nella dichiarazione del medesimo tenore del teste
manutentore dipendente di il quale, rispondendo a controprova Tes_3 Controparte_2
sul medesimo capitolo, ha dichiarato: “Che io ne abbia memoria no, non è mai successo. Noi abbiamo fatto manutenzione fino al 2018, non ricordo in che mese.
Intorno all'epoca dell'incidente noi abbiamo ricevuto disdetta, non so di preciso
21 quando. Questo inconveniente non ci risulta, non era mai stato segnalato, tra l'altro
è un ascensore a due velocità, i gradini non li fa”.
Pertanto, una volta accertato che non vi è prova che lo specifico malfunzionamento fosse stato segnalato alla ditta di manutenzione, per configurare una responsabilità da inadempimento occorrerebbe fornire la prova che il medesimo inconveniente era stato rilevato nel corso delle verifiche periodiche, ovvero che, nel corso dell'attività di verifica, non potesse non essere emerso e, quindi rilevato;
ma simili circostanze non solo non sono dimostrate, ma non sono nemmeno state fatte oggetto di richieste di prova.
Dall'assenza di responsabilità della chiamata in causa discende Controparte_2
l'assenza di responsabilità dell'assicuratore della stessa chiamato in garanzia,
Controparte_4
17. Parte convenuta, responsabile del danno, nei termini fini qui esaminati, ha chiamato in causa il proprio assicuratore per essere tenuta indenne e manlevata.
Risulta, infatti, che al momento del fatto la stessa aveva in corso (doc. n. 1 conv.) una polizza assicurativa “Stabile protetto” con la società dante causa Controparte_9 dell'odierna terza chiamata Controparte_3
La compagnia convenuta eccepisce l'inoperatività della copertura assicurativa allegando l'inoperatività di polizza, per non avere l'assicurato inviato regolare e tempestiva denuncia antro due anni dal sinistro, con conseguente intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art. 2952, 2° c., C.c..
Al riguardo, la terza chiamata nell'atto di costituzione in giudizio ha, in primo luogo, confermato l'operatività della polizza: <La conchiudente compagnia assicuratrice conferma la sussistenza della polizza già ora CP_5 [...]
nr. 100 500 614 3543 per responsabilità civile verso terzi valevole dal CP_3
20/12/2017 al 20/12/2018…>>; dopo di che però, eccepisce “carenza di regolare e tempestiva denuncia e comunque per prescrizione ex articolo nr. 2052 c.c.”, avendo il condominio denunciato l'evento del 26/09/2018 alla Compagnia solo nel novembre
2020; nella comparsa conclusionale, inoltre, l'assicuratore specifica le proprie allegazioni affermando che:
22 “l'intimazione di risarcimento danni a firma dell'attrice prodotta in atti è stata inviata a mezzo raccomandata postale datata 10/10/2018”;
“un'altra intimazione di risarcimento danni è stata spedita il 08/10/2021 ma nessuna di queste è stata denunciata a La corrispondenza era Controparte_3 comunque inservibile perché riferita a un sinistro inesistente del 25/07/2019”;
“solo nel 2021 è stato aperto il sinistro con la data effettiva del 26/09/2018 (nr. sinistro: 363 390 020 21)”;
“Pertanto nel frattempo è maturata la prescrizione biennale prevista dall'articolo
2952, 2° comma c. c. che si eccepisce formalmente”.
Le eccezioni sono infondate e, in parte incomprensibili e contraddittorie.
Infatti, l'eccezione sul mancato recapito delle denunce ad è Controparte_3 incompatibile con l'espressa affermazione in atti di conferma della polizza di “ CP_5 ora , dal che consegue che le denunce effettuate nei
[...] Controparte_3 confronti di sono valide anche nei confronti dell'avente causa CP_5 [...]
CP_3
In fatto, comunque, dalla documentazione prodotta risulta che: in 10/10/2018 viene inviata una lettera della danneggiata all'amministratore del condominio, contenente denuncia del sinistro e richiesta dei danni (doc. n. 132 att.); successivamente vengono inviati due solleciti, sempre diretti all'amministratore (doc.
n. 133 e 134 att.); in data 25/7/2019 risulta essere stata inviata una mail dall'amministratore all'assicuratore (Via Carnia 2620132 Milano MI), del Controparte_10
seguente tenore: <Con la presente si denuncia il sinistro ns. rif. 1310 di cui si elenca: condominio: ito in VIA MALMUSI 110-112 - MODENA MO CP_1
polizza:1005006183388 data sinistro: 25/07/2019 parti interessate: descrizione: Denuncia sinistro per caduta nel vano ascensore, si rileva rottura dell'impianto con relativo blocco di dislivello che fa cadere la Sig.ra
proprietaria Pt_2
note: SI PREGA COMUNICARE NUMERO ATTRIBUITO AL SINISTRO>> (doc. n.
5 conv.);
23 nel testo c'è un evidente errore materiale quanto alla data del sinistro, ma -lasciando da parte l'errore di data- non ci sono dubbi sul riferimento al sinistro di cui è causa, sia per il condominio menzionato che per la descrizione delle modalità del sinistro;
tale denuncia è da ritenere validamente trasmessa, entro il biennio di cui all'art. 2952
C.c.; risulta, inoltre, il giorno successivo il riscontro da parte dell'assicuratore, con mail in data 26/7/2019, de seguente tenore:
<Buongiorno, in riferimento alla vostra mail, vi comunichiamo che per potere dare seguito all'apertura del sinistro rimaniamo in attesa della dichiarazione d'intervento della ditta manutentrice che attesti il malfunzionamento dell'ascensore.
Cordiali saluti
- (doc. n. 6 conv.); Controparte_11 in data 21/4/2020 risulta una mail dell'amministratore all'assicuratore, che chiede riscontro perché “non ho ricevuto l'apertura sinistro” (doc. n. 7 conv.); dopo due giorni il centro CLD di Palermo risponde con mail del 23/4/2021 con la quale chiede urgenti riscontri in ordine alla documentazione sulla manutenzione eseguita, e fa espresso riferimento al sinistro del “26/9/2018” e a ” Parte_1
(doc. n. 8 conv.);
a tale richiesta l'amministratore risponde con mail del 28/5/2021 (doc. n. 9 conv.); dopo di che risulta una Mail sempre dal CLD di Palermo del 28/10/2021, che chiede nuovamente l'invio di documentazione, e fa ancora espresso riferimento al sinistro del “26/9/2018” e a ”; Parte_1 risulta, infine, una risposta dell'amministratore con mail in data 28/1/2022 che dice di avere consegnato tutto a suo tempo (doc. n. 10 conv.).
Dunque, anche a prescindere dall'errore materiale relativo alla data del sinistro nella denuncia del 25/07/2019, le due comunicazioni provenienti dall'assicuratore del 23/4/2021 e del 28/10/2021 attestano l'esistenza di una pratica aperta per un sinistro del 26/9/2018 in ordine alla danneggiata e in Parte_1 relazione all'ascensore del condominio a evidente conferma della già CP_1
evidenziata validità della denuncia del 2019, e oltretutto non fanno accenno ad alcuna
24 contestazione di decadenze o prescrizioni, limitandosi a richiedere documentazione che, tra l'altro, risultava già trasmessa, in allegato alle precedenti mail dell'amministratore (cfr., in particolare, allegati a mail del 21.4.2020, doc. n. 7 conv.); pertanto l'eccezione di prescrizione svolta in sede giudiziale dall'assicuratore
è, come già accennato, parzialmente incomprensibile e comunque infondata in fatto.
L'assicuratore chiamato in causa svolge, poi, altre eccezioni relative alla gestione del sinistro allegando l'inoperatività della polizza per: “non potersi più fare accertamenti tecnici tempestivi con pregiudizio non ovviabile e violazione contrattuale nonché della normativa dell'articolo 1903 c.c.”; “non aver avuto in visione il rapporto dell'intervento degli infermieri, della certificazione del Pronto
Soccorso e del ricovero;
onde anche il danno alla persona non è stato monitorato sotto il profilo medico-legale e così la documentazione è stata contestata ed è visibile solo ora”.
Si tratta di eccezioni infondate per elementi che, da un lato, non appaiono riconducibili al comportamento dell'assicurato e che, comunque, non comportano l'inefficacia della copertura assicurativa;
il riferimento all'articolo 1903 C.c., in particolare, non rileva in quanto tale norma concerne i poteri conferiti all'agente di assicurazione, anche sotto il profilo della rappresentanza processuale, tema che non è mai stato sviluppato nella presente controversia e la rilevanza del quale non viene esplicitata;
in ogni caso anche sotto questo profilo va rilevata l'assenza di incidenza sulla copertura assicurativa. Per quanto, poi, concerne la mancata visione di determinati documenti, sono efficaci le controdeduzioni dell'assicurato efficacemente circa il fatto che <la circostanza che l'assicurazione non gestiva “internamente” a suo dire correttamente le denunce pervenute dall'assicurato, non è elemento dirimente e neppure sufficiente per escludere la copertura assicurativa.
L'assicurazione, infatti, avanzava richieste nei confronti del del tutto CP_1
prive di fondamento logico e giuridico relative a documentazione che il CP_1
non poteva e non doveva fornire, in ogni caso non previste dalla polizza e pertanto non dirimenti>>.
25 Ne consegue che l'assicuratore chiamato in causa è tenuto a rifondere all'assicurato convenuto ogni somma che quest'ultimo è tenuta a CP_1
corrispondere al danneggiato per effetto della presente decisione.
18. Premesso tutto quanto sopra, occorre determinare il danno risarcibile.
In proposito è stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio medico legale.
La consulenza, in primo luogo, rispondendo a specifico quesito, ha affermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'infortunio.
Quindi, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che in conseguenza dei fatti per cui è causa l'attrice ha riportato lesioni compiutamente descritte nelle considerazioni medico legali dell'elaborato peritale (“frattura spiroide diafisaria omero sinistro trattata con riduzione e sintesi con chiodo endomidollare”), al quale per brevità si fa integrale rinvio, ed ha descritto le conseguenze permanenti come segue: <Residua pseudoartrosi di omero contenuta da mezzo di sintesi endomidollare con necessità di tutore>>.
La consulenza tecnica ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute dall'attrice, per la somma complessiva di € 4.415,50, escludendo in modo condivisibile solo quelle non pertinenti al caso, quali le visita endocrinologica e la fattura per lezioni pilates;
inoltre ha escluso la necessità di spese per cure mediche future;
quindi, ha quantificato la durata della malattia in oltre sei mesi (I.T.T. di 8 gg.,
I.T.P. al 75% gg. 40, I.T.P. al 50% gg. 45, ed I.T.P. al 25% gg. 90) e la I.P.P. in misura del 15-16%.
Nel caso in esame, peraltro, non sussistono ragioni per prevedere un aumento ulteriore del danno per ricomprendere le sofferenze derivanti dal sinistro e corrispondenti al danno morale quale componente del danno non patrimoniale.
Invero, come emerge dalla stessa consulenza tecnica d'ufficio, la frattura è stata trattata chirurgicamente, e residua una limitazione funzionale, peraltro di modesta entità, che tuttavia è integralmente risarcita a titolo di danno biologico.
19. Quanto, quindi, al danno alla salute, secondo i criteri utilizzati correntemente da questo ufficio, quindi, tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 75 e 11 mesi) al
26 momento del fatto ed adottando per la valutazione del danno le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (corrispondenti a quelle modenesi), il danno -mediante l'utilizzo dei consueti applicativi, che tengono conto della devalutazione al momento del fatto delle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno alla salute, dell'aggiunta di rivalutazione in base al costo della vita secondo gli indici Istat dalla data del sinistro a quella di liquidazione, e degli interessi sul capitale via via rivalutato con progressione annuale- può essere in sintesi quantificato come segue:
I.T.T. gg. 8 - € 784,00
I.T.P. gg. 40 – al 75%, € 2940,00;
I.T.P. gg. 45 – al 50%, € 2205,00;
I.T.P. gg. 90 – al 25%, € 2205,00;
I.P.P. 15% € 25,755,00;
Spese mediche € 4.415,50; per un totale di danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, € 46.289,50.
In considerazione di quanto osservato al par. 15, in fine, in ordine alla diminuzione dovuta alla percentuale di colpa del danneggiato, la somma dovuta si riduce ad € 37.031,60.
A tale somma andranno aggiunti interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
20. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto parte convenuta le deve rifondere a parte attrice, e parte chiamata Controparte_3 le deve rifondere a parte convenuta;
quest'ultima le deve,
[...]
inoltre, rifondere a parte chiamata in causa e Controparte_2 [...]
; le stesse -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano CP_4
come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto di ripetizione delle altre parti di quanto eventualmente corrisposto in acconto.
27 Le spese sostenute dalla parte vittoriosa per il proprio consulente tecnico di parte vanno comprese fra le spese processuali il cui rimborso va posto a carico della parte soccombente, sempreché il giudice non le ritenga superflue o eccessive, ai sensi dell'art. 92, 1° c., C.p.c., previa presentazione della documentazione di spesa (Trib.
MO -Cortelloni- 29 ottobre 2019, n. 1663; Trib. MO -Di Pasquale- 8 ottobre
2010, n. 1328; Tri. MO –Gentili- 29 luglio 2009 n. 1071, Trib. MO –Grandi-
3/7/2020, n. 761, Trib. MO -Grandi- 14 dicembre 2021 n. 1683).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata, dichiara obbligato e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la somma di € 37.031,60, comprensiva di interessi legali e danno da ritardo fino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché a corrispondere gli interessi legali su detta somma dalla data della pubblicazione della sentenza fino a quella di saldo effettivo;
respinge le domande svolte dal nei confronti della società Controparte_1 con la comparsa di risposta; Controparte_2 dichiara obbligato e condanna il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, a rifondere alle altre parti le spese processuali, che liquida come segue: nei confronti di , nella complessiva somma di € 12.975,68, di cui € Parte_1
1.692,48 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
nei confronti di nella complessiva somma di € 10.542,74, di Controparte_2 cui € 1.375,14 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
nei confronti di , nella complessiva somma di € 10.542,74, di Controparte_4 cui € 1.375,14 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate;
pone definitivamente a carico del le spese di consulenza Controparte_1 tecnica d'ufficio così come liquidate, con obbligo di restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato;
dichiara obbligata e condanna la compagnia Controparte_3
già a corrispondere al nei
[...] CP_5 Controparte_1 limiti dei massimali di polizza, tutte le somme che il predetto deve sborsare verso
per effetto della presente sentenza, anche a titolo di rimborso di Parte_1 spese processuali, nonché alla rifusione delle spese legali, che liquida nella somma di € 12.975,68, di cui € 1.692,48 per spese, oltre ad accessori dovuti per legge, nonché le spese sostenute per il consulente tecnico di parte come documentate.
Così deciso in MO, il 9/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
28 Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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