Ordinanza presidenziale 22 dicembre 2020
Sentenza 6 aprile 2021
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/01/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2025REG.PROV.COLL.
N. 05178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2021, proposto da
Pro.G.Im. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
contro
Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IN GN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Costanzo Bergodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il di lui studio in Bracciano, via Pedacchiola 14;
Claudia SS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00245/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e del sig. IN GN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";
Uditi per le parti gli avvocati Andrea Bianchi su delega di Bruno Bianchi, e Antonio Costanzo Bergodi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
11. La Pro. G. Im. Immobiliare s.r.l., proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Arzachena, Loc. Abbiadori, Via Padre Pio, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Arzachena ha rigettato l’istanza presentata dalla società ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990, volta a sollecitare l’attività di verifica da parte dell’amministrazione comunale circa l’asserita illegittimità delle opere realizzate dai sig.ri GN e SS in esecuzione dei lavori di sopraelevazione dell’immobile adiacente, lavori assistiti da una d.i.a. presentata il 18 giugno 2014.
2. Con sentenza n. 245 del 6 aprile 2021 il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso, rilevando che le censure dedotte dalla ricorrente erano già state disattese dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 571 del 30 agosto 2017, successivamente confermata in sede d’appello dal Consiglio di Stato con sentenza 26 ottobre 2018 n. 6104, avente ad oggetto precisamente l’impugnazione - da parte della stessa società - della D.I.A. del 18 giugno 2014 nonché dell’autorizzazione paesaggistica, sulla base delle quali erano state realizzate le opere contestate.
3. Avverso la suddetta sentenza la Pro. G. Im. Immobiliare ha proposto appello.
4. Si sono costituiti in giudizio l’appellato Comune di Arzachena, nonché il controinteressato sig. Ascani.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Con un unico motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza gravata laddove il T.a.r. ha ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di prime cure fossero coperte dal giudicato: a dire dell’appellante il precedente giudizio avrebbe avuto ad oggetto l’attività di sopraelevazione in generale, mentre il presente giudizio verterebbe, in modo esclusivo e specifico, sull’abusività del muro di 3,30 metri, realizzato ad una distanza di 2,75 ml. da una delle pareti finestrate della proprietà Pro. G. Im Immobiliare, muro che sarebbe illegittimo per violazione della distanza di dieci metri imposta dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
7. Il Collegio rileva che nelle istanze presentate, nel corso del procedimento amministrativo, dal difensore della società, si afferma che l’intervento in argomento (realizzazione sul confine di una parete, a chiusura di una veranda e di luci) è stato realizzato sulla base della d.i.a. 18.6.14
8. Alla stregua di tale constatazione, ed anche a voler ritenere che l’intervento contestato nel presente giudizio non coincida con quelli contestati nel giudizio già definito, non si può non rilevare che l’istanza con cui la società ha sollecito l’esercizio, da parte del Comune, del potere di autotutela è stata presentata quando era già abbondantemente trascorso il termine, di 60 giorni, entro il quale il Comune avrebbe potuto intervenire adottando provvedimenti inibitori o ripirstinatori.
9. In siffatta situazione la società, avrebbe dovuto motivare la richiesta di intervento con riferimento anche all’esistenza di circostanze - come la rappresentazione di falsità - che potevano consentire al Comune di intervenire sanzionando eventuali difformità dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica ed edilizia.
10. Il Comune nella sua relazione ha dato atto dell’iter della pratica edilizia, nonché di una variante alla d.i.a. del 18.6.14, concludendo che tutte le opere eseguite dai controinteressati erano conformi alle d.i.a. presentate dagli appellati.
11. In mancanza della deduzione di circostanze che avrebbero legittimato il Comune a intervenire con provvedimenti sanzionatori anche oltre il termine di 60 giorni, si deve ritenere che il Comune non avrebbe potuto assumere una diversa decisione, atteso il tempo trascorso dalla presentazione della d.i.a. 18.6.14 e dalla variante del 2016.
12. Il provvedimento impugnato, pertanto, non può essere annullato, in applicazione dell’art. 21 octies della L. n. 241/90, fermo restando che la società appellante potrebbe eventualmente agire in sede civilistica, essendo noto che in relazione alle costruzioni realizzate in violazione delle distanze stabilite dalle norme e regolamenti di natura edilizia l’interessato che assume di essere stato leso dispone della c.d. doppia tutela.
13. L’appellata sentenza va pertanto confermata, con diversa motivazione.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento alle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO