TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n.7296/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7296/2022
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANI GIANLUCA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
pagina 1 di 8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
BRIGHENTI OLGA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 24.9.2024
Conclusioni di parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il
20.9.2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1834, pronunciata da questo Tribunale in data 29.9.2023,
veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/08/2013 in S.
Giovanni Lupatoto tra e ai sensi dell' Parte_1 CP_1
art. 4, comma XII, l. 898/70, e disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
pagina 2 di 8 Esaurita la fase istruttoria le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residua da decidere la questione relativa alla quantificazione della somma dovuta dal alla resistente a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore delle parti nato il Persona_1
24 settembre 2009, atteso che il ricorrente ha chiesto che venisse mantenuto nell'importo di euro 350,00, convenuto tra le parti in sede di separazione consensuale, sul presupposto del trasferimento alla della quota del 50 % CP_1
della nuda proprietà dell'immobile che era stato destinato a casa coniugale e che era gravato da un mutuo contratto a suo tempo dalle parti.
Altra questione tuttora controversa tra le parti è quella, introdotta in causa dal ricorrente con la memoria integrativa, relativa alla pretesa installazione da parte della sul cellulare del figlio di una applicazione che consentirebbe CP_1
di rintracciare in tempo reale il possessore del predetto cellulare.
Per contro le parti hanno convenuto fin dall'inizio del giudizio in ordine all'affidamento ad entrambe del figlio e alla sua residenza prevalente presso la madre e, da ultimo, anche su tempi e modalità di visita dal padre a lui atteso che,
in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni che erano state concordate tra le parti all'atto della separazione pagina 3 di 8 e che prevedono che stia con il padre solamente nei fine settimana ogni Per_1
quindici giorni.
Le residue domande del ricorrente sono infondate e vanno pertanto rigettata
Al rigetto di quella relativa alla quantificazione della somma dovuta dal alla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_1
concorrono due distinte ragioni.
Deve infatti infatti evidenziarsi che essa è stata subordinata ad un presupposto giuridico e di fatto, ovvero l'accertamento della conclusione tra le parti di un accordo prevedente il trasferimento alla della quota del 50 % CP_1
della nuda proprietà dell'immobile che era stato destinato a casa coniugale, che esula dal thema decidendum, atteso che la resistente non ha mai accettato il contraddittorio su tale questione, e del quale il ricorrente non ha comunque fornito prova non aenvdo prodotto la necessaria prova scritta della convenzione in esame.
Il al fine di giustificare la propria domanda, ha anche dedotto di Pt_1
essere impossibilitato a far fronte all'obbligo di contribuzione in favore del figlio, essendo gravato da un consistente debito verso l'erario, in relazione al quale ha anche concordato una rateizzazione, ma tale circostanza, che pure è
stata documentata dal ricorrente, è del tutto irrilevante poiché il predetto debito,
secondo lo stesso assunto del è anteriore all'accordo raggiunto dalle Pt_1
pagina 4 di 8 parti in sede di separazione cosicchè deve ritenersi che egli avesse potuto valutare la piena sostenibilità da parte sua di quanto era stato concordato all'epoca.
In ogni caso, come ha puntualmente obiettato la difesa della il CP_1
gode di condizioni reddituali ed economiche che gli consentono di far Pt_1
fronte sia al predetto impegno che a quello nei confronti della atteso che: CP_1
- percepisce uno stipendio medio di euro 2.896,42 netti;
- vive presso la compagna nell'immobile di proprietà della stessa e quindi non ha spese per canone di locazione e la prova da lui richiesta sul punto (cap. 1 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.) è inammissibile avendo ad oggetto una circostanza da provarsi documentalmente;
- gode del benefit dell'auto (cfr. doc. n. 32 del ricorrente).
Va pertanto confermata la misura del contributo stabilita dal Presidente
all'udienza presidenziale di euro 450,00 mensili rivalutabili annualmente.
Alla resistente può anche riconoscersi l'assegno unico universale in misura integrale in mancanza di opposizione a tale domanda da parte del ricorrente.
Per quanto riguarda la domanda di inibitoria all'uso dell'app citata dal ricorrente a giustificarne il rigetto è sufficiente la considerazione che il a fronte Pt_1
pagina 5 di 8 della spescifica contestazione svolta sul punto dalla resistente, non ha avanzato istanze istruttorie dirette a comprovare il proprio assunto.
Quanto alle spese di lite, mentre la pronuncia sullo status risulta neutra al fine del loro riparto, il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di quantificazione del contributo al mantenimento e quindi in misura prevalente,
stimabile in un terzo del complessivo ammontare delle spese.
L'importo dovuto a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla base del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita, dato atto della sentenza con cui
è stata pronunciato il divorzio tra le parti, così dispone:
1) conferma l'affidamento del figlio minore delle parti ad entrambi i genitori, la sua residenza prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
2) riconosce al ricorrente il diritto – dovere di incontrare e tenere con sé il figlio durante il periodo scolastico: i fine settimana pari dal venerdì dalle ore 18.00 sino alla domenica alle ore 20.30; durante il periodo non scolastico, fermo il calendario sopra indicato: durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre ovvero quello pagina 6 di 8 dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la madre il periodo dal giovedì di Pasqua sino al giorno di Pasqua alle ore 18.00 con il periodo dal giorno di Pasqua alle 18.00 sino alle ore 19.00 del giorno di Pasquetta
quando riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della signora CP_1
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive il cui effettivo periodo di decorrenza ed il luogo di villeggiatura dovranno essere reciprocamente comunicati tra i genitori entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, dando atto che le settimane di vacanza vanno scelte seguendo il fine settimana di pertinenza. Durante il soggiorno presso il padre dovrà essere garantita una videochiamata ogni giorno alle ore 20.00
da parte della madre con la precisazione che il calendario sopra riportato potrà subire modifiche per ragioni di lavoro di entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi e che il figlio potrà tenere con sé il cellulare Per_1
durante i periodi di permanenza presso il padre, garantendo una sorveglianza sulla sua utilizzazione mediante l'applicazione QUSTODIO.
3) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
450,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come elencate nel pagina 7 di 8 Protocollo famiglia di questo Tribunale;
4) Attribuisce alla resistente l'assegno unico universale in misura integrale;
5) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente un terzo delle spese di lite, che liquida in euro 1.150,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti i restanti due terzi;
Così deciso in Verona il 04/02/2025
Il Presidente estensore dott. Massimo Vaccari
pagina 8 di 8