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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 27356/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da
1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 NOVEMBRE 143 20021 BOLLATE ITALIA con gli Avv.ti Elena Quinti e ST Andrea Zappa presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 20021 BOLLATE ITALIA con l'Avv. Gianantonio Fazzari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12 maggio 2012 a Bollate (MI)
(anno 2012 atto n. 2 reg. / parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 26.04.2021 omologato con decreto del Tribunale di
Milano in data 01.06.2021 pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], C.F. ); Persona_1 C.F._3
FATTO
In data 25 luglio 2024 il signor ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con la sig.ra Il Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Di Peppe ha fissato Pt_2
l'udienza per la comparizione personale delle parti avanti al GOT in data 15 novembre 2024. dott.ssa per un tentativo di conciliazione, che, anche grazie all'instaurazione di un Controparte_1 percorso di mediazione familiare, aveva esito positivo. Nel corso dell'udienza in data 22 aprile 2025 avanti alla dott.ssa , le parti hanno chiesto di procedersi ex art. 473.bis.51 c.p.c. Controparte_1 avendo raggiunto l'accordo alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate (MI), il 12 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bollate (anno 2012, Parte II,
Serie A, n. 2), ordinando al predetto Comune le comunicazioni di legge;
2) il figlio minore, ST, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno sul minore la responsabilità genitoriale in via condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per i casi di urgenza;
ciascun genitore potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine a questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
3) il figlio minore ST viene collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Bollate, Via Caduti Bollatesi n. 12, dove rimane fissata la sua residenza anagrafica, con conseguente assegnazione dell'immobile, a favore della signora con ciò che l'arreda, in quanto Pt_2 genitore collocatario di prole minorenne.
4) il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1
i) a weekend alternati prelevando il minore il venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento diretto a scuola da parte del padre;
ii) il mercoledì ed il giovedì, con pernotto prelevando ST alle ore 18,00 del mercoledì con riaccompagnamento diretto a scuola il venerdì mattina, nelle settimane che si concludono con il weekend materno;
iii) il mercoledì, con pernotto, prelevandolo alle ore 18,00 con riaccompagnamento diretto a scuola il mattino del giovedì seguente nelle settimane che si concludono con il weekend paterno;
iv) quattro settimane nel periodo estivo, di cui, indicativamente, due da collocarsi nel mese di agosto, una nel mese di luglio ed un'ulteriore nel mese di giugno, con periodi da concordarsi entro il giorno 30 aprile di ogni anno. I coniugi danno atto che nei restanti periodi estivi, il padre potrà vedere e stare con il figlio ST, con le medesime modalità di cui ai diritti di frequentazione ordinari, meglio descritti ai punti i), ii) e iii) che precedono, quando la signora non fosse in vacanza con il minore: a tale riguardo, si specifica che anche la madre, Pt_2 durante il periodo estivo, potrà trascorrere con il figlio quantomeno quattro settimane.
v) le festività natalizie: alternanza della giornata del 25, con suddivisione, in ogni caso, dell'intero periodo natalizio alternando, annualmente, il primo periodo dalle ore 10,00 del 26
pagina 2 di 5 dicembre alle ore 18,00 del 1° gennaio, ovvero il secondo dalle 18,00 del 1° gennaio alle ore
18,00 del 6 gennaio.; vi) alternanza dei giorni di Pasqua e lunedì dell'angelo, dalle ore 10,00 alle ore 18,00; vii) alternanza degli ulteriori Ponti e festività annui, tenuto conto della possibilità, per il padre, di recarsi con il figlio anche al di fuori il comune di residenza, previo tempestivo accordo tra i genitori;
viii) ulteriori periodi di spettanza paterna, concordati direttamente tra i genitori.
Il tutto salvo diversi accordi assunti, di volta in volta, direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
5) il padre con decorrenza dal mese di maggio 2025, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
6) l'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 3 di 5 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) spese di lite compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 68 l.p.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in Bollate (MI), il 12 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Bollate (anno 2012, Parte II, Serie A, n. 2)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Dott.ssa Cattaneo Anna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cattaneo Anna Presidente
Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/07/2024 da
1) Parte_1 nato il [...] a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]4 NOVEMBRE 143 20021 BOLLATE ITALIA con gli Avv.ti Elena Quinti e ST Andrea Zappa presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]12 20021 BOLLATE ITALIA con l'Avv. Gianantonio Fazzari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12 maggio 2012 a Bollate (MI)
(anno 2012 atto n. 2 reg. / parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 26.04.2021 omologato con decreto del Tribunale di
Milano in data 01.06.2021 pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], C.F. ); Persona_1 C.F._3
FATTO
In data 25 luglio 2024 il signor ha depositato ricorso per la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con la sig.ra Il Giudice Delegato, dott.ssa Valentina Di Peppe ha fissato Pt_2
l'udienza per la comparizione personale delle parti avanti al GOT in data 15 novembre 2024. dott.ssa per un tentativo di conciliazione, che, anche grazie all'instaurazione di un Controparte_1 percorso di mediazione familiare, aveva esito positivo. Nel corso dell'udienza in data 22 aprile 2025 avanti alla dott.ssa , le parti hanno chiesto di procedersi ex art. 473.bis.51 c.p.c. Controparte_1 avendo raggiunto l'accordo alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate (MI), il 12 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bollate (anno 2012, Parte II,
Serie A, n. 2), ordinando al predetto Comune le comunicazioni di legge;
2) il figlio minore, ST, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno sul minore la responsabilità genitoriale in via condivisa per le decisioni di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per i casi di urgenza;
ciascun genitore potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine a questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
3) il figlio minore ST viene collocato prevalentemente presso la madre nell'abitazione familiare sita in Bollate, Via Caduti Bollatesi n. 12, dove rimane fissata la sua residenza anagrafica, con conseguente assegnazione dell'immobile, a favore della signora con ciò che l'arreda, in quanto Pt_2 genitore collocatario di prole minorenne.
4) il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Parte_1
i) a weekend alternati prelevando il minore il venerdì alle ore 18,00 sino al lunedì mattina, con accompagnamento diretto a scuola da parte del padre;
ii) il mercoledì ed il giovedì, con pernotto prelevando ST alle ore 18,00 del mercoledì con riaccompagnamento diretto a scuola il venerdì mattina, nelle settimane che si concludono con il weekend materno;
iii) il mercoledì, con pernotto, prelevandolo alle ore 18,00 con riaccompagnamento diretto a scuola il mattino del giovedì seguente nelle settimane che si concludono con il weekend paterno;
iv) quattro settimane nel periodo estivo, di cui, indicativamente, due da collocarsi nel mese di agosto, una nel mese di luglio ed un'ulteriore nel mese di giugno, con periodi da concordarsi entro il giorno 30 aprile di ogni anno. I coniugi danno atto che nei restanti periodi estivi, il padre potrà vedere e stare con il figlio ST, con le medesime modalità di cui ai diritti di frequentazione ordinari, meglio descritti ai punti i), ii) e iii) che precedono, quando la signora non fosse in vacanza con il minore: a tale riguardo, si specifica che anche la madre, Pt_2 durante il periodo estivo, potrà trascorrere con il figlio quantomeno quattro settimane.
v) le festività natalizie: alternanza della giornata del 25, con suddivisione, in ogni caso, dell'intero periodo natalizio alternando, annualmente, il primo periodo dalle ore 10,00 del 26
pagina 2 di 5 dicembre alle ore 18,00 del 1° gennaio, ovvero il secondo dalle 18,00 del 1° gennaio alle ore
18,00 del 6 gennaio.; vi) alternanza dei giorni di Pasqua e lunedì dell'angelo, dalle ore 10,00 alle ore 18,00; vii) alternanza degli ulteriori Ponti e festività annui, tenuto conto della possibilità, per il padre, di recarsi con il figlio anche al di fuori il comune di residenza, previo tempestivo accordo tra i genitori;
viii) ulteriori periodi di spettanza paterna, concordati direttamente tra i genitori.
Il tutto salvo diversi accordi assunti, di volta in volta, direttamente tra i genitori, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori.
5) il padre con decorrenza dal mese di maggio 2025, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
6) l'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 3 di 5 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) spese di lite compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 68 l.p.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in Bollate (MI), il 12 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Bollate (anno 2012, Parte II, Serie A, n. 2)
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Dott.ssa Cattaneo Anna
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