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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1154/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1154/2023 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, posta in decisione all'esito dell'udienza del 24.4.2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1979 ed ivi residente in via Claudia Maria Arezzo n. 24, elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA DI VILLA ORTISI N. 34/B, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO DI
LAUREA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata SIRACUSA (SR) il 02/08/1978 ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CICERO GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 5 - resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 21.7.2023);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 838/2016 del 22.4.2016 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di Parte_1
versare alla ex moglie la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Persona_2
Con successivo decreto del 22.10.2019, emesso nel procedimento civile iscritto al n.
299/2019 R.G., il Tribunale di Siracusa disponeva, in revisioni delle condizioni di divorzio,
l'aumento del contributo paterno per il mantenimento dei figli da € 200,00 ad € 400,00, con ordine al versamento diretto della detta somma a carico del datore di lavoro del sig.
. Parte_1
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 17.5.2023 Parte_1
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento della figlia in
[...] Per_1 ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, quest'ultima, trovato uno stabile impiego e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme versate alla resistente a titolo di mantenimento della figlia per il periodo in cui non erano dovute, nonché di Per_1 confermare l'ordine al datore di lavoro del ricorrente di versare a la somma CP_1 pari ad € 200,00 quale contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore . Per_2
Con comparsa depositata in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia nel caso in cui Per_1 fosse stata dimostrata l'intervenuta indipendenza economica della stessa, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare al figlio la somma mensile di € Persona_2
350,00 a titolo di mantenimento dello stesso, oltre la pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, in quanto studente universitario e non economicamente indipendente.
pagina 2 di 5 All'udienza dell'11.6.2024 le parti chiedevano rinvio essendo in corso trattive per la definizione bonaria della lite e all'udienza del 24.4.2025 rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo:
1) il sig. rinuncia a qualsivoglia pretesa di sorta anche in ordine Parte_1 alle vicende pregresse ed aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento versato in favore della figlia maggiorenne come pure rinuncia a qualsivoglia Persona_3
pretesa pregressa in ordine alle contribuzioni familiari (rectius, assegno unico di previdenza);
2) la sig.ra rinuncia a sua volta a qualsivoglia pretesa di sorta nei confronti CP_1 dell'ex coniuge, nei confronti del quale non avrà più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione /o titolo;
3) in relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia lo stesso si Per_1
intende revocato a partire dal mese di luglio 2024 essendo la stessa ormai economicamente indipendente;
4) in relazione all'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio secondogenito, , ormai maggiorenne (alla data del 31 agosto Persona_2
2023), il sig. con questo atto si impegna a versare l'importo di euro Pt_1
200,00 mensili con decorrenza dal mese di luglio 2024, direttamente in favore del medesimo, con modalità che lo stesso vorrà indicare al padre anche privatamente;
5) i sigg. e si impegnano altresì a contribuire nella Parte_1 CP_1
misura del 50% alle spese straordinarie e ciò secondo quanto disposto dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Siracusa;
6) le parti tutte autorizzano e chiedono congiuntamente che con provvedimento reso in
contraddittorio alla data di sottoscrizione banco iudicis del presente accordo venga disposta la revoca dell'ordine diretto ex art. 8 Legge 898/1970 nei confronti della società di lavoro del sig. , Parte_1 Controparte_2
corrente in Siracusa nella via Montedoro 18 (c.f. ); P.IVA_1
pagina 3 di 5 7) la presente scrittura viene sottoscritta anche per la rinuncia al vincolo della solidarietà professionale dai difensori delle rispettive parti e dal sig.
[...]
. Parte_2
Preso atto di quanto sopra, alla medesima udienza il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la figlia ha trovato uno stabile impiego lavorativo Per_1 raggiungendo, così, l'indipendenza economica.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati, anche per ciò che attiene il mantenimento del secondogenito non ancora economicamente indipendente, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge
898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1154/2023 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il 8.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1154/2023 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”, posta in decisione all'esito dell'udienza del 24.4.2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1979 ed ivi residente in via Claudia Maria Arezzo n. 24, elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA DI VILLA ORTISI N. 34/B, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO DI
LAUREA, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata SIRACUSA (SR) il 02/08/1978 ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 136/E, presso lo studio dell'avv. CICERO GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
pagina 1 di 5 - resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 21.7.2023);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 838/2016 del 22.4.2016 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di Parte_1
versare alla ex moglie la somma mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1 Persona_2
Con successivo decreto del 22.10.2019, emesso nel procedimento civile iscritto al n.
299/2019 R.G., il Tribunale di Siracusa disponeva, in revisioni delle condizioni di divorzio,
l'aumento del contributo paterno per il mantenimento dei figli da € 200,00 ad € 400,00, con ordine al versamento diretto della detta somma a carico del datore di lavoro del sig.
. Parte_1
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 17.5.2023 Parte_1
chiedeva la revoca del contributo di mantenimento della figlia in
[...] Per_1 ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, quest'ultima, trovato uno stabile impiego e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme versate alla resistente a titolo di mantenimento della figlia per il periodo in cui non erano dovute, nonché di Per_1 confermare l'ordine al datore di lavoro del ricorrente di versare a la somma CP_1 pari ad € 200,00 quale contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore . Per_2
Con comparsa depositata in data 7.6.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia nel caso in cui Per_1 fosse stata dimostrata l'intervenuta indipendenza economica della stessa, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare al figlio la somma mensile di € Persona_2
350,00 a titolo di mantenimento dello stesso, oltre la pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, in quanto studente universitario e non economicamente indipendente.
pagina 2 di 5 All'udienza dell'11.6.2024 le parti chiedevano rinvio essendo in corso trattive per la definizione bonaria della lite e all'udienza del 24.4.2025 rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo:
1) il sig. rinuncia a qualsivoglia pretesa di sorta anche in ordine Parte_1 alle vicende pregresse ed aventi ad oggetto l'assegno di mantenimento versato in favore della figlia maggiorenne come pure rinuncia a qualsivoglia Persona_3
pretesa pregressa in ordine alle contribuzioni familiari (rectius, assegno unico di previdenza);
2) la sig.ra rinuncia a sua volta a qualsivoglia pretesa di sorta nei confronti CP_1 dell'ex coniuge, nei confronti del quale non avrà più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione /o titolo;
3) in relazione all'assegno di mantenimento in favore della figlia lo stesso si Per_1
intende revocato a partire dal mese di luglio 2024 essendo la stessa ormai economicamente indipendente;
4) in relazione all'assegno di mantenimento stabilito in favore del figlio secondogenito, , ormai maggiorenne (alla data del 31 agosto Persona_2
2023), il sig. con questo atto si impegna a versare l'importo di euro Pt_1
200,00 mensili con decorrenza dal mese di luglio 2024, direttamente in favore del medesimo, con modalità che lo stesso vorrà indicare al padre anche privatamente;
5) i sigg. e si impegnano altresì a contribuire nella Parte_1 CP_1
misura del 50% alle spese straordinarie e ciò secondo quanto disposto dal vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Siracusa;
6) le parti tutte autorizzano e chiedono congiuntamente che con provvedimento reso in
contraddittorio alla data di sottoscrizione banco iudicis del presente accordo venga disposta la revoca dell'ordine diretto ex art. 8 Legge 898/1970 nei confronti della società di lavoro del sig. , Parte_1 Controparte_2
corrente in Siracusa nella via Montedoro 18 (c.f. ); P.IVA_1
pagina 3 di 5 7) la presente scrittura viene sottoscritta anche per la rinuncia al vincolo della solidarietà professionale dai difensori delle rispettive parti e dal sig.
[...]
. Parte_2
Preso atto di quanto sopra, alla medesima udienza il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile, essendo fatto pacifico che la figlia ha trovato uno stabile impiego lavorativo Per_1 raggiungendo, così, l'indipendenza economica.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati, anche per ciò che attiene il mantenimento del secondogenito non ancora economicamente indipendente, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge
898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1154/2023 V.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il 8.05.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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