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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 3 2 7 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato
[...]
GASPARE CATANESE per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 26/03/2025, i coniugi esposero che in data 12/09/2008 avevano contratto matrimonio concordatario in Castellammare del Golfo
dal quale era nato un figlio, (10/11/2009), Per_1
minorenne.
Precisarono che con decreto n. 1901/2016 del 18/02/2016 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici , con condizioni che appaiono conformi ai principi di diritto, e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne con previsioni che non contrastano con i Per_1
principi generali dell'ordinamento.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 12 giugno 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne in coerenza con i principi gen erali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con Parte_3 Parte_4
ricorso depositato in data 26/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Castellammare
[...] Parte_4
del Golfo il 12/09/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del
Golfo al n. 75, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 24/06/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato
[...]
GASPARE CATANESE per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 26/03/2025, i coniugi esposero che in data 12/09/2008 avevano contratto matrimonio concordatario in Castellammare del Golfo
dal quale era nato un figlio, (10/11/2009), Per_1
minorenne.
Precisarono che con decreto n. 1901/2016 del 18/02/2016 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici , con condizioni che appaiono conformi ai principi di diritto, e le questioni relative all'affido e al mantenimento del figlio minorenne con previsioni che non contrastano con i Per_1
principi generali dell'ordinamento.
Indi depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 12 giugno 2025
insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa nove anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti in conformità ai principi di diritto e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento del figlio minorenne in coerenza con i principi gen erali dell'ordinamento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con Parte_3 Parte_4
ricorso depositato in data 26/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Castellammare
[...] Parte_4
del Golfo il 12/09/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del
Golfo al n. 75, parte II, serie A, anno 2008, alle condizioni specificate in ricorso;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 24/06/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a