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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/08/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott.ssa Lucia Vidoz Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 809 R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Paola Parte_1 C.F._1
(CS), via delle Rose, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cribari, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
IA Mannelli (CZ), via Petramone, n. 55/57, presso lo studio dell'Avv. Angela Davoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.05.2021, adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo: -che in data 26.08.1995 aveva contratto matrimonio con , Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gizzeria;
-che dall'unione erano nati due figli, e;
-che il svolgeva la Persona_1 Persona_2 Pt_1 professione di Assistente Capo Coordinatore della Guardia Penitenziaria e percepiva un reddito mensile netto di 1.671,37 euro;
-che le parti erano separate consensualmente da oltre tre anni, in virtù di decreto di omologa del 13.11.2017 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme;
-che i figli venivano assegnati ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre, il quale sosteneva in modo esclusivo tutte le spese ordinarie e straordinarie
1 degli stessi;
-che il ricorrente provvedeva, in particolare, al mantenimento della figlia presso l'Università di Bologna, comprese le spese per l'affitto, quantificate in Per_2
330,00 euro mensili circa, oltre alle spese per libri, bollette, vitto, trasporti pubblici;
-che sosteneva economicamente anche il figlio poiché disoccupato;
-che, al fine Persona_1 di far fronte alle spese per il mantenimento dei figli, aveva dovuto attivare una cessione del quinto;
-che, a causa di tale situazione, non era in grado di rifarsi una vita e prestare eventuale sostegno ad una nuova compagna.
Il ricorrente, inoltre, rappresentava di voler continuare ad occuparsi del mantenimento ordinario e straordinario dei figli in modo esclusivo, ma di non poter e voler più corrispondere l'assegno di mantenimento a , chiedendo, pertanto, la Controparte_1 revoca dell'assegno di mantenimento e, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, la rivalutazione dell'ammontare dello stesso, con vittoria delle spese di giudizio. Evidenziava, altresì, che parte resistente percepiva una pensione erogata dall , nonché CP_2 il reddito di cittadinanza.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così disponesse: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Lamezia Terme di procedere altresì alla trascrizione dell'emanata sentenza e di provvedere alla sostituzione del nuovo ricorso giudiziale. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio ed eccependo, in via preliminare, “la nullità ed inammissibilità del ricorso poiché privo di oggetto, ragioni della domanda e conclusioni”.
Nel merito, contestava la carenza dei presupposti di diritto necessari ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Rappresentava, inoltre che: - riceveva mensilmente dal marito, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di 250,00 euro;
-pagava un canone di locazione pari a € 300,00 euro mensili;
- riusciva a stento a far fronte alle varie utenze, alle esigenze della vita quotidiana nonché alle cure mediche non previste dal Servizio Sanitario, oltre alle spese di manutenzione ed obbligatorie per l'autovettura, una FIAT PANDA tg. BC489TY dell'anno
1999; - il era proprietario di diversi immobili e godeva interamente dei frutti degli Pt_1 immobili in comunione dei beni;
parte ricorrente godeva, altresì, in via esclusiva di un immobile di proprietà di entrambi i coniugi, con arredi, elettrodomestici e beni mobili.
Con riguardo alla vita familiare, precisava che si era sempre occupata del marito e dei figli e, pertanto, aveva rinunciato a seguire corsi di studio e formazione. La deduceva, CP_1 altresì, di essere affetta, sin dall'età di ventun anni, da una patologia rara che riduceva in modo consistente la sua capacità di movimento e la sua capacità lavorativa.
Percepiva, infatti, una pensione di invalidità pari a circa 286,00 euro mensili (che oscillavano anche in diminuzione, a volte 279.00 euro o282,00 euro) e dal mese di maggio
2019 il reddito di cittadinanza pari a 774,00 euro mensili.
2 La resistente puntualizzava che il figlio era economicamente indipendente, Per_1 mentre la figlia seppur non completamente autonoma, percepiva una borsa di Per_2 studio presso l'Università di Bologna.
Tutto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: -rigettasse il ricorso in quanto nullo ed inammissibile, ad eccezione della richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- disponesse l'obbligo, a carico del , di Pt_1 corrispondere mensilmente un assegno divorzile pari ad euro 300,00, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare in base agli indici ISTAT come per legge, o, comunque di 250,00 euro come da decreto di omologa della separazione.
La signora inoltre, spiegava sostanzialmente una domanda di divisione dei beni CP_1 in comunione, chiedendo “l'attribuzione di metà della casa coniugale sita in Falerna (CZ), foglio 21, part.lla 654 o, in subordine, un equo indennizzo in ragione di almeno € 50.000 in virtù del godimento esclusivo di tale consistente immobile da parte del ” Pt_1 nonché “l'attribuzione della metà dei beni immobili, nella specie terreni, in comunione acquistati dopo il matrimonio”.
Il Presidente del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di separazione e rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore.
In data 21.06.2022 veniva emessa sentenza non definitiva di pronuncia sullo status e la causa veniva rimessa in istruttoria per la delibazione in ordine alle domande di natura patrimoniale.
Il Giudice, istruita la causa mediante deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
e assunzione della prova per testi, all'esito dell'udienza del 5.03.2024, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. ed onerandole del deposito, unitamente alla comparsa conclusionale, dei modelli fiscali relativi all'ultimo triennio o, in alternativa, di dichiarazione sostitutiva aggiornata relativa alle condizioni economico-reddituali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare.
, nella memoria difensiva, ha eccepito in via preliminare “la nullità ed Controparte_1 inammissibilità del ricorso poiché privo di oggetto, ragioni della domanda e conclusioni”.
Ad avviso del Tribunale, detta eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso deve essere disattesa.
Ed invero, sebbene le richieste rassegnate nel ricorso non siano chiaramente riepilogate nelle conclusioni dell'atto, non può dirsi che la riscontrata genericità sia stata tale “da rendere difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”, per come richiede la giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere nulla la domanda (Cass. n. 1681/2015), tanto che la resistente è stata in grado di predisporre le proprie difese in ordine a tutte le richieste individuate nel corpo dell'atto.
Non sussistendo, dunque, motivi ostativi ad una pronuncia nel merito, l'eccezione di parte resistente deve essere rigettata.
In corso di causa, precisamente in data 21.06.2022, è stata emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme sentenza non definitiva sullo status.
3 In questa sede deve, conseguentemente, delibarsi solamente in ordine alle ulteriori domande delle parti, ossia sostanzialmente sulle questioni economiche.
Sull'assegnazione della casa familiare, infatti, nulla deve disporre il Tribunale, sia perché non ne è stata fatta richiesta, sia perché risulta già occupata dal genitore collocatario dei figli sin dalla separazione delle parti.
Nemmeno su affidamento e diritto di visita occorre pronunciarsi, in considerazione della maggiore età dei figli della coppia, che possono dunque, liberamente scegliere modalità e tempi di visita dei genitori.
Sull'assegno a favore dell'ex coniuge. Giova ricordare che con riferimento ai presupposti per l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5, sesto comma, l. n. 898/1970, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Un. 18287/18, recentemente confermata da Cass. n. 21234/19) si deve ritenere che: “a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, sesto comma, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”. L'orientamento del Supremo Collegio valorizza, pertanto, sia la funzione assistenziale che quelle compensativa e perequativa dell'assegno divorzile ed evidenzia la necessità di applicare i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma sesto, l. n.
898/1970, i quali costituiscono il parametro cui attenersi per decidere, sia in ordine all'attribuzione, sia alla quantificazione dell'assegno.
4 Applicando alla fattispecie in esame i richiamati principi giurisprudenziali, è possibile osservare la sussistenza di entrambe le funzioni proprie dell'assegno divorzile: perequativa e assistenziale.
Infatti, deve ritenersi che il goda di una capacità economica e reddituale ben Pt_1 maggiore rispetto alla la quale non è affatto dotata di capacità reddituale, CP_1 considerato che già nel 2017, in sede di separazione, veniva stabilito un assegno di mantenimento a suo favore ed, infatti, è invalida civile al 75 % dal 2014.
Come risulta per tabulas, negli anni 2021, 2022 e 2023, infatti, la resistente ha percepito una pensione d'invalidità ed è incontestato che abbia percepito il reddito di cittadinanza, che, tuttavia, rappresenta un ammortizzatore sociale di natura soltanto provvisoria.
La resistente ha altresì provato di essere affetta da una patologia grave, denominata sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi e di sottoporsi a terapia anticoagulante almeno dal
23.07.2007, come da piano terapeutico emesso dall'Ospedale Giovanni Paolo II di
Lamezia Terme, in atti.
Appare, inoltre, verosimile che la sig.ra abbia, in costanza di matrimonio, CP_1 sacrificato almeno in parte le proprie aspettative lavorative e/o di formazione al fine di dedicarsi al ménage familiare. Inoltre, è incontestato e risulta provato anche sulla base dell'escussione dei testi e , che si è Per_1 Persona_2 Controparte_3 sempre occupata di accudire i figli e curare la famiglia, quantomeno fino a poco prima della separazione (v. verbale udienza del 9.12.2022, in atti).
In definitiva, considerate tutte le circostanze del caso in esame, i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile ex art. 5, comma sesto, l. n. 898/1970, tenuto altresì conto della durata del matrimonio, di ventisei anni (sino alla pronuncia parziale sullo status), dell'età della resistente (58 anni) e delle precarie condizioni di salute della stessa, questo Tribunale reputa congruo mantenere in capo a l'obbligo di Parte_1 corrispondere a favore di la somma di euro 250,00 confermando dunque, Controparte_1 sul punto, i provvedimenti già emessi in fase presidenziale.
Sul mantenimento dei figli.
e , oramai maggiorenni, non hanno raggiunto la piena Per_1 Persona_2 indipendenza economica necessaria ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori nei confronti dei figli.
A tal proposito, parte resistente, nella memoria difensiva, deduceva che Persona_2 percepiva una borsa di studio presso l'università di Bologna mentre era Persona_1 ormai economicamente autonomo in quanto, nell'anno 2021, aveva iniziato a svolgere attività lavorativa.
Tuttavia, il ricorrente, con memoria ex art. 183, sesto comma, primo termine, aveva precisato che il figlio aveva “vinto il concorso di VFP1 per svolgere il servizio Per_1 militare a tempo determinato per un anno.”
Orbene, il giudice di legittimità ha stabilito, con un orientamento che questo Tribunale ritiene di condividere, che il figlio con contratto di lavoro a tempo determinato non può essere considerato come pienamente indipendente a livello economico ed ha, conseguentemente, diritto all'assegno di mantenimento (cfr. Ord. Cass. n. 19077/2020).
5 Dunque, rilevato il carattere provvisorio della borsa di studio universitaria, non idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita e delle spese di una ragazza ormai maggiorenne e considerata la precarietà del contratto di lavoro a tempo determinato del figlio , questo Tribunale ritiene di dover confermare il diritto dei figli delle parti a Per_1 continuare ad essere mantenuti dai genitori.
Preso atto, dunque, della disponibilità manifestata dal ricorrente di farsi carico, in via esclusiva, delle esigenze degli stessi, non ritiene il Tribunale di dover stabilire d'ufficio un obbligo contributivo a carico della madre, in ragione della sua esigua capacità economica e delle condizioni di salute in cui versa, non essendoci stata domanda sul punto e considerato che nemmeno i figli e hanno inteso costituirsi e farne Per_1 Persona_2 richiesta.
Sulle altre domande.
Unitamente alla comparsa di costituzione, proponeva, sostanzialmente, Controparte_1 domanda di divisione dei beni immobili in comunione.
Il Tribunale non può pronunciarsi su tale domanda in quanto inammissibile, in questa sede, per difetto di connessione con la domanda di divorzio.
Ed infatti, nel processo di divorzio, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
conseguentemente è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito speciale, con quelle, ad esempio, di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Sulle spese del processo.
La natura del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti sulle questioni economiche giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, dato atto che con sentenza non definitiva è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gizzeria il 26.08.1995 tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pt_1 Controparte_1
Gizzeria, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da;
Controparte_1
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, ex art 5, l. n. Parte_1
898/1970, l'assegno di divorzio di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario dei figli maggiorenni non autosufficienti;
- dichiara inammissibile la domanda di divisione dei beni avanzata da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
6 Così deciso in Lamezia Terme nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile in data 25.07.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Lucia Vidoz dott. Giovanni Garofalo
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