Articolo 1 della Legge 12 agosto 1957, n. 753
Versione
14 settembre 1957
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Chioggia di un arenile della superficie di metri quadrati 117.745, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in detta citta', per il prezzo di lire 60 milioni, rateizzabile in un massimo di venti annualita' con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate, con l'obbligo per lo acquirente di destinarlo all'ampliamento edilizio ed alla sistemazione urbanistica della zona entro un termine massimo di dieci anni dalla data del contratto di compra-vendita.
All'approvazione del relativo atto provvedera' il Ministro per le finanze con proprio decreto.

Entrata in vigore il 14 settembre 1957