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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE LA , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/02/2025 nel procedimento n. 5527 /2023 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MASUCCI CONSOLATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RE LA, via Aschenez, 1/I ;
Ricorrente
CONTRO
P.I. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in P.IVA_1
RE LA, viale LA n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 4721/2022 art. 445 bis 6° comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data 19/11/2023 , notificato entro i termini di legge, parte ricorrente evocava in giudizio l' , esponendo di proporre CP_1
contestazione per i motivi indicati in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
finalizzato al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ( art. 1 L.222/1984).
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, lamentando che le condizioni di salute della ricorrente risultano maggiormente aggravate, producendo nuova documentazione medica veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati ed insistendo sulla CP_1
correttezza dell'elaborato peritale della fase di ATPO.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno dell'epigrafato gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU - dr.ssa che il procedimento in Persona_1 Controparte_2
fase di ATPO.
Tale attività ha consentito di accertare come, attualmente, le condizioni di salute della ricorrente risultano maggiormente aggravate.
Il CTU conclude :”Valutati gli atti di causa della fase di ATP, unitamente alle certificazioni
sanitarie prodotte con il giudizio di merito, si ritiene che la ricorrente, titolare di attività
commerciale di rivendita di caffè fino al 2021, è affetta da un complesso invalidante
caratterizzato prevalentemente da alterazioni artrosico-degenerative al rachide cervico-
dorso-lombare, con limitazione antalgico funzionale dell'articolarità rachidea cervicale e
lombare, episodi ricorrenti di lombosciatalgia acuta sinistra e spalla dolorosa bilaterale
con articolarità dolente ai gradi estremi. Il complesso invalidante è, altresì, caratterizzato da una cardiopatia ipertensiva in classe funzionale NYHA II in trattamento farmacologico
specifico e da diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
In considerazione delle infermità documentate, dell'età del soggetto e dell'attività
lavorativa svolta in qualità di titolare di attività commerciale per la vendita di caffè, si
ritiene di poter concludere affermando che le infermità documentate in atti, nel loro
complesso, incidano negativamente sulla capacità lavorativa del soggetto, ridicendola in
modo permanente a meno di un terzo, misura voluta dalla normativa vigente per la
concessione dell'Assegno Ordinario d'Invalidità (art. 1, L. 222/84), con decorrenza dal
13/07/2024 (data certificazione ortopedica prodotta col giudizio di merito)”.
Le argomentazioni del CTU, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma
6 c.p.c..
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente al deposito del ricorso;
Le spese di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con CP_1
separati provvedimenti.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie parzialmente il ricorso e , per l'effetto , riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell' assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 222/1984, con decorrenza 13/07/2024;
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATP che di quella di merito); • Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. e per CP_1
quella di merito, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in RE LA, 10/02/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano