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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3438/2020, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.11308/2020 del 12/6/2020, sul ricorso avverso la sentenza n. 1773/2018 di questa Corte di Appello pubblicata in data 24/4/2018, sull' appello proposto avverso la sentenza n. 1679/2014 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
17/12/2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Tecce (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi redatto secondo lo schema ordinario ( art.2 co.1 L.431/1998) il contratto di locazione per cui è causa, con contestuale applicazione dei termini di durata previsti dalla legge per la medesima tipologia di contratto e condannarsi la resistente, ex art. 3 comma 5 L. 431/1998, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 13.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio di legittimità e di quelli di merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.06.2012, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, chiedendo venisse condannata, nella sua Controparte_1
qualità di locatrice, al risarcimento dei danni – da ritenersi sussistenti, in via presuntiva, nella misura non inferiore ad € 13.000,00 (pari a 36 mensilità), oltre accessori – per non aver adibito l'immobile, entro l'anno successivo al rilascio, all'uso dichiarato nella disdetta qualificata, ex art. art. 3 comma
5 L. 431/1998. Deduceva allo scopo che con contratto sottoscritto in data 01.02.2006, la gli CP_1 aveva concesso in locazione l'immobile di sua proprietà, sito in Avellino, alla via Due Principati n.
169, con annesso box auto, per complessivi mq 110, verso il corrispettivo di un canone pari a €
350,00 mensili e per la durata di tre anni, rinnovabili per altri 2, salvo disdetta con preavviso semestrale. Deduceva altresì che ai fini della formalizzazione del detto rapporto negoziale, le parti avevano utilizzato un modello prestampato, proprio dei contratti “ordinari”, accanto alla cui intestazione (recante la scritta: “contratto d'affitto libero ad uso abitativo”), era stata aggiunta a mano la seguente dicitura: “… e ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Avellino sottoscritto in data 5.11.1999 e depositato in data 9.11.1999”. Ad avviso del conduttore, siffatti elementi apparivano idonei a far sì che il detto contratto venisse qualificato come ordinario (ai sensi dell'art. 2 co. 1 L. 431/1998), anche in ragione del suo contenuto sostanziale, fissato liberamente dalle parti e non rispondente a quanto previsto dalla legge per il contratto di tipo locale, considerato che in esso non erano state riportate le condizioni qualificanti l'ipotesi alternativa e che il canone era stato pattuito oltre la misura legale. Avrebbe dovuto derivarne, dunque, secondo il ricorrente in primo grado, la nullità della clausola con cui la durata era stata convenuta in 3 anni, rinnovabili in altri 2, ai sensi dell'art. 13 co. 3 L. 431/1998, in favore di quella prevista per il contratto ordinario, ovvero una durata di 4 anni rinnovabili di altri 4, con prima scadenza al 31.01.2010 (in quanto l'originaria stipula risaliva alla data dell'1.02.2006).
Nel merito il ricorrente deduceva che con raccomandata A.R. del 23.1.2010, la locatrice aveva intimato disdetta dichiarando la necessità di adibire ad abitazione personale l'immobile locato, che il conduttore-ricorrente aveva rilasciato nel gennaio 2011. ,tuttavia, non aveva Controparte_1
ottemperato all'obbligo di destinare l'immobile all'uso dichiarato in disdetta entro l'anno successivo al rilascio in quanto, dopo averlo offerto in vendita, con atto pubblico per notaio del Per_1
12.05.2011, addiveniva alla risoluzione per “mutuo dissenso”, con il padre dell'atto CP_2
di donazione del 18.06.2004 in virtù del quale era divenuta proprietaria del citato cespite. Avendone riacquistato la piena proprietà, aveva ceduto infine l'immobile a terzi, in data CP_2
28.07.2011. Da qui la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento danni ex art. 3 co. 5
L. 431/1998, per l'illegittima disdetta da parte della locatrice, attesa la mancata adibizione dell'immobile - nel termine di dodici mesi dal riacquisto della disponibilità - all'uso personale abitativo indicato nella disdetta del 23.1.2010.
Instaurato ritualmente il contraddittorio la resistente deduceva che il contratto di locazione de quo andava qualificato come di natura alternativa;
rappresentava la conformità del contratto stipulato e della condotta tenuta a quanto stabilito per i contratti di locazione conclusi sulla base di accordi territoriali (art.2, comma 3, L.431/1998 unitamente all'accordo territoriale per il comune di Avellino del 1999, richiamato nell'atto).
Il tribunale di Avellino con sentenza n. 1679/2014 rigettava la domanda di Parte_1
.
[...]
Il giudizio di appello
Con ricorso del 16.5.2015 la sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di
Napoli. L'appellante deduceva, a sostegno del gravame, l'inosservanza degli requisiti di forma e di contenuto qualificanti la fattispecie del contratto stipulato in base ad accordo territoriale, ai sensi dei commi 3 e 5 della L.431/98, oltre alla circostanza della pattuizione di un canone di € 350,00 mensili
(superiore di € 15,00 all'importo massimo stabilito dall'accordo territoriale) Rilevava che il contratto doveva essere ricondotto allo schema ordinario delle locazioni ad uso abitativo di cui all'art.2 comma 1 L.431/1998, di durata quadriennale, reiterando le conclusioni del giudizio di primo grado quanto alla domanda risarcitoria.
L'appellata, ritualmente costituita, reiterava le deduzioni formulate in prime cure.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1773/2018, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite, così motivando: “[…] Orbene, alla luce di questi non controversi rilievi, delle due l'una: se la locazione intercorsa tra le parti fosse corrispondente al modello alternativo delineato dall'art. 2 comma 3 leg. cit., la disdetta del 23 gennaio 2010, in quanto successiva alla prima scadenza (come detto, individuata nel 31 gennaio
2009), riguarderebbe, come ritenuto dal tribunale, la seconda scadenza, quella (31 gennaio 2011) successiva alla proroga di diritto di due anni prevista dal medesimo art. 2 comma 5, e quindi sarebbe al di fuori del meccanismo sanzionatorio disciplinato dalla disposizione speciale invocata dal ricorrente (attuale appellante) a sostegno della sua domanda. Se invece la locazione fosse da inquadrare nel modello ordinario in cui, indipendentemente dalla eventuale diversa volontà espressa dalle parti, la durata minima non può essere inferiore a quattro anni, allora la disdetta del
23 gennaio 2010, data dalla locatrice per il 1° febbraio 2011, sarebbe stata chiaramente intempestiva rispetto alla prima scadenza (legale) quadriennale del 31 gennaio 2010 - dovendo il locatore, com'è noto, portarla a conoscenza del conduttore almeno con un preavviso di sei mesi - la locazione si sarebbe automaticamente rinnovata per altri quattro anni e quella disdetta tardiva avrebbe potuto valere soltanto in vista della seconda scadenza quadriennale del 31 gennaio 2014: non vi sarebbe quindi, comunque, alcun collegamento tra la disdetta ed il rilascio avvenuto nel gennaio 2011, come del resto indirettamente ma chiaramente confermato dal fatto che il rilascio dell'appartamento da parte del conduttore è avvenuto proprio in occasione della scadenza della proroga biennale, corrispondente a quella imposta dal modello alternativo di locazione di cui all'art. 2 comma 3 leg. cit. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato”.
Il giudizio di cassazione
L'appellante proponeva ricorso in Cassazione avverso la indicata decisione, adducendo a sostegno tredici motivi. Con sentenza n. 11308/2020, pubblicata in data 12.06.2020, la S.C. in accoglimento del settimo motivo di ricorso “Art.360 co.1 n.3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art.101 c.2 c.p.c.”, ritenuto assorbente, cassava la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1773/2018 con la seguente motivazione: “Con [il settimo motivo di ricorso, n.d.r.] si lamenta che la Corte di Appello, sulla ipotesi del contratto del tipo ordinario, abbia rilevato ex officio la intempestività e/o inefficacia della disdetta, col conseguente rinnovo automatico del contratto, senza preliminarmente assegnare alle parti un termine a difesa. Il motivo
è fondato in quanto la Corte di merito evidenziando che la domanda era stata formulata dall'ex conduttore ai sensi dell'art. 3, comma 5 L. n. 431/1998, ha rigettato il gravame rilevando, ex officio,
l'intempestività della disdetta comunicata con preavviso inferiore a sei mesi rispetto alla prima scadenza del contratto, pur accedendo alla ipotesi del “contratto libero”; pertanto, secondo la
Corte territoriale tale contratto si sarebbe rinnovato per ulteriori quattro anni e quella disdetta sarebbe stata intempestiva per la prima scadenza e avrebbe potuto valere solo con riferimento alla seconda scadenza quadriennale (31 gennaio 2014), con conseguente difetto di ogni collegamento tra detta disdetta ed il rilascio avvenuto nel gennaio 2011. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza (cd.
“della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 12/09/2019, n. 22778; Cass.
19/07/2018, n. 19251; Cass. 5/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass. Sez. Unite 30/09/2009, n. 20935). Quella rilevata nella specie dalla Corte di merito integra una questione di diritto e la Corte d'Appello non risulta essersi attenuta al principio richiamato che ben avrebbe dovuto applicare, dovendosi evidenziare che il ricorrente ha rappresentato il pregiudizio che assume aver subito per la mancata attivazione del contraddittorio nei termini di non consentita, in tal modo, replica sul punto e di non possibilità di precisare la domanda, fermo restando il nucleo fattuale dedotto quale causa petendi. All'accoglimento del settimo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti mezzi”.
La Suprema Corte, quindi, rinviava la causa a questa Corte, in diversa composizione, affinché in applicazione dei principi a tutela dell'esercizio del diritto di difesa fissati in sentenza e disattesi nel giudizio di appello, si addivenisse ad una pronunzia sulla domanda risarcitoria di , Parte_1
come nei diversi gradi di merito precisata, in relazione alla questione di diritto sollevata ex officio dalla Corte territoriale.
Il giudizio di rinvio
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. del 10.10.2020, ha riassunto il giudizio Parte_1
ed ha chiesto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, accertarsi che il contratto de quo è del tipo ordinario e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale con cui la durata della locazione veniva fissata in tre anni, sostituendola con la previsione normativa che stabilisce in quattro anni + quattro la durata minima della locazione abitativa;
accertarsi l'inadempimento della locatrice agli obblighi derivanti dalla disdetta qualificata del 23.1.2010 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura di euro 13.000,00 (di cui euro 12.600,00 quale corrispettivo di n. 36 mensilità ed euro 400,00 per spese di trasloco ).
, ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 27 aprile 2021 la Corte di appello ha dato atto della rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione a (effettuata in data 10.12.2020) e ne ha dichiarato Controparte_1
la contumacia.
Le parti hanno avuto così modo di interloquire sulla questione di diritto rilevata dalla S.C., potendo esercitare il diritto di difesa sull'ipotesi del contratto del tipo ordinario, in relazione alla tempestività e/o inefficacia della disdetta :questione rilevata di ufficio dalla Corte di appello e non sottoposta al contraddittorio delle parti in violazione dell'art.101 c.p.c. (cfr. Cass.n.22778/2019).
Nessuna deduzione e/o precisazione è stata effettuata da parte del che, nella Parte_1
contumacia della controparte, ha concluso riportandosi ai precedenti atti difensivi.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 7 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, giova premettere che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (così Cass. 31/5/2021, n. 15143). Più specificamente, quello di rinvio non è un secondo giudizio di appello (o dell'unico grado previsto), costituendo esso una nuova ed autonoma fase, ossia la fase rescissoria del giudizio di legittimità, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass. 28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892). Ciò vuol dire, in realtà, che “ogni decisione assunta nel giudizio che ha subito annullamento deve ritenersi venuta meno, senza che possa prospettarsi un giudicato interno, il quale presuppone, per l'appunto, un principio contrario a quello qui affermato” (così Cass. 13/5/2020, n. 8891). La Suprema Corte suole ribadire che il giudizio di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio di appello che aveva dato luogo alla sentenza poi cassata (cfr., fra le tante,
Cass. 22/5/2020, n. 9480).
Deve poi considerarsi che nel rinvio cd. proprio alla corte d'appello, quest'ultima soggiace al divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342
c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass. 16/11/2020, n. 25877), sicché la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, e più favorevole alla controparte, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. 6/10/2020, n. 21504; Cass. 17/2/2020, n. 3896; Cass. 8/11/2011, n. 23240).
Tanto premesso, la Corte ritiene, nel merito, che la domanda proposta da
[...]
sia infondata. Parte_1
Si rileva che il contratto interceduto tra le parti in data 1.2.20006 va inquadrato nello schema dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo “ a canone concordato” anche detti
“agevolati” o “alternativi” stipulati su Accordo territoriale, introdotti dall'art.2, comma 3 della
L.431/1998 ( in quanto alternativi ai contratti cd. "a canone libero”, la cui durata non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per altri quattro anni). Detta qualificazione si fonda su elementi inequivoci, ovvero : 1) il dato letterale, in quanto il contratto espressamente richiama, nell'intestazione, l'accordo territoriale del comune di Avellino del
15.11.1999; 2) la durata ed il meccanismo di rinnovo propri dei contratti di cui all'art.2 co.3 della
L.431/1998, come indicati all'art.1 del contratto ( il contratto è stipulato per la durata di anni tre dall'1/2/2006 all'1/2/2009 e si intenderà rinnovato per altri due anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo la locazione si intenderà rinnovata per altri “come innanzi indicato” e così di seguito, in mancanza di disdetta da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza), specificamente approvati dal conduttore ai sensi degli artt.1341 e 1342 Parte_1
cod.civ.
Il Collegio, ai fini della qualificazione del contratto di locazione sopra indicato, ritiene di uniformarsi ai principi espressi dalla S.C. secondo la quale “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consti di due fasi, la prima delle quali - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, sì da poter formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo”(Cass.n.27702/2024). Quanto alle tipologie contrattuali previste dalla normativa di settore, va evidenziato che “ la legge 9 dicembre 1998, n.
431, art. 2, prevede due modelli di stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo: un modello ordinario, che rimette alla volontà delle parti la determinazione del canone, fissando però imperativamente la durata minima, con rinnovazione automatica alla prima scadenza, salva facoltà di diniego del rinnovo in casi tassativi;
un modello alternativo. Quest'ultimo è disciplinato dell'art. 2, comma 3, "in alternativa" al modello ordinario disciplinato dal comma 1, ed è caratterizzato da una durata per legge non inferiore ai tre anni (con proroga biennale, di diritto, alla prima scadenza), nonchè dalla determinazione del valore del canone e dell'ulteriore contenuto negoziale in base a quanto stabilito "in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative". A fronte dei benefici riconosciuti al conduttore, quanto alla durata ed alla misura calmierata del canone, vi sono notevoli benefici fiscali previsti, soprattutto per il locatore, dalla stessa L. n. 431 del 1998, art. 8…. Inoltre qualora le parti, utilizzando questa denominazione e richiamando questa norma, nonchè lo schema del contratto c.d. concordato adottato in ambito territoriale, se ne discostino in parte, regolando diversamente soltanto obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel contratto-tipo, il contratto individuale sarà comunque riconducibile alla disciplina "vincolistica" dell'art. 2, comma 3” (Cass.n.27022/ 2016).
Nel caso che occupa, il conduttore ha formulato domanda di risarcimento ai sensi dell'art.3 co.5 della L.431/1998 che concerne l'ipotesi in cui il locatore, una volta esercitata la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale e riacquistata la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca entro un anno all'uso che ha indicato nella disdetta. La disdetta “qualificata” inviata dalla locatrice è datata 23 gennaio 2010; con la raccomandata è stata comunicata al Controparte_1 conduttore l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione in corso, concluso il 1^ febbraio
2006, la cui prima scadenza contrattuale, trattandosi di locazione stipulata secondo il modello alternativo, va individuata al 31 gennaio 2009. Ne consegue che la disdetta del 23 gennaio 2010, successiva alla prima scadenza del 31 gennaio 2009, necessariamente deve riguardare la seconda scadenza contrattuale, ovvero quella del 31 gennaio 2011, successiva alla proroga di diritto di due anni (art.2 co.5 L.431/1998). Scadenza per la quale, ai fini dell'esercizio della comunicazione della volontà di non rinnovare il contratto, la locatrice poteva legittimamente avvalersi di una disdetta semplice (non essendo necessaria una disdetta qualificata ai sensi dell'art.3 della citata legge, con espresso riferimento all'uso al quale avrebbe dovuto essere adibito l'immobile). In ragione di tali premesse deve ritenersi inapplicabile al caso di specie il meccanismo sanzionatorio richiesto dal
, ovvero il risarcimento per illegittima disdetta da parte locatore per la mancata Parte_1 adibizione dell'immobile, nel termine di dodici mesi dal riacquisto della disponibilità, all'uso abitativo personale.
Dalle considerazioni riportate discende il rigetto della domanda proposta dal ricorrente
. Parte_1 Quanto infine al governo delle spese processuali, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio di legittimità - come disposto, per quest'ultimo, dalla Corte di cassazione - e del presente giudizio di rinvio.
In ordine alle spese, va innanzitutto evidenziato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (cfr., tra le più recenti, Cass. S.U.8/11/2022, n. 32906; Cass.
15/12/2021, n. 40102). Più specificamente, il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuirle secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. Cass.
17/10/2022, n. 30377; Cass. 2/9/2014, n. 19345).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, nella richiamata prospettiva della valutazione globale della controversia e del suo esito finale, ritiene il Collegio che le spese devono gravare sul ricorrente
, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 cpc. Deve farsi applicazione Parte_1
dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (tra € 5.200,01 a 26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese dell'intero giudizio, liquidando:
- quanto al primo grado, la somma di euro 2.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- quanto al secondo grado, la somma di euro 3.200,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iv a e cpa;
- quanto al giudizio di legittimità, la somma di euro 1.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- quanto al giudizio di rinvio, la somma di euro 3.200,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3438/2020, avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.11308/2020 del 12/6/2020, sul ricorso avverso la sentenza n. 1773/2018 di questa Corte di Appello pubblicata in data 24/4/2018, sull' appello proposto avverso la sentenza n. 1679/2014 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
17/12/2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Tecce (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo dichiararsi redatto secondo lo schema ordinario ( art.2 co.1 L.431/1998) il contratto di locazione per cui è causa, con contestuale applicazione dei termini di durata previsti dalla legge per la medesima tipologia di contratto e condannarsi la resistente, ex art. 3 comma 5 L. 431/1998, al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 13.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio di legittimità e di quelli di merito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.06.2012, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, chiedendo venisse condannata, nella sua Controparte_1
qualità di locatrice, al risarcimento dei danni – da ritenersi sussistenti, in via presuntiva, nella misura non inferiore ad € 13.000,00 (pari a 36 mensilità), oltre accessori – per non aver adibito l'immobile, entro l'anno successivo al rilascio, all'uso dichiarato nella disdetta qualificata, ex art. art. 3 comma
5 L. 431/1998. Deduceva allo scopo che con contratto sottoscritto in data 01.02.2006, la gli CP_1 aveva concesso in locazione l'immobile di sua proprietà, sito in Avellino, alla via Due Principati n.
169, con annesso box auto, per complessivi mq 110, verso il corrispettivo di un canone pari a €
350,00 mensili e per la durata di tre anni, rinnovabili per altri 2, salvo disdetta con preavviso semestrale. Deduceva altresì che ai fini della formalizzazione del detto rapporto negoziale, le parti avevano utilizzato un modello prestampato, proprio dei contratti “ordinari”, accanto alla cui intestazione (recante la scritta: “contratto d'affitto libero ad uso abitativo”), era stata aggiunta a mano la seguente dicitura: “… e ai sensi dell'accordo territoriale per il Comune di Avellino sottoscritto in data 5.11.1999 e depositato in data 9.11.1999”. Ad avviso del conduttore, siffatti elementi apparivano idonei a far sì che il detto contratto venisse qualificato come ordinario (ai sensi dell'art. 2 co. 1 L. 431/1998), anche in ragione del suo contenuto sostanziale, fissato liberamente dalle parti e non rispondente a quanto previsto dalla legge per il contratto di tipo locale, considerato che in esso non erano state riportate le condizioni qualificanti l'ipotesi alternativa e che il canone era stato pattuito oltre la misura legale. Avrebbe dovuto derivarne, dunque, secondo il ricorrente in primo grado, la nullità della clausola con cui la durata era stata convenuta in 3 anni, rinnovabili in altri 2, ai sensi dell'art. 13 co. 3 L. 431/1998, in favore di quella prevista per il contratto ordinario, ovvero una durata di 4 anni rinnovabili di altri 4, con prima scadenza al 31.01.2010 (in quanto l'originaria stipula risaliva alla data dell'1.02.2006).
Nel merito il ricorrente deduceva che con raccomandata A.R. del 23.1.2010, la locatrice aveva intimato disdetta dichiarando la necessità di adibire ad abitazione personale l'immobile locato, che il conduttore-ricorrente aveva rilasciato nel gennaio 2011. ,tuttavia, non aveva Controparte_1
ottemperato all'obbligo di destinare l'immobile all'uso dichiarato in disdetta entro l'anno successivo al rilascio in quanto, dopo averlo offerto in vendita, con atto pubblico per notaio del Per_1
12.05.2011, addiveniva alla risoluzione per “mutuo dissenso”, con il padre dell'atto CP_2
di donazione del 18.06.2004 in virtù del quale era divenuta proprietaria del citato cespite. Avendone riacquistato la piena proprietà, aveva ceduto infine l'immobile a terzi, in data CP_2
28.07.2011. Da qui la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento danni ex art. 3 co. 5
L. 431/1998, per l'illegittima disdetta da parte della locatrice, attesa la mancata adibizione dell'immobile - nel termine di dodici mesi dal riacquisto della disponibilità - all'uso personale abitativo indicato nella disdetta del 23.1.2010.
Instaurato ritualmente il contraddittorio la resistente deduceva che il contratto di locazione de quo andava qualificato come di natura alternativa;
rappresentava la conformità del contratto stipulato e della condotta tenuta a quanto stabilito per i contratti di locazione conclusi sulla base di accordi territoriali (art.2, comma 3, L.431/1998 unitamente all'accordo territoriale per il comune di Avellino del 1999, richiamato nell'atto).
Il tribunale di Avellino con sentenza n. 1679/2014 rigettava la domanda di Parte_1
.
[...]
Il giudizio di appello
Con ricorso del 16.5.2015 la sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di
Napoli. L'appellante deduceva, a sostegno del gravame, l'inosservanza degli requisiti di forma e di contenuto qualificanti la fattispecie del contratto stipulato in base ad accordo territoriale, ai sensi dei commi 3 e 5 della L.431/98, oltre alla circostanza della pattuizione di un canone di € 350,00 mensili
(superiore di € 15,00 all'importo massimo stabilito dall'accordo territoriale) Rilevava che il contratto doveva essere ricondotto allo schema ordinario delle locazioni ad uso abitativo di cui all'art.2 comma 1 L.431/1998, di durata quadriennale, reiterando le conclusioni del giudizio di primo grado quanto alla domanda risarcitoria.
L'appellata, ritualmente costituita, reiterava le deduzioni formulate in prime cure.
La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1773/2018, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alla refusione delle spese di lite, così motivando: “[…] Orbene, alla luce di questi non controversi rilievi, delle due l'una: se la locazione intercorsa tra le parti fosse corrispondente al modello alternativo delineato dall'art. 2 comma 3 leg. cit., la disdetta del 23 gennaio 2010, in quanto successiva alla prima scadenza (come detto, individuata nel 31 gennaio
2009), riguarderebbe, come ritenuto dal tribunale, la seconda scadenza, quella (31 gennaio 2011) successiva alla proroga di diritto di due anni prevista dal medesimo art. 2 comma 5, e quindi sarebbe al di fuori del meccanismo sanzionatorio disciplinato dalla disposizione speciale invocata dal ricorrente (attuale appellante) a sostegno della sua domanda. Se invece la locazione fosse da inquadrare nel modello ordinario in cui, indipendentemente dalla eventuale diversa volontà espressa dalle parti, la durata minima non può essere inferiore a quattro anni, allora la disdetta del
23 gennaio 2010, data dalla locatrice per il 1° febbraio 2011, sarebbe stata chiaramente intempestiva rispetto alla prima scadenza (legale) quadriennale del 31 gennaio 2010 - dovendo il locatore, com'è noto, portarla a conoscenza del conduttore almeno con un preavviso di sei mesi - la locazione si sarebbe automaticamente rinnovata per altri quattro anni e quella disdetta tardiva avrebbe potuto valere soltanto in vista della seconda scadenza quadriennale del 31 gennaio 2014: non vi sarebbe quindi, comunque, alcun collegamento tra la disdetta ed il rilascio avvenuto nel gennaio 2011, come del resto indirettamente ma chiaramente confermato dal fatto che il rilascio dell'appartamento da parte del conduttore è avvenuto proprio in occasione della scadenza della proroga biennale, corrispondente a quella imposta dal modello alternativo di locazione di cui all'art. 2 comma 3 leg. cit. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato”.
Il giudizio di cassazione
L'appellante proponeva ricorso in Cassazione avverso la indicata decisione, adducendo a sostegno tredici motivi. Con sentenza n. 11308/2020, pubblicata in data 12.06.2020, la S.C. in accoglimento del settimo motivo di ricorso “Art.360 co.1 n.3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art.101 c.2 c.p.c.”, ritenuto assorbente, cassava la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1773/2018 con la seguente motivazione: “Con [il settimo motivo di ricorso, n.d.r.] si lamenta che la Corte di Appello, sulla ipotesi del contratto del tipo ordinario, abbia rilevato ex officio la intempestività e/o inefficacia della disdetta, col conseguente rinnovo automatico del contratto, senza preliminarmente assegnare alle parti un termine a difesa. Il motivo
è fondato in quanto la Corte di merito evidenziando che la domanda era stata formulata dall'ex conduttore ai sensi dell'art. 3, comma 5 L. n. 431/1998, ha rigettato il gravame rilevando, ex officio,
l'intempestività della disdetta comunicata con preavviso inferiore a sei mesi rispetto alla prima scadenza del contratto, pur accedendo alla ipotesi del “contratto libero”; pertanto, secondo la
Corte territoriale tale contratto si sarebbe rinnovato per ulteriori quattro anni e quella disdetta sarebbe stata intempestiva per la prima scadenza e avrebbe potuto valere solo con riferimento alla seconda scadenza quadriennale (31 gennaio 2014), con conseguente difetto di ogni collegamento tra detta disdetta ed il rilascio avvenuto nel gennaio 2011. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e perciò comporta la nullità della sentenza (cd.
“della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 12/09/2019, n. 22778; Cass.
19/07/2018, n. 19251; Cass. 5/12/2017, n. 29098; Cass. 23/05/2014, n. 11453; Cass. Sez. Unite 30/09/2009, n. 20935). Quella rilevata nella specie dalla Corte di merito integra una questione di diritto e la Corte d'Appello non risulta essersi attenuta al principio richiamato che ben avrebbe dovuto applicare, dovendosi evidenziare che il ricorrente ha rappresentato il pregiudizio che assume aver subito per la mancata attivazione del contraddittorio nei termini di non consentita, in tal modo, replica sul punto e di non possibilità di precisare la domanda, fermo restando il nucleo fattuale dedotto quale causa petendi. All'accoglimento del settimo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti mezzi”.
La Suprema Corte, quindi, rinviava la causa a questa Corte, in diversa composizione, affinché in applicazione dei principi a tutela dell'esercizio del diritto di difesa fissati in sentenza e disattesi nel giudizio di appello, si addivenisse ad una pronunzia sulla domanda risarcitoria di , Parte_1
come nei diversi gradi di merito precisata, in relazione alla questione di diritto sollevata ex officio dalla Corte territoriale.
Il giudizio di rinvio
Con ricorso ex art. 392 c.p.c. del 10.10.2020, ha riassunto il giudizio Parte_1
ed ha chiesto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, accertarsi che il contratto de quo è del tipo ordinario e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale con cui la durata della locazione veniva fissata in tre anni, sostituendola con la previsione normativa che stabilisce in quattro anni + quattro la durata minima della locazione abitativa;
accertarsi l'inadempimento della locatrice agli obblighi derivanti dalla disdetta qualificata del 23.1.2010 e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura di euro 13.000,00 (di cui euro 12.600,00 quale corrispettivo di n. 36 mensilità ed euro 400,00 per spese di trasloco ).
, ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_1
All'udienza del 27 aprile 2021 la Corte di appello ha dato atto della rituale notifica dell'atto di citazione in riassunzione a (effettuata in data 10.12.2020) e ne ha dichiarato Controparte_1
la contumacia.
Le parti hanno avuto così modo di interloquire sulla questione di diritto rilevata dalla S.C., potendo esercitare il diritto di difesa sull'ipotesi del contratto del tipo ordinario, in relazione alla tempestività e/o inefficacia della disdetta :questione rilevata di ufficio dalla Corte di appello e non sottoposta al contraddittorio delle parti in violazione dell'art.101 c.p.c. (cfr. Cass.n.22778/2019).
Nessuna deduzione e/o precisazione è stata effettuata da parte del che, nella Parte_1
contumacia della controparte, ha concluso riportandosi ai precedenti atti difensivi.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 7 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, giova premettere che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (così Cass. 31/5/2021, n. 15143). Più specificamente, quello di rinvio non è un secondo giudizio di appello (o dell'unico grado previsto), costituendo esso una nuova ed autonoma fase, ossia la fase rescissoria del giudizio di legittimità, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. 5/8/2022, n. 24372; Cass. 28/01/2005, n. 1824; Cass. 17/11/2000, n. 14892). Ciò vuol dire, in realtà, che “ogni decisione assunta nel giudizio che ha subito annullamento deve ritenersi venuta meno, senza che possa prospettarsi un giudicato interno, il quale presuppone, per l'appunto, un principio contrario a quello qui affermato” (così Cass. 13/5/2020, n. 8891). La Suprema Corte suole ribadire che il giudizio di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio di appello che aveva dato luogo alla sentenza poi cassata (cfr., fra le tante,
Cass. 22/5/2020, n. 9480).
Deve poi considerarsi che nel rinvio cd. proprio alla corte d'appello, quest'ultima soggiace al divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342
c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato (cfr. Cass. 16/11/2020, n. 25877), sicché la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, e più favorevole alla controparte, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame (cfr. Cass. 6/10/2020, n. 21504; Cass. 17/2/2020, n. 3896; Cass. 8/11/2011, n. 23240).
Tanto premesso, la Corte ritiene, nel merito, che la domanda proposta da
[...]
sia infondata. Parte_1
Si rileva che il contratto interceduto tra le parti in data 1.2.20006 va inquadrato nello schema dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo “ a canone concordato” anche detti
“agevolati” o “alternativi” stipulati su Accordo territoriale, introdotti dall'art.2, comma 3 della
L.431/1998 ( in quanto alternativi ai contratti cd. "a canone libero”, la cui durata non può essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per altri quattro anni). Detta qualificazione si fonda su elementi inequivoci, ovvero : 1) il dato letterale, in quanto il contratto espressamente richiama, nell'intestazione, l'accordo territoriale del comune di Avellino del
15.11.1999; 2) la durata ed il meccanismo di rinnovo propri dei contratti di cui all'art.2 co.3 della
L.431/1998, come indicati all'art.1 del contratto ( il contratto è stipulato per la durata di anni tre dall'1/2/2006 all'1/2/2009 e si intenderà rinnovato per altri due anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo la locazione si intenderà rinnovata per altri “come innanzi indicato” e così di seguito, in mancanza di disdetta da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza), specificamente approvati dal conduttore ai sensi degli artt.1341 e 1342 Parte_1
cod.civ.
Il Collegio, ai fini della qualificazione del contratto di locazione sopra indicato, ritiene di uniformarsi ai principi espressi dalla S.C. secondo la quale “in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consti di due fasi, la prima delle quali - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente - si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, sì da poter formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo”(Cass.n.27702/2024). Quanto alle tipologie contrattuali previste dalla normativa di settore, va evidenziato che “ la legge 9 dicembre 1998, n.
431, art. 2, prevede due modelli di stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo: un modello ordinario, che rimette alla volontà delle parti la determinazione del canone, fissando però imperativamente la durata minima, con rinnovazione automatica alla prima scadenza, salva facoltà di diniego del rinnovo in casi tassativi;
un modello alternativo. Quest'ultimo è disciplinato dell'art. 2, comma 3, "in alternativa" al modello ordinario disciplinato dal comma 1, ed è caratterizzato da una durata per legge non inferiore ai tre anni (con proroga biennale, di diritto, alla prima scadenza), nonchè dalla determinazione del valore del canone e dell'ulteriore contenuto negoziale in base a quanto stabilito "in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative". A fronte dei benefici riconosciuti al conduttore, quanto alla durata ed alla misura calmierata del canone, vi sono notevoli benefici fiscali previsti, soprattutto per il locatore, dalla stessa L. n. 431 del 1998, art. 8…. Inoltre qualora le parti, utilizzando questa denominazione e richiamando questa norma, nonchè lo schema del contratto c.d. concordato adottato in ambito territoriale, se ne discostino in parte, regolando diversamente soltanto obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel contratto-tipo, il contratto individuale sarà comunque riconducibile alla disciplina "vincolistica" dell'art. 2, comma 3” (Cass.n.27022/ 2016).
Nel caso che occupa, il conduttore ha formulato domanda di risarcimento ai sensi dell'art.3 co.5 della L.431/1998 che concerne l'ipotesi in cui il locatore, una volta esercitata la facoltà di disdetta alla prima scadenza contrattuale e riacquistata la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca entro un anno all'uso che ha indicato nella disdetta. La disdetta “qualificata” inviata dalla locatrice è datata 23 gennaio 2010; con la raccomandata è stata comunicata al Controparte_1 conduttore l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione in corso, concluso il 1^ febbraio
2006, la cui prima scadenza contrattuale, trattandosi di locazione stipulata secondo il modello alternativo, va individuata al 31 gennaio 2009. Ne consegue che la disdetta del 23 gennaio 2010, successiva alla prima scadenza del 31 gennaio 2009, necessariamente deve riguardare la seconda scadenza contrattuale, ovvero quella del 31 gennaio 2011, successiva alla proroga di diritto di due anni (art.2 co.5 L.431/1998). Scadenza per la quale, ai fini dell'esercizio della comunicazione della volontà di non rinnovare il contratto, la locatrice poteva legittimamente avvalersi di una disdetta semplice (non essendo necessaria una disdetta qualificata ai sensi dell'art.3 della citata legge, con espresso riferimento all'uso al quale avrebbe dovuto essere adibito l'immobile). In ragione di tali premesse deve ritenersi inapplicabile al caso di specie il meccanismo sanzionatorio richiesto dal
, ovvero il risarcimento per illegittima disdetta da parte locatore per la mancata Parte_1 adibizione dell'immobile, nel termine di dodici mesi dal riacquisto della disponibilità, all'uso abitativo personale.
Dalle considerazioni riportate discende il rigetto della domanda proposta dal ricorrente
. Parte_1 Quanto infine al governo delle spese processuali, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese del primo grado, del grado di appello, del giudizio di legittimità - come disposto, per quest'ultimo, dalla Corte di cassazione - e del presente giudizio di rinvio.
In ordine alle spese, va innanzitutto evidenziato che il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite (cfr., tra le più recenti, Cass. S.U.8/11/2022, n. 32906; Cass.
15/12/2021, n. 40102). Più specificamente, il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuirle secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (v. Cass.
17/10/2022, n. 30377; Cass. 2/9/2014, n. 19345).
Ciò precisato, nella fattispecie in esame, nella richiamata prospettiva della valutazione globale della controversia e del suo esito finale, ritiene il Collegio che le spese devono gravare sul ricorrente
, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 cpc. Deve farsi applicazione Parte_1
dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (tra € 5.200,01 a 26.000).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese dell'intero giudizio, liquidando:
- quanto al primo grado, la somma di euro 2.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- quanto al secondo grado, la somma di euro 3.200,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iv a e cpa;
- quanto al giudizio di legittimità, la somma di euro 1.800,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- quanto al giudizio di rinvio, la somma di euro 3.200,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, il 7.1.2025
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Rosanna De Rosa)