Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 531/2023 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.: [...] Parte 1
,rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Carlo La Spina e C.F. 1
dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura rilasciata in foglio separato congiunta in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. P.IVA 1 elettivamente domiciliato a Messina
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 31/01/2023, Parte 1 chiedeva al Giudice del Lavoro
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 2807/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti
La ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invocato diritto a far data dalla domanda amministrativa. Spese e compensi integralmente rifusi, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.
Si costituiva l'CP_2 deducendo la mancanza di interesse ad agire della parte per mancanza dei requisiti costitutivi del diritto preteso e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note del 30/05/2023, la difesa della ricorrente allegava documentazione medica integrativa delle condizioni sanitarie della procedente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, deducendo che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetta apparendo la diagnosi riduttiva rispetto a quanto evidenziato dalle indagini strumentali prodotte.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente dott.ssa [...]
Per 1, partendo dalle prime indagini mediche e riscontrando nella perizianda "Artrosi polidistrettuale, Allergia a farmaci per gene mutante con polimorfismi correlati a farmaco- metabolismo".
Il perito riteneva che le patologie sussistenti in capo alla ricorrente nel loro complesso non fossero tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa della parte istante.
Il consulente riteneva pertanto congrua con le patologie accertate la diagnosi della
Commissione medica dell CP_2 che non riconosceva alla ricorrente la prestazione assistenziale. Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale. Persona 2Alla luce della relazione del dott. Ctu nominato nel presente giudizio - viene riscontrato come l'interessata fosse affetta da “Malattia artrosica poliarticolare a scarsa incidenza funzionale in soggetto di anni 55 in buone condizioni generali con vertigini posizionali ed allergia a farmaci per gene mutante con polimorfismi correlati a farmaco- metabolismo".
Il Ctu riteneva che le suddette malattie non sarebbero tali da ridurre a meno di un terzo le capacità lavorative, non riconoscendo il diritto della ricorrente al beneficio dell'indennità richiesta.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso, non possedendo Parte_1 requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità e ciò alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc..
Le spese di consulenza sono poste a carico dell'CP_2 stante l'esonero suddetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
Parte 1 i presupposti sanitari per il- rigetta il ricorso e non riconosce a riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità;
- nulla sulle spese di lite;
- pone a carico dell'CP_2 le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore del dott. Persona 2
Messina, 09/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando