TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), domiciliato in Centola via Serrone Controparte_1 C.F._2
snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione di parte ricorrente: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 6/3/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 22/1/2024 la sig.ra – premesso di aver in data Parte_1
16.09.1999 contratto matrimonio col sig. con rito concordatario in Camerota, Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1 e che da tale unione erano nati il 14.04.2002, residente in [...].09.2009 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della sentenza di separazione, con vittoria di spese.
Deduceva che, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi era più una comunione affettiva e sentimentale e che le profonde diversità caratteriali e la mancanza di dialogo rendevano la situazione umanamente insostenibile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, l'affidamento condiviso del figlio minore ES con residenza presso la madre, l'assegnazione del mantenimento in favore del solo figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%,
l'assegnazione della casa coniugale e di disciplinare il diritto di visita del resistente.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi non si costituiva e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
La sig.ra all'udienza del 24/9/2024 dichiarava quanto segue: “sono di fatto separata Parte_1 in casa da mio marito da 6 anni e lui non ha intenzione di formalizzare la situazione fino a oggi. Mio figlio
ES frequenta regolarmente la scuola e convive con noi;
invece, mio figlio convive con la fidanzata. Per_1
Mio marito è titolare di un'attività di ingrosso di prodotti monouso. Mio marito ha ereditato la casa in cui viviamo
e credo altre proprietà in comunione con i fratelli. Non so quanto guadagna mio marito, ma posso riferire che quando ho bisogno di denaro sia per me che per mio figlio ES lui me lo dà. Sono all'oscuro dei suoi redditi.
Mio marito è titolare di due furgoni che usa per lavorare. Chiedo l'adozione dei provvedimenti di cui al ricorso”.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c in data 1/10/2024:
“1)autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro
2 residenza; 2)affida il figlio minore ES ad entrambi i genitori e determina che resti, quale residenza privilegiata, presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo fra i genitori;
in mancanza di accordo il minore resterà con il padre: dalla ore 16,00 alle ore 20,30 il martedì e il giovedì compatibilmente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
dalle ore 10,00 alle ore 20,30 con alternanza il giorno festivo di Natale, Pasqua, Capodanno ed il giorno successivo;
per quattro giorni consecutivi durante le festività di fine anno dal 2 al 5 gennaio;
per quindici giorni consecutivi nelle ferie estive dal 1 al 15 agosto per un anno e dal 16 al 31 agosto per l'anno successivo;
3)i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro nel rispetto dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno assunte di comune accordo con obbligo di informazione reciproca in ordine alla questioni maggiormente significative;
4) assegna il godimento della casa coniugale sita in Centola alla via Serrone snc alla ricorrente;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni
a far data dal mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di sitruzion, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze)..”.
All'esito dell'udienza del 4/3/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Tribunale riservava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che l'esame degli atti, ed in particolare il comportamento del sig. CP_1
, che si disinteressava completamente della pendenza del presente procedimento,
[...]
3 evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale, che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e vanno disposte le relative formalità.
Quanto alle disposizioni accessorie vanno, innanzitutto, confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza del 1 ottobre 2024.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Nessun dubbio sussiste, dunque, nel caso di specie in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare sita in Castellabate alla via
Via Margherita 18, primo piano, che viene a quest'ultima assegnata, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, gli elementi raccolti seppure limitati consentono di affermare che il convenuto possa concorrere col versamento di quanto disposto con ordinanza del 1/10/2024.
La ricorrente chiedeva anche la concessione di un assegno di mantenimento a suo favore.
L'obbligo di mantenimento è volto a far fronte ai bisogni del coniuge più debole ed ad accompagnarlo nel traumatico passaggio verso la separazione;
la funzione dell'assegno di mantenimento è quella di equilibrare l'assetto economico dei coniugi e renderlo il più possibile
4 simile a quello che ha connotato la convivenza. Al fine di stabilire se l'assegno di mantenimento sia dovuto, occorre prioritariamente valutare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza e, quindi, esaminare se il coniuge che ne fa richiesta è in grado con le sue proprie risorse di conservarlo indipendentemente dall'assegno; in caso contrario si procederà alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, apprezzando il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio ( cfr. Cass. civ. n.
17098/2019)
Il diritto sorge, dunque, quando il richiedente non può contare su redditi che gli consentano di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e vi sia una disparità tra la posizione dei coniugi;
i redditi sono inadeguati, non quando mancano i mezzi economici necessari per la sopravvivenza, ma piuttosto quando la complessiva situazione, per effetto della separazione, risulti peggiorata rispetto al tenore di vita godibile durante il matrimonio ed esista una disparità.
Occorre riferirsi quindi allo standard di vita reso possibile dal complesso delle risorse dei coniugi
, tenendo presenti le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di benessere ed aspettative per il futuro prevedibili in ragione dell'assetto economico della famiglia.
La sig.ra riferiva nel corso della sua audizione di essere assunta in data 30 novembre Parte_1
2023 come badante con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e un reddito mensile di circa € 1000,00 (mille//00) e di essere stata nel 2022 e nel 2023 nel trimestre estivo dipendente di una nota struttura turistica di Palinuro, denominata “Arco Naturale” e non provava alcunchè in relazione al reddito del coniuge, cosicchè non ricorrono a parere di questo giudice le condizioni per il riconoscimento dell'assegno richiesto, tenuto conto della circostanza che dalle deposizioni e dai documenti raccolti non emerge che vi sia stato un peggioramento del tenore di vita godibile nel corso del matrimonio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzando Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) conferma in ordine alle statuizioni accessorie quanto disposto con ordinanza del 1/10/2024;
5 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/3/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
6 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), domiciliato in Centola via Serrone Controparte_1 C.F._2
snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto da parte ricorrente;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
7 precisato che all'udienza che segue la ricorrente dovrà produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 4/11/2025 ore 12,00.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 10/3/2025
IL PRESIDENTE est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), domiciliato in Centola via Serrone Controparte_1 C.F._2
snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione di parte ricorrente: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 6/3/2024.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 22/1/2024 la sig.ra – premesso di aver in data Parte_1
16.09.1999 contratto matrimonio col sig. con rito concordatario in Camerota, Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti di matrimonio del comune di Camerota dell'anno 1999, parte II, serie A, N. 1 e che da tale unione erano nati il 14.04.2002, residente in [...].09.2009 – chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della sentenza di separazione, con vittoria di spese.
Deduceva che, a seguito di contrasti insorti tra i coniugi, non vi era più una comunione affettiva e sentimentale e che le profonde diversità caratteriali e la mancanza di dialogo rendevano la situazione umanamente insostenibile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle l'importo mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, l'affidamento condiviso del figlio minore ES con residenza presso la madre, l'assegnazione del mantenimento in favore del solo figlio minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre al concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%,
l'assegnazione della casa coniugale e di disciplinare il diritto di visita del resistente.
Il resistente, nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi non si costituiva e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
La sig.ra all'udienza del 24/9/2024 dichiarava quanto segue: “sono di fatto separata Parte_1 in casa da mio marito da 6 anni e lui non ha intenzione di formalizzare la situazione fino a oggi. Mio figlio
ES frequenta regolarmente la scuola e convive con noi;
invece, mio figlio convive con la fidanzata. Per_1
Mio marito è titolare di un'attività di ingrosso di prodotti monouso. Mio marito ha ereditato la casa in cui viviamo
e credo altre proprietà in comunione con i fratelli. Non so quanto guadagna mio marito, ma posso riferire che quando ho bisogno di denaro sia per me che per mio figlio ES lui me lo dà. Sono all'oscuro dei suoi redditi.
Mio marito è titolare di due furgoni che usa per lavorare. Chiedo l'adozione dei provvedimenti di cui al ricorso”.
Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al n. 22 dell'art. 473 bis c.p.c in data 1/10/2024:
“1)autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loro
2 residenza; 2)affida il figlio minore ES ad entrambi i genitori e determina che resti, quale residenza privilegiata, presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti di comune accordo fra i genitori;
in mancanza di accordo il minore resterà con il padre: dalla ore 16,00 alle ore 20,30 il martedì e il giovedì compatibilmente con le esigenze di studio;
a settimane alterne dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
dalle ore 10,00 alle ore 20,30 con alternanza il giorno festivo di Natale, Pasqua, Capodanno ed il giorno successivo;
per quattro giorni consecutivi durante le festività di fine anno dal 2 al 5 gennaio;
per quindici giorni consecutivi nelle ferie estive dal 1 al 15 agosto per un anno e dal 16 al 31 agosto per l'anno successivo;
3)i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro nel rispetto dell'indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno assunte di comune accordo con obbligo di informazione reciproca in ordine alla questioni maggiormente significative;
4) assegna il godimento della casa coniugale sita in Centola alla via Serrone snc alla ricorrente;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta, che il resistente versi a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, entro i primi cinque giorni
a far data dal mese di novembre 2024 a mezzo bonifico bancario e che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie (spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare
) che non richiedono il preventivo assenso: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo assenso: a)tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi dir ecupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo proungato pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche ( da documentare ) che richiedono il preventivo assenso: a) corsi di sitruzion, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia ( baby – sitter); c) viaggi e vacanze)..”.
All'esito dell'udienza del 4/3/2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Tribunale riservava la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che l'esame degli atti, ed in particolare il comportamento del sig. CP_1
, che si disinteressava completamente della pendenza del presente procedimento,
[...]
3 evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale, che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e vanno disposte le relative formalità.
Quanto alle disposizioni accessorie vanno, innanzitutto, confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza del 1 ottobre 2024.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone al giudice di affidare i figli, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., ad entrambi i genitori;
l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio e va disposto solo quando l'affidamento congiunto è in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore. La giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, ha elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole e ciò accade soprattutto in caso di violenza sul figlio e sull'altro genitore anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro, ovvero quando vi sono gravi violazione degli obblighi di assistenza,
l'irreperibilità del genitore, ovvero l'uso di alcool o di sostanze stupefacenti.
Nessun dubbio sussiste, dunque, nel caso di specie in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare sita in Castellabate alla via
Via Margherita 18, primo piano, che viene a quest'ultima assegnata, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, secondo cui “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass. 12 ottobre 2018, n. 25604).
Quanto all'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, gli elementi raccolti seppure limitati consentono di affermare che il convenuto possa concorrere col versamento di quanto disposto con ordinanza del 1/10/2024.
La ricorrente chiedeva anche la concessione di un assegno di mantenimento a suo favore.
L'obbligo di mantenimento è volto a far fronte ai bisogni del coniuge più debole ed ad accompagnarlo nel traumatico passaggio verso la separazione;
la funzione dell'assegno di mantenimento è quella di equilibrare l'assetto economico dei coniugi e renderlo il più possibile
4 simile a quello che ha connotato la convivenza. Al fine di stabilire se l'assegno di mantenimento sia dovuto, occorre prioritariamente valutare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza e, quindi, esaminare se il coniuge che ne fa richiesta è in grado con le sue proprie risorse di conservarlo indipendentemente dall'assegno; in caso contrario si procederà alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, apprezzando il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio ( cfr. Cass. civ. n.
17098/2019)
Il diritto sorge, dunque, quando il richiedente non può contare su redditi che gli consentano di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e vi sia una disparità tra la posizione dei coniugi;
i redditi sono inadeguati, non quando mancano i mezzi economici necessari per la sopravvivenza, ma piuttosto quando la complessiva situazione, per effetto della separazione, risulti peggiorata rispetto al tenore di vita godibile durante il matrimonio ed esista una disparità.
Occorre riferirsi quindi allo standard di vita reso possibile dal complesso delle risorse dei coniugi
, tenendo presenti le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di benessere ed aspettative per il futuro prevedibili in ragione dell'assetto economico della famiglia.
La sig.ra riferiva nel corso della sua audizione di essere assunta in data 30 novembre Parte_1
2023 come badante con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato e un reddito mensile di circa € 1000,00 (mille//00) e di essere stata nel 2022 e nel 2023 nel trimestre estivo dipendente di una nota struttura turistica di Palinuro, denominata “Arco Naturale” e non provava alcunchè in relazione al reddito del coniuge, cosicchè non ricorrono a parere di questo giudice le condizioni per il riconoscimento dell'assegno richiesto, tenuto conto della circostanza che dalle deposizioni e dai documenti raccolti non emerge che vi sia stato un peggioramento del tenore di vita godibile nel corso del matrimonio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzando Parte_1 Controparte_1 gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credano la propria residenza;
autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) conferma in ordine alle statuizioni accessorie quanto disposto con ordinanza del 1/10/2024;
5 3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 10/3/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
6 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, vertente
T R A
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Caputo presso il cui studio elettivamente domiciliata in Camerota, alla via G. Mazzara n. 6, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(CF: ), domiciliato in Centola via Serrone Controparte_1 C.F._2
snc;
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
ritenuto che
il giudizio debba proseguire per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto da parte ricorrente;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa
Elvira Bellantoni, per il prosieguo;
7 precisato che all'udienza che segue la ricorrente dovrà produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna;
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Elvira Bellantoni
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 4/11/2025 ore 12,00.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 10/3/2025
IL PRESIDENTE est.
8