Versione
15 marzo 1969
15 marzo 1969
Art. 27.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).