Articolo 27 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 marzo 1969
Art. 27.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1969, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Entrata in vigore il 15 marzo 1969