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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6639 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2023 del Giudice di Pace di
Napoli nord depositata il 9/1/2023;
TRA
(C.F. , P. IVA , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimo Chiaia (C.F. e C.F._1 dall'avv. Gianluca Reggioli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Ugo Torsi (C.F. ) in Avellino alla F. Iannaccone n. 4; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._4
Martinelli (C.F. ), in forza di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa alla via Po n. 11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da memorie di precisazione ex artt. 189 e 352 c.p.c. e ribadite nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato il 6/7/2023, la società si Parte_1 doleva della ingiustizia della decisione resa nella sentenza n. 37/2023 del Giudice di Pace di Napoli nord, depositata il 9/1/2023, nella parte in cui l'aveva condannata a restituire ad Controparte_1 gli oneri assicurativi non maturati per effetto della estinzione anticipata del contratto di prestito personale con cessione di quote dello stipendio n. 5015514, stipulato con il Controparte_2
27/3/2007 ed estinto il 1/3/2013.
L'appellante lamentava che la sentenza era viziata sotto diversi profili.
Anzitutto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel calcolare la quota di polizza rimborsabile: in particolare, avrebbe disatteso l'applicazione dell'art. 22, co. 15 quater e co. 15 quinquies, L.
221/2012, applicabile per ragioni temporali alla fattispecie in oggetto, che avrebbe limitato la quota di premio da restituire secondo un criterio diverso dal cd. pro rata temporis e che sarebbe stato prescelto anche nelle condizioni della polizza.
Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe ingiustamente disatteso l'eccezione di prescrizione, per decorso del termine breve ex art. 2952 co. 2 c.c. a far data dalla estinzione del contratto del 1/3/2013 o, al più tardi, dal rimborso del rateo del premio assicurativo del 26/5/2016.
Sul piano intertemporale, avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile, perché
l'art. 125 sexies t.u.b. impiegato a fondamento della decisione non era ancora stato introdotto dal d.lgs. 141/2010 al momento della conclusione del contratto.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la integrale riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate nella sua esecuzione, tenuto conto che la società aveva già provveduto spontaneamente a rimborsare € 360,28, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, difendeva l'applicazione del criterio cd. pro rata temporis e respingeva la eccepita prescrizione, per la natura di indebito del credito restitutorio. Sul piano intertemporale, rammentava che l'art. 125 sexies t.u.b. era stato introdotto sulla scorta di un principio già immanente nel sistema e ricognitivo del precedente art. 125 t.u.b. In definitiva, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese di lite.
Verificata l'integrità del contraddittorio, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione, in virtù degli artt. 189 e 352 c.p.c.
Nella ricostruzione dei fatti di causa, vale la pena rammentare che il aveva sottoscritto in CP_1 data 27/3/2007 con la società un contratto di finanziamento mediante cessione del Controparte_2 quinto della retribuzione e per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma lorda di € 36.000,00 comprensivo dei premi assicurativi dovuti per il rischio di perdita dell'impiego o di premorienza del mutuatario.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 300,00 cadauna. Al mutuatario veniva poi attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue. Il regolamento contrattuale precisava che in ogni caso “non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese d'oneri riconosciuti all'atto della erogazione”, ivi compresi i costi assicurativi, ma sarebbe stato accordato esclusivamente l'“abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto” (art. 5 del contratto).
Nel contratto di finanziamento, infatti, era stata pattuita la stipulazione di una assicurazione a beneficio della finanziaria ai sensi degli artt. 1891 c.c. e 54 d.P.R. 180/1956, per tutelarla contro il rischio di perdita dell'impiego o di premorienza del mutuatario, a garanzia del “rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto” (cfr. contratto).
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità alla eccezione di prescrizione, che all'apparenza si presenta come la ragione più liquida di accoglimento dell'appello
(cfr. CA civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
Il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme trattenute in occasione della CP_1 estinzione anticipata del finanziamento, nelle forme di un'azione di ripetizione dell'indebito, che soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale. L'attore non ha esercitato diritti che discendono dal contratto di assicurazione, come il diritto al pagamento delle rate del premio, ma ha esercitato un diritto di altra natura, che si pretende originato da un indebito oggettivo;
anzi, le parti non hanno mai messo in dubbio che gli oneri assicurativi siano stati effettivamente versati.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. La Corte di CA ha infatti affermato che “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che
l'assicurato assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito
e non dal contratto di assicurazione” (così Cass. 6413/2023).
Non si condivide pertanto la tesi dell'appellante, perché il diritto azionato non è riconducibile ai casi previsti dall'art. 2952 c.c. per l'applicazione del termine di prescrizione breve (in senso conforme si veda anche la sentenza di questo Tribunale del 2 luglio 2024 allegata dallo stesso appellante).
Nel merito, l'appellante sostiene la tesi della irripetibilità della residua quota di oneri assicurativi.
L'atto di appello riposa sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma generale che, all'epoca della fattispecie, obbligasse le imprese di assicurazione alla loro restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Nel confutare la ricostruzione giuridica svolta nella sentenza appellata, la società ha evidenziato che la norma impiegata dal giudice di prime cure a fondamento della decisione non era ancora vigente all'epoca della fattispecie. L'art. 125 sexies t.u.b. infatti è stato introdotto solo con il d.lgs.
141/2010, che è entrato in vigore solo il 19/9/2010, successivamente alla conclusione del contratto,
e che comunque non sarebbe applicabile alle imprese di assicurazione, ma soltanto agli istituti di credito.
Seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'originaria formulazione dell'art. 125 co. 2 t.u.b. non contemplava analogo diritto alla restituzione dei costi residui del credito, perché il CICR non avrebbe mai dato attuazione alla norma in via regolamentare. Secondo la sua prospettazione, la fonte dell'obbligo si ricaverebbe invece nella normativa di settore,
a livello primario, nella legge n. 221/2012, che ha introdotto in sede di conversione l'art. 22, comma
15 quater, nel d.l. 179/2012.
La novella prevedeva testualmente: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
Al comma 14 quater, introdotto contestualmente, si precisava l'ambito di applicazione temporale della norma: “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da
15-quater a 15-sexies”.
La ricostruzione giuridica svolta dall'appellante non può essere condivisa.
La società muove dal criticabile presupposto che, prima della introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b., l'ordinamento ignorasse il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza, ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva 87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario), è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il testo unico si è poi ulteriormente arricchito per effetto dell'evoluzione delle riflessioni svolte sulla tutela del consumatore in ambito europeo.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come Lexitor, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019 ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. upfront), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi upfront inaugurata dalla Corte di
Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. upfront, perché
l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
La pronuncia ha offerto un prezioso contributo nella speculazione attorno al diritto del consumatore alla ripetibilità dei costi del credito e un valido supporto ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b.
Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla CA (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
L'interpretazione fornita dai giudici europei ha poi offerto lo spunto per una ulteriore modifica delle norme del testo unico bancario. L'art. 11-octies co. 2 d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, ha novellato ancora una volta l'art. 125 sexies t.u.b. nella forma attualmente vigente: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
La complessa disamina dimostra che il principio della riduzione del costo del credito è immanente nell'ordinamento già da tempo risalente, prima ancora della sua positiva espressione. La codificazione operata dagli artt. 125 sexies t.u.b. e 22 L. 221/2012 avrebbe assunto una portata non innovativa, ma meramente dichiarativa di principio già introdotto nel sistema dalle fonti sovranazionali, senza possibilità per il legislatore nazionale o per il giudice interno di disattenderlo
(così anche la giurisprudenza di questo Tribunale: a titolo esemplificativo, cfr. sent. Tribunale di
Napoli nord, 27/2/2023).
Il giudice nazionale non ha possibilità di abdicare ai principi sovranazionali, ma è obbligato alla pratica della interpretazione conforme, piegando il testo normativo al perseguimento dello scopo perseguito dalle direttive europee anche prima del loro formale recepimento e selezionando, tra tutti i significati che possono essere estratti dalle norme nazionali vigenti, quelli realmente conformi agli obiettivi di tutela fissati nel consesso europeo.
Questa soluzione ermeneutica appare confortata anche dalla norma intertemporale contenuta nell'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012. Secondo questa norma, il principio della ripetibilità dei costi assicurativi, espressamente enunciato nel testo normativo, doveva essere riconosciuto anche ai contratti già conclusi prima della entrata in vigore della legge di conversione.
Questa soluzione non sarebbe stata possibile se il legislatore non avesse riconosciuto alla novella un mero carattere dichiarativo, anziché innovativo, perché solo le norme dichiarative o interpretative possono avere efficacia retroattiva alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 27/3/2007, non erano ancora entrati in vigore né l'art. 125 sexies t.u.b., né l'art. 22 L. 221/2012. Era tuttavia in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo un orientamento minoritario, condiviso dall'appellante, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (così Tribunale di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019, di cui all'allegato n. 12 del fascicolo della parte appellante, recentemente esaminata dalla ordinanza della Corte di CA n. 25977/2023).
Questa interpretazione però non può essere condivisa.
Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio. Diversamente opinando, si assegnerebbe alle fonti secondarie una forza superiore a quella delle fonti primarie, con inammissibile sovversione della gerarchia delle fonti. Al contrario, la norma si presenta completa nel suo significato precettivo anche prescindendo dall'intervento di fonti secondarie, con il risultato che non può essere disapplicata dall'interprete.
Questa seconda tesi è stata ampiamente seguita nella giurisprudenza di merito. In contrasto con il precedente orientamento, il Tribunale partenopeo ha recentemente affermato che: “Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. (…) Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni” (Tribunale Napoli, 26/05/2023, n. 5470).
Questa interpretazione, alla quale si intende prestare adesione, è stata da ultimo seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità. Nel cassare la sentenza del Tribunale di Napoli dapprima menzionata, la Corte di CA ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (CA civile, ord. n. 25977 del 6/09/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 125 t.u.b non appare affatto circoscritto ai rapporti tra il consumatore e l'istituto di credito. La norma anzi ribadiva con ampia formulazione il
“diritto del consumatore” a una riduzione del costo totale del credito, diritto che non può essere negato o compresso in funzione dell'identità dell'accipiens, in forza di un'arbitraria interpretazione restrittiva che non trova legittimazione normativa. Al contrario, l'interpretazione della norma deve essere condotta in un'ottica di sistema e dunque deve essere piegata all'obiettivo sostanziale di perseguimento della tutela del consumatore, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
Pertanto, sul piano normativo, il diritto del consumatore alla ripetizione degli oneri assicurativi non può essere messa in discussione. L'appellante ha comunque insistito affinché fosse correttamente rideterminato il quantum da rimborsare al consumatore, rinunciando all'applicazione del criterio pro rata temporis.
Questo motivo di appello è parimenti infondato.
L'appellante, infatti, sostiene che la determinazione debba essere informata ai criteri stabiliti dagli artt. 22 comma 15 quater e comma 15 quinquies L. 221/2012, ma queste norme non sono applicabili temporalmente alla fattispecie in oggetto, perché entrate in vigore successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale.
Tra l'altro, lo stesso art. 22, comma 14 quater, L. 221/2012 imponeva alle imprese assicuratrici l'esplicito l'adeguamento dei contratti in essere alle nuove disposizioni;
tuttavia, non risulta che la compagnia abbia aggiornato le condizioni negoziali. Al contrario, agli atti del fascicolo non si rinviene alcun riferimento, nemmeno in forma sommaria, ai criteri preventivamente scelti per il rimborso in caso di estinzione anticipata. Non si comprende quindi l'argomento, energicamente sostenuto dall'appellante, secondo cui il mutuatario avesse accettato o fosse comunque consapevole che sarebbe stato rimborsato secondo questi criteri.
In assenza di altra esplicita opzione, appare equo confermare l'applicazione del criterio pro rata temporis, che determina il rimborso in misura proporzionale al tempo non goduto.
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato.
Nel regolamento delle spese di lite, non si può ignorare il recente contributo nomofilattico della
Corte di CA, che è intervenuta solo in corso di causa a comporre i profondi contrasti giurisprudenziali che hanno animato la materia e che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Dispone la compensazione delle spese;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello.
Aversa, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6639 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 37/2023 del Giudice di Pace di
Napoli nord depositata il 9/1/2023;
TRA
(C.F. , P. IVA , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimo Chiaia (C.F. e C.F._1 dall'avv. Gianluca Reggioli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Ugo Torsi (C.F. ) in Avellino alla F. Iannaccone n. 4; C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._4
Martinelli (C.F. ), in forza di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato C.F._5 presso il suo studio in San Cipriano D'Aversa alla via Po n. 11;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da memorie di precisazione ex artt. 189 e 352 c.p.c. e ribadite nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato il 6/7/2023, la società si Parte_1 doleva della ingiustizia della decisione resa nella sentenza n. 37/2023 del Giudice di Pace di Napoli nord, depositata il 9/1/2023, nella parte in cui l'aveva condannata a restituire ad Controparte_1 gli oneri assicurativi non maturati per effetto della estinzione anticipata del contratto di prestito personale con cessione di quote dello stipendio n. 5015514, stipulato con il Controparte_2
27/3/2007 ed estinto il 1/3/2013.
L'appellante lamentava che la sentenza era viziata sotto diversi profili.
Anzitutto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel calcolare la quota di polizza rimborsabile: in particolare, avrebbe disatteso l'applicazione dell'art. 22, co. 15 quater e co. 15 quinquies, L.
221/2012, applicabile per ragioni temporali alla fattispecie in oggetto, che avrebbe limitato la quota di premio da restituire secondo un criterio diverso dal cd. pro rata temporis e che sarebbe stato prescelto anche nelle condizioni della polizza.
Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe ingiustamente disatteso l'eccezione di prescrizione, per decorso del termine breve ex art. 2952 co. 2 c.c. a far data dalla estinzione del contratto del 1/3/2013 o, al più tardi, dal rimborso del rateo del premio assicurativo del 26/5/2016.
Sul piano intertemporale, avrebbe errato nella individuazione della normativa applicabile, perché
l'art. 125 sexies t.u.b. impiegato a fondamento della decisione non era ancora stato introdotto dal d.lgs. 141/2010 al momento della conclusione del contratto.
In definitiva, predicava il diritto ad ottenere la integrale riforma della sentenza di primo grado e la ripetizione delle somme versate nella sua esecuzione, tenuto conto che la società aveva già provveduto spontaneamente a rimborsare € 360,28, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellata con deposito di rituale comparsa di risposta, nella quale respingeva gli avversi assunti e insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, difendeva l'applicazione del criterio cd. pro rata temporis e respingeva la eccepita prescrizione, per la natura di indebito del credito restitutorio. Sul piano intertemporale, rammentava che l'art. 125 sexies t.u.b. era stato introdotto sulla scorta di un principio già immanente nel sistema e ricognitivo del precedente art. 125 t.u.b. In definitiva, chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese di lite.
Verificata l'integrità del contraddittorio, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione, in virtù degli artt. 189 e 352 c.p.c.
Nella ricostruzione dei fatti di causa, vale la pena rammentare che il aveva sottoscritto in CP_1 data 27/3/2007 con la società un contratto di finanziamento mediante cessione del Controparte_2 quinto della retribuzione e per l'effetto, la finanziaria aveva mutuato la somma lorda di € 36.000,00 comprensivo dei premi assicurativi dovuti per il rischio di perdita dell'impiego o di premorienza del mutuatario.
Il piano di ammortamento pattuito prevedeva la restituzione rateale della somma in 120 rate mensili di € 300,00 cadauna. Al mutuatario veniva poi attribuita la facoltà di recedere dal contratto mediante rimborso anticipato delle somme residue. Il regolamento contrattuale precisava che in ogni caso “non sarà rimborsato alcuno dei costi, commissioni, spese d'oneri riconosciuti all'atto della erogazione”, ivi compresi i costi assicurativi, ma sarebbe stato accordato esclusivamente l'“abbuono degli interessi per il periodo di ammortamento non goduto” (art. 5 del contratto).
Nel contratto di finanziamento, infatti, era stata pattuita la stipulazione di una assicurazione a beneficio della finanziaria ai sensi degli artt. 1891 c.c. e 54 d.P.R. 180/1956, per tutelarla contro il rischio di perdita dell'impiego o di premorienza del mutuatario, a garanzia del “rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto” (cfr. contratto).
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico occorre esaminare i motivi di appello.
Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità alla eccezione di prescrizione, che all'apparenza si presenta come la ragione più liquida di accoglimento dell'appello
(cfr. CA civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma, 02/11/2020, n.7091).
L'eccezione tuttavia è infondata.
Il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione di somme trattenute in occasione della CP_1 estinzione anticipata del finanziamento, nelle forme di un'azione di ripetizione dell'indebito, che soggiace all'ordinario termine di prescrizione decennale. L'attore non ha esercitato diritti che discendono dal contratto di assicurazione, come il diritto al pagamento delle rate del premio, ma ha esercitato un diritto di altra natura, che si pretende originato da un indebito oggettivo;
anzi, le parti non hanno mai messo in dubbio che gli oneri assicurativi siano stati effettivamente versati.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità. La Corte di CA ha infatti affermato che “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, per la parte che
l'assicurato assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all'art. 2952 c.c., in quanto scaturente dall'indebito
e non dal contratto di assicurazione” (così Cass. 6413/2023).
Non si condivide pertanto la tesi dell'appellante, perché il diritto azionato non è riconducibile ai casi previsti dall'art. 2952 c.c. per l'applicazione del termine di prescrizione breve (in senso conforme si veda anche la sentenza di questo Tribunale del 2 luglio 2024 allegata dallo stesso appellante).
Nel merito, l'appellante sostiene la tesi della irripetibilità della residua quota di oneri assicurativi.
L'atto di appello riposa sulla inesistenza nell'ordinamento di una norma generale che, all'epoca della fattispecie, obbligasse le imprese di assicurazione alla loro restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Nel confutare la ricostruzione giuridica svolta nella sentenza appellata, la società ha evidenziato che la norma impiegata dal giudice di prime cure a fondamento della decisione non era ancora vigente all'epoca della fattispecie. L'art. 125 sexies t.u.b. infatti è stato introdotto solo con il d.lgs.
141/2010, che è entrato in vigore solo il 19/9/2010, successivamente alla conclusione del contratto,
e che comunque non sarebbe applicabile alle imprese di assicurazione, ma soltanto agli istituti di credito.
Seguendo la ricostruzione dell'appellante, l'originaria formulazione dell'art. 125 co. 2 t.u.b. non contemplava analogo diritto alla restituzione dei costi residui del credito, perché il CICR non avrebbe mai dato attuazione alla norma in via regolamentare. Secondo la sua prospettazione, la fonte dell'obbligo si ricaverebbe invece nella normativa di settore,
a livello primario, nella legge n. 221/2012, che ha introdotto in sede di conversione l'art. 22, comma
15 quater, nel d.l. 179/2012.
La novella prevedeva testualmente: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
Al comma 14 quater, introdotto contestualmente, si precisava l'ambito di applicazione temporale della norma: “Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da
15-quater a 15-sexies”.
La ricostruzione giuridica svolta dall'appellante non può essere condivisa.
La società muove dal criticabile presupposto che, prima della introduzione dell'art. 125 sexies t.u.b., l'ordinamento ignorasse il diritto del mutuatario alla ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata, negandogli ogni tutela.
Al contrario, l'interprete non può arrestarsi ad un'analisi testuale e atomistica delle norme di settore, ma deve ampliare l'indagine all'ordinamento giuridico nel suo complesso, al fine di pervenire ad una soluzione coerente con l'intero sistema normativo.
Costituisce principio ormai acquisito nell'ordinamento che il mutuatario abbia diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento, rispetto alla sua naturale scadenza, ottenendo una congrua riduzione del costo del credito.
Tale principio si è sviluppato negli anni nel solco di una giurisprudenza europea spiccatamente favorevole alla tutela del consumatore, incline a superare le categorie elaborate dalle tradizioni giuridiche degli stati membri, in funzione del preminente scopo di protezione del contraente debole del rapporto negoziale.
Già l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE stabiliva che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Successivamente, la direttiva 90/88/CEE ha modificato la precedente direttiva 87/102/CEE, specificando che per costo totale del credito al consumatore debba intendersi in forma onnicomprensiva “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.
Le direttive in materia di credito al consumo sono state recepite in data ampiamente anteriore alla entrata in vigore del testo unico bancario già dalla legge 142/1992, all'art. 18, rubricato “credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE”.
Successivamente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (cd. testo unico bancario), è stato espressamente enunciato all'art. 125 co. 2 che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Il testo unico si è poi ulteriormente arricchito per effetto dell'evoluzione delle riflessioni svolte sulla tutela del consumatore in ambito europeo.
La direttiva 2008/48/CE, all'art. 16, ha stabilito che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Di conseguenza, il d.lgs. 141/2010 ha interamente riformato il capo II del titolo VI del testo unico bancario in materia di credito al consumo, introducendo contestualmente l'art. 125 sexies in tema di estinzione anticipata: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La norma deve essere interpretata conformemente alla intentio legis del legislatore europeo, da ricostruire secondo le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nella causa C-383/18, anche nota come Lexitor, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal
Tribunale polacco di Lublino, con sentenza del 11/9/2019 ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza ha impresso una chiave di lettura univoca della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies t.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE. I giudici sovranazionali hanno confermato l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superato la distinzione tra i costi dipendenti dalla durata del contratto (cd. recurring) e quelli che maturano in via istantanea all'atto del suo perfezionamento (cd. upfront), in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi upfront inaugurata dalla Corte di
Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue, volte a negare la ripetibilità dei costi cd. upfront, perché
l'“effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto” (cfr. sent. cit.).
La pronuncia ha offerto un prezioso contributo nella speculazione attorno al diritto del consumatore alla ripetibilità dei costi del credito e un valido supporto ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies t.u.b.
Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3
Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri. Come organo dello Stato, il giudice nazionale è anche destinatario degli effetti diretti della direttiva, al cui contenuto precettivo non ha facoltà di sottrarsi, e quindi è a maggior ragione vincolato dal diritto europeo nella sua opera di interpretazione del diritto interno.
La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è stata riconosciuta anche dalla CA (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass. 8/2/2016 n. 2468;
Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
L'interpretazione fornita dai giudici europei ha poi offerto lo spunto per una ulteriore modifica delle norme del testo unico bancario. L'art. 11-octies co. 2 d.l. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, ha novellato ancora una volta l'art. 125 sexies t.u.b. nella forma attualmente vigente: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
La complessa disamina dimostra che il principio della riduzione del costo del credito è immanente nell'ordinamento già da tempo risalente, prima ancora della sua positiva espressione. La codificazione operata dagli artt. 125 sexies t.u.b. e 22 L. 221/2012 avrebbe assunto una portata non innovativa, ma meramente dichiarativa di principio già introdotto nel sistema dalle fonti sovranazionali, senza possibilità per il legislatore nazionale o per il giudice interno di disattenderlo
(così anche la giurisprudenza di questo Tribunale: a titolo esemplificativo, cfr. sent. Tribunale di
Napoli nord, 27/2/2023).
Il giudice nazionale non ha possibilità di abdicare ai principi sovranazionali, ma è obbligato alla pratica della interpretazione conforme, piegando il testo normativo al perseguimento dello scopo perseguito dalle direttive europee anche prima del loro formale recepimento e selezionando, tra tutti i significati che possono essere estratti dalle norme nazionali vigenti, quelli realmente conformi agli obiettivi di tutela fissati nel consesso europeo.
Questa soluzione ermeneutica appare confortata anche dalla norma intertemporale contenuta nell'art. 22, comma 15 quater, nel d.l. 179/2012. Secondo questa norma, il principio della ripetibilità dei costi assicurativi, espressamente enunciato nel testo normativo, doveva essere riconosciuto anche ai contratti già conclusi prima della entrata in vigore della legge di conversione.
Questa soluzione non sarebbe stata possibile se il legislatore non avesse riconosciuto alla novella un mero carattere dichiarativo, anziché innovativo, perché solo le norme dichiarative o interpretative possono avere efficacia retroattiva alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore.
Così ricostruito il complesso sistema normativo di riferimento, nel caso in esame si impongono le consequenziali conclusioni.
All'epoca della stipulazione del contratto, il 27/3/2007, non erano ancora entrati in vigore né l'art. 125 sexies t.u.b., né l'art. 22 L. 221/2012. Era tuttavia in vigore l'art. 125 co. 2 t.u.b. che, nella sua precedente formulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Il CICR, tuttavia, non vi ha mai dato attuazione.
Secondo un orientamento minoritario, condiviso dall'appellante, questa omissione avrebbe svuotato la norma di significato precettivo, privando il consumatore del diritto ad ottenere una equa riduzione del costo del credito, in caso di adempimento anticipato (così Tribunale di Napoli, sentenza n. 924 del 25/1/2019, di cui all'allegato n. 12 del fascicolo della parte appellante, recentemente esaminata dalla ordinanza della Corte di CA n. 25977/2023).
Questa interpretazione però non può essere condivisa.
Il principio della ripetibilità dei costi del credito in caso di estinzione anticipata del rapporto affonda in una profonda stratificazione di norme nazionali e sovranazionali, che non può essere rinnegata sul rilievo della assenza di una disciplina interna di dettaglio. Diversamente opinando, si assegnerebbe alle fonti secondarie una forza superiore a quella delle fonti primarie, con inammissibile sovversione della gerarchia delle fonti. Al contrario, la norma si presenta completa nel suo significato precettivo anche prescindendo dall'intervento di fonti secondarie, con il risultato che non può essere disapplicata dall'interprete.
Questa seconda tesi è stata ampiamente seguita nella giurisprudenza di merito. In contrasto con il precedente orientamento, il Tribunale partenopeo ha recentemente affermato che: “Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. (…) Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti. Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni” (Tribunale Napoli, 26/05/2023, n. 5470).
Questa interpretazione, alla quale si intende prestare adesione, è stata da ultimo seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità. Nel cassare la sentenza del Tribunale di Napoli dapprima menzionata, la Corte di CA ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (CA civile, ord. n. 25977 del 6/09/2023).
Ne consegue che al consumatore non possa essere negata la ripetizione dei costi del credito, per la quota successiva alla estinzione del rapporto, anche in forza del vecchio art. 125 t.u.b.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'art. 125 t.u.b non appare affatto circoscritto ai rapporti tra il consumatore e l'istituto di credito. La norma anzi ribadiva con ampia formulazione il
“diritto del consumatore” a una riduzione del costo totale del credito, diritto che non può essere negato o compresso in funzione dell'identità dell'accipiens, in forza di un'arbitraria interpretazione restrittiva che non trova legittimazione normativa. Al contrario, l'interpretazione della norma deve essere condotta in un'ottica di sistema e dunque deve essere piegata all'obiettivo sostanziale di perseguimento della tutela del consumatore, secondo una interpretazione conforme all'intentio legis del legislatore europeo.
Pertanto, sul piano normativo, il diritto del consumatore alla ripetizione degli oneri assicurativi non può essere messa in discussione. L'appellante ha comunque insistito affinché fosse correttamente rideterminato il quantum da rimborsare al consumatore, rinunciando all'applicazione del criterio pro rata temporis.
Questo motivo di appello è parimenti infondato.
L'appellante, infatti, sostiene che la determinazione debba essere informata ai criteri stabiliti dagli artt. 22 comma 15 quater e comma 15 quinquies L. 221/2012, ma queste norme non sono applicabili temporalmente alla fattispecie in oggetto, perché entrate in vigore successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale.
Tra l'altro, lo stesso art. 22, comma 14 quater, L. 221/2012 imponeva alle imprese assicuratrici l'esplicito l'adeguamento dei contratti in essere alle nuove disposizioni;
tuttavia, non risulta che la compagnia abbia aggiornato le condizioni negoziali. Al contrario, agli atti del fascicolo non si rinviene alcun riferimento, nemmeno in forma sommaria, ai criteri preventivamente scelti per il rimborso in caso di estinzione anticipata. Non si comprende quindi l'argomento, energicamente sostenuto dall'appellante, secondo cui il mutuatario avesse accettato o fosse comunque consapevole che sarebbe stato rimborsato secondo questi criteri.
In assenza di altra esplicita opzione, appare equo confermare l'applicazione del criterio pro rata temporis, che determina il rimborso in misura proporzionale al tempo non goduto.
In definitiva, l'appello è infondato e va rigettato.
Nel regolamento delle spese di lite, non si può ignorare il recente contributo nomofilattico della
Corte di CA, che è intervenuta solo in corso di causa a comporre i profondi contrasti giurisprudenziali che hanno animato la materia e che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da
Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Dispone la compensazione delle spese;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello.
Aversa, 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo