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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/08/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 4574/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Federica Gatti
Domicilio eletto: in Genova, Via Colombo n. 12/10 sc. D
presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Federica Gatti
Domicilio eletto: in Genova, Via Colombo n. 12/10 sc. D presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da ricorso congiunto proposto il 09.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e Parte_1 Controparte_1 allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio celebrato con rito civile in data 30.10.1978, in Castel Gandolfo (RM);
- Che dall'unione coniugale nascevano i figli (Albano Laziale, Per_1
20.12.1981), (Albano Laziale, 17.04.1987) e Per_2 Per_3
( , 01.12.1989), tutti oggi ampiamente maggiorenni ed Persona_4 economicamente autonomi;
- Che le parti in data 28.02.2023 addivenivano a separazione personale consensuale a seguito di dichiarazione resa presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Recco con la procedura ex DL 132/2014;
- Che in seguito alla separazione le parti in data 16.04.2024 addivenivano altresì ad accordo presso il Comune di Recco, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, per lo scioglimento del loro matrimonio;
- Che con tale accordo le parti prevedevano la corresponsione di un assegno divorzile da parte di in favore della Controparte_1 ex moglie , pari ad € 100,00 mensili;
Parte_1
- Che a seguito del suo pensionamento, Parte_1 previsto per settembre 2025, avrà una flessione del proprio reddito mensile;
- Di essere pertanto addivenute ad accordo, vista la mutata situazione, stabilendo concordemente di aumentare l'ammontare del citato assegno divorzile da € 100,00 ad € 150,00.
Su tali presupposti le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle stesse davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data
12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recependo le condizioni indicate in ricorso.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a modifica ed integrazione delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle stesse davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data
12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data 12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Laureana di RE (RC) il 10.01.1957
e
(c. f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RE (RC) il 04.10.1954
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
CONDIZIONI
1) A parziale modifica di quanto stabilito con accordo di scioglimento del matrimonio sancito dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Recco in data 16.04.2024 (v. Negoziazione Assistita: doc. 4), le stesse concordano che il sig. Controparte_1
verserà alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la maggior somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della sentenza;
2) Fermo il corretto adempimento di quanto sopra, i sig.ri CP_1
e dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore Pt_1
questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente relatore
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 4574/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Federica Gatti
Domicilio eletto: in Genova, Via Colombo n. 12/10 sc. D
presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Federica Gatti
Domicilio eletto: in Genova, Via Colombo n. 12/10 sc. D presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
come da ricorso congiunto proposto il 09.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo e Parte_1 Controparte_1 allegavano in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio celebrato con rito civile in data 30.10.1978, in Castel Gandolfo (RM);
- Che dall'unione coniugale nascevano i figli (Albano Laziale, Per_1
20.12.1981), (Albano Laziale, 17.04.1987) e Per_2 Per_3
( , 01.12.1989), tutti oggi ampiamente maggiorenni ed Persona_4 economicamente autonomi;
- Che le parti in data 28.02.2023 addivenivano a separazione personale consensuale a seguito di dichiarazione resa presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Recco con la procedura ex DL 132/2014;
- Che in seguito alla separazione le parti in data 16.04.2024 addivenivano altresì ad accordo presso il Comune di Recco, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, per lo scioglimento del loro matrimonio;
- Che con tale accordo le parti prevedevano la corresponsione di un assegno divorzile da parte di in favore della Controparte_1 ex moglie , pari ad € 100,00 mensili;
Parte_1
- Che a seguito del suo pensionamento, Parte_1 previsto per settembre 2025, avrà una flessione del proprio reddito mensile;
- Di essere pertanto addivenute ad accordo, vista la mutata situazione, stabilendo concordemente di aumentare l'ammontare del citato assegno divorzile da € 100,00 ad € 150,00.
Su tali presupposti le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle stesse davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data
12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recependo le condizioni indicate in ricorso.
Ritenuto che tali condizioni concordate dalle parti, a modifica ed integrazione delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle stesse davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data
12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica e integrazione delle condizioni di divorzio di cui all'accordo concluso dalle parti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Recco, in data 12.03.2024, confermato in data 16.04.2024, nella procedura di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
(c. f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Laureana di RE (RC) il 10.01.1957
e
(c. f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RE (RC) il 04.10.1954
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
CONDIZIONI
1) A parziale modifica di quanto stabilito con accordo di scioglimento del matrimonio sancito dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Recco in data 16.04.2024 (v. Negoziazione Assistita: doc. 4), le stesse concordano che il sig. Controparte_1
verserà alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_1
divorzile, la maggior somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della sentenza;
2) Fermo il corretto adempimento di quanto sopra, i sig.ri CP_1
e dichiarano di avere già regolato ogni ulteriore Pt_1
questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4