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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2504/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MARCHESI MICHELE e con l'avv. CAPRILE LIVIO;
1 parte convenuta: , codice fiscale: , con l'avv. MIRA CP_1 P.IVA_2
MASSIMO;
OGGETTO:
Risarcimento del danno da contratto del trasporto di cose.
CONCLUSIONI
per parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris rejectis, previe le pronunce tutte, anche
istruttorie, meglio viste:
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o extra-contrattuale, che per colpa grave e/o dolo del preposto della CP_1
di Bolzano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e condannarla al
risarcimento della somma di € 31.391,09 o quella diversa meglio vista, o ritenuta di
giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex D.L. 132/2014 sulla
somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo relativa alla perdita
delle merci della on vittoria di diritti ed onorari tutti di causa”. CP_2
per parte convenuta:
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito
2 - in via preliminare: per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la
decadenza/prescrizione dell'azione avversaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1698 c.c.;
- nel merito: per i motivi di cui al presente atto, rigettare le domande tutte
avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in subordine: per i motivi di cui al presente atto, nella denegata ipotesi
di configurabilità di responsabilità in capo alla convenuta, applicare l'art. 1696 c.c.
con conseguente limitazione al risarcimento del danno secondo i parametri ivi
indicati;
- in ogni caso: con vittoria delle spese causa, compensi, anticipazioni e spese
generali, oltre all'IVA ed al CAP”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'assicurazione agisce in rivalsa ex art. 1916 Parte_1
c.c. nei confronti di per un importo complessivo di € 31.391,00, CP_1
indennizzato in virtù di apposita polizza assicurativa1 stipulata con OVER SPA per la perdita di cose trasportate, della quale ritiene responsabile il convenuto-vettore sia per responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto (art. 1693 c.c.) sia per responsabilità extracontrattuale e, in entrambi i casi, “per colpa grave e/o dolo”
(conclusioni sopra riportate). 1 Si tratta della “polizza 60615590 a copertura dei c.d. 'rischi trasporto'” (atto di citazione, p. 6, punto 36).
3 2. Infatti, tra l'assicurata OVER SPA e (filiale di Bari/Modugno) CP_1
vigeva negli anni 2019 e 20202 un “contratto continuativo di trasporto, in base al
quale la seconda si impegnava a svolgere per la prima i trasporti delle merci in
partenza ed arrivo allo stabilimento della Over” (atto di citazione, p. 1, n. 1). La
merce trasportata consisteva, in linea con l'oggetto commerciale della OVER SPA, in capi di abbigliamento, da trasferire in modalità bidirezionale tra la sede (di Castellano
Grotte) e le filiali o le società esterne collegate.
3. Oggetto della presente controversia sono quattro trasporti eseguiti nell'anno 2020,
nell'ambito di una moltitudine di spedizioni che la convenuta quantifica in “una
media di 15 al giorno… senza mai alcuna contestazione o sinistro” (comparsa, p. 3),
circostanza non specificamente contestata dall'attrice nella sua prima presa di posizione3. Seguendo l'esposizione della parte ricorrente nell'atto di citazione, si elencano di seguito i dati geografici e cronologici dei trasporti in questione, i numeri dei bollettini di consegna di , le rispettive perdite lamentate (numero CP_1
capi e danno monetario), le date delle lettere di responsabilizzazione inviate tramite
PEC da OVER SPA a e le somme indennizzate dall'attrice per le CP_1
quali chiede il risarcimento alla convenuta:
4 3.1. Torre del Greco4 → Controparte_3
• Data di consegna della merce: 04/06/2020.
• Bollettino di consegna : CE/20/044195 (doc. 2 di parte attrice). CP_1
• 14 colli, 1628 capi.
• Ammanco: 489 capi del valore di € 8.181,74.
• PEC di responsabilizzazione: 27/07/2020 (doc. 6 di parte attrice).
• ha liquidato: € 3.181,74. Parte_1
3.2. Palermo6 → Controparte_4
• Data di consegna della merce: 24/06/20207
• Bollettino di consegna : PA/20/008963 (doc. 10 di parte CP_1
attrice).
• 30 colli, 2328 capi.
• Ammanco: 769 capi del valore di € 14.692,83.
• PEC di responsabilizzazione: 27/07/2020 (doc. 14 di parte attrice).
• ha liquidato: € 9.692,83. Parte_1
3.3. Ginosa8 → San Salvo9
• Data di consegna della merce: 28/02/2020
5 • Bollettino di consegna : (doc. 17 di parte CP_1 C.F._1
attrice).
• 21 colli, 1680 capi.
• Ammanco: 800 capi del valore di € 15.882,30.
• PEC di responsabilizzazione: 24/07/2020 (doc. 20 di parte attrice).
• ha liquidato: € 10.882,30. Parte_1
3.4. Palmi10 → San Salvo
• Data di consegna della merce: non indicata (nell'atto di citazione, p. 5, si fa riferimento alla sola data di invio della merce da 10/09/2020)11, CP_5
• Bollettino di consegna : non allegato - nell'atto di citazione, p. CP_1
6, si indicano (senza allegarli) i documenti di trasporto (DDT) della stessa
OVER SPA: “Over-Palmi n. 6/7 del 10.09.2020 e 9 del 14.09.2020”;
• 42 colli, 3935 capi.
• Ammanco: 746 capi del valore di € 12.634,22.
• PEC di responsabilizzazione: 20/11/202012 (doc. 24 di parte attrice).
• ha liquidato: € 7.634,22. Parte_1
4. La convenuta , costituendosi in giudizio, ha tempestivamente CP_1
eccepito “in via preliminare” di “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione
dell'azione avversaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1698 c.c.” (atto di
6 citazione, p. 10 - eccezione riprodotta anche nelle conclusioni sopra riportate). Al
riguardo sostiene, “avendo scrupolosamente e diligentemente adempiuto ad una
percentuale di spedizioni pari a circa il 99,9% degli incarichi conferiti”, di
“escludere la colpa grave (o addirittura il dolo!) del vettore” (atto di citazione, p. 3).
Osserva, inoltre, che le riserve sollevate alla consegna dei colli non fondino, per la loro genericità, il presupposto dell'azione ai sensi dell'art. 1698 c.c., in quanto non permettono “al vettore di verificare il vizio” e ritiene che, sempre ai sensi dell'art.
citato, non “sia stata sollevata idonea denuncia entro e non oltre otto giorni dal
ricevimento” (atto di citazione, p. 5).
5. Nel merito, la convenuta rifiuta qualsiasi responsabilità, in quanto ritiene che, a seguito di una modifica della prassi da parte di OVER SPA, ossia a partire dall'applicazione, da parte dei mittenti della loro organizzazione, del solo scotch marchiato OVERKIDS per chiudere i colli (e-mail del 22/09/2020: doc. 1 di parte convenuta), i furti in questione non si sarebbero più verificati, a comprova dell'estraneità di agli stessi, “e non ha dovuto rimborsare CP_1 Pt_1
alcun sinistro” (prima memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta del 22/02/2024,
p. 4). La convenuta sostiene, infatti, che i furti si siano consumati prima della consegna dei colli al vettore, “ossia nel corso del confezionamento dello scatolone”
(prima memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta del 22/02/2024, p. 3). In mero subordine, chiede l'applicazione dei limiti al risarcimento previsti dall'art. 1696 c.c.
(cfr. le conclusioni sopra riportate).
7 6. La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse e assunte all'udienza del 07/07/2025. Con ordinanza del 04/08/2025 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato all'udienza del 09/09/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281sexies c.p.c.
7. Considerati gli atti di causa, i documenti allegati dalle parti e le prove testimoniali assunte, si ritiene che l'eccezione preliminare della convenuta CP_1
relativa all'estinzione dell'azione ai sensi dell'art. 1698 c.c. debba essere accolta,
sicché le domande dell'attrice devono essere rigettate e risulta superfluo decidere sugli altri aspetti assorbiti dalla causa.
8. L'”estinzione dell'azione nei confronti del vettore” (rubrica dell'art. 1698 c.c.) è
esclusa per “il caso di dolo o colpa grave del vettore”. L'attrice afferma che il vettore abbia operato per colpa grave o, addirittura, con dolo, ma non fornisce, al riguardo, prove convincenti. Invero, l'attrice che invoca l'eccezione del dolo, ossia una condotta intenzionale diretta a causare l'evento o ad accettarne consapevolmente il rischio, o quella della colpa grave, ossia una negligenza inescusabile consistente in uno scostamento marcato dagli standard minimi di diligenza, deve fornire, ai sensi dell'art. 1698 c.c., la prova di tali circostanze eccezionali13. L'onere della prova in questione si desume anche dall'art. 1696, comma 5, c.c., che vieta al vettore di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nei commi precedenti “ove sia
8 fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o
colpa grave”.
9. In particolare, non convince, come pretende l'attrice, dedurre la prova del dolo o della colpa grave dalla “sovrapposizione di nastri adesivi neutri su nastri logati per
non fare emergere subito la manomissione” (atto di citazione, p. 7), in quanto lo stratagemma riferito potrebbe benissimo essere stato messo in scena prima della consegna dei colli al vettore, affinché lo stesso non si avvedesse della manomissione dei colli già eseguita. Il problema di fondo dell'attrice consiste nell'impossibilità di fornire prove convincenti che i colli siano stati correttamente imballati in partenza e che le manomissioni si siano verificate durante il trasporto.
10. Superato il problema del dolo o della colpa grave che avrebbe impedito l'applicabilità dell'art. 1698 c.c. al caso in questione, non è difficile avvedersi della sussistenza dei tre requisiti della fattispecie estintiva richiesti dalla disposizione in questione, ossia il ricevimento delle cose trasportate (1) senza riserve (2) e il pagamento di quanto dovuto al vettore (3)14. Il primo requisito riguarda il ricevimento dei colli, circostanza non contestata, in quanto la questione riguarda unicamente i capi asseritamente mancanti all'interno degli stessi e non il numero dei colli. Il terzo requisito può essere facilmente riconosciuto come sussistente per presunzione (artt.
2727 e 2729 c.c.) in quanto le parti non hanno menzionato problemi di pagamento dei quattro trasporti in questione, ma l'attrice si era riferita ad “altri sinistri che, però,
essendo stati di modesta entità, non sono stati rimborsati da Over, ma CP_6
9 addebitati direttamente dalla Over alla che li ha regolarmente pagati” CP_1
(seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. della parte attrice del 20/02/2024, p. 2s).
11. Sussiste pure il secondo requisito, ossia l'accettazione dei colli “senza riserva”. È
questo, ovviamente, il caso del quarto trasporto (cfr. sopra sub
3.4. Palmi → San
Salvo), in cui manca il bollettino di e perciò qualsiasi riserva CP_1
formalizzata alla consegna (cfr. sopra l'annotazione 11); ma è pure il caso degli altri tre trasporti, per i quali sono stati prodotti, da entrambe le parti, i relativi bollettini di che contengono tutto il medesimo timbro del seguente tenore Parte_2
letterale: “SI ACCETTA MERCE CON RISERVA DI VERIFICA CONS. E
QUANTITÀ”. Trattasi di una clausola generica di stile che, per la mancanza di indicazioni concrete sui danni riscontrati, non consente al vettore di comprendere la natura della contestazione e di predisporre le opportune difese. La giurisprudenza della Cassazione ha richiesto, in una decisione risalente ma seguita fino ad oggi dall'unanime giurisprudenza di merito16, che dalla riserva deve risultare l'entità della perdita o la natura dell'avaria: “Infatti l'art. 1698 cod. civ. stabilisce la decadenza del
destinatario dai suoi diritti qualora questo mediante esplicite riserve, ovvero in modo
implicito mediante astensione dal pagamento, non metta il vettore sull'avviso circa
l'eventualità di una controversia. La legge non dà alcuna norma circa il modo in cui
il destinatario deve adempiere quest'onere. Pertanto, si deve ritenere che le riserve
10 possano essere poste in essere in qualunque forma, purché siano rese note al vettore
ed abbiano contenuto determinato (indicazione dell'entità della perdita o della
natura dell'avaria)” (Cass. civ., Sez. III, 23/07/1990, n. 7463).
12. Va precisato che il bollettino CE/20/044195, prodotto dalla parte attrice con riferimento al primo trasporto (Torre del Greco → : sopra sub. 3.1.), Controparte_4
ossia il doc. 2, contiene, oltre il consueto timbro, l'aggiunta scritta a mano: “PER
COLLI MANOMESSI”. Si condivide l'eccezione della convenuta che ha contestato la genuinità dell'aggiunta, in quanto non presente sulla propria versione dello stesso documento (doc. 2 di parte convenuta) e, perciò, “non presente al momento della
consegna” (comparsa, p. 6). Confermano l'assenza della dicitura in questione sia il teste sig. (“Non c'è una riserva specifica sul Testimone_1
bollettino … se il pacco risulta aperto, l'operatore, di solito, scrive sul palmare (con
il quale ha letto il barcode) che sussiste questa manomissione”: verbale d'udienza del
07/07/2025) sia il teste sig. (“vero che il bollettino di consegna Testimone_2
CE/20/044195 (doc. 2) riporta una riserva generica, priva della dicitura 'per CP_1
colli manomessi' e che il relativo tracking risulta regolare e privo di segnalazioni in
fase di lettura del barcode;
Risposta: è vero”: verbale d'udienza del 07/07/2025).
Quest'ultimo teste, inoltre, ha confermato anche per gli altri due bollettini
(PA/20/00896317 e BA/20/01666518) che “il tracking risulta regolare e privo di
segnalazioni in fase di lettura del barcode” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
11 13. Sebbene l'attrice si sforzi di sottolineare che i colli consegnati “si presentavano in
evidente stato di scondizionamento, in parte aperti e richiusi con nostro adesivo
neutro e che di tale fatto veniva data formale riserva sul bollettino e CP_1
venivano immediatamente scattate fotografie dello stato delle merci” (la medesima frase si trova 4 volte nell'atto di citazione, in quanto ripetuta senza modifica alcuna per ogni trasporto in questione), nel caso che si volesse optare per la non riconoscibilità della perdita parziale o avaria nel momento della consegna, l'attrice non fornisce la prova, come suo dovere19, che la OVER SPA avesse denunziato il danno nel termine decadenziale di otto giorni dal ricevimento, come richiesto dall'art. 1698 c.c. Nell'elencare i dati salienti dei quattro trasporti si dava già atto delle rispettive “PEC di responsabilizzazione” e delle loro date di invio che sono tutte al di là degli otto giorni decadenziali prescritti. Si rileva, inoltre, che il testo delle dette
PEC (documenti 6, 14, 20 e 24 di parte attrice), identico nei quattro casi, contiene una responsabilizzazione generica: “vi riteniamo pienamente responsabili dei danni da
noi sostenuti” con la riserva che “la quantificazione vi sarà comunicata non appena
possibile”. Evidentemente, non si tratta di una denunzia della perdita parziale così
come richiesta dall'art. 1698 c.c. Si precisa che neanche la teste sig.ra
[...]
, che gestiva le predette denunzie in back office, Testimone_3
sapeva, una volta avendosi riservata di “controllare il contenuto dei colli rispetto al
12 documento di trasporto per comunicare successivamente eventuali mancanze
riscontrate”, di “indicare il tempo trascorso tra l'accettazione con riserva dei colli e
la comunicazione delle discordanze riscontrate” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
14. L'attrice ha azionato contro il convenuto anche la responsabilità extracontrattuale,
pur non precisando le circostanze fattuali e di diritto che giustificherebbero, nel caso de quo, l'applicazione di siffatta responsabilità. La pretesa è palesemente infondata.
Basta, al riguardo, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto di cose presenta un ambito di operatività estremamente limitato, non sussistente nel caso di perdita di cose trasportate: “Vero è che con riferimento alla perdita delle cose trasportate
dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il
concorso di regola non operi, perché 'ai fini della configurabilità del concorso tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento
del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente
autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art. 2043 cod civ;
pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità
extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente
o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui
inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di
fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto' (Cass. 14/05/1979, n. 2773)”
13 Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36270 del 28 dicembre 2023. Ne segue che anche questa pretesa risarcitoria dev'essere rigettata.
14. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e devono,
pertanto, essere rimborsate dall'attrice soccombente alla convenuta. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da € 26.001 a € 52.000 (valore della controversia: € 31.391,00), parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2504/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accoglie l'eccezione di estinzione delle azioni contrattuali sollevata dalla convenuta ai sensi dell'articolo 1698 del codice civile e, per l'effetto, dichiara CP_1
estinte le azioni derivanti dal contratto di trasporto di cose intercorso tra le parti e rigetta integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice a titolo di responsabilità contrattuale;
Parte_1
2. respinge, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice a titolo di Parte_1
responsabilità extracontrattuale;
14 3. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
a titolo di spese di lite, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre CP_1
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Secondo la convenuta, la collaborazione sussisteva anche negli anni seguenti: “I rapporti commerciali che legano Over e sono solidi, di lunga durata, tuttora in corso ed aventi ad oggetto migliaia di spedizioni ogni anno” CP_1 (comparsa, p. 2). 3 Cfr. memoria ex art. 171ter c.p.c. del 24/01/2024, p. 1s della parte attrice: “Codesta difesa nulla può sapere se le asserite numerose ulteriori spedizioni gestite da in fase di vendita non hanno subito problemi, cosiccome nulla CP_1 può sapere sul fatto che altre spedizioni di reso, oltre alle quattro di cui è causa, hanno subito sinistri”. Soltanto nella successiva memoria ex art. 171ter c.p.c. del 20/02/2024, la convenuta cambia rotta, affermando “che le manomissioni dei colli trasportati dalla per conto delle Over non sono state poche, ma anzi numerose, e che quelle CP_1 denunciate ad di cui oggi è causa, sono solo quelle di maggiore rilevanza”. Pt_1 4 Sede secondaria della OVER SPA. 5 è, come detto, la sede della OVER SPA. Controparte_4 6 Sede secondaria di OVER SPA. 7 L'atto di citazione presenta la data errata 04/06/2020: la data esatta della consegna si ricava dal bollettino di consegna. 8 Sede secondaria di OVER SPA. 9 Trattasi della “Ditta Petragnano Anastasia di San Salvo” (atto di citazione, p. 4), un'impresa esterna collegata alla OVER SPA. 10 Sede secondario della OVER SPA 11 Nella sua prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice ammette: “non siamo in possesso del bollettino , che, CP_1 probabilmente, dovrebbe essere il CS/20/103590” 12 È la data di invio della PEC;
la data del 16/11/2020, indicata nell'atto di citazione, p. 6, è la data (non rilevante) che figura nel testo della PEC. 13 Cfr. Corte d'appello civile Bologna sentenza n. 1677 del 27 agosto 2024: “Il destinatario, peraltro, deve ritenersi gravato dall'onere della prova circa la ricorrenza del dolo o colpa grave, elemento soggettivo impeditivo della fattispecie estintiva, ovvero, nel caso di avarie non riconoscibili, l'avvenuta denuncia entro otto giorni dalla scoperta”. 14 Per un elenco dei tre requisiti cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3983 del 28 novembre 1975 15 Cfr. i documenti 2, 3, e 4 di parte convenuta;
i bollettini prodotto dalla parte attrice sono indicati sopra sub punti 3.1., 3.2. e 3.3. 16 Infatti, trattasi fino ad oggi dell'unica sentenza massimata sul punto;
per esempi di applicazione della giurisprudenza di legittimità in questione cfr. ex multis: sentenze del Tribunale di Sondrio dell'08/06/2022 n. 218; del Tribunale di Torino del 07/04/2021 n. 1647; del Tribunale di Napoli del 18/05/2018, n. 4935. 17 Trasporto: Palermo → Castellano Grotte: cfr. sopra sub punto 3.2. 18 Trasporto: Ginosa → San Salvo: cfr. sopra sub punto 3.3. 19 Ancora una volta, il principio fondamentale che governa tale ripartizione dell'onere probatorio deriva dall'applicazione dell'articolo 2697 c.c, secondo cui chi eccepisce l'inefficacia di determinati fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel contesto specifico dell'articolo 1698 c.c., il committente che invochi l'eccezione prevista dalla seconda parte della norma per perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della riconsegna deve dimostrare di aver assolto l'onere della tempestiva denuncia;
cfr. la giurisprudenza di merito citata sopra nell'annotazione n. 13.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 2504/2023 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. MARCHESI MICHELE e con l'avv. CAPRILE LIVIO;
1 parte convenuta: , codice fiscale: , con l'avv. MIRA CP_1 P.IVA_2
MASSIMO;
OGGETTO:
Risarcimento del danno da contratto del trasporto di cose.
CONCLUSIONI
per parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contraris rejectis, previe le pronunce tutte, anche
istruttorie, meglio viste:
In via principale e nel merito accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o extra-contrattuale, che per colpa grave e/o dolo del preposto della CP_1
di Bolzano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e condannarla al
risarcimento della somma di € 31.391,09 o quella diversa meglio vista, o ritenuta di
giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi ex D.L. 132/2014 sulla
somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo relativa alla perdita
delle merci della on vittoria di diritti ed onorari tutti di causa”. CP_2
per parte convenuta:
“contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito
2 - in via preliminare: per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare la
decadenza/prescrizione dell'azione avversaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1698 c.c.;
- nel merito: per i motivi di cui al presente atto, rigettare le domande tutte
avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- nel merito, in subordine: per i motivi di cui al presente atto, nella denegata ipotesi
di configurabilità di responsabilità in capo alla convenuta, applicare l'art. 1696 c.c.
con conseguente limitazione al risarcimento del danno secondo i parametri ivi
indicati;
- in ogni caso: con vittoria delle spese causa, compensi, anticipazioni e spese
generali, oltre all'IVA ed al CAP”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'assicurazione agisce in rivalsa ex art. 1916 Parte_1
c.c. nei confronti di per un importo complessivo di € 31.391,00, CP_1
indennizzato in virtù di apposita polizza assicurativa1 stipulata con OVER SPA per la perdita di cose trasportate, della quale ritiene responsabile il convenuto-vettore sia per responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto (art. 1693 c.c.) sia per responsabilità extracontrattuale e, in entrambi i casi, “per colpa grave e/o dolo”
(conclusioni sopra riportate). 1 Si tratta della “polizza 60615590 a copertura dei c.d. 'rischi trasporto'” (atto di citazione, p. 6, punto 36).
3 2. Infatti, tra l'assicurata OVER SPA e (filiale di Bari/Modugno) CP_1
vigeva negli anni 2019 e 20202 un “contratto continuativo di trasporto, in base al
quale la seconda si impegnava a svolgere per la prima i trasporti delle merci in
partenza ed arrivo allo stabilimento della Over” (atto di citazione, p. 1, n. 1). La
merce trasportata consisteva, in linea con l'oggetto commerciale della OVER SPA, in capi di abbigliamento, da trasferire in modalità bidirezionale tra la sede (di Castellano
Grotte) e le filiali o le società esterne collegate.
3. Oggetto della presente controversia sono quattro trasporti eseguiti nell'anno 2020,
nell'ambito di una moltitudine di spedizioni che la convenuta quantifica in “una
media di 15 al giorno… senza mai alcuna contestazione o sinistro” (comparsa, p. 3),
circostanza non specificamente contestata dall'attrice nella sua prima presa di posizione3. Seguendo l'esposizione della parte ricorrente nell'atto di citazione, si elencano di seguito i dati geografici e cronologici dei trasporti in questione, i numeri dei bollettini di consegna di , le rispettive perdite lamentate (numero CP_1
capi e danno monetario), le date delle lettere di responsabilizzazione inviate tramite
PEC da OVER SPA a e le somme indennizzate dall'attrice per le CP_1
quali chiede il risarcimento alla convenuta:
4 3.1. Torre del Greco4 → Controparte_3
• Data di consegna della merce: 04/06/2020.
• Bollettino di consegna : CE/20/044195 (doc. 2 di parte attrice). CP_1
• 14 colli, 1628 capi.
• Ammanco: 489 capi del valore di € 8.181,74.
• PEC di responsabilizzazione: 27/07/2020 (doc. 6 di parte attrice).
• ha liquidato: € 3.181,74. Parte_1
3.2. Palermo6 → Controparte_4
• Data di consegna della merce: 24/06/20207
• Bollettino di consegna : PA/20/008963 (doc. 10 di parte CP_1
attrice).
• 30 colli, 2328 capi.
• Ammanco: 769 capi del valore di € 14.692,83.
• PEC di responsabilizzazione: 27/07/2020 (doc. 14 di parte attrice).
• ha liquidato: € 9.692,83. Parte_1
3.3. Ginosa8 → San Salvo9
• Data di consegna della merce: 28/02/2020
5 • Bollettino di consegna : (doc. 17 di parte CP_1 C.F._1
attrice).
• 21 colli, 1680 capi.
• Ammanco: 800 capi del valore di € 15.882,30.
• PEC di responsabilizzazione: 24/07/2020 (doc. 20 di parte attrice).
• ha liquidato: € 10.882,30. Parte_1
3.4. Palmi10 → San Salvo
• Data di consegna della merce: non indicata (nell'atto di citazione, p. 5, si fa riferimento alla sola data di invio della merce da 10/09/2020)11, CP_5
• Bollettino di consegna : non allegato - nell'atto di citazione, p. CP_1
6, si indicano (senza allegarli) i documenti di trasporto (DDT) della stessa
OVER SPA: “Over-Palmi n. 6/7 del 10.09.2020 e 9 del 14.09.2020”;
• 42 colli, 3935 capi.
• Ammanco: 746 capi del valore di € 12.634,22.
• PEC di responsabilizzazione: 20/11/202012 (doc. 24 di parte attrice).
• ha liquidato: € 7.634,22. Parte_1
4. La convenuta , costituendosi in giudizio, ha tempestivamente CP_1
eccepito “in via preliminare” di “accertare e dichiarare la decadenza/prescrizione
dell'azione avversaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1698 c.c.” (atto di
6 citazione, p. 10 - eccezione riprodotta anche nelle conclusioni sopra riportate). Al
riguardo sostiene, “avendo scrupolosamente e diligentemente adempiuto ad una
percentuale di spedizioni pari a circa il 99,9% degli incarichi conferiti”, di
“escludere la colpa grave (o addirittura il dolo!) del vettore” (atto di citazione, p. 3).
Osserva, inoltre, che le riserve sollevate alla consegna dei colli non fondino, per la loro genericità, il presupposto dell'azione ai sensi dell'art. 1698 c.c., in quanto non permettono “al vettore di verificare il vizio” e ritiene che, sempre ai sensi dell'art.
citato, non “sia stata sollevata idonea denuncia entro e non oltre otto giorni dal
ricevimento” (atto di citazione, p. 5).
5. Nel merito, la convenuta rifiuta qualsiasi responsabilità, in quanto ritiene che, a seguito di una modifica della prassi da parte di OVER SPA, ossia a partire dall'applicazione, da parte dei mittenti della loro organizzazione, del solo scotch marchiato OVERKIDS per chiudere i colli (e-mail del 22/09/2020: doc. 1 di parte convenuta), i furti in questione non si sarebbero più verificati, a comprova dell'estraneità di agli stessi, “e non ha dovuto rimborsare CP_1 Pt_1
alcun sinistro” (prima memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta del 22/02/2024,
p. 4). La convenuta sostiene, infatti, che i furti si siano consumati prima della consegna dei colli al vettore, “ossia nel corso del confezionamento dello scatolone”
(prima memoria ex art. 171ter c.p.c. della convenuta del 22/02/2024, p. 3). In mero subordine, chiede l'applicazione dei limiti al risarcimento previsti dall'art. 1696 c.c.
(cfr. le conclusioni sopra riportate).
7 6. La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse e assunte all'udienza del 07/07/2025. Con ordinanza del 04/08/2025 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato all'udienza del 09/09/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281sexies c.p.c.
7. Considerati gli atti di causa, i documenti allegati dalle parti e le prove testimoniali assunte, si ritiene che l'eccezione preliminare della convenuta CP_1
relativa all'estinzione dell'azione ai sensi dell'art. 1698 c.c. debba essere accolta,
sicché le domande dell'attrice devono essere rigettate e risulta superfluo decidere sugli altri aspetti assorbiti dalla causa.
8. L'”estinzione dell'azione nei confronti del vettore” (rubrica dell'art. 1698 c.c.) è
esclusa per “il caso di dolo o colpa grave del vettore”. L'attrice afferma che il vettore abbia operato per colpa grave o, addirittura, con dolo, ma non fornisce, al riguardo, prove convincenti. Invero, l'attrice che invoca l'eccezione del dolo, ossia una condotta intenzionale diretta a causare l'evento o ad accettarne consapevolmente il rischio, o quella della colpa grave, ossia una negligenza inescusabile consistente in uno scostamento marcato dagli standard minimi di diligenza, deve fornire, ai sensi dell'art. 1698 c.c., la prova di tali circostanze eccezionali13. L'onere della prova in questione si desume anche dall'art. 1696, comma 5, c.c., che vieta al vettore di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nei commi precedenti “ove sia
8 fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o
colpa grave”.
9. In particolare, non convince, come pretende l'attrice, dedurre la prova del dolo o della colpa grave dalla “sovrapposizione di nastri adesivi neutri su nastri logati per
non fare emergere subito la manomissione” (atto di citazione, p. 7), in quanto lo stratagemma riferito potrebbe benissimo essere stato messo in scena prima della consegna dei colli al vettore, affinché lo stesso non si avvedesse della manomissione dei colli già eseguita. Il problema di fondo dell'attrice consiste nell'impossibilità di fornire prove convincenti che i colli siano stati correttamente imballati in partenza e che le manomissioni si siano verificate durante il trasporto.
10. Superato il problema del dolo o della colpa grave che avrebbe impedito l'applicabilità dell'art. 1698 c.c. al caso in questione, non è difficile avvedersi della sussistenza dei tre requisiti della fattispecie estintiva richiesti dalla disposizione in questione, ossia il ricevimento delle cose trasportate (1) senza riserve (2) e il pagamento di quanto dovuto al vettore (3)14. Il primo requisito riguarda il ricevimento dei colli, circostanza non contestata, in quanto la questione riguarda unicamente i capi asseritamente mancanti all'interno degli stessi e non il numero dei colli. Il terzo requisito può essere facilmente riconosciuto come sussistente per presunzione (artt.
2727 e 2729 c.c.) in quanto le parti non hanno menzionato problemi di pagamento dei quattro trasporti in questione, ma l'attrice si era riferita ad “altri sinistri che, però,
essendo stati di modesta entità, non sono stati rimborsati da Over, ma CP_6
9 addebitati direttamente dalla Over alla che li ha regolarmente pagati” CP_1
(seconda memoria ex art. 171ter c.p.c. della parte attrice del 20/02/2024, p. 2s).
11. Sussiste pure il secondo requisito, ossia l'accettazione dei colli “senza riserva”. È
questo, ovviamente, il caso del quarto trasporto (cfr. sopra sub
3.4. Palmi → San
Salvo), in cui manca il bollettino di e perciò qualsiasi riserva CP_1
formalizzata alla consegna (cfr. sopra l'annotazione 11); ma è pure il caso degli altri tre trasporti, per i quali sono stati prodotti, da entrambe le parti, i relativi bollettini di che contengono tutto il medesimo timbro del seguente tenore Parte_2
letterale: “SI ACCETTA MERCE CON RISERVA DI VERIFICA CONS. E
QUANTITÀ”. Trattasi di una clausola generica di stile che, per la mancanza di indicazioni concrete sui danni riscontrati, non consente al vettore di comprendere la natura della contestazione e di predisporre le opportune difese. La giurisprudenza della Cassazione ha richiesto, in una decisione risalente ma seguita fino ad oggi dall'unanime giurisprudenza di merito16, che dalla riserva deve risultare l'entità della perdita o la natura dell'avaria: “Infatti l'art. 1698 cod. civ. stabilisce la decadenza del
destinatario dai suoi diritti qualora questo mediante esplicite riserve, ovvero in modo
implicito mediante astensione dal pagamento, non metta il vettore sull'avviso circa
l'eventualità di una controversia. La legge non dà alcuna norma circa il modo in cui
il destinatario deve adempiere quest'onere. Pertanto, si deve ritenere che le riserve
10 possano essere poste in essere in qualunque forma, purché siano rese note al vettore
ed abbiano contenuto determinato (indicazione dell'entità della perdita o della
natura dell'avaria)” (Cass. civ., Sez. III, 23/07/1990, n. 7463).
12. Va precisato che il bollettino CE/20/044195, prodotto dalla parte attrice con riferimento al primo trasporto (Torre del Greco → : sopra sub. 3.1.), Controparte_4
ossia il doc. 2, contiene, oltre il consueto timbro, l'aggiunta scritta a mano: “PER
COLLI MANOMESSI”. Si condivide l'eccezione della convenuta che ha contestato la genuinità dell'aggiunta, in quanto non presente sulla propria versione dello stesso documento (doc. 2 di parte convenuta) e, perciò, “non presente al momento della
consegna” (comparsa, p. 6). Confermano l'assenza della dicitura in questione sia il teste sig. (“Non c'è una riserva specifica sul Testimone_1
bollettino … se il pacco risulta aperto, l'operatore, di solito, scrive sul palmare (con
il quale ha letto il barcode) che sussiste questa manomissione”: verbale d'udienza del
07/07/2025) sia il teste sig. (“vero che il bollettino di consegna Testimone_2
CE/20/044195 (doc. 2) riporta una riserva generica, priva della dicitura 'per CP_1
colli manomessi' e che il relativo tracking risulta regolare e privo di segnalazioni in
fase di lettura del barcode;
Risposta: è vero”: verbale d'udienza del 07/07/2025).
Quest'ultimo teste, inoltre, ha confermato anche per gli altri due bollettini
(PA/20/00896317 e BA/20/01666518) che “il tracking risulta regolare e privo di
segnalazioni in fase di lettura del barcode” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
11 13. Sebbene l'attrice si sforzi di sottolineare che i colli consegnati “si presentavano in
evidente stato di scondizionamento, in parte aperti e richiusi con nostro adesivo
neutro e che di tale fatto veniva data formale riserva sul bollettino e CP_1
venivano immediatamente scattate fotografie dello stato delle merci” (la medesima frase si trova 4 volte nell'atto di citazione, in quanto ripetuta senza modifica alcuna per ogni trasporto in questione), nel caso che si volesse optare per la non riconoscibilità della perdita parziale o avaria nel momento della consegna, l'attrice non fornisce la prova, come suo dovere19, che la OVER SPA avesse denunziato il danno nel termine decadenziale di otto giorni dal ricevimento, come richiesto dall'art. 1698 c.c. Nell'elencare i dati salienti dei quattro trasporti si dava già atto delle rispettive “PEC di responsabilizzazione” e delle loro date di invio che sono tutte al di là degli otto giorni decadenziali prescritti. Si rileva, inoltre, che il testo delle dette
PEC (documenti 6, 14, 20 e 24 di parte attrice), identico nei quattro casi, contiene una responsabilizzazione generica: “vi riteniamo pienamente responsabili dei danni da
noi sostenuti” con la riserva che “la quantificazione vi sarà comunicata non appena
possibile”. Evidentemente, non si tratta di una denunzia della perdita parziale così
come richiesta dall'art. 1698 c.c. Si precisa che neanche la teste sig.ra
[...]
, che gestiva le predette denunzie in back office, Testimone_3
sapeva, una volta avendosi riservata di “controllare il contenuto dei colli rispetto al
12 documento di trasporto per comunicare successivamente eventuali mancanze
riscontrate”, di “indicare il tempo trascorso tra l'accettazione con riserva dei colli e
la comunicazione delle discordanze riscontrate” (verbale d'udienza del 07/07/2025).
14. L'attrice ha azionato contro il convenuto anche la responsabilità extracontrattuale,
pur non precisando le circostanze fattuali e di diritto che giustificherebbero, nel caso de quo, l'applicazione di siffatta responsabilità. La pretesa è palesemente infondata.
Basta, al riguardo, ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nel trasporto di cose presenta un ambito di operatività estremamente limitato, non sussistente nel caso di perdita di cose trasportate: “Vero è che con riferimento alla perdita delle cose trasportate
dovuta al comportamento colpevole del vettore, la giurisprudenza ritiene che il
concorso di regola non operi, perché 'ai fini della configurabilità del concorso tra
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento
del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, costituisca una entità avente
autonoma giuridica rilevanza come atto illecito, ai sensi dell'art. 2043 cod civ;
pertanto, in caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità
extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario (mittente
o terzo) di esse, in quanto l'obbligazione accessoria della custodia, il cui
inadempimento abbia determinato la perdita della merce, non è configurabile al di
fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto' (Cass. 14/05/1979, n. 2773)”
13 Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 36270 del 28 dicembre 2023. Ne segue che anche questa pretesa risarcitoria dev'essere rigettata.
14. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c. e devono,
pertanto, essere rimborsate dall'attrice soccombente alla convenuta. La liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo, avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da € 26.001 a € 52.000 (valore della controversia: € 31.391,00), parametri medi per le fasi di studio, introduzione,
istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 2504/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accoglie l'eccezione di estinzione delle azioni contrattuali sollevata dalla convenuta ai sensi dell'articolo 1698 del codice civile e, per l'effetto, dichiara CP_1
estinte le azioni derivanti dal contratto di trasporto di cose intercorso tra le parti e rigetta integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice a titolo di responsabilità contrattuale;
Parte_1
2. respinge, in quanto infondata in fatto e in diritto, anche la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice a titolo di Parte_1
responsabilità extracontrattuale;
14 3. condanna l'attrice a rifondere alla convenuta Parte_1
a titolo di spese di lite, € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre CP_1
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Secondo la convenuta, la collaborazione sussisteva anche negli anni seguenti: “I rapporti commerciali che legano Over e sono solidi, di lunga durata, tuttora in corso ed aventi ad oggetto migliaia di spedizioni ogni anno” CP_1 (comparsa, p. 2). 3 Cfr. memoria ex art. 171ter c.p.c. del 24/01/2024, p. 1s della parte attrice: “Codesta difesa nulla può sapere se le asserite numerose ulteriori spedizioni gestite da in fase di vendita non hanno subito problemi, cosiccome nulla CP_1 può sapere sul fatto che altre spedizioni di reso, oltre alle quattro di cui è causa, hanno subito sinistri”. Soltanto nella successiva memoria ex art. 171ter c.p.c. del 20/02/2024, la convenuta cambia rotta, affermando “che le manomissioni dei colli trasportati dalla per conto delle Over non sono state poche, ma anzi numerose, e che quelle CP_1 denunciate ad di cui oggi è causa, sono solo quelle di maggiore rilevanza”. Pt_1 4 Sede secondaria della OVER SPA. 5 è, come detto, la sede della OVER SPA. Controparte_4 6 Sede secondaria di OVER SPA. 7 L'atto di citazione presenta la data errata 04/06/2020: la data esatta della consegna si ricava dal bollettino di consegna. 8 Sede secondaria di OVER SPA. 9 Trattasi della “Ditta Petragnano Anastasia di San Salvo” (atto di citazione, p. 4), un'impresa esterna collegata alla OVER SPA. 10 Sede secondario della OVER SPA 11 Nella sua prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice ammette: “non siamo in possesso del bollettino , che, CP_1 probabilmente, dovrebbe essere il CS/20/103590” 12 È la data di invio della PEC;
la data del 16/11/2020, indicata nell'atto di citazione, p. 6, è la data (non rilevante) che figura nel testo della PEC. 13 Cfr. Corte d'appello civile Bologna sentenza n. 1677 del 27 agosto 2024: “Il destinatario, peraltro, deve ritenersi gravato dall'onere della prova circa la ricorrenza del dolo o colpa grave, elemento soggettivo impeditivo della fattispecie estintiva, ovvero, nel caso di avarie non riconoscibili, l'avvenuta denuncia entro otto giorni dalla scoperta”. 14 Per un elenco dei tre requisiti cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3983 del 28 novembre 1975 15 Cfr. i documenti 2, 3, e 4 di parte convenuta;
i bollettini prodotto dalla parte attrice sono indicati sopra sub punti 3.1., 3.2. e 3.3. 16 Infatti, trattasi fino ad oggi dell'unica sentenza massimata sul punto;
per esempi di applicazione della giurisprudenza di legittimità in questione cfr. ex multis: sentenze del Tribunale di Sondrio dell'08/06/2022 n. 218; del Tribunale di Torino del 07/04/2021 n. 1647; del Tribunale di Napoli del 18/05/2018, n. 4935. 17 Trasporto: Palermo → Castellano Grotte: cfr. sopra sub punto 3.2. 18 Trasporto: Ginosa → San Salvo: cfr. sopra sub punto 3.3. 19 Ancora una volta, il principio fondamentale che governa tale ripartizione dell'onere probatorio deriva dall'applicazione dell'articolo 2697 c.c, secondo cui chi eccepisce l'inefficacia di determinati fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel contesto specifico dell'articolo 1698 c.c., il committente che invochi l'eccezione prevista dalla seconda parte della norma per perdita parziale o avaria non riconoscibili al momento della riconsegna deve dimostrare di aver assolto l'onere della tempestiva denuncia;
cfr. la giurisprudenza di merito citata sopra nell'annotazione n. 13.