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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
15693 /2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.15693/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale di Brescia
n.4285/2017 ordine n.11217/2017 ruolo datato 11 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società di pagare alla società Parte_1 CP_1
la somma di euro 78.394,57 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
[...]
1 rilevato che la società proponeva rituale opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex articolo 649 cpc e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la nullità dell'articolo 8 del contratto di manutenzione stipulato dalle parti, con cui era prevista la corresponsione di una penale di euro 50.000,00 a fronte del recesso dal contratto da parte di essa società ingiunta prima del decorso di 60.000 ore di lavoro, osservando di essere stata costretta a recedere dal contratto a fronte dell'inadempienza della società ingiungente che ometteva di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, contestando altresì le fatture n.11001754, 11003115, 11004007 e
0011007940 del 2017 azionate in sede monitoria, ed eccependo infine l'illegittimo frazionamento del credito, domandando pertanto il risarcimento del danno subito da essa società opponente, da quantificarsi in corso di causa;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare CP_1
il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione ed eccependo la nullità dell'atto di citazione ex articolo 163 comma 7 e 163 bis cpc, e domandando poi nel merito il rigetto dell'opposizione, deducendo la validità ed efficacia della clausola n.8 del contratto de quo, di aver svolto l'attività prevista di manutenzione straordinaria (cfr. documento n.13 di parte opposta) e di aver interrotto ex articolo 1460 cc le successive attività di manutenzione ordinaria a
2 fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte della società opponente,
e contestando inoltre la deduzione avversaria di frazionamento del credito, atteso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, relativo al pagamento della penale e delle fatture di cui sopra, era maturato successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo n.6577/2016, inerente ad altro credito della medesima società ingiungente nei confronti della società ingiunta;
rilevato che nel corso dell'udienza del 17 gennaio 2018 la società opponente disconosceva il documento n.13 di parte opposta, che a propria volta ne chiedeva la verificazione, ed il giudice, con decreto 17 gennaio 2018 e nuovamente con ordinanza 20 maggio 2019, dava atto della tardività del disconoscimento in quanto non effettuato nel corso della prima udienza successiva alla produzione del documento ex articolo 215 cpc;
rilevato poi che successivamente il giudice istruttore, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex articolo 649 cpc ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
3 rilevato altresì che, rimessa la causa in istruzione per i chiarimenti indicati nell'ordinanza 5 aprile 2023, nessuno compariva per parte opponente il cui legale da tempo aveva dichiarato di rinunciare al mandato senza essere sostituito;
rilevato pertanto che la documentazione indicata da parte opponente non risultava effettivamente depositata, il giudice tratteneva di nuovo la causa in decisione;
ciò premesso, ritenuto innanzitutto che la causa può bene essere decisa sulla base della produzione documentale delle parti, attesa la genericità delle varie istanze istruttorie, come già riscontrato dal giudice istruttore con l'ordinanza 20 maggio
2019;
rilevato preliminarmente quanto all'eccezione di nullità sollevata dalla parte opposta, che ai sensi dell'articolo 164 comma 3 cpc la nullità della citazione è
sanata con la costituzione del convenuto e la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, come avvenuto nel caso di specie, per cui l'eccezione va rigettata;
rilevato poi nel merito che il credito oggetto d'ingiunzione ammonta ad euro
50.000,00 per il pagamento della penale prevista all'articolo 8 del contratto di manutenzione del 22 giugno 2010 stipulato dalle società e Parte_1
(cfr. documento 1 di parte opposta), nonché ad ulteriori euro 28.394,57 CP_1
4 per l'importo delle fatture n.11001754, n.11003115, n.11004007 e n.0011007940 del
2017 relative ai servizi di manutenzione ordinaria asseritamente eseguiti da
[...]
nei mesi di marzo e aprile 2017 e poi fino al 9 maggio 2017, data in cui la CP_1
società comunicava la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto Pt_1
contrattuale (cfr. documenti 4 e 5 di parte opposta);
rilevato quanto alla clausola penale che l'articolo 8 della clausola di manutenzione prevede che “è facoltà delle parti recedere anticipatamente dal contratto, prima del
raggiungimento delle 59.999 ore di funzionamento: la parte che intende recedere dovrà
riconoscere all'altra le penali dettagliate nell'allegato 1”, allegato dalle cui tabelle si ricava che il pagamento della penale gravava sulla società qualora il CP_1
recesso fosse esercitato sino alle 29.999 ore di esercizio motore dell'impianto di compostaggio, e gravasse poi sulla società qualora invece fosse esercitato Pt_1
nel periodo tra le 30.000 e le 59.999 ore di esercizio motore (cfr. documento 1 di parte opposta);
ritenuto che non appare fondata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale in questione, come sostenuto da parte opponente con riferimento agli artt. 1418 e
1181 cc, in quanto da un lato essa non appare contraria a norme imperative ed inderogabili e dall'altra si deve presumere essere stata liberamente e consensualmente pattuita dalle parti, in assenza di specifiche contestazioni in tal senso da parte opponente;
5 ritenuto altresì che il richiamo all'articolo 1181 cc risulta inconferente nel caso di specie, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta esserci stato un adempimento parziale da parte della società opposta atteso che dal CP_1
rapporto n.7704 del 28-29 gennaio 2016, sottoscritto anche dal signor
[...]
socio della società Biogas, e dalle relative fatture (cfr. documenti 32 e Per_1
33 di parte opposta) risulta che l'attività di manutenzione straordinaria, al contrario di quanto affermato da parte opponente, è stata effettivamente svolta dalla società allo scadere delle 30.000 ore di funzionamento CP_1
dell'impianto;
rilevato altresì che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. documenti 16 e
17 di parte opposta) risulta che a partire dal 30 gennaio 2017 la società CP_1
sospendeva ex articolo 1460 cc l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria e correttiva dell'impianto a fronte del mancato pagamento da parte di di una serie di fatture per un importo complessivo di euro 326.570,72 Pt_1
(poi aumentato ad euro 350.481,94 in data 26 aprile 2017), per cui all'evidenza il recesso effettuato in data 9 maggio 2017 dalla società opponente non risulta giustificato e, ai sensi della clausola n.8, il pagamento della penale è quindi dovuto alla società opposta;
ritenuto poi a questo riguardo che appaiono generiche ed irrilevanti le ulteriori contestazioni sollevate dalla società opponente relative al recesso dalla società
[..
[...] dei soci e e , considerato che questo Pt_2 Per_2 Per_3 Per_4
avveniva nel 2013 (cfr. documento 20 di parte opposta), ben tre anni dopo la stipulazione del contratto, ed in ogni caso non influiva sul rapporto contrattuale con la società CP_1
rilevato quanto alle fatture contestate che dalla documentazione agli atti non risulta quanto affermato dalla società opponente, ossia che il recesso sarebbe stato notificato alla società nel marzo 2017, ma risulta bensì che il rapporto CP_1
contrattuale si sia interrotto il 9 maggio 2017 (cfr. documento n. 4 di parte attrice), quando la società comunicava che si sarebbe avvalsa dei servizi di Pt_1
altra società per le attività di manutenzione straordinaria, per cui non si può
affermare che le il credito di cui alle fatture n.11001754, 11003115, 11004007 e
0011007940 del 2017 (cfr. documento 2 di parte opposta) non sia dovuto, in quanto relativo alle prestazioni di manutenzione ordinaria non sospese ex articolo
1460 cc, come risulta dalla corrispondenza tra le parti (cfr. documenti 4 e 5 di parte opposta) ed eseguite da nei mesi di marzo, aprile e nei primi 9 CP_1
giorni di maggio, in cui il rapporto contrattuale era ancora in essere tra le parti;
ritenuto altresì che va rigettata la domanda formulata dalla società opponente di risarcimento del danno per frazionamento del credito, considerato che, come dedotto anche da parte opposta, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in questa sede è maturato successivamente all'emissione del precedente decreto
7 ingiuntivo n.6577/2016, atteso che le prestazioni oggetto delle fatture venivano eseguite nei primi mesi del 2017 ed il recesso che giustifica il pagamento della penale è avvenuto solo in data 9 maggio 2017;
ritenuto pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, che l'opposizione formulata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n.4285/2017 Parte_1
ordine, n.11217/2017 ruolo del 11 luglio 2017 del Tribunale di Brescia va rigettata;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la società va condannata a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo;
CP_1
rilevato quanto alla domanda della società opposta di condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 cpc che non risultano elementi tali da consentire di affermare che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui la domanda in esame va rigettata;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione proposta dalla società CP_1
8 b) rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Brescia n.4285/2017 ordine n.11217/2017 ruolo datato 11 luglio 2017;
c) condanna la società a rimborsare alla società Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 12.000,00 per CP_1
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 7 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.15693/17 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del Tribunale di Brescia
n.4285/2017 ordine n.11217/2017 ruolo datato 11 luglio 2017 con cui veniva ingiunto alla società di pagare alla società Parte_1 CP_1
la somma di euro 78.394,57 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
[...]
1 rilevato che la società proponeva rituale opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo, domandando in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ex articolo 649 cpc e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la nullità dell'articolo 8 del contratto di manutenzione stipulato dalle parti, con cui era prevista la corresponsione di una penale di euro 50.000,00 a fronte del recesso dal contratto da parte di essa società ingiunta prima del decorso di 60.000 ore di lavoro, osservando di essere stata costretta a recedere dal contratto a fronte dell'inadempienza della società ingiungente che ometteva di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, contestando altresì le fatture n.11001754, 11003115, 11004007 e
0011007940 del 2017 azionate in sede monitoria, ed eccependo infine l'illegittimo frazionamento del credito, domandando pertanto il risarcimento del danno subito da essa società opponente, da quantificarsi in corso di causa;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare CP_1
il rigetto dell'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione ed eccependo la nullità dell'atto di citazione ex articolo 163 comma 7 e 163 bis cpc, e domandando poi nel merito il rigetto dell'opposizione, deducendo la validità ed efficacia della clausola n.8 del contratto de quo, di aver svolto l'attività prevista di manutenzione straordinaria (cfr. documento n.13 di parte opposta) e di aver interrotto ex articolo 1460 cc le successive attività di manutenzione ordinaria a
2 fronte del mancato pagamento del corrispettivo da parte della società opponente,
e contestando inoltre la deduzione avversaria di frazionamento del credito, atteso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede, relativo al pagamento della penale e delle fatture di cui sopra, era maturato successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo n.6577/2016, inerente ad altro credito della medesima società ingiungente nei confronti della società ingiunta;
rilevato che nel corso dell'udienza del 17 gennaio 2018 la società opponente disconosceva il documento n.13 di parte opposta, che a propria volta ne chiedeva la verificazione, ed il giudice, con decreto 17 gennaio 2018 e nuovamente con ordinanza 20 maggio 2019, dava atto della tardività del disconoscimento in quanto non effettuato nel corso della prima udienza successiva alla produzione del documento ex articolo 215 cpc;
rilevato poi che successivamente il giudice istruttore, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex articolo 649 cpc ed infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
3 rilevato altresì che, rimessa la causa in istruzione per i chiarimenti indicati nell'ordinanza 5 aprile 2023, nessuno compariva per parte opponente il cui legale da tempo aveva dichiarato di rinunciare al mandato senza essere sostituito;
rilevato pertanto che la documentazione indicata da parte opponente non risultava effettivamente depositata, il giudice tratteneva di nuovo la causa in decisione;
ciò premesso, ritenuto innanzitutto che la causa può bene essere decisa sulla base della produzione documentale delle parti, attesa la genericità delle varie istanze istruttorie, come già riscontrato dal giudice istruttore con l'ordinanza 20 maggio
2019;
rilevato preliminarmente quanto all'eccezione di nullità sollevata dalla parte opposta, che ai sensi dell'articolo 164 comma 3 cpc la nullità della citazione è
sanata con la costituzione del convenuto e la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, come avvenuto nel caso di specie, per cui l'eccezione va rigettata;
rilevato poi nel merito che il credito oggetto d'ingiunzione ammonta ad euro
50.000,00 per il pagamento della penale prevista all'articolo 8 del contratto di manutenzione del 22 giugno 2010 stipulato dalle società e Parte_1
(cfr. documento 1 di parte opposta), nonché ad ulteriori euro 28.394,57 CP_1
4 per l'importo delle fatture n.11001754, n.11003115, n.11004007 e n.0011007940 del
2017 relative ai servizi di manutenzione ordinaria asseritamente eseguiti da
[...]
nei mesi di marzo e aprile 2017 e poi fino al 9 maggio 2017, data in cui la CP_1
società comunicava la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto Pt_1
contrattuale (cfr. documenti 4 e 5 di parte opposta);
rilevato quanto alla clausola penale che l'articolo 8 della clausola di manutenzione prevede che “è facoltà delle parti recedere anticipatamente dal contratto, prima del
raggiungimento delle 59.999 ore di funzionamento: la parte che intende recedere dovrà
riconoscere all'altra le penali dettagliate nell'allegato 1”, allegato dalle cui tabelle si ricava che il pagamento della penale gravava sulla società qualora il CP_1
recesso fosse esercitato sino alle 29.999 ore di esercizio motore dell'impianto di compostaggio, e gravasse poi sulla società qualora invece fosse esercitato Pt_1
nel periodo tra le 30.000 e le 59.999 ore di esercizio motore (cfr. documento 1 di parte opposta);
ritenuto che non appare fondata l'eccezione di nullità della clausola contrattuale in questione, come sostenuto da parte opponente con riferimento agli artt. 1418 e
1181 cc, in quanto da un lato essa non appare contraria a norme imperative ed inderogabili e dall'altra si deve presumere essere stata liberamente e consensualmente pattuita dalle parti, in assenza di specifiche contestazioni in tal senso da parte opponente;
5 ritenuto altresì che il richiamo all'articolo 1181 cc risulta inconferente nel caso di specie, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta esserci stato un adempimento parziale da parte della società opposta atteso che dal CP_1
rapporto n.7704 del 28-29 gennaio 2016, sottoscritto anche dal signor
[...]
socio della società Biogas, e dalle relative fatture (cfr. documenti 32 e Per_1
33 di parte opposta) risulta che l'attività di manutenzione straordinaria, al contrario di quanto affermato da parte opponente, è stata effettivamente svolta dalla società allo scadere delle 30.000 ore di funzionamento CP_1
dell'impianto;
rilevato altresì che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. documenti 16 e
17 di parte opposta) risulta che a partire dal 30 gennaio 2017 la società CP_1
sospendeva ex articolo 1460 cc l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria e correttiva dell'impianto a fronte del mancato pagamento da parte di di una serie di fatture per un importo complessivo di euro 326.570,72 Pt_1
(poi aumentato ad euro 350.481,94 in data 26 aprile 2017), per cui all'evidenza il recesso effettuato in data 9 maggio 2017 dalla società opponente non risulta giustificato e, ai sensi della clausola n.8, il pagamento della penale è quindi dovuto alla società opposta;
ritenuto poi a questo riguardo che appaiono generiche ed irrilevanti le ulteriori contestazioni sollevate dalla società opponente relative al recesso dalla società
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[...] dei soci e e , considerato che questo Pt_2 Per_2 Per_3 Per_4
avveniva nel 2013 (cfr. documento 20 di parte opposta), ben tre anni dopo la stipulazione del contratto, ed in ogni caso non influiva sul rapporto contrattuale con la società CP_1
rilevato quanto alle fatture contestate che dalla documentazione agli atti non risulta quanto affermato dalla società opponente, ossia che il recesso sarebbe stato notificato alla società nel marzo 2017, ma risulta bensì che il rapporto CP_1
contrattuale si sia interrotto il 9 maggio 2017 (cfr. documento n. 4 di parte attrice), quando la società comunicava che si sarebbe avvalsa dei servizi di Pt_1
altra società per le attività di manutenzione straordinaria, per cui non si può
affermare che le il credito di cui alle fatture n.11001754, 11003115, 11004007 e
0011007940 del 2017 (cfr. documento 2 di parte opposta) non sia dovuto, in quanto relativo alle prestazioni di manutenzione ordinaria non sospese ex articolo
1460 cc, come risulta dalla corrispondenza tra le parti (cfr. documenti 4 e 5 di parte opposta) ed eseguite da nei mesi di marzo, aprile e nei primi 9 CP_1
giorni di maggio, in cui il rapporto contrattuale era ancora in essere tra le parti;
ritenuto altresì che va rigettata la domanda formulata dalla società opponente di risarcimento del danno per frazionamento del credito, considerato che, come dedotto anche da parte opposta, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto in questa sede è maturato successivamente all'emissione del precedente decreto
7 ingiuntivo n.6577/2016, atteso che le prestazioni oggetto delle fatture venivano eseguite nei primi mesi del 2017 ed il recesso che giustifica il pagamento della penale è avvenuto solo in data 9 maggio 2017;
ritenuto pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, che l'opposizione formulata dalla società avverso il decreto ingiuntivo n.4285/2017 Parte_1
ordine, n.11217/2017 ruolo del 11 luglio 2017 del Tribunale di Brescia va rigettata;
ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza, per cui la società va condannata a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo;
CP_1
rilevato quanto alla domanda della società opposta di condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 cpc che non risultano elementi tali da consentire di affermare che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui la domanda in esame va rigettata;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione proposta dalla società CP_1
8 b) rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di
Brescia n.4285/2017 ordine n.11217/2017 ruolo datato 11 luglio 2017;
c) condanna la società a rimborsare alla società Parte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 12.000,00 per CP_1
compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 7 marzo 2025
Il giudice
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