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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione II civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Tania Vettore Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Federica Benvenuti Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21.11.2024 al n. 23791/2024 R.G.,
DA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Maria Allegra Camerotto e AL IO) ricorrente
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(Avv. ti Paola Dalla Valle e Elisa Buso) resistente avente per oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di prole minorenne rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 16.09.2025, nella quale le parti hanno chiesto l'accoglimento di conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per scritti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: - dall'unione more uxorio intrattenuta dalle parti è nato in [...] - Mestre il
24.11.2019 (C.F.: ); Parte_2 C.F._3
- la parte ricorrente ha adito il Tribunale chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore laddove cio' risulti conforme all'interesse dello stesso all'esito di consulenza genitoriale, il collocamento prevalente del figlio presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno come da calendario proposto, nonché porsi a carico del padre a titolo di mantenimento del minore un contributo mensile “non inferiore ad euro 1.200,00, oltre alle spese straordinarie nella misura almeno del 70%”, oltre ad assegno unico universale nella misura del 100% a proprio favore;
con vittoria di spese di lite;
- contestualmente ella ha presentato ricorso ex art. 473 bis.15 c.p.c. (iscritto al sub - procedimento R.G.N. 23791/ 2024 – 1) avente ad oggetto la regolamentazione delle suddette questioni in via d'urgenza;
- parte resistente si è costituita per resistere;
- instaurato il contraddittorio tra le parti, è stata rigettata la richiesta cautelare dalla stessa formulata e confermata la residenza del figlio minore presso la casa del padre;
è stata inoltre disposta la permanenza paritetica del minore presso i genitori “secondo il calendario e i tempi già osservati dalle parti ed indicati nello schema di cui alla pagina 10 del ricorso cautelare introduttivo depositato dalla sig.ra ; sono stati adottati Parte_1
provvedimenti concernenti la frequenza scolastica di e disposta la presa in Parte_2
carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Venezia e del
Consultorio Familiare, le cui relazioni sono state acquisite agli atti;
- che il Tribunale visto l'art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c., ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- affidamento congiunto del minore a entrambi i genitori, con residenza Parte_2
formale presso il padre;
- iscrizione del figlio minore presso la Scuola prima pubblica “Leopardi” di Mestre;
pagina 2 di 4 - libera facoltà delle parti di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione del figlio, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: il figlio Parte_2
a settimane alternate trascorrerà con la madre il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola, con relativo pernotto in entrambe le giornate (SETTIMANA A) nonché il mercoledì, dall'uscita da scuola e con pernotto, e dal venerdì (dall'uscita da scuola) alla domenica alle ore 21:00 circa (SETTIMANA B); mentre i restanti giorni starà con il padre;
- rispetto alle vacanze estive, alle festività e ai ponti scolastici, vi è la libera facoltà delle parti di accordarsi, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: il figlio durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore due settimane, Parte_2
anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle feste natalizie i genitori alterneranno negli anni il periodo dal 25 dicembre al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
inoltre, si alterneranno negli anni nell'intero periodo pasquale;
si alterneranno, altresì, negli anni i ponti e le ulteriori ricorrenze (con la precisazione che la festività sarà accorpata al fine settimana se cade a ridosso dello stesso); da ultimo, il figlio trascorrerà il giorno del compleanno materno con la madre e il giorno del compleanno paterno con il padre;
- obbligo di di provvedere al versamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo economico al mantenimento del figlio minore, di un assegno mensile di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale del
20.09.2019;
- assegno unico e universale attribuito a entrambe le parti nella misura del 50%;
- spese di lite integralmente compensate”.
- che all'udienza del 16.9.2025 fissata per verifica dell'accettazione della proposta conciliativa, le parti sono addivenute ad accordo integrativo e modificativo della regolamentazione sopra riportata, ai sensi del quale, ferme le ulteriori statuizioni di cui alla citata proposta:
pagina 3 di 4 1. l'inizio delle vacanze natalizie (viglia di Natale sempre con il padre come da prassi delle relative famiglie;
giorno di Natale con la mamma) per cui l'alternanza delle settimane natalizie è dal 26 al 31 dicembre pomeriggio e dal 31 pomeriggio alla ripresa della scuola;
2. vacanze estive: settimane alternate tra i genitori a partire dalla fine della scuola e fino all'inizio della stessa, con possibilità per ciascun genitore di tenere con sé il figlio per due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
3. conferma della regolamentazione in base alla quale il weekend di competenza materna
(settimana B), terminerà la domenica sera;
4. decorrenza dell'assegno di euro 400,00 in via ordinaria e ripartizione, come da proposta conciliativa, delle spese straordinarie, dal 5 agosto 2025;
5. compleanni dei fratelli e da trascorrersi dagli stessi insieme, Parte_2 Per_1
ferma la regolazione ordinaria per quanto concerne il pernotto;
6. Spese di lite integralmente compensate.
***
Ritenuto che le condizioni concordate siano compatibili con il superiore interesse materiale e morale della prole e con i redditi delle parti e pertanto possano essere integralmente ratificati dal Tribunale;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole;
considerato che
le spese di lite vanno compensate stante l' accordo raggiunto;
P.Q.M.
Provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.11.2025
Il Presidente Dott.ssa Tania Vettore
Il Giudice rel./est. Dott.ssa Federica Benvenuti
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