Articolo 10 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 febbraio 1970
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Versione
1 agosto 1971
Art. 10.
I termini per la presentazione delle domande previste dagli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , e i termini per la presentazione delle domande previste dall' articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240 , si intendono prorogati di 90 giorni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 9-ter) che "La proroga prevista dall' articolo 10 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima".
Entrata in vigore il 1 agosto 1971