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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3993/2021 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Balzani, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTRICE
E
OM , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, giusta CP_1 mandato
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 12.03.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.05.2021, conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo: che il 23.07.2020, alle ore 8:15 circa, si trovava in alla via Controparte_2 CP_1
Duca degli Abruzzi quando, attraversando la strada sulle strisce pedonali in corrispondenza dell'incrocio con via Mario Bernardini, era caduta a causa di un avvallamento presente sul manto stradale;
che e avevano assistito all'evento; che Controparte_3 Parte_2
a seguito della caduta era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le CP_1 era stata diagnosticata una “frattura basicervicale del collo del femore destro” che aveva reso necessario un intervento chirurgico di artroprotesi;
che la malattia si era protratta complessivamente per 135 giorni e, nonostante la terapia riabilitativa, erano residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 20%; che, in qualità di proprietario e custode della strada, il doveva essere dichiarato responsabile dell'evento, ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., e condannato al risarcimento dei danni nella misura di euro 119.614,48 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda attorea, ritenendo non Controparte_2 sussistente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento occorso, interrotto dal comportamento imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto prevedere il pericolo con l'ordinaria diligenza e aggirarlo;
contestava, inoltre, il valore probatorio delle fotografie prodotte da controparte e relative allo stato dei luoghi, poiché prive di riferimenti spazio- temporali certi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa o, in subordine, una sua rideterminazione in considerazione del concorso di colpa dell'attrice; con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza del 12.03.2025, il convenuto ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del per Controparte_2 la caduta di , avvenuta in alla via Duca degli Abruzzi il 23.07.2020, Parte_1 CP_1
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali da tanto derivatile.
A fondamento della domanda risarcitoria, ha, infatti, dedotto di essere Parte_1 caduta in una zona centrale di , perciò agevolmente controllabile dall'Amministrazione CP_1 comunale, a causa di un avvallamento del manto stradale posto in corrispondenza delle strisce pedonali, non visibile né prevedibile soprattutto mentre ci si accinge ad attraversare la strada. La medesima ha concluso invocando l'accertamento in capo al OM convenuto della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, solo in via subordinata, di quella ex art. 2043 c.c., poiché, in qualità di proprietario e custode del suolo, sarebbe venuto meno al proprio dovere di effettuare le necessarie riparazioni.
Preliminarmente, è opportuno precisare che, seppure l'attrice abbia evocato nei suoi scritti difensivi anche la figura di matrice pretoria dell'insidia stradale non oggettivamente visibile né soggettivamente prevedibile, occorre ricondurre il titolo di responsabilità per cui è stato evocato in giudizio il nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non in quello del 2043 Controparte_4
c.c. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito …si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al OM contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del OM e di continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12988).
Tanto chiarito, giova evidenziare che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. (a norma del quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo del condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Al contempo, non può escludersi che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo (Cass. n. 2478/2018). Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017), per cui il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Fatte tali doverose premesse, deve rilevarsi in fatto che la sussistenza di un nesso di causa fra la conformazione della strada percorsa da nel centro abitato di e Parte_1 CP_1 la caduta della medesima risulta provata alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi.
L'attrice ha innanzitutto allegato alcune fotografie, asseritamente relative al luogo dell'incidente, che ritraggono un tratto di strada in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e che evidenziano cedimento del manto stradale, con l'asfalto crepato in più punti. L'attrice ha poi chiesto ed ottenuto l'escussione dei testi , Controparte_3 Parte_2
e - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, tenuto conto
[...] Testimone_1 che le loro dichiarazioni sono state precise e coerenti e che l'Ente convenuto non ha fornito alcun elemento di prova a confutazione delle stesse – i quali hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato nelle fotografie, allegate al fascicolo di parte attrice, che gli sono state esibite. In particolare, le testi e hanno riferito di aver visto la che CP_3 Pt_2 Parte_1 camminava davanti a loro in via Duca degli Abruzzi e che, attraversando la strada sulle strisce pedonali, “inciampava e perdeva l'equilibrio”, cadendo in avanti e urtando il fianco contro il marciapiede. La teste a, altresì, precisato: “Dopo averla soccorsa ho constatato la Pt_2 presenza di un avvallamento sulle strisce pedonali... Preciso che l'avvallamento non lo si vede e sullo stesso stava attraversando l'attrice”. Inoltre, il teste , titolare di un negozio di abiti da sposa in via Duca degli Abruzzi, pur Tes_1 non avendo assistito alla caduta, ha riferito di essere stato richiamato dai movimenti e dai rumori provenienti dall'esterno, quindi di essere accorso per procurare una sedia alla
, visibilmente dolorante, e di aver chiamato l'ambulanza con cui poi era stata Parte_1 portata in ospedale. Effettivamente, l'attrice ha prodotto “scheda paziente” del Servizio Emergenza 118 da cui risulta che il 23.07.2020 fu soccorsa in alla via Duca degli Abruzzi Parte_1 CP_1
e nell'occasione riferì di essere caduta per strada, riportando contusioni al fianco destro. L'ulteriore documentazione medica dimostra che, in pari data, al momento del ricovero presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell di , gli esami diagnostici Controparte_5 CP_1 evidenziarono la frattura del collo femorale destro e la necessità di un trattamento chirurgico di artroprotesi. L'Ente convenuto ha pure deferito interrogatorio formale all'attrice, la quale, presentatasi a rispondere, ha confermato quanto esposto in citazione.
Infine, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è risultato che “Sussiste certamente nesso di causalità materiale fra la lesione subìta dalla ricorrente il 23.7.2020 e
l'infortunio occorsole quel giorno. È provato non solo dalla documentazione sanitaria, ma anche dall'attinenza della lesione medesima, per natura, sede ed entità, con la dinamica dell'evento traumatico così come descritta. È del tutto verosimile, infatti, che la periziata, avendo perduto
l'equilibrio per essere inciampata in un dissesto stradale ed essendo caduta a terra, possa aver riportato la frattura basicervicale del collo del femore destro”. Alla luce di tale quadro probatorio, deve concludersi che all'origine dell'incidente vi è stato certamente il difetto di manutenzione di via Duca degli Abruzzi, avente il manto stradale irregolare e addirittura un piccolo avvallamento, che rappresentava oggettivamente un pericolo per chi vi fosse incappato nell'atto di attraversare l'incrocio, e che, pertanto, l'Ente convenuto debba rispondere, ex art. 2051 c.c., per le lesioni subite da in Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso, non avendo fornito la benché minima prova (liberatoria) che il danno sia stato causato dal caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla sequenza originaria ed eccezionale rispetto alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Tuttavia, deve, altresì, considerarsi che, per consolidata giurisprudenza, “quando la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtu' del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014). [...] Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. n. 2478/2018). Ebbene, reputa il giudicante che il comportamento di non sia stato esente Parte_1 da colpa: camminando fuori dal marciapiede, su una strada con pavimentazione increspata in più punti, bisognava prestare attenzione a dove mettere i piedi e tale attenzione non fu certamente prestata dall'attrice, perché altrimenti si sarebbe accorta che in quel punto l'asfalto presentava delle irregolarità, considerato altresì che l'evento si è verificato in pieno giorno;
inoltre, procedendo con la dovuta cautela, avrebbe probabilmente evitato di cadere così rovinosamente pur incappando nel dislivello, considerando le ridotte dimensioni dello stesso. Pertanto, tenuto conto della complessiva dinamica dell'incidente, stimasi equo riconoscere un concorso di colpa della danneggiata del 50%, con conseguente riduzione in eguale misura del chiesto risarcimento.
Passando al quantum debeatur, risulta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio – rispetto alla quale le parti non hanno presentato osservazioni - che l'attrice, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, subì un'inabilità temporanea totale di giorni 35, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 35, oltre che postumi permanenti valutabili nella misura del 18%. Il consulente ha, inoltre, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche sostenute dall'attrice nella misura di € 526,88, come risulta dalle fatture e dagli scontrini fiscali prodotti, precisando che “non si prevedono spese mediche future”.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) e, dall'altro, delle conclusioni del ctu (secondo cui la lesione ha comportato per la un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 35, una inabilità temporanea Parte_1 parziale al 50% di giorni 30 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 35), vanno liquidati i seguenti importi: € 4.025,00 per inabilità temporanea totale, € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% ed € 1.006,25 per inabilità temporanea parziale al 25%; inoltre, tenuto conto che alla data del sinistro (23.07.2020) Parte_1
, nata il [...], aveva 53 anni, va liquidato l'ulteriore importo di € 63.725,00 a titolo
[...] di danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute (nella sua accezione unitaria, comprensiva tanto del danno biologico/dinamico-relazionale quanto della sofferenza soggettiva interiore). A ciò aggiungasi la somma di € 526,88 a refusione delle spese mediche sostenute dalla danneggiata. Infine, avendo il comportamento colposo di concorso a provocare Parte_1
l'incidente nella misura del 50%, il risarcimento va dimezzato e il va perciò Controparte_2 condannato al pagamento della complessiva somma di € 35.504,06 (71.008,13 ÷ 2); poiché tale importo spettante all'attrice è stato determinato facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, non dev'essere rivalutato, mentre, trattandosi di un debito di valore, ai fini del calcolo degli interessi il medesimo va dapprima riportato al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione) e poi sull'importo così ottenuto vanno anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno fino alla data della presente decisione) conteggiati gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico del Controparte_2 con diritto dell'attrice di ripetere dalla controparte le somme eventualmente anticipate in eccedenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 06.05.2021, da nei confronti del così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2 pagamento, in favore delle attrici della somma complessiva di € 35.504,06, oltre interessi legali dal 23.07.2020 al soddisfo, da conteggiarsi il primo anno sul predetto importo previamente devalutato al 23.07.2020 e gli anni successivi sull'importo rivalutato anno dopo anno fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT;
2) condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore Controparte_2 di in € 5.000,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa Parte_1 come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , Controparte_2 con diritto delle attrici di ripetere dalla controparte le somme eventualmente anticipate in eccedenza.
Così deciso in Lecce il 03.06.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3993/2021 R.G. avente ad oggetto “responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Balzani, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTRICE
E
OM , rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, giusta CP_1 mandato
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 12.03.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 06.05.2021, conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo: che il 23.07.2020, alle ore 8:15 circa, si trovava in alla via Controparte_2 CP_1
Duca degli Abruzzi quando, attraversando la strada sulle strisce pedonali in corrispondenza dell'incrocio con via Mario Bernardini, era caduta a causa di un avvallamento presente sul manto stradale;
che e avevano assistito all'evento; che Controparte_3 Parte_2
a seguito della caduta era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le CP_1 era stata diagnosticata una “frattura basicervicale del collo del femore destro” che aveva reso necessario un intervento chirurgico di artroprotesi;
che la malattia si era protratta complessivamente per 135 giorni e, nonostante la terapia riabilitativa, erano residuati postumi permanenti valutabili nella misura del 20%; che, in qualità di proprietario e custode della strada, il doveva essere dichiarato responsabile dell'evento, ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., e condannato al risarcimento dei danni nella misura di euro 119.614,48 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda attorea, ritenendo non Controparte_2 sussistente il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento occorso, interrotto dal comportamento imprudente della danneggiata, la quale avrebbe potuto prevedere il pericolo con l'ordinaria diligenza e aggirarlo;
contestava, inoltre, il valore probatorio delle fotografie prodotte da controparte e relative allo stato dei luoghi, poiché prive di riferimenti spazio- temporali certi. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa o, in subordine, una sua rideterminazione in considerazione del concorso di colpa dell'attrice; con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'udienza del 12.03.2025, il convenuto ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del per Controparte_2 la caduta di , avvenuta in alla via Duca degli Abruzzi il 23.07.2020, Parte_1 CP_1
e per i danni patrimoniali e non patrimoniali da tanto derivatile.
A fondamento della domanda risarcitoria, ha, infatti, dedotto di essere Parte_1 caduta in una zona centrale di , perciò agevolmente controllabile dall'Amministrazione CP_1 comunale, a causa di un avvallamento del manto stradale posto in corrispondenza delle strisce pedonali, non visibile né prevedibile soprattutto mentre ci si accinge ad attraversare la strada. La medesima ha concluso invocando l'accertamento in capo al OM convenuto della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, solo in via subordinata, di quella ex art. 2043 c.c., poiché, in qualità di proprietario e custode del suolo, sarebbe venuto meno al proprio dovere di effettuare le necessarie riparazioni.
Preliminarmente, è opportuno precisare che, seppure l'attrice abbia evocato nei suoi scritti difensivi anche la figura di matrice pretoria dell'insidia stradale non oggettivamente visibile né soggettivamente prevedibile, occorre ricondurre il titolo di responsabilità per cui è stato evocato in giudizio il nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e non in quello del 2043 Controparte_4
c.c. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito …si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (Per la Cassazione è corretto il riconoscimento dell'onere di custodia in capo al OM contenuto nella sentenza gravata, in considerazione del fatto che la caduta si è verificata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in strada ubicata nel centro storico del OM e di continua frequentazione degli utenti rappresentando quindi per tutti un evidente elemento di pericolo” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12988).
Tanto chiarito, giova evidenziare che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. (a norma del quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo del condotta del custode è - come detto - del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Al contempo, non può escludersi che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo (Cass. n. 2478/2018). Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017), per cui il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Fatte tali doverose premesse, deve rilevarsi in fatto che la sussistenza di un nesso di causa fra la conformazione della strada percorsa da nel centro abitato di e Parte_1 CP_1 la caduta della medesima risulta provata alla stregua della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi.
L'attrice ha innanzitutto allegato alcune fotografie, asseritamente relative al luogo dell'incidente, che ritraggono un tratto di strada in corrispondenza dell'attraversamento pedonale e che evidenziano cedimento del manto stradale, con l'asfalto crepato in più punti. L'attrice ha poi chiesto ed ottenuto l'escussione dei testi , Controparte_3 Parte_2
e - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, tenuto conto
[...] Testimone_1 che le loro dichiarazioni sono state precise e coerenti e che l'Ente convenuto non ha fornito alcun elemento di prova a confutazione delle stesse – i quali hanno riconosciuto lo stato dei luoghi come rappresentato nelle fotografie, allegate al fascicolo di parte attrice, che gli sono state esibite. In particolare, le testi e hanno riferito di aver visto la che CP_3 Pt_2 Parte_1 camminava davanti a loro in via Duca degli Abruzzi e che, attraversando la strada sulle strisce pedonali, “inciampava e perdeva l'equilibrio”, cadendo in avanti e urtando il fianco contro il marciapiede. La teste a, altresì, precisato: “Dopo averla soccorsa ho constatato la Pt_2 presenza di un avvallamento sulle strisce pedonali... Preciso che l'avvallamento non lo si vede e sullo stesso stava attraversando l'attrice”. Inoltre, il teste , titolare di un negozio di abiti da sposa in via Duca degli Abruzzi, pur Tes_1 non avendo assistito alla caduta, ha riferito di essere stato richiamato dai movimenti e dai rumori provenienti dall'esterno, quindi di essere accorso per procurare una sedia alla
, visibilmente dolorante, e di aver chiamato l'ambulanza con cui poi era stata Parte_1 portata in ospedale. Effettivamente, l'attrice ha prodotto “scheda paziente” del Servizio Emergenza 118 da cui risulta che il 23.07.2020 fu soccorsa in alla via Duca degli Abruzzi Parte_1 CP_1
e nell'occasione riferì di essere caduta per strada, riportando contusioni al fianco destro. L'ulteriore documentazione medica dimostra che, in pari data, al momento del ricovero presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell di , gli esami diagnostici Controparte_5 CP_1 evidenziarono la frattura del collo femorale destro e la necessità di un trattamento chirurgico di artroprotesi. L'Ente convenuto ha pure deferito interrogatorio formale all'attrice, la quale, presentatasi a rispondere, ha confermato quanto esposto in citazione.
Infine, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è risultato che “Sussiste certamente nesso di causalità materiale fra la lesione subìta dalla ricorrente il 23.7.2020 e
l'infortunio occorsole quel giorno. È provato non solo dalla documentazione sanitaria, ma anche dall'attinenza della lesione medesima, per natura, sede ed entità, con la dinamica dell'evento traumatico così come descritta. È del tutto verosimile, infatti, che la periziata, avendo perduto
l'equilibrio per essere inciampata in un dissesto stradale ed essendo caduta a terra, possa aver riportato la frattura basicervicale del collo del femore destro”. Alla luce di tale quadro probatorio, deve concludersi che all'origine dell'incidente vi è stato certamente il difetto di manutenzione di via Duca degli Abruzzi, avente il manto stradale irregolare e addirittura un piccolo avvallamento, che rappresentava oggettivamente un pericolo per chi vi fosse incappato nell'atto di attraversare l'incrocio, e che, pertanto, l'Ente convenuto debba rispondere, ex art. 2051 c.c., per le lesioni subite da in Parte_1 conseguenza dell'evento dannoso, non avendo fornito la benché minima prova (liberatoria) che il danno sia stato causato dal caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla sequenza originaria ed eccezionale rispetto alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Tuttavia, deve, altresì, considerarsi che, per consolidata giurisprudenza, “quando la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtu' del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014). [...] Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cass. n. 2478/2018). Ebbene, reputa il giudicante che il comportamento di non sia stato esente Parte_1 da colpa: camminando fuori dal marciapiede, su una strada con pavimentazione increspata in più punti, bisognava prestare attenzione a dove mettere i piedi e tale attenzione non fu certamente prestata dall'attrice, perché altrimenti si sarebbe accorta che in quel punto l'asfalto presentava delle irregolarità, considerato altresì che l'evento si è verificato in pieno giorno;
inoltre, procedendo con la dovuta cautela, avrebbe probabilmente evitato di cadere così rovinosamente pur incappando nel dislivello, considerando le ridotte dimensioni dello stesso. Pertanto, tenuto conto della complessiva dinamica dell'incidente, stimasi equo riconoscere un concorso di colpa della danneggiata del 50%, con conseguente riduzione in eguale misura del chiesto risarcimento.
Passando al quantum debeatur, risulta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio – rispetto alla quale le parti non hanno presentato osservazioni - che l'attrice, a causa delle lesioni riportate nell'incidente, subì un'inabilità temporanea totale di giorni 35, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 35, oltre che postumi permanenti valutabili nella misura del 18%. Il consulente ha, inoltre, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche sostenute dall'attrice nella misura di € 526,88, come risulta dalle fatture e dagli scontrini fiscali prodotti, precisando che “non si prevedono spese mediche future”.
Pertanto, tenuto conto, da un lato, che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00 (di cui € 84,00 per danno biologico/dinamico-relazionale ed € 31,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) e, dall'altro, delle conclusioni del ctu (secondo cui la lesione ha comportato per la un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 35, una inabilità temporanea Parte_1 parziale al 50% di giorni 30 ed un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 35), vanno liquidati i seguenti importi: € 4.025,00 per inabilità temporanea totale, € 1.725,00 per inabilità temporanea parziale al 50% ed € 1.006,25 per inabilità temporanea parziale al 25%; inoltre, tenuto conto che alla data del sinistro (23.07.2020) Parte_1
, nata il [...], aveva 53 anni, va liquidato l'ulteriore importo di € 63.725,00 a titolo
[...] di danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute (nella sua accezione unitaria, comprensiva tanto del danno biologico/dinamico-relazionale quanto della sofferenza soggettiva interiore). A ciò aggiungasi la somma di € 526,88 a refusione delle spese mediche sostenute dalla danneggiata. Infine, avendo il comportamento colposo di concorso a provocare Parte_1
l'incidente nella misura del 50%, il risarcimento va dimezzato e il va perciò Controparte_2 condannato al pagamento della complessiva somma di € 35.504,06 (71.008,13 ÷ 2); poiché tale importo spettante all'attrice è stato determinato facendo applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, non dev'essere rivalutato, mentre, trattandosi di un debito di valore, ai fini del calcolo degli interessi il medesimo va dapprima riportato al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione) e poi sull'importo così ottenuto vanno anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno fino alla data della presente decisione) conteggiati gli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico del Controparte_2 con diritto dell'attrice di ripetere dalla controparte le somme eventualmente anticipate in eccedenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 06.05.2021, da nei confronti del così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2 pagamento, in favore delle attrici della somma complessiva di € 35.504,06, oltre interessi legali dal 23.07.2020 al soddisfo, da conteggiarsi il primo anno sul predetto importo previamente devalutato al 23.07.2020 e gli anni successivi sull'importo rivalutato anno dopo anno fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT;
2) condanna, altresì, il alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore Controparte_2 di in € 5.000,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa Parte_1 come per legge;
3) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , Controparte_2 con diritto delle attrici di ripetere dalla controparte le somme eventualmente anticipate in eccedenza.
Così deciso in Lecce il 03.06.2025
Il Giudice Unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.