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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8970 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 30404/2022 R.G., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
EL MA Di ET (C.F. ) e UC IA (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliatI presso lo studio dei medesimi, C.F._2
sito in Napoli alla Via D. Fontana 194/d;
appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
GI AN (C.F. , presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Carrozzieri a Monteoliveto n°37 elettivamente domicilia appellata
NONCHE' CONTRO (c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
appellato per
la riforma parziale della sentenza n° 18980/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli del 20/05/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che gli odierni appellanti convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_3
, e il
[...] Controparte_2 L'oggetto della pretesa traeva origine dalla cartella di pagamento n.
07120200034991531, emessa a loro carico per presunte violazioni al Codice della
Strada commesse nell'anno 2015.
Eccependo la mancanza dei verbali sottesi alle cartelle in parola, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedevano di accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo al concessionario, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di annullare gli atti impositivi e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma portata dall'estratto di ruolo oggetto del giudizio, con condanna alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 18980/22, accoglieva integralmente l'opposizione, con compensazione delle spese di lite. Detta compensazione veniva disposta in considerazione della peculiarità della questione trattata.
Per quanto di interesse, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, specificando che l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione operata. Pertanto, ha eccepito la violazione dell'art. 91 cpc;
il difetto e l'insufficienza di motivazione ed ha chiesto la condanna dei convenuti/appellati, al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata dopo la precisazione delle conclusioni, si è costituito nel giudizio di appello l' , il quale, in via preliminare, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 339,
comma 3, c.p.c. Nel merito, eccependo l'infondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione alla udienza del 09.10.2025 con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le eccezioni formulate dal convenuto devono considerarsi inammissibili, in quanto costituitosi solo il 25.06.2024, laddove la causa veniva rinviata per conclusioni, una prima volta, in data 13.04.2023.
Va tuttavia evidenziato che la violazione dell'art. 339 c.p.c. è destituita di fondamento.
Infatti, si evidenzia che l'art. 339 cit., accanto alla regola generale della inappellabilità delle decisioni assunte a mente dell'art. 113 comma 2 c.p.c., detta tre eccezioni, ovvero l'ammissibilità dell'appello per violazione di norme sul procedimento, di norme comunitarie e costituzionali, dei principi regolatori della materia. A mezzo del gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite. Orbene,
è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c. che la parte ha assunto violata è una disposizione procedimentale, allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-
civilistica.
Venendo al merito, va considerato che le parti appellanti si dolgono unicamente del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata,
sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. La motivazione, concernente la compensazione delle spese processuali, appare del tutto inconsistente e violativa dell'art. 92 c.p.c., nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Pertanto, tale motivo di impugnazione è
fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella
parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché
le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). Né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia, o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali, che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass.
Sent. n. 21083 del 19.10.2015). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n. 3977 del 18.02.2020;
Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni tipiche e non nel senso suindicato,
da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della
controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sent. n.
24824 del 04.10.2019). Neppure la generica e non meglio specificata complessità
degli accertamenti e delle questioni dibattute, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., può integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. Sent. n. 25798 del 14.10.2019).
La sentenza impugnata, in definitiva, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante, non ravvisandosi ragioni atte a sorreggere, a fronte del totale accoglimento della domanda proposta in primo grado e delle sottese motivazioni,
una statuizione legittimamente derogatoria del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La motivazione estesa sul punto integra una giustificazione apparente e illogica.
Non v'è ragione, in definitiva, di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto,
eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass., Sez. 6, Sent. n. 2570 del 2017; Cass. Sent. 24678 del
2018; Cass. Sent. n. 3105 del 2017; Cass. Sent. n. 15390 del 2018).
Applicando tali principi al caso qui in esame, deve accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente in ordine alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti dell' , nonché e Controparte_5 Controparte_2
avverso la sentenza n. 18980/22 emessa dal giudice di Pace di Napoli del 20/05/2022,
così provvede:
a) accoglie l'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e il al pagamento Controparte_5 Controparte_6
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di EL
MA Di ET e UC IA, liquidandole in euro 346.,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna l' , al pagamento delle spese di Controparte_5
lite del presente grado di giudizio in favore di EL MA Di ET e
UC IA, liquidandole in euro 442,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione ai difensori, dichiaratosi anticipatari;
d) nulla per le parti non costituite.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 30404/2022 R.G., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
EL MA Di ET (C.F. ) e UC IA (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliatI presso lo studio dei medesimi, C.F._2
sito in Napoli alla Via D. Fontana 194/d;
appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar, 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
GI AN (C.F. , presso il cui studio in Napoli alla Via C.F._3
Carrozzieri a Monteoliveto n°37 elettivamente domicilia appellata
NONCHE' CONTRO (c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
appellato per
la riforma parziale della sentenza n° 18980/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli del 20/05/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
09.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che gli odierni appellanti convennero in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_3
, e il
[...] Controparte_2 L'oggetto della pretesa traeva origine dalla cartella di pagamento n.
07120200034991531, emessa a loro carico per presunte violazioni al Codice della
Strada commesse nell'anno 2015.
Eccependo la mancanza dei verbali sottesi alle cartelle in parola, nonché la prescrizione del credito ivi contenuto, chiedevano di accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo al concessionario, del diritto di procedere ad esecuzione forzata, di annullare gli atti impositivi e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma portata dall'estratto di ruolo oggetto del giudizio, con condanna alle spese di lite.
Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 18980/22, accoglieva integralmente l'opposizione, con compensazione delle spese di lite. Detta compensazione veniva disposta in considerazione della peculiarità della questione trattata.
Per quanto di interesse, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe indicata, specificando che l'impugnazione è limitata alla sola parte del provvedimento che ha statuito in punto di spese.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, le ragioni, poste dal Giudice di prime cure, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione operata. Pertanto, ha eccepito la violazione dell'art. 91 cpc;
il difetto e l'insufficienza di motivazione ed ha chiesto la condanna dei convenuti/appellati, al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata dopo la precisazione delle conclusioni, si è costituito nel giudizio di appello l' , il quale, in via preliminare, ha Controparte_4
eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 339,
comma 3, c.p.c. Nel merito, eccependo l'infondatezza della domanda, ne ha chiesto il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione alla udienza del 09.10.2025 con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le eccezioni formulate dal convenuto devono considerarsi inammissibili, in quanto costituitosi solo il 25.06.2024, laddove la causa veniva rinviata per conclusioni, una prima volta, in data 13.04.2023.
Va tuttavia evidenziato che la violazione dell'art. 339 c.p.c. è destituita di fondamento.
Infatti, si evidenzia che l'art. 339 cit., accanto alla regola generale della inappellabilità delle decisioni assunte a mente dell'art. 113 comma 2 c.p.c., detta tre eccezioni, ovvero l'ammissibilità dell'appello per violazione di norme sul procedimento, di norme comunitarie e costituzionali, dei principi regolatori della materia. A mezzo del gravame, l'appellante ha censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite. Orbene,
è parere di chi scrive che la norma di cui all'art. 92 c.p.c. che la parte ha assunto violata è una disposizione procedimentale, allo stesso tempo espressione di principi costituzionali e comunitari, oltre che principio regolatore della materia processual-
civilistica.
Venendo al merito, va considerato che le parti appellanti si dolgono unicamente del governo delle spese, effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata,
sottolineando come, nonostante il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado, sia stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza. La motivazione, concernente la compensazione delle spese processuali, appare del tutto inconsistente e violativa dell'art. 92 c.p.c., nonché dei principi di seguito riportati e sostenuti dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. Pertanto, tale motivo di impugnazione è
fondato e merita accoglimento.
Al riguardo, giova premettere che l'articolo 92 comma II c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale di tale norma "nella
parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o
per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Ciò posto, va anzitutto considerato che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicché
le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. Sent. n. 9186 del 13.04.2018). Né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia, o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali, che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass.
Sent. n. 21083 del 19.10.2015). La compensazione delle spese può, quindi, essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, per effetto della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass. Sent. n. 4303 del 20.02.2020; Cass. Sent. n. 3977 del 18.02.2020;
Cass. Sent. 7782 del 10.04.2020; Cass. Sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni tipiche e non nel senso suindicato,
da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della
controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sent. n.
24824 del 04.10.2019). Neppure la generica e non meglio specificata complessità
degli accertamenti e delle questioni dibattute, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., può integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. Sent. n. 25798 del 14.10.2019).
La sentenza impugnata, in definitiva, presta il fianco alle censure formulate dall'appellante, non ravvisandosi ragioni atte a sorreggere, a fronte del totale accoglimento della domanda proposta in primo grado e delle sottese motivazioni,
una statuizione legittimamente derogatoria del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La motivazione estesa sul punto integra una giustificazione apparente e illogica.
Non v'è ragione, in definitiva, di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto,
eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass., Sez. 6, Sent. n. 2570 del 2017; Cass. Sent. 24678 del
2018; Cass. Sent. n. 3105 del 2017; Cass. Sent. n. 15390 del 2018).
Applicando tali principi al caso qui in esame, deve accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente in ordine alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei Parte_1 Parte_2
confronti dell' , nonché e Controparte_5 Controparte_2
avverso la sentenza n. 18980/22 emessa dal giudice di Pace di Napoli del 20/05/2022,
così provvede:
a) accoglie l'appello, proposto da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e il al pagamento Controparte_5 Controparte_6
delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di EL
MA Di ET e UC IA, liquidandole in euro 346.,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
c) condanna l' , al pagamento delle spese di Controparte_5
lite del presente grado di giudizio in favore di EL MA Di ET e
UC IA, liquidandole in euro 442,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione ai difensori, dichiaratosi anticipatari;
d) nulla per le parti non costituite.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone