Art. 2. (Campagne informative). 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
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28 marzo 2000
28 marzo 2000
Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Latina, sentenza 26/01/2023, n. 113Provvedimento: […] Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000”.Leggi di più...
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