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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1946/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13786/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via Bracco 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011968880000 730 2020 - sul ricorso n. 13789/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011968880001 730 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2037/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: insistono per l'accoglimento dei ricorsi
Resistenti: Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto dei ricorsi. Agenzia delle Entrate - RI eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RGR n.13786 del 2025 il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate - RI il 2 maggio 2025 a seguito di controllo formale ex art.36-ter DPR n.600/1973 del mod.730/2021 anno d'imposta 2020. Si deduce la nullità per illegittimità del recupero d'imposta di interessi e sanzioni, atteso l'avvenuto pagamento delle somme dovute a seguito della liquidazione con trattenuta delle somme a cura del sostituto d'imposta “ Società_1 s.r.l.”.
Con il ricorso RGR n.13789 del 2025 la sig.ra Nominativo_1 anch'ella impugna la medesima cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate - RI il 2 maggio 2025 a seguito di controllo formale ex art.36-ter DPR n.600/1973 del mod.730/2021 anno d'imposta 2020. Si deduce che il coniuge Ricorrente_1 nel 2021 si rivolgeva a CAF per la compilazione e presentazione del modello 730, risultando come da liquidazione dei coniugi in maniera congiunta a debito di € 1.377,00, che sarebbe stata trattenuta dal datore di lavoro in busta paga sino alla concorrenza della somma, ripartita in 4 rate di € 344,25 da luglio ad ottobre 2021. L'importo dovuto sarebbe stato quindi integralmente corrisposto e non sarebbe residuato alcunchè, per cui si deduce l'illegittimità e/o la nullità e/
o l'annullabilità della cartella oggetto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita replicando ai motivi di ricorso nel senso che la cartella sarebbe stata preceduta da comunicazione degli esiti formali del controllo formale del mod.730/2021. Agenzia delle
Entrate – RI si è costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare dei crediti per cui è controversia, mentre sarebbe l'Ente impositore titolare esclusivo del credito a provvedere alla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n.7081 del 2025 resa nel ricorso RGR n.13786 del 2025 veniva respinta la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Sezione ritiene che sussistano gli estremi per disporre la riunione dei ricorsi attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
La Sezione ritiene che, ai fini della reiezione dei ricorsi, rilevi la circostanza che nel mod.730/2021 presentato in forma congiunta dal sig. Ricorrente_1 (coniuge dichiarante) e dal familiare a carico, i redditi da pensione di € 6.544,24 (vedi CU allegata) eccedono la soglia richiesta per essere considerata a carico (€ 2.840,51). Pertanto l'Amministrazione non poteva esimersi dal prendere atto che la detrazione fruita in dichiarazione per tale familiare, dichiarato a carico, pari ad € 535,00 non spettava e doveva essere oggetto di recupero a cura dell'Ufficio Territoriale 2 di Napoli, come riportato nella comunicazione degli esiti del controllo formale espletato dall'Ufficio. D'altronde gli stessi ricorrenti non hanno formulato al riguardo alcuna doglianza né ha prodotto prove documentali per sconfessare la circostanza che, se è vero che le imposte dichiarate nel mod.730/2021 erano state versate in 5 rate, le medesime scaturivano dalla presenza di una detrazione fruita e non spettante che ha giustificato la richiesta di € 535,00 corrispondenti alla detrazione fruita per altri familiari a carico ma non spettante.
In definitiva l'Amministrazione – per quanto esibito agli atti del giudizio – ha correttamente seguito il procedimento di controllo formale della dichiarazione come caratterizzato da due momenti di contraddittorio con il contribuente, ovvero la richiesta di chiarimenti e la comunicazione dell'esito dell'istruttoria. In definitiva l'art.36-ter in questione consente, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, di escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, nonché le deduzioni del reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
ancora si può procedere alla determinazione dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati emersi dalle dichiarazioni ed alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche, anche previa correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. L'esibizione di documentazione carente o di dubbia rilevanza per giustificare la detrazione d'imposta menzionata – come appunto nella fattispecie – induce l'Ufficio a compiere ogni valutazione conseguente, anche interpretativa, per stabilire la legittimità o meno della detrazione riportata nella dichiarazione.
Attesa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, previa riunione i ricorsi devono essere rigettato, mentre per la ricostruzione in fatto e per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
previa riunione dei ricorsi, li rigetta. Spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13786/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via Bracco 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011968880000 730 2020 - sul ricorso n. 13789/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Montedonzelli 48 80128 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli - Via Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011968880001 730 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2037/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti: insistono per l'accoglimento dei ricorsi
Resistenti: Agenzia delle Entrate insiste per il rigetto dei ricorsi. Agenzia delle Entrate - RI eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso RGR n.13786 del 2025 il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate - RI il 2 maggio 2025 a seguito di controllo formale ex art.36-ter DPR n.600/1973 del mod.730/2021 anno d'imposta 2020. Si deduce la nullità per illegittimità del recupero d'imposta di interessi e sanzioni, atteso l'avvenuto pagamento delle somme dovute a seguito della liquidazione con trattenuta delle somme a cura del sostituto d'imposta “ Società_1 s.r.l.”.
Con il ricorso RGR n.13789 del 2025 la sig.ra Nominativo_1 anch'ella impugna la medesima cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate - RI il 2 maggio 2025 a seguito di controllo formale ex art.36-ter DPR n.600/1973 del mod.730/2021 anno d'imposta 2020. Si deduce che il coniuge Ricorrente_1 nel 2021 si rivolgeva a CAF per la compilazione e presentazione del modello 730, risultando come da liquidazione dei coniugi in maniera congiunta a debito di € 1.377,00, che sarebbe stata trattenuta dal datore di lavoro in busta paga sino alla concorrenza della somma, ripartita in 4 rate di € 344,25 da luglio ad ottobre 2021. L'importo dovuto sarebbe stato quindi integralmente corrisposto e non sarebbe residuato alcunchè, per cui si deduce l'illegittimità e/o la nullità e/
o l'annullabilità della cartella oggetto di impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita replicando ai motivi di ricorso nel senso che la cartella sarebbe stata preceduta da comunicazione degli esiti formali del controllo formale del mod.730/2021. Agenzia delle
Entrate – RI si è costituita per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare dei crediti per cui è controversia, mentre sarebbe l'Ente impositore titolare esclusivo del credito a provvedere alla notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n.7081 del 2025 resa nel ricorso RGR n.13786 del 2025 veniva respinta la domanda di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Sezione ritiene che sussistano gli estremi per disporre la riunione dei ricorsi attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
La Sezione ritiene che, ai fini della reiezione dei ricorsi, rilevi la circostanza che nel mod.730/2021 presentato in forma congiunta dal sig. Ricorrente_1 (coniuge dichiarante) e dal familiare a carico, i redditi da pensione di € 6.544,24 (vedi CU allegata) eccedono la soglia richiesta per essere considerata a carico (€ 2.840,51). Pertanto l'Amministrazione non poteva esimersi dal prendere atto che la detrazione fruita in dichiarazione per tale familiare, dichiarato a carico, pari ad € 535,00 non spettava e doveva essere oggetto di recupero a cura dell'Ufficio Territoriale 2 di Napoli, come riportato nella comunicazione degli esiti del controllo formale espletato dall'Ufficio. D'altronde gli stessi ricorrenti non hanno formulato al riguardo alcuna doglianza né ha prodotto prove documentali per sconfessare la circostanza che, se è vero che le imposte dichiarate nel mod.730/2021 erano state versate in 5 rate, le medesime scaturivano dalla presenza di una detrazione fruita e non spettante che ha giustificato la richiesta di € 535,00 corrispondenti alla detrazione fruita per altri familiari a carico ma non spettante.
In definitiva l'Amministrazione – per quanto esibito agli atti del giudizio – ha correttamente seguito il procedimento di controllo formale della dichiarazione come caratterizzato da due momenti di contraddittorio con il contribuente, ovvero la richiesta di chiarimenti e la comunicazione dell'esito dell'istruttoria. In definitiva l'art.36-ter in questione consente, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, di escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, nonché le deduzioni del reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
ancora si può procedere alla determinazione dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati emersi dalle dichiarazioni ed alla liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche, anche previa correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. L'esibizione di documentazione carente o di dubbia rilevanza per giustificare la detrazione d'imposta menzionata – come appunto nella fattispecie – induce l'Ufficio a compiere ogni valutazione conseguente, anche interpretativa, per stabilire la legittimità o meno della detrazione riportata nella dichiarazione.
Attesa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, previa riunione i ricorsi devono essere rigettato, mentre per la ricostruzione in fatto e per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
previa riunione dei ricorsi, li rigetta. Spese compensate