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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA rimborso da parte del lavoratore di emolumenti
In nome del Popolo italiano indebitamente percepiti al lordo o al netto delle trattenute
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 726/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Stefano Leuzzi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
8.7.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 10.6.2024, per Parte_1
sentire dichiarare che il debito da lui contratto con l'Erario (peraltro già saldato), pari ad €. 2.166,84, debba essere quantificato al netto di ogni ritenuta, anche previdenziale,
e, per l'effetto, condannare il ad effettuare Controparte_2
il conseguente ricalcolo del debito nonché alla ripetizione delle maggiori somme medio
tempore indebitamente trattenute, da quantificarsi in separato giudizio. Ha argomentato l'illegittimità della pretesa del di ottenere il rimborso dell'indebito al lordo CP_1
delle ritenute fiscali, anziché al netto, nonché la conseguente erroneità della procedura di recupero effettuata dal resistente, richiamando numerose pronunce giurisprudenziali, dalle quali si evincerebbe trattarsi di principio consolidato. 2. Costituitosi con memoria del 18.6.2025, il ha Controparte_1
difeso la regolarità del procedimento di recupero del credito, realizzato attraverso trattaenute sullo stipendio del dal mese di febbraio 2024 al mese di maggio Pt_1
2024. Ha ricordato che il recupero delle indebite erogazioni a favore dei dipendenti da parte dell'Amministrazione costituisce un atto dovuto ed ha richiamato l'art. 406 del regio decreto n. 827/1924 e il d.l. 295/1939, che prevedono il diritto della P.A., previa comunicazione del provvedimento, di trattenere dai ratei dovuti a titolo di stipendio gli importi necessari, nei limiti di un terzo, ad estinguere il credito di rimborso delle somme indebitamente erogate. Ha affermato di essersi attenuta a dette indicazioni ed ha negato l'avvenuto recupero delle somme lorde, anziché di quelle nette,
argomentando che la ritenuta applicata sullo stipendio imponibile determina una compensazione/estinzione dell'IRPEF a credito con l'IRPEF a debito, determinando di fatto una restituzione del solo importo netto.
3. La vicenda oggetto di causa trae origine dal provvedimento di recupero per asserito indebito erariale prot. 27494 del 11.08.2023 (cfr. doc. 2 fascicolo parte res.), con il quale
Cont il disponeva il recupero della somma lorda di € 2.166,84, costituente indebita erogazione nell'ambito di un contratto di supplenza del docente relativo all'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Alberghiero di Assisi. Con pec del 25.10.2023 (cfr.
doc. 4 fascicolo ric.) il ricorrente, tramite il suo legale, contestava il provvedimento nella misura in cui disponeva il recupero della somma lorda, anziché al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in aperto contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza e del dettato normativo di cui all'art. 150 del d.l. 34/2020, conv. con modif. nella legge n. 77/2020, il quale ha introdotto, nel testo dell'art. 10 del T.U.I.R., il comma 2-bis. Faceva seguito una lettera da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato del 2.2.2024 (cfr. doc. 7 fascicolo ric.) con la quale, ribadita la legittimità del procedimento azionato, si comunicava che il recupero delle somme sarebbe avvenuto attraverso l'applicazione di una ritenuta cautelativa pari ad € 541,51 mensili sullo stipendio corrisposto al ricorrente nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro instaurato presso l'Istituto Scolastico Italo Calvino di Città della Pieve, a partire dal mese di febbraio 2024 fino a maggio 2024, con soddisfazione integrale del credito.
22 4. Il ricorso è fondato per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
4.1 Il ricorrente si duole dell'illegittimità del procedimento di recupero limitatamente al profilo del recupero delle somme le somme al lordo delle ritenute fiscali, invece che al netto. Non costituiscono oggetto del presente giudizio il diritto, nell'an,
dell'amministrazione datrice di lavoro di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate al dipendente né la soglia limite delle trattenute effettuabili dall'amministrazione, né la quantificazione dell'esborso che il ricorrente intende recuperare, oggetto di riserva di ulteriore azione da parte dell'interessato.
4.2 Così delineato il thema decidendum, deve ritenersi fondata la richiesta del di Pt_1
rideterminazione del credito di rimborso al netto delle ritenute fiscali. Dalla
documentazione versata in atti (cfr doc. 2 fasc. res., quantificazione del credito nella comunicazione di avvio del procedimento per recupero del credito erariale di n.
166/2023) si apprende che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha indicato in € 2.166,84
l'importo da rimborsare, ma la cifra è al lordo delle ritenute fiscali: il dato è
incontroverso tra le parti e non necessita, per questo, di apposita indagine, ma è
comunque desumibile dall'espressione “imponibile fiscale”, tanto che, nel documento
“stampa arretrati dal: 01/01/2023” allegato alla suddetta comunicazione, è stato precisato che l'importo di € 2.166,84 corrisponde al totale residuo debito imponibile da rimborsare in seguito al rimborso parziale dell'originaria somma a debito imponibile,
pari ad €. 3.972,84. Inoltre, nella comunicazione del recupero del residuo debito del
2.2.2024 (cfr doc. 7 fasc. ric. e doc. 4 fascicolo res.), la Ragioneria Territoriale dello Stato
ha informato il ricorrente che avrebbe proceduto al recupero dell'indebito residuo tramite l'applicazione di “una ritenuta cautelativa pari ad €. 541,51 (imponibile fiscale), nel
rispetto del limite di un terzo concesso dalla legge, a decorrere dalla rata di stipendio di febbraio
2024 fino alla rata di maggio 2024” e dal cedolino del mese di febbraio 2024 (cfr. doc. 8
fascicolo ricorrente, pag. 3, sotto la voce “altre ritenute”) si evince chiaramente l'applicazione della ritenuta di 541,71 al lordo delle ritenute fiscali.
4.3 Ciò posto, il procedimento di recupero è illegittimo, in quanto si pone in contrasto con il dettato dell'art. 10, comma 2 bis, del d.p.r. 917/1986 (introdotto dall'art. 150,
comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla legge n. 77/2020 ed
33 applicabile ai rimborsi eseguiti dal 1.1.2020, ai sensi del successivo comma 3), il quale stabilisce che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono
restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.”. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, espressamente richiamate, corrispondono alle “somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti“. La disposizione di cui al comma 2-bis, di recente introduzione, risulta pienamente applicabile al caso de quo, in quanto i rimborsi sono stati eseguiti tra febbraio e maggio del 2024 e quindi successivamente al 1.1.2020, e le somme sono state assoggettate a tassazione negli anni precedenti rispetto a quello del rimborso. Infatti, il rimborso è
avvenuto nel 2024, mentre le somme indebitamente corrisposte risalgono agli anni
2022-2023 e sono state già sottoposte a tassazione.
Non induce a diverse conclusioni la difesa esposta sul punto dal resistente, la quale si è
limitata a prospettare un'avvenuta compensazione/estinzione tra l'IRPEF a debito e l'IRPEF a credito, per effetto della quale l'importo restituito dal docente in seguito alle ritenute sarebbe di fatto netto. Posto che il non ha, di fatto, concretamente CP_1
allegato e documentato come si sarebbe perfezionato tale meccanismo di compensazione/estinzione nella fattispecie scrutinata, l'unica indicazione di cui si dispone in atti è che il resistente ha proceduto al recupero delle somme al lordo delle ritenute in violazione di legge. A nulla rileva la non provata compensazione, dal momento che la legge prescrive inequivocabilmente che il sostituto di imposta proceda al recupero di somme erogate senza titolo al netto delle ritenute a prescindere dall'esistenza di crediti diversi ed ulteriori maturati dal lavoratore nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Un modus operandi diverso finirebbe, infatti, per frustrare le esigenze sottese all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 10 TUIR, il quale ha di fatto recepito una giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale “La
ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che
le somme da quest'ultimo “percepite”, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella
sfera patrimoniale del predetto.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. lavoro, n. 1464/2012). Ne
consegue che l'importo recuperato di complessivi € 2.166,84 andrà rideterminato,
essendo accertato che il ricorrente è debitore dell'amministrazione resistente di tale
44 somma nei limiti del valore al netto delle ritenute fiscali. L'eccedenza risultante dalla differenza tra la somma lorda restituita e quella ricalcolata al netto delle ritenute costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. con conseguente obbligo di rimborso della somma corrispondente in capo all'amministrazione, da maggiorarsi con interessi legali dalla data della domanda, formulata mediante deposito del ricorso introduttivo della lite in data 10.6.2024, all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia ed entro i limiti di valore della medesima
(scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il ad effettuare il ricalcolo delle Controparte_1
somme indebitamente percepite a titolo retributivo da e Parte_1
rivendicate nella comunicazione del 11.8.2023 di cui in parte motiva, nei limiti del valore al netto delle ritenute fiscali e a restituire al ricorrente le somme che risulteranno indebitamente detratte, da maggiorarsi con interessi legali maturati dal 10.6.2024 al saldo;
- condanna il a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.300,00 per compenso professionale oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Stefano Leuzzi, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in tirocinio dott.ssa Francesca Ortolani
55
In nome del Popolo italiano indebitamente percepiti al lordo o al netto delle trattenute
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 726/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Stefano Leuzzi) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
8.7.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 10.6.2024, per Parte_1
sentire dichiarare che il debito da lui contratto con l'Erario (peraltro già saldato), pari ad €. 2.166,84, debba essere quantificato al netto di ogni ritenuta, anche previdenziale,
e, per l'effetto, condannare il ad effettuare Controparte_2
il conseguente ricalcolo del debito nonché alla ripetizione delle maggiori somme medio
tempore indebitamente trattenute, da quantificarsi in separato giudizio. Ha argomentato l'illegittimità della pretesa del di ottenere il rimborso dell'indebito al lordo CP_1
delle ritenute fiscali, anziché al netto, nonché la conseguente erroneità della procedura di recupero effettuata dal resistente, richiamando numerose pronunce giurisprudenziali, dalle quali si evincerebbe trattarsi di principio consolidato. 2. Costituitosi con memoria del 18.6.2025, il ha Controparte_1
difeso la regolarità del procedimento di recupero del credito, realizzato attraverso trattaenute sullo stipendio del dal mese di febbraio 2024 al mese di maggio Pt_1
2024. Ha ricordato che il recupero delle indebite erogazioni a favore dei dipendenti da parte dell'Amministrazione costituisce un atto dovuto ed ha richiamato l'art. 406 del regio decreto n. 827/1924 e il d.l. 295/1939, che prevedono il diritto della P.A., previa comunicazione del provvedimento, di trattenere dai ratei dovuti a titolo di stipendio gli importi necessari, nei limiti di un terzo, ad estinguere il credito di rimborso delle somme indebitamente erogate. Ha affermato di essersi attenuta a dette indicazioni ed ha negato l'avvenuto recupero delle somme lorde, anziché di quelle nette,
argomentando che la ritenuta applicata sullo stipendio imponibile determina una compensazione/estinzione dell'IRPEF a credito con l'IRPEF a debito, determinando di fatto una restituzione del solo importo netto.
3. La vicenda oggetto di causa trae origine dal provvedimento di recupero per asserito indebito erariale prot. 27494 del 11.08.2023 (cfr. doc. 2 fascicolo parte res.), con il quale
Cont il disponeva il recupero della somma lorda di € 2.166,84, costituente indebita erogazione nell'ambito di un contratto di supplenza del docente relativo all'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto Alberghiero di Assisi. Con pec del 25.10.2023 (cfr.
doc. 4 fascicolo ric.) il ricorrente, tramite il suo legale, contestava il provvedimento nella misura in cui disponeva il recupero della somma lorda, anziché al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in aperto contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza e del dettato normativo di cui all'art. 150 del d.l. 34/2020, conv. con modif. nella legge n. 77/2020, il quale ha introdotto, nel testo dell'art. 10 del T.U.I.R., il comma 2-bis. Faceva seguito una lettera da parte della Ragioneria Territoriale dello
Stato del 2.2.2024 (cfr. doc. 7 fascicolo ric.) con la quale, ribadita la legittimità del procedimento azionato, si comunicava che il recupero delle somme sarebbe avvenuto attraverso l'applicazione di una ritenuta cautelativa pari ad € 541,51 mensili sullo stipendio corrisposto al ricorrente nell'ambito del nuovo rapporto di lavoro instaurato presso l'Istituto Scolastico Italo Calvino di Città della Pieve, a partire dal mese di febbraio 2024 fino a maggio 2024, con soddisfazione integrale del credito.
22 4. Il ricorso è fondato per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
4.1 Il ricorrente si duole dell'illegittimità del procedimento di recupero limitatamente al profilo del recupero delle somme le somme al lordo delle ritenute fiscali, invece che al netto. Non costituiscono oggetto del presente giudizio il diritto, nell'an,
dell'amministrazione datrice di lavoro di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate al dipendente né la soglia limite delle trattenute effettuabili dall'amministrazione, né la quantificazione dell'esborso che il ricorrente intende recuperare, oggetto di riserva di ulteriore azione da parte dell'interessato.
4.2 Così delineato il thema decidendum, deve ritenersi fondata la richiesta del di Pt_1
rideterminazione del credito di rimborso al netto delle ritenute fiscali. Dalla
documentazione versata in atti (cfr doc. 2 fasc. res., quantificazione del credito nella comunicazione di avvio del procedimento per recupero del credito erariale di n.
166/2023) si apprende che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha indicato in € 2.166,84
l'importo da rimborsare, ma la cifra è al lordo delle ritenute fiscali: il dato è
incontroverso tra le parti e non necessita, per questo, di apposita indagine, ma è
comunque desumibile dall'espressione “imponibile fiscale”, tanto che, nel documento
“stampa arretrati dal: 01/01/2023” allegato alla suddetta comunicazione, è stato precisato che l'importo di € 2.166,84 corrisponde al totale residuo debito imponibile da rimborsare in seguito al rimborso parziale dell'originaria somma a debito imponibile,
pari ad €. 3.972,84. Inoltre, nella comunicazione del recupero del residuo debito del
2.2.2024 (cfr doc. 7 fasc. ric. e doc. 4 fascicolo res.), la Ragioneria Territoriale dello Stato
ha informato il ricorrente che avrebbe proceduto al recupero dell'indebito residuo tramite l'applicazione di “una ritenuta cautelativa pari ad €. 541,51 (imponibile fiscale), nel
rispetto del limite di un terzo concesso dalla legge, a decorrere dalla rata di stipendio di febbraio
2024 fino alla rata di maggio 2024” e dal cedolino del mese di febbraio 2024 (cfr. doc. 8
fascicolo ricorrente, pag. 3, sotto la voce “altre ritenute”) si evince chiaramente l'applicazione della ritenuta di 541,71 al lordo delle ritenute fiscali.
4.3 Ciò posto, il procedimento di recupero è illegittimo, in quanto si pone in contrasto con il dettato dell'art. 10, comma 2 bis, del d.p.r. 917/1986 (introdotto dall'art. 150,
comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla legge n. 77/2020 ed
33 applicabile ai rimborsi eseguiti dal 1.1.2020, ai sensi del successivo comma 3), il quale stabilisce che “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono
restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.”. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, espressamente richiamate, corrispondono alle “somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti“. La disposizione di cui al comma 2-bis, di recente introduzione, risulta pienamente applicabile al caso de quo, in quanto i rimborsi sono stati eseguiti tra febbraio e maggio del 2024 e quindi successivamente al 1.1.2020, e le somme sono state assoggettate a tassazione negli anni precedenti rispetto a quello del rimborso. Infatti, il rimborso è
avvenuto nel 2024, mentre le somme indebitamente corrisposte risalgono agli anni
2022-2023 e sono state già sottoposte a tassazione.
Non induce a diverse conclusioni la difesa esposta sul punto dal resistente, la quale si è
limitata a prospettare un'avvenuta compensazione/estinzione tra l'IRPEF a debito e l'IRPEF a credito, per effetto della quale l'importo restituito dal docente in seguito alle ritenute sarebbe di fatto netto. Posto che il non ha, di fatto, concretamente CP_1
allegato e documentato come si sarebbe perfezionato tale meccanismo di compensazione/estinzione nella fattispecie scrutinata, l'unica indicazione di cui si dispone in atti è che il resistente ha proceduto al recupero delle somme al lordo delle ritenute in violazione di legge. A nulla rileva la non provata compensazione, dal momento che la legge prescrive inequivocabilmente che il sostituto di imposta proceda al recupero di somme erogate senza titolo al netto delle ritenute a prescindere dall'esistenza di crediti diversi ed ulteriori maturati dal lavoratore nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Un modus operandi diverso finirebbe, infatti, per frustrare le esigenze sottese all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 10 TUIR, il quale ha di fatto recepito una giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo la quale “La
ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che
le somme da quest'ultimo “percepite”, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella
sfera patrimoniale del predetto.” (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. lavoro, n. 1464/2012). Ne
consegue che l'importo recuperato di complessivi € 2.166,84 andrà rideterminato,
essendo accertato che il ricorrente è debitore dell'amministrazione resistente di tale
44 somma nei limiti del valore al netto delle ritenute fiscali. L'eccedenza risultante dalla differenza tra la somma lorda restituita e quella ricalcolata al netto delle ritenute costituisce indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. con conseguente obbligo di rimborso della somma corrispondente in capo all'amministrazione, da maggiorarsi con interessi legali dalla data della domanda, formulata mediante deposito del ricorso introduttivo della lite in data 10.6.2024, all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati, dell'impegno professionale richiesto dalla controversia ed entro i limiti di valore della medesima
(scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna il ad effettuare il ricalcolo delle Controparte_1
somme indebitamente percepite a titolo retributivo da e Parte_1
rivendicate nella comunicazione del 11.8.2023 di cui in parte motiva, nei limiti del valore al netto delle ritenute fiscali e a restituire al ricorrente le somme che risulteranno indebitamente detratte, da maggiorarsi con interessi legali maturati dal 10.6.2024 al saldo;
- condanna il a rifondere al ricorrente le Controparte_1
spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 1.300,00 per compenso professionale oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Stefano Leuzzi, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in tirocinio dott.ssa Francesca Ortolani
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