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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risoluzione contratto per inadempimento, restituzione corrispettivo e risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione di parte attrice, unicamente costituita in giudizio, all'udienza del
26.11.2024, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4608 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Bonadies, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
1 CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 281 sexies come novellato, dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 dichiarato applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 29.9.2022, la ha quivi Parte_1
convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
<'21, … stipulava con la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione di lavori vari a corpo per un importo complessivo di € 24.800,00,
consistenti, a solo titolo esemplificativo, nella ristrutturazione di un immobile vuoto, da adibire ad ambiente scolastico, realizzando una serie di pannellatura in cartongesso, pavimentazione, fornitura di corpi illuminanti,
tinteggiatura>>. Tali lavori <
ottenere dalla Direzione Regionale Scolastica, la "parità"
scolastica, dovendo la società attrice svolgere attività di
2 formazione professionale e didattica essendo gestore del
"Liceo Linguistico Guido D'Arezzo">>.lavori doveva intervenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori e quindi non oltre il mese di Luglio 2021>>; tanto improrogabilmente, in quanto, <
della autorizzazione di parità scolastica necessaria allo svolgimento dell'attività didattica del Liceo Linguistico
Paritario>>, la società attrice era tenuta ad <
Direzione Scolastica Regionale la certificazione di termine lavori>> entro la <
massimo>>. Senonché, <
immotivati e non meglio giustificati da parte della società
… convenuta … la certificazione di termine lavori non è stata
… fornita>>, ad onta di plurime sollecitazioni, e la
[...]
< Parte_1
fine di terminare i lavori necessari e comunque non ha potuto rispettare i termini previsti dalla Direzione Regionale
Scolastica, perdendo la Parità scolastica per l'anno 2021 e non potendola ottenere anche per l'anno scolastico 2022, con notevole danno non solo economico, ma soprattutto di immagine, non avendo potuto svolgere concretamente l'attività e dovendo collocare altrove gli studenti già
iscritti>>.
L'attrice chiede pertanto pronunciarsi la risoluzione del
3 contratto inter partes in ragione del grave inadempimento di cui la si è resa responsabile nella sua esecuzione CP_1
e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti in proprio pregiudizio, nella misura di <€
24.800,00 a titolo di danno immediatamente scaturito dall'inadempimento contrattuale … [nonché] della ulteriore somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e di immagine>>, ovvero nella diversa misura a ritenersi di giustizia>>.
A sostegno delle domande proposte la ha Parte_1
versato in atti copia informatica dei seguenti documenti: 1)
contratto di appalto;
2) ordine di servizio del direttore dei lavori n. 1 del 25.10.2021; 3) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta mediante la DEUTSCHE BANK s.p.a. il 14.6.2021
per l'importo di € 15.000,00; 4) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta ancora mediante la DEUTSCHE BANK s.p.a. il
1°.
7.2021 per l'importo di € 5.000,00; 5) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta mediante la BANCA POPOLARE PUGLIESE
s.c.p.a. il 27.9.2021 per l'importo di € 4.800,00.
Ha inoltre offerto prova testimoniale a mezzo dell'ing.
incaricato dall'attrice della progettazione Testimone_1
delle opere affidate alla e della direzione dei CP_1
4 relativi lavori, e della prof.ssa Persona_1
moglie del legale rappresentante della
[...] [...]
e docente del liceo linguistico da essa gestito. Parte_1
Il documento che secondo la prospettazione dell'attrice accoglie il regolamento dell'appalto oggetto di causa
(innanzi sub 1), è invero di per sé privo di qualsivoglia valore probatorio ed anche soltanto indiziario, non recando non soltanto la sottoscrizione di alcuna delle parti, ma neppure la mera indicazione del committente, dei lavori da eseguire - per i quali è fatto rinvio ad un <
Spesa offerto, che si allega al presente contratto quale parte sostanziale, integrante e vincolante (allegato A)>> e ad un <>, che non sono agli atti di causa
- e dell'immobile interessato: vi sono riportati unicamente la data del 9.6.2021 quale data della asserita stipula, la data dell'11.6.2021 quale data di inizio dei lavori,
suscettibile di essere prorogata di 10 giorni, il termine di fine dei lavori fissato, come termine non qualificato
"essenziale", in <
dalla data del verbale di inizio dei lavori>> - che parimenti non è agli atti – e <… "a corpo" … convenuto … nella somma di € 24.800,00>>, IVA
inclusa.
L'ordine di servizio a firma dell'ing. quale direttore Tes_1
dei lavori in data 25.10.2021 (innanzi sub 2), reca diffida
5 indirizzata alla , in relazione ad appalto in corso CP_1
di esecuzione commissionato dalla a Parte_1
riguardo di <
provinciale Ruvo Terlizzi n. 24>>, <
alla immediata ripresa dei lavori entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, al fine di ultimare le opere restanti e di consegnare l'immobile nel più breve tempo possibile per il suo normale utilizzo>>, il cui invio e il cui ricevimento da parte della destinataria non sono documentati.
I documenti innanzi sotto i nn. da 3 a 5, per ciò che integrano copia informatica delle contabili originali rilasciate dalle banche onerate della disposizione di bonifico, la cui conformità all'originale non è
disconosciuta dalla convenuta, rimasta contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., valgono a dare idonea dimostrazione delle disposizioni ivi attestate, ma non costituiscono di per sé soli prova dell'effettivo pagamento dei relativi importi da parte dell'attrice in favore della convenuta, giacché, fino a quando non sia eseguito, il bonifico può essere revocato e può rimanere inevaso per incapienza del conto, sicché a prova del pagamento occorre quanto meno che la contabile sia corroborata dal corrispondere estratto del conto del disponente (v. Cass.
10.1.2003 n. 149).
6 Con le deposizioni rese, il direttore dei lavori ha confermato di avere inviato alla convenuta l'ordine di servizio innanzi sub 2; entrambi i testi non hanno poi mancato di dare concorde conferma che: fra le parti è
intercorso contratto di appalto alle condizioni di cui al documento non sottoscritto innanzi sub 1; tale contratto la si è indotta a stipulare al fine di Parte_1
conseguire il riconoscimento della "parità scolastica" da parte della Direzione Scolastica Regionale, ciò per cui era necessario documentare alla stessa l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine del 31.7.2022; questo non è
potuto avvenire né per l'anno 2021 né per l'anno 2022 a causa della inadempienza della , tanto che l'attrice < CP_1
dovuto procedere con altre maestranze a terminare i lavori>>,
subendo un danno <, posto che ha perso due anni scolastici, oltre che due anni di formazione professionale, poiché anche la CP_2
consente l'iscrizione all'albo dei soggetti formatori solo
[a] quegli Enti dotati di idonea sede di formazione>>.
Senonché, la conferma da parte del teste dell'avvenuto invio della diffida di cui all'ordine di servizio del direttore dei lavori del 25.10.2021 lascia nondimeno del tutto indimostrato che essa sia stata anche ricevuta da parte della
CP_1
Constatata a ottobre 2021 la sopravvenuta inerzia della
7 convenuta, che pure parte dei lavori aveva eseguito, come si ricava dal predetto ordine di servizio - anche se, così come non è allegata la consistenza dei lavori appaltati, non sono altresì allegate né la consistenza dei lavori eseguiti dalla né la consistenza dei lavori ancora ad eseguirsi - CP_1
non è dato comprendere in qual modo, e quindi anche se, in ipotesi, per sua stessa inerzia, ai sensi e per gli effetti sia del primo sia del secondo comma dell'art. 1227 c.c.,
avendo ancora tempo fino alla fine del luglio dell'anno successivo, l'attrice non sia riuscita a conseguire l'obiettivo di far portare a termine i lavori da altre maestranze così da poterlo tempestivamente documentare alla competente Autorità Scolastica.
Al di là dei particolari non capitolati in cui nella sua testimonianza si è spontaneamente diffusa sul punto la moglie del legale rappresentante della non è Parte_1
fornita alcuna documentazione contabile della Società, che,
a mente dell'art. 1226 c.c., avrebbe potuto autorizzare una ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio del presumibile ammontare del mancato guadagno e della entità
del discredito commerciale di cui l'attrice reclama il risarcimento.
In definitiva pertanto, in mancanza anche degli esiti di un interrogatorio formale - che la si è Parte_1
astenuta dal richiedere e che ben avrebbe potuto fornire
8 elementi di conforto alle domande attoree, almeno in termini di fictio confessio, in forza dell'art. 232, co. 1, c.p.c.
- acquisita la prova dell'appalto inter partes, suscettibile di prova orale, non può tuttavia reputarsi, alla stregua di quanto sopra, ugualmente raggiunta la prova né che vi sia stato un colpevole inadempimento della appaltatrice, di gravità tale da giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., né che la committente abbia effettivamente versato all'appaltatrice per corrispettivo la complessiva somma di € 24.800,00, né
che la committente sia incorsa in un certo lucro cessante imputabile a responsabilità dell'appaltatrice.
Entrambe le domande proposte dall'attrice vanno dunque rigettate siccome non provate.
Nulla va disposto per spese di causa in favore della convenuta vittoriosa, che, essendo rimasta contumace, non ha sopportato spese di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
9 - rigetta le domande proposte;
- nulla dispone per spese di causa.
Trani, 13.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., sentita la discussione di parte attrice, unicamente costituita in giudizio, all'udienza del
26.11.2024, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 4608 dell'anno
2022 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Bonadies, con studio in Ruvo di Puglia, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
CONVENUTA CONTUMACE
sulle
1 CONCLUSIONI
come precisate da parte attrice al verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore, salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 281 sexies come novellato, dall'art. 7, co. 3, d.l.vo n. 164/2024 dichiarato applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28.2.2023.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 29.9.2022, la ha quivi Parte_1
convenuto la , deducendo quanto segue. CP_1
<'21, … stipulava con la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione di lavori vari a corpo per un importo complessivo di € 24.800,00,
consistenti, a solo titolo esemplificativo, nella ristrutturazione di un immobile vuoto, da adibire ad ambiente scolastico, realizzando una serie di pannellatura in cartongesso, pavimentazione, fornitura di corpi illuminanti,
tinteggiatura>>. Tali lavori <
ottenere dalla Direzione Regionale Scolastica, la "parità"
scolastica, dovendo la società attrice svolgere attività di
2 formazione professionale e didattica essendo gestore del
"Liceo Linguistico Guido D'Arezzo">>.
della autorizzazione di parità scolastica necessaria allo svolgimento dell'attività didattica del Liceo Linguistico
Paritario>>, la società attrice era tenuta ad <
Direzione Scolastica Regionale la certificazione di termine lavori>> entro la <
massimo>>. Senonché, <
immotivati e non meglio giustificati da parte della società
… convenuta … la certificazione di termine lavori non è stata
… fornita>>, ad onta di plurime sollecitazioni, e la
[...]
< Parte_1
fine di terminare i lavori necessari e comunque non ha potuto rispettare i termini previsti dalla Direzione Regionale
Scolastica, perdendo la Parità scolastica per l'anno 2021 e non potendola ottenere anche per l'anno scolastico 2022, con notevole danno non solo economico, ma soprattutto di immagine, non avendo potuto svolgere concretamente l'attività e dovendo collocare altrove gli studenti già
iscritti>>.
L'attrice chiede pertanto pronunciarsi la risoluzione del
3 contratto inter partes in ragione del grave inadempimento di cui la si è resa responsabile nella sua esecuzione CP_1
e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti in proprio pregiudizio, nella misura di <€
24.800,00 a titolo di danno immediatamente scaturito dall'inadempimento contrattuale … [nonché] della ulteriore somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante e di immagine>>, ovvero nella diversa misura a ritenersi di giustizia>>.
A sostegno delle domande proposte la ha Parte_1
versato in atti copia informatica dei seguenti documenti: 1)
contratto di appalto;
2) ordine di servizio del direttore dei lavori n. 1 del 25.10.2021; 3) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta mediante la DEUTSCHE BANK s.p.a. il 14.6.2021
per l'importo di € 15.000,00; 4) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta ancora mediante la DEUTSCHE BANK s.p.a. il
1°.
7.2021 per l'importo di € 5.000,00; 5) attestazione di bonifico disposto dal legale rappresentante dell'attrice in favore della convenuta mediante la BANCA POPOLARE PUGLIESE
s.c.p.a. il 27.9.2021 per l'importo di € 4.800,00.
Ha inoltre offerto prova testimoniale a mezzo dell'ing.
incaricato dall'attrice della progettazione Testimone_1
delle opere affidate alla e della direzione dei CP_1
4 relativi lavori, e della prof.ssa Persona_1
moglie del legale rappresentante della
[...] [...]
e docente del liceo linguistico da essa gestito. Parte_1
Il documento che secondo la prospettazione dell'attrice accoglie il regolamento dell'appalto oggetto di causa
(innanzi sub 1), è invero di per sé privo di qualsivoglia valore probatorio ed anche soltanto indiziario, non recando non soltanto la sottoscrizione di alcuna delle parti, ma neppure la mera indicazione del committente, dei lavori da eseguire - per i quali è fatto rinvio ad un <
Spesa offerto, che si allega al presente contratto quale parte sostanziale, integrante e vincolante (allegato A)>> e ad un <>, che non sono agli atti di causa
- e dell'immobile interessato: vi sono riportati unicamente la data del 9.6.2021 quale data della asserita stipula, la data dell'11.6.2021 quale data di inizio dei lavori,
suscettibile di essere prorogata di 10 giorni, il termine di fine dei lavori fissato, come termine non qualificato
"essenziale", in <
dalla data del verbale di inizio dei lavori>> - che parimenti non è agli atti – e <… "a corpo" … convenuto … nella somma di € 24.800,00>>, IVA
inclusa.
L'ordine di servizio a firma dell'ing. quale direttore Tes_1
dei lavori in data 25.10.2021 (innanzi sub 2), reca diffida
5 indirizzata alla , in relazione ad appalto in corso CP_1
di esecuzione commissionato dalla a Parte_1
riguardo di <
provinciale Ruvo Terlizzi n. 24>>, <
alla immediata ripresa dei lavori entro e non oltre due giorni dal ricevimento della presente, al fine di ultimare le opere restanti e di consegnare l'immobile nel più breve tempo possibile per il suo normale utilizzo>>, il cui invio e il cui ricevimento da parte della destinataria non sono documentati.
I documenti innanzi sotto i nn. da 3 a 5, per ciò che integrano copia informatica delle contabili originali rilasciate dalle banche onerate della disposizione di bonifico, la cui conformità all'originale non è
disconosciuta dalla convenuta, rimasta contumace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., valgono a dare idonea dimostrazione delle disposizioni ivi attestate, ma non costituiscono di per sé soli prova dell'effettivo pagamento dei relativi importi da parte dell'attrice in favore della convenuta, giacché, fino a quando non sia eseguito, il bonifico può essere revocato e può rimanere inevaso per incapienza del conto, sicché a prova del pagamento occorre quanto meno che la contabile sia corroborata dal corrispondere estratto del conto del disponente (v. Cass.
10.1.2003 n. 149).
6 Con le deposizioni rese, il direttore dei lavori ha confermato di avere inviato alla convenuta l'ordine di servizio innanzi sub 2; entrambi i testi non hanno poi mancato di dare concorde conferma che: fra le parti è
intercorso contratto di appalto alle condizioni di cui al documento non sottoscritto innanzi sub 1; tale contratto la si è indotta a stipulare al fine di Parte_1
conseguire il riconoscimento della "parità scolastica" da parte della Direzione Scolastica Regionale, ciò per cui era necessario documentare alla stessa l'avvenuta ultimazione dei lavori entro il termine del 31.7.2022; questo non è
potuto avvenire né per l'anno 2021 né per l'anno 2022 a causa della inadempienza della , tanto che l'attrice < CP_1
dovuto procedere con altre maestranze a terminare i lavori>>,
subendo un danno <, posto che ha perso due anni scolastici, oltre che due anni di formazione professionale, poiché anche la CP_2
consente l'iscrizione all'albo dei soggetti formatori solo
[a] quegli Enti dotati di idonea sede di formazione>>.
Senonché, la conferma da parte del teste dell'avvenuto invio della diffida di cui all'ordine di servizio del direttore dei lavori del 25.10.2021 lascia nondimeno del tutto indimostrato che essa sia stata anche ricevuta da parte della
CP_1
Constatata a ottobre 2021 la sopravvenuta inerzia della
7 convenuta, che pure parte dei lavori aveva eseguito, come si ricava dal predetto ordine di servizio - anche se, così come non è allegata la consistenza dei lavori appaltati, non sono altresì allegate né la consistenza dei lavori eseguiti dalla né la consistenza dei lavori ancora ad eseguirsi - CP_1
non è dato comprendere in qual modo, e quindi anche se, in ipotesi, per sua stessa inerzia, ai sensi e per gli effetti sia del primo sia del secondo comma dell'art. 1227 c.c.,
avendo ancora tempo fino alla fine del luglio dell'anno successivo, l'attrice non sia riuscita a conseguire l'obiettivo di far portare a termine i lavori da altre maestranze così da poterlo tempestivamente documentare alla competente Autorità Scolastica.
Al di là dei particolari non capitolati in cui nella sua testimonianza si è spontaneamente diffusa sul punto la moglie del legale rappresentante della non è Parte_1
fornita alcuna documentazione contabile della Società, che,
a mente dell'art. 1226 c.c., avrebbe potuto autorizzare una ricostruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio del presumibile ammontare del mancato guadagno e della entità
del discredito commerciale di cui l'attrice reclama il risarcimento.
In definitiva pertanto, in mancanza anche degli esiti di un interrogatorio formale - che la si è Parte_1
astenuta dal richiedere e che ben avrebbe potuto fornire
8 elementi di conforto alle domande attoree, almeno in termini di fictio confessio, in forza dell'art. 232, co. 1, c.p.c.
- acquisita la prova dell'appalto inter partes, suscettibile di prova orale, non può tuttavia reputarsi, alla stregua di quanto sopra, ugualmente raggiunta la prova né che vi sia stato un colpevole inadempimento della appaltatrice, di gravità tale da giustificare una pronuncia di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c., né che la committente abbia effettivamente versato all'appaltatrice per corrispettivo la complessiva somma di € 24.800,00, né
che la committente sia incorsa in un certo lucro cessante imputabile a responsabilità dell'appaltatrice.
Entrambe le domande proposte dall'attrice vanno dunque rigettate siccome non provate.
Nulla va disposto per spese di causa in favore della convenuta vittoriosa, che, essendo rimasta contumace, non ha sopportato spese di difesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
9 - rigetta le domande proposte;
- nulla dispone per spese di causa.
Trani, 13.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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