CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6406 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 6406 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8.6.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SI AN, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria per avere, in concorso con altri, quale amministratore unico dal 12.6.2012 al 28.5.2015 della Imprecoge s.r.I., per avere tenuto le scritture contabili in mode tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società, nonché per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società — dichiarato in data 11 maggio 2017 - omettendo sistematicamente di versare imposte, contributi previdenziali, ritenute, accumulando/ negli anni dal 2012 al 2017/ un rilevante debito nei confronti dell'erario, di enti locali e di enti previdenziali. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizi della motivazione, in relazione agli artt. 420-ter, comma 5, 185 del codice di rito e art. 24 Cost. e 111 Cost., quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore non comparso all'udienza preliminare celebrata quindi in assenza del difensore di fiducia. La Corte di appello ha erroneamente osservato che la difesa dell'imputato avrebbe soltanto dimostrato che la richiesta di rinvio fu inviata tramite posta alla casella di posta elettronica della cancelleria ma non avrebbe provato di avere verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice;
e che la richiesta di rinvio in ogni caso non era stata adeguatamente documentata in ordine alle dedotte ragioni di impedimento del difensore a comparire;
laddove il difensore era stato impossibilitato a partecipare all'udienza preliminare per il giorno 21/10/2020 in quanto la normativa emergenziale OV all'epoca vigente imponeva un periodo di isolamento di almeno 10 giorni al soggetto venuto in contatto con altro positivo al OV nelle 48 ore antecedenti (come da circolare del Ministero della Sanità del 12 ottobre 2010). Solo in data 20/10/2020, a tarda sera, il difensore veniva avvisato telefonicamente dalla segretaria di studio UR AR della positività al COVID-19 a seguito di accertamento effettuato la medesima sera presso la clinica Maugeri di Pavia. In ossequio alla normativa emergenziale all'epoca vigente il difensore e tutti i professionisti dello studio erano quindi assoggettati alla quarantena obbligatoria quali soggetti venuti in contatto stretto con persona risultata positiva al OV nelle 48 ore precedenti. L'impedimento a comparire veniva quindi comunicato dall'avvocato Roberta Bello, collaboratrice di studio, fisicamente in forza presso 2 lo studio del difensore all'epoca dei fatti, a mezzo mail in data 21/10/2020, mail indirizzata alla cancelleria G.i.p. alle 08:35 la mattina dell'udienza, non potendo anch'essa presenziare per i medesimi motivi. Il difensore procedeva peraltro a dare la medesima comunicazione al Tribunale di Pavia a mezzo mail atteso che quel medesimo giorno avrebbe dovuto presenziare avanti al giudice del lavoro. Il Tribunale di Pavia accoglieva l'istanza provvedendo al rinvio, mentre il G.i.p. presso il Tribunale di Milano colpevolmente non prendeva tempestiva visione dell'istanza/comunicazione e l'udienza veniva quindi celebrata in assenza del difensore di fiducia. L'eccezione di nullità veniva proposta tempestivamente alla prima udienza dibattimentale del 23 Marzo 2021 e rigettata dal tribunale nonostante la documentazione idonea allegata. Il tribunale non contestava l'elemento presupposto ovvero la positività del soggetto-contatto al COVID-19, assumendo però che la modalità di comunicazione a mezzo mail non fosse idonea. La Corte di appello di Milano a sua volta, a parziale integrazione della motivazione del tribunale, ha assunto la mancata dimostrazione anche dell'elemento presupposto. Entrambe le autorità giudiziarie non hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia di legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza preliminare. Le Sezioni Unite hanno precisato che il difensore impedito a causa dì ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non abbia l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina poiché solo nel caso di istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali ricade sul difensore l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Inoltre, con riferimento alla forma di ricevibilità dell'istanza la motivazione appare contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che deve ritenersi irrilevante il mezzo attraverso il quale al giudice è pervenuta l'informazione ma poi rigetta l'eccezione di nullità ravvisando l'irritualità della trasmissione dell'istanza. Né può ritenersi condivisibile l'assunto secondo il quale l'istanza non sarebbe stata adeguatamente documentata in ordine al contatto stretto con persona positiva al OV essendosi limitata la difesa ad allegare una dichiarazione della persona contagiata non anche la certificazione medica dello stato morboso, laddove la documentazione allegata prova comunque il contatto e la busta paga del mese di ottobre 2020 che si è prodotta è imputabile al soggetto/contatto positivo ed evidenzia l'assenza nel periodo 21/10-2/11/20. La giurisprudenza di questa Corte assume in ogni caso che ai fini del legittimo impedimento del difensore sia sufficiente anche solo la presenza di un soggetto con sospetto OV nel suo nucleo familiare. Nel caso di specie il contatto non era sospetto ma accertato positivo. In ogni caso ai fini del rinvio la necessità di sottoporsi a quarantena preventiva e tampone OV, come effettuato dal difensore nella mattina del 21/10/2020, era elemento sufficiente per non presenziare all'udienza. 3 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) di bancarotta fraudolenta documentale e capo 3) di bancarotta impropria per operazioni dolose. Le condotte sono state ascritte all'imputato esclusivamente in considerazione della carica formale rivestita di amministratore unico della società sebbene questa fosse stata amministrata di fatto da GO Agnello e dal cognato GE ST fino alla data del fallimento. All'esito dell'istruttoria dibattimentale non sono stati accertati atti di natura gestoria riconducibili all'imputato nè è stato considerato l'avvicendamento di altri due legali rappresentanti dalla cessazione della carica dell'imputato e fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta ben due anni dopo. L'imputato, quindi, non ha fornito indicazioni sulla tenuta della contabilità in quanto completamente estraneo alle vicende societarie al tempo del fallimento. Quanto alla bancarotta fraudolenta impropria la Corte territoriale fonda, parimenti, la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla qualifica di amministratore unico senza valorizzare ulteriori indici da cui desumere la gestione effettiva della società. La sentenza impugnata inoltre non evidenzia il nesso eziologico tra le operazioni dolose ascritte all'imputato e il dissesto o l'aggravamento della situazione di dissesto della società e deduce l'elemento psicologico in via meramente presuntiva basandosi sulla circostanza che il mancato versamento degli oneri tributari e contributivi abbia avuto origine sin dall'anno 2012, anno di costituzione della società, e che si sia protratto per tutto l'arco temporale della gestione dell'imputato senza svolgere un'indagine sull'elemento psicologico alla luce del ruolo effettivo rivestito dall'imputato nella società. Indi si riporta giurisprudenza di questa Corte a sostegno dell'assunto. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., e vizio di motivazione. Sì censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene integrato il reato in quanto il prevenuto non avrebbe consegnato le scritture contabili riferibili al periodo in cui è stato amministratore unico;
nessuna documentazione sarebbe stata reperita con riferimento a quel medesimo periodo;
inidoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato sarebbe il ruolo gestorio attribuito a terzi ma anche il susseguirsi di amministratori formali dopo la cessazione dalla carica dell'imputato. Secondo la Corte territoriale l'imputato quale amministratore non avrebbe assolto l'onere di provare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante laddove in capo all'amministratore cessato prima della dichiarazione di fallimento non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili, nè l'imputato poteva ritenersi onerato della tenuta delle scritture contabili solo per essere stato in passato amministratore della società, essendo egli 4 cessato dalla carica il 2 agosto 2015 ed a lui succedette BE PO;
d'altra parte, secondo una pronuncia di questa Corte l'amministratore che ha cessato di ricoprire la carica risponde della sorte delle scritture contabili nel solo caso in cui abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società oppure ove, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 69 c.p., 25 Cost., 219, comma 1, legge fall. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Si lamenta altresì l'errata determinazione delle pene accessorie fallimentari. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 legge fall., 29 e 37 c.p. e 25 Cost. per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva applicato la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 invece di equipararla alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p. o di commisurarla proporzionalmente secondo i criteri di cui all'articolo 133 c.p., così violando il canone costituzionale di proporzionalità della penna ex articolo 25 Cost. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Prima di affrontare l'esame del primo motivo vertente su questione in rito, occorre premettere i principi imperanti in tema di poteri di questa Corte in caso di deduzione di errore procedurale, avendo il ricorso dedotto in relazione al rigetto della richiesta di rinvio avanzata dalla difesa oltre che la violazione di norme processuali e costituzionali anche il vizio di motivazione rispetto ai provvedimenti che si sono pronunciati al riguardo. Va rammentato che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, 5 Ud. (dep. 05/06/2018), Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01) e che è stato altresì precisato che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01). Più in generale, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato;
se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (in tali termini già Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322 - 01). Posta quindi l'irrilevanza di eventuali contraddittorietà o incongruenze presenti nelle motivazioni adottate dei giudici di merito a base della ravvisata legittimità della celebrazione dell'udienza preliminare in assenza del difensore di fiducia, si osserva quanto segue. Innanzitutto si rileva, come già osservato dalla Corte territoriale, che la difesa con la documentazione allegata ha dimostrato soltanto che la richiesta di rinvio fu inviata (neppure recapitata) tramite posta ordinaria (non p.e.c.) alla casella di posta elettronica della Cancelleria il 21.10.2020, ossia lo stesso giorno dell'udienza, ma non ha provato di avere verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice;
ed è in tal senso verosimilmente da intendere la irritualità della trasmissione dell'istanza rilevata nella sentenza impugnata (irritualità in astratto comunque ravvisabile a fronte dell'ordinario disposto normativo codicistico di cui all'art. 121 cod. proc. pen.), che non è quindi comunque caduta in contraddizione rispetto alla premessa iniziale che aveva in un certo senso ammesso la presentazione dell'istanza tramite e-mail, richiamando l'orientamento prevalente di questa Corte che nell'ammettere la presentazione della richiesta in argomento anche con strumento di comunicazione atipico, quale è quello diverso dal deposito in cancelleria previsto dall'art. 121 del codice di rito, chiarisce, appunto, che grava, nondimeno, sulla parte che lo utilizza l'onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 che ha affermato che l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a 6 mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria). Occorre precisare che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al OV-19 e che nel caso di specie - ricadente sotto tale disciplina emergenziale - troverebbe piuttosto applicazione il principio secondo cui in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per OV-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del dJ. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario;
tuttavia a ben vedere nel caso in esame l'inoltro della richiesta non è avvenuto tramite posta certificata ma mediante posta elettronica ordinaria sicché a rigore è da ritenere comunque valido il principio suindicato che richiede alla parte di attivarsi per verificare che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria. In ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è comunque l'attestazione della Cancelleria che secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata dà atto che l'istanza è pervenuta alle ore 12:45 del 21.10.2020, dunque successivamente allo svolgimento dell'udienza, celebrata alle ore 10:30 e chiusa alla ore 10:42, come da verbale di udienza preliminare (di cui si dà parimenti atto nella sentenza impugnata). Ed ancora rileva correttamente la sentenza impugnata che a ben vedere l'istanza risultava fondata sulla sola dichiarazione della persona contagiata non assistita da certificazione medica non prodotta neppure successivamente in sede predibattimentale quando l'eccezione veniva formulata. La Corte territoriale, dunque, non si limita a contestare l'efficacia di un'autodichiarazione ex artt. 46 e 47 di DPR 445/2000 del soggetto positivo - e ciò di là della sua ammissibilità, all'epoca, per attestare circostanze quali la sottoposizione di una persona a misura di quarantena e la positività della stessa al COVID-19, nonché lo stretto contatto con persona affetta da COVID-19 - ma evidenzia come neppure in seguito si sia fornita documentazione idonea ad attestare l'effettività dell'impedimento (di cui a quel momento certamente si poteva disporre). 7 E quanto al differente esito che analoga richiesta avrebbe avuto presso il Tribunale civile di Pavia, il giudice ha evidenziato come in quel caso il difensore che aveva sostituito il ricorrente si fosse premurato di andare a rappresentare di persona le ragioni dell'istanza di rinvio. Quanto poi alla imprevedibilità e non diversa fronteggiabilità dell'impedimento per essersi verificato proprio a ridosso dell'udienza kirm-t-íznaggenaE~, il riferimento è privo di rilievo, non risultando l'istanza rigettata per la mancata designazione di un sostituto. Correttamente ha, quindi, concluso la sentenza impugnata che l'istanza di legittimo impedimento non potesse ritenersi tempestivamente ed idoneamente trasmessa, né debitamente documentata. Il motivo è quindi nel suo complesso infondato. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono generici. Partendo dal presupposto che l'imputato avrebbe rivestito nella società solo formalmente la qualifica di amministratore unico, quale cd. testa di legno - presupposto del tutto confutato nella sentenza impugnata - si assume che quindi il ricorrente non avrebbe avuto contezza delle azione delittuose altrui, laddove la Corte di appello ha tra l'altro evidenziato come il lievitare delle inadempienze contributive e previdenziali - che in sede di accertamento del passivo ammontavano a più di undici milioni di euro - sia coinciso proprio con gli anni 2013 e 2014 in cui amministratore della società era il SI;
questi aveva nel tempo ricoperto l'incarico di amministratore della società dalla sua costituzione fino alla cessazione di fatto dell'attività, in buona sostanza coincisa col periodo in cui l'imputato ebbe a dare le dimissioni e vi fu il subentro al suo posto - per pochi mesi - dapprima di PO e poi dello straniero UA De IL, resosi irreperibile all'atto del fallimento intervenuto nel 2017. Sicché il motivo articolato riguardo alla bancarotta impropria per operazioni dolose è nel suo complesso aspecifico, non impingendo il fulcro della vicenda che ruota intorno a ben altri aspetti fattuali, ed è anche meramente reiterativo avendo la Corte di appello già spiegato le ragioni per le quali non potesse ritenersi il ricorrente una mera testa di legno e le condotte illecite dovessero essere a lui imputabili stante appunto la reiterazione sistematica degli inadempimenti che avevano portato ad un così ingente debito verso l'erario, riferibile alla fase non circoscritta della carica del SI (gli inadempimenti risalenti al 2012 erano proseguiti in maniera crescente nel tempo per tutta la durata della carica del ricorrente per terminare allorquando la società cessava di fatto di operare e ciò in coincidenza con la cessazione della carica da parte dell'imputato). Sicché l'elemento soggettivo - secondo la compiuta ricostruzione dei giudici di merito - era insito in tale condotta reiterata e sistematica che,come sottolineato dalla Corte di appello,era da ricondurre non a fattori casuali ma a scelta ben precisa dell'amministratore che era prevedibile portasse al dissesto o al suo aggravamento. 8 D'altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte - citato anche nella sentenza impugnata a sostegno degli argomenti spesi al riguardo - in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01). E' solo il caso di aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso (segnatamente, Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04) al fine di supportare l'assunto della mancanza di consapevolezza è inconferente ai fini prospettati perché - di là del rilievo che non è stato ritenuto riducibile a mera testa di legno la carica del ricorrente - essa riguarda il caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero il caso di atti illeciti compiuti da altri rispetto ai quali si è ritenuto che ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore - privo di delega - fosse necessario che emergesse la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o quantomeno di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio secondo i criteri propri del dolo eventuale del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento;
laddove nel caso di specie, secondo la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito, trattasi di inadempimenti tributari riconducibili al periodo di amministrazione del ricorrente, e quindi a quest'ultimo, gravando sull'amministratore formale l'adempimento dell'obbligazione fiscale - sicché non si versa nel caso dell'omesso controllo/impedimento dell'evento - e stante l'entità dell'ammontare delle imposte evase non si può in alcun modo assumere che lo stesso non abbia avuto contezza delle conseguenze di così gravi inadempienze (tant'è che la Corte di appello conclude che gli inadempimenti in questione, per le loro caratteristiche e per il contesto in cui si inserirono, siano anzi da ricondurre ad una scelta ben precisa dell'amministratore). D'altronde questa Corte ha anche già avuto modo di affermare che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 9 279071 - 01); ed ha altresì già chiarito in punto di elemento soggettivo che è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari - esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevantg, quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'Erario - ma la situazione non muta, ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo - come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito, cfr. in particolare pag. 11 della sentenza impugnata in cui si dà, tra l'altro, atto che l'esposizione con l'Erario, protrattasi per congruo arco temporale coinciso prevalentemente proprio con la fase di amministrazione del ricorrente, ha raggiunto il tetto di 11,146 milioni di euro, - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510) - al riguardo la Corte di appello a pag. 12 ha altresì inteso in buona sostanza affermare come nel caso di specie fosse certo che, date le condizioni in cui versava la società e la completa assenza di ogni forma di prospettiva salvifica, l'aggravamento del disseto fallimentare era non soltanto concretamente prevedibile, ma altresì effettivamente previsto ed accettato come possibile conseguenza della prosecuzione artificiosa dell'attività d'impresa. 1.2.1. Quanto alla bancarotta documentale il motivo è, come detto, altrettanto generico;
esso si limita a contestare genericamente la mancanza di prova della consapevolezza della tenuta irregolare o dell'intenzione di perseguire il profitto o di arrecare danno ai creditori, laddove la fattispecie prevalente ravvisata dai giudici di merito è quella della cd. bancarotta generica a dolo generico ovvero della tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio della società, risultando depositato unicamente il bilancio nel 2013, relativo all'anno 2012, ed avendo il curatore proceduta a una qualche ricostruzione unicamente sulla base delle risultanze delle visure camerali e di quanto rinvenuto nel cassetto fiscale, versando la società, all'atto del fallimento, in una situazione - così definita nella sentenza impugnata - di abbandono sul versante documentale. La Corte di appello ha innanzitutto evidenziato - e ciò con rilievo anche in relazione all'altra fattispecie delle operazioni dolose imputata al SI - come del tutto evanescente fosse il ruolo gestorio attribuito a terzi dalla difesa, spiegando a pag. 12 della sentenza impugnata che l'evenienza dell'amministrazione da parte di terzi è rimasta sfornita di prova in quanto 10 affidata a prospettazione generica che non consentiva neppure di identificare tale GO Agnello indicato come amministratore di fatto unitamente a ST GE, assolto in relazione alle condotte illecite a lui ascritte in concorso con il ricorrente quale amministratore unico dal 4.5.15 al 26.8.15 e di fatto dal 26.8.15 al 1.5.17 (trattasi in ogni caso di periodi successivi a quello in cui ebbe a rivestire la carica di amministratore unico l'imputato, che, peraltro, secondo quanto dallo stesso affermato nelle dichiarazioni riportate in ricorso non sarebbe stato un soggetto rimasto del tutto estraneo alla società, una mera testa di legno come tende ad accreditare la difesa, ma avrebbe svolto le mansioni di impiegato all'interno di essa). La Corte di appello, fatta tale premessa, non ha comunque mancato di osservare che in ogni caso l'imputato era obbligato, in relazione al cospicuo periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico, a tenere con regolarità le scritture contabili e a consegnarle a colui che era subentrato al suo posto e in ogni caso al curatore ove non fosse già in precedenza intervenuto tale passaggio;
laddove il SI - di là della sussistenza o meno di un suo onere di conservazione delle scritture contabili una volta cessata la carica di amministratore, da ritenere tuttavia persistente ove non vi è stato il passaggio di consegne all'amministratore subentrante - non forniva neppure indicazioni in ordine ad esse. Osserva, più in generale, la sentenza impugnata, a pag. 12, che la responsabilità per i reati in materia fallimentare è attribuita all'amministratore pro-tempore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l'ente, e quindi chi assume la carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da comportamenti altrui. Nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali è indispensabile che venga posta in essere un'attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare in futuro contestazioni sull'operato altrui;
ciò vale in particolar modo - prosegue la sentenza impugnata - per i facili riscontri verificabili ictu oculi con un minimo di diligenza, quali, in primis, il riscontro dell'esistenza della documentazione contabile e delle scritture obbligatorie e l'adempimento delle obbligazioni erariali. L'amministratore di diritto, unico titolato all'adempimento delle formalità erariali e contributive, ha dunque l'onere di verificare la contabilità perché qualora ciò non avvenga e nondimeno egli assuma e mantenga la carica e partecipi in qualche modo alla vita sociale, per l'assenza di tale controllo egli deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale;
e nel caso di specie - si aggiunge nella pronuncia impugnata - non solo era probabile ma era assolutamente certo che la condotta dell'imputato avrebbe determinato l'irreversibilità di un dissesto già conclamato;
l'imputato, per tutto il tempo del mantenimento della carica non solo ha protratto l'attività sociale non provvedendo al contempo ad adempiere alle obbligazioni fiscali maturate negli anni ma ha anche tenuto le scritture contabili in maniera assolutamente carente e allorquando è stato dichiarato il 11 fallimento nè lui né gli altri amministratori che gli sono seguiti hanno prodotto alcunché o fornito informazioni circa il luogo di reperibilità della documentazione contabile. Del tutto inidoneo ad escludere la penale responsabilità dell'imputato - conclude la sentenza - impugnata - è, per le ragioni dette, l'evanescente ruolo gestort attribuito a soggetti terzi c'.0 ma anche il susseguirsi di amministratori formali dopo la cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore unico, tenuto anche conto che in realtà l'attività veniva a cessare in buona sostanza proprio in concomitanza con la cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore unico. Sicché conclude la Corte di appello che in ogni caso rispetto all'addebito di bancarotta fraudolenta documentale può considerarsi unanimamente condiviso il criterio rigoroso secondo cui l'amministratore in carica, fosse anche soltanto formale, risponde penalmente del reato di bancarotta fraudolenta documentale atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili. E quanto all'elemento soggettivo la Corte di appello è giunta infine a ritenere che , in considerazione del contesto delineatosi, caratterizzato dalle plurime e reiterate omissioni erariali e contributive, dal consistente arco temporale in cui le stesse si sono manifestate, dovesse ritenersi ravvisabile nella vicenda di specie - sebbene non richiesta ai fini dell'integrazione della cd. bancarotta documentale generica - la finalità di arrecare pregiudizi ai creditori desumibile appunto dall'ingente debito maturato nei confronti dell'Erario; ed invero la connotazione fraudolenta della condotta tenuta anche in relazione alle scritture contabili può nella concreta vicenda in analisi - si afferma a pagina 16 della sentenza impugnata - essere desunta, anche con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta impropria da operazioni dolose, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è stata evidentemente funzionale proprio all'occultamento e alla dissimulazione degli atti dolosamente posti in essere. 1.3.11 quarto motivo è del tutto generico limitandosi esso a riportare, quanto ai lamentato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - concesse con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante del danno di rilevante gravità - quanto già affermato - esaurientemente - dalla Corte di appello al riguardo, senza controdedurre alcunchè; inconferente essendo il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di pene accessorie fallimentari, che per altro verso non sono state comunque oggetto di specifica censura in appello (e sono state in ogni caso determinate, a differenza di quanto genericamente lamentato in appello, in anni tre, pari alla pena principale, in misura quindi non affatto eccedente la media edittale). 1.4. Il quarto motivo è nuovo non avendo la difesa formulato doglianze specifiche in appello in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici indicata in anni cinque come per legge (art. 29 cod. pen.) a fronte di una condanna ad anni tre di reclusione. 12 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 6406 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 8.6.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di SI AN, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria per avere, in concorso con altri, quale amministratore unico dal 12.6.2012 al 28.5.2015 della Imprecoge s.r.I., per avere tenuto le scritture contabili in mode tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società, nonché per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società — dichiarato in data 11 maggio 2017 - omettendo sistematicamente di versare imposte, contributi previdenziali, ritenute, accumulando/ negli anni dal 2012 al 2017/ un rilevante debito nei confronti dell'erario, di enti locali e di enti previdenziali. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizi della motivazione, in relazione agli artt. 420-ter, comma 5, 185 del codice di rito e art. 24 Cost. e 111 Cost., quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore non comparso all'udienza preliminare celebrata quindi in assenza del difensore di fiducia. La Corte di appello ha erroneamente osservato che la difesa dell'imputato avrebbe soltanto dimostrato che la richiesta di rinvio fu inviata tramite posta alla casella di posta elettronica della cancelleria ma non avrebbe provato di avere verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice;
e che la richiesta di rinvio in ogni caso non era stata adeguatamente documentata in ordine alle dedotte ragioni di impedimento del difensore a comparire;
laddove il difensore era stato impossibilitato a partecipare all'udienza preliminare per il giorno 21/10/2020 in quanto la normativa emergenziale OV all'epoca vigente imponeva un periodo di isolamento di almeno 10 giorni al soggetto venuto in contatto con altro positivo al OV nelle 48 ore antecedenti (come da circolare del Ministero della Sanità del 12 ottobre 2010). Solo in data 20/10/2020, a tarda sera, il difensore veniva avvisato telefonicamente dalla segretaria di studio UR AR della positività al COVID-19 a seguito di accertamento effettuato la medesima sera presso la clinica Maugeri di Pavia. In ossequio alla normativa emergenziale all'epoca vigente il difensore e tutti i professionisti dello studio erano quindi assoggettati alla quarantena obbligatoria quali soggetti venuti in contatto stretto con persona risultata positiva al OV nelle 48 ore precedenti. L'impedimento a comparire veniva quindi comunicato dall'avvocato Roberta Bello, collaboratrice di studio, fisicamente in forza presso 2 lo studio del difensore all'epoca dei fatti, a mezzo mail in data 21/10/2020, mail indirizzata alla cancelleria G.i.p. alle 08:35 la mattina dell'udienza, non potendo anch'essa presenziare per i medesimi motivi. Il difensore procedeva peraltro a dare la medesima comunicazione al Tribunale di Pavia a mezzo mail atteso che quel medesimo giorno avrebbe dovuto presenziare avanti al giudice del lavoro. Il Tribunale di Pavia accoglieva l'istanza provvedendo al rinvio, mentre il G.i.p. presso il Tribunale di Milano colpevolmente non prendeva tempestiva visione dell'istanza/comunicazione e l'udienza veniva quindi celebrata in assenza del difensore di fiducia. L'eccezione di nullità veniva proposta tempestivamente alla prima udienza dibattimentale del 23 Marzo 2021 e rigettata dal tribunale nonostante la documentazione idonea allegata. Il tribunale non contestava l'elemento presupposto ovvero la positività del soggetto-contatto al COVID-19, assumendo però che la modalità di comunicazione a mezzo mail non fosse idonea. La Corte di appello di Milano a sua volta, a parziale integrazione della motivazione del tribunale, ha assunto la mancata dimostrazione anche dell'elemento presupposto. Entrambe le autorità giudiziarie non hanno fatto corretta applicazione dei principi in materia di legittimo impedimento del difensore a comparire all'udienza preliminare. Le Sezioni Unite hanno precisato che il difensore impedito a causa dì ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non abbia l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina poiché solo nel caso di istanza di rinvio per concomitanti impegni professionali ricade sul difensore l'onere di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni dell'omessa nomina. Inoltre, con riferimento alla forma di ricevibilità dell'istanza la motivazione appare contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che deve ritenersi irrilevante il mezzo attraverso il quale al giudice è pervenuta l'informazione ma poi rigetta l'eccezione di nullità ravvisando l'irritualità della trasmissione dell'istanza. Né può ritenersi condivisibile l'assunto secondo il quale l'istanza non sarebbe stata adeguatamente documentata in ordine al contatto stretto con persona positiva al OV essendosi limitata la difesa ad allegare una dichiarazione della persona contagiata non anche la certificazione medica dello stato morboso, laddove la documentazione allegata prova comunque il contatto e la busta paga del mese di ottobre 2020 che si è prodotta è imputabile al soggetto/contatto positivo ed evidenzia l'assenza nel periodo 21/10-2/11/20. La giurisprudenza di questa Corte assume in ogni caso che ai fini del legittimo impedimento del difensore sia sufficiente anche solo la presenza di un soggetto con sospetto OV nel suo nucleo familiare. Nel caso di specie il contatto non era sospetto ma accertato positivo. In ogni caso ai fini del rinvio la necessità di sottoporsi a quarantena preventiva e tampone OV, come effettuato dal difensore nella mattina del 21/10/2020, era elemento sufficiente per non presenziare all'udienza. 3 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) di bancarotta fraudolenta documentale e capo 3) di bancarotta impropria per operazioni dolose. Le condotte sono state ascritte all'imputato esclusivamente in considerazione della carica formale rivestita di amministratore unico della società sebbene questa fosse stata amministrata di fatto da GO Agnello e dal cognato GE ST fino alla data del fallimento. All'esito dell'istruttoria dibattimentale non sono stati accertati atti di natura gestoria riconducibili all'imputato nè è stato considerato l'avvicendamento di altri due legali rappresentanti dalla cessazione della carica dell'imputato e fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta ben due anni dopo. L'imputato, quindi, non ha fornito indicazioni sulla tenuta della contabilità in quanto completamente estraneo alle vicende societarie al tempo del fallimento. Quanto alla bancarotta fraudolenta impropria la Corte territoriale fonda, parimenti, la responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla qualifica di amministratore unico senza valorizzare ulteriori indici da cui desumere la gestione effettiva della società. La sentenza impugnata inoltre non evidenzia il nesso eziologico tra le operazioni dolose ascritte all'imputato e il dissesto o l'aggravamento della situazione di dissesto della società e deduce l'elemento psicologico in via meramente presuntiva basandosi sulla circostanza che il mancato versamento degli oneri tributari e contributivi abbia avuto origine sin dall'anno 2012, anno di costituzione della società, e che si sia protratto per tutto l'arco temporale della gestione dell'imputato senza svolgere un'indagine sull'elemento psicologico alla luce del ruolo effettivo rivestito dall'imputato nella società. Indi si riporta giurisprudenza di questa Corte a sostegno dell'assunto. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 1, 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., e vizio di motivazione. Sì censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene integrato il reato in quanto il prevenuto non avrebbe consegnato le scritture contabili riferibili al periodo in cui è stato amministratore unico;
nessuna documentazione sarebbe stata reperita con riferimento a quel medesimo periodo;
inidoneo ad escludere la responsabilità dell'imputato sarebbe il ruolo gestorio attribuito a terzi ma anche il susseguirsi di amministratori formali dopo la cessazione dalla carica dell'imputato. Secondo la Corte territoriale l'imputato quale amministratore non avrebbe assolto l'onere di provare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante laddove in capo all'amministratore cessato prima della dichiarazione di fallimento non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili, nè l'imputato poteva ritenersi onerato della tenuta delle scritture contabili solo per essere stato in passato amministratore della società, essendo egli 4 cessato dalla carica il 2 agosto 2015 ed a lui succedette BE PO;
d'altra parte, secondo una pronuncia di questa Corte l'amministratore che ha cessato di ricoprire la carica risponde della sorte delle scritture contabili nel solo caso in cui abbia continuato ad ingerirsi di fatto nell'amministrazione della società oppure ove, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 69 c.p., 25 Cost., 219, comma 1, legge fall. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. Si lamenta altresì l'errata determinazione delle pene accessorie fallimentari. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 legge fall., 29 e 37 c.p. e 25 Cost. per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva applicato la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 invece di equipararla alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p. o di commisurarla proporzionalmente secondo i criteri di cui all'articolo 133 c.p., così violando il canone costituzionale di proporzionalità della penna ex articolo 25 Cost. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato. 1.1. Prima di affrontare l'esame del primo motivo vertente su questione in rito, occorre premettere i principi imperanti in tema di poteri di questa Corte in caso di deduzione di errore procedurale, avendo il ricorso dedotto in relazione al rigetto della richiesta di rinvio avanzata dalla difesa oltre che la violazione di norme processuali e costituzionali anche il vizio di motivazione rispetto ai provvedimenti che si sono pronunciati al riguardo. Va rammentato che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, 5 Ud. (dep. 05/06/2018), Rv. 273525 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01) e che è stato altresì precisato che non incorre nel vizio di difetto di motivazione la sentenza d'appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente, atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01). Più in generale, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato;
se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (in tali termini già Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322 - 01). Posta quindi l'irrilevanza di eventuali contraddittorietà o incongruenze presenti nelle motivazioni adottate dei giudici di merito a base della ravvisata legittimità della celebrazione dell'udienza preliminare in assenza del difensore di fiducia, si osserva quanto segue. Innanzitutto si rileva, come già osservato dalla Corte territoriale, che la difesa con la documentazione allegata ha dimostrato soltanto che la richiesta di rinvio fu inviata (neppure recapitata) tramite posta ordinaria (non p.e.c.) alla casella di posta elettronica della Cancelleria il 21.10.2020, ossia lo stesso giorno dell'udienza, ma non ha provato di avere verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice;
ed è in tal senso verosimilmente da intendere la irritualità della trasmissione dell'istanza rilevata nella sentenza impugnata (irritualità in astratto comunque ravvisabile a fronte dell'ordinario disposto normativo codicistico di cui all'art. 121 cod. proc. pen.), che non è quindi comunque caduta in contraddizione rispetto alla premessa iniziale che aveva in un certo senso ammesso la presentazione dell'istanza tramite e-mail, richiamando l'orientamento prevalente di questa Corte che nell'ammettere la presentazione della richiesta in argomento anche con strumento di comunicazione atipico, quale è quello diverso dal deposito in cancelleria previsto dall'art. 121 del codice di rito, chiarisce, appunto, che grava, nondimeno, sulla parte che lo utilizza l'onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 che ha affermato che l'istanza di rinvio d'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a 6 mezzo di posta elettronica certificata, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell'atipicità del mezzo impiegato, che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di "mail" che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria). Occorre precisare che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie anteriore alla disciplina emergenziale di contrasto al OV-19 e che nel caso di specie - ricadente sotto tale disciplina emergenziale - troverebbe piuttosto applicazione il principio secondo cui in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per OV-19, la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del dJ. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario;
tuttavia a ben vedere nel caso in esame l'inoltro della richiesta non è avvenuto tramite posta certificata ma mediante posta elettronica ordinaria sicché a rigore è da ritenere comunque valido il principio suindicato che richiede alla parte di attivarsi per verificare che la "mail" sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria. In ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è comunque l'attestazione della Cancelleria che secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata dà atto che l'istanza è pervenuta alle ore 12:45 del 21.10.2020, dunque successivamente allo svolgimento dell'udienza, celebrata alle ore 10:30 e chiusa alla ore 10:42, come da verbale di udienza preliminare (di cui si dà parimenti atto nella sentenza impugnata). Ed ancora rileva correttamente la sentenza impugnata che a ben vedere l'istanza risultava fondata sulla sola dichiarazione della persona contagiata non assistita da certificazione medica non prodotta neppure successivamente in sede predibattimentale quando l'eccezione veniva formulata. La Corte territoriale, dunque, non si limita a contestare l'efficacia di un'autodichiarazione ex artt. 46 e 47 di DPR 445/2000 del soggetto positivo - e ciò di là della sua ammissibilità, all'epoca, per attestare circostanze quali la sottoposizione di una persona a misura di quarantena e la positività della stessa al COVID-19, nonché lo stretto contatto con persona affetta da COVID-19 - ma evidenzia come neppure in seguito si sia fornita documentazione idonea ad attestare l'effettività dell'impedimento (di cui a quel momento certamente si poteva disporre). 7 E quanto al differente esito che analoga richiesta avrebbe avuto presso il Tribunale civile di Pavia, il giudice ha evidenziato come in quel caso il difensore che aveva sostituito il ricorrente si fosse premurato di andare a rappresentare di persona le ragioni dell'istanza di rinvio. Quanto poi alla imprevedibilità e non diversa fronteggiabilità dell'impedimento per essersi verificato proprio a ridosso dell'udienza kirm-t-íznaggenaE~, il riferimento è privo di rilievo, non risultando l'istanza rigettata per la mancata designazione di un sostituto. Correttamente ha, quindi, concluso la sentenza impugnata che l'istanza di legittimo impedimento non potesse ritenersi tempestivamente ed idoneamente trasmessa, né debitamente documentata. Il motivo è quindi nel suo complesso infondato. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono generici. Partendo dal presupposto che l'imputato avrebbe rivestito nella società solo formalmente la qualifica di amministratore unico, quale cd. testa di legno - presupposto del tutto confutato nella sentenza impugnata - si assume che quindi il ricorrente non avrebbe avuto contezza delle azione delittuose altrui, laddove la Corte di appello ha tra l'altro evidenziato come il lievitare delle inadempienze contributive e previdenziali - che in sede di accertamento del passivo ammontavano a più di undici milioni di euro - sia coinciso proprio con gli anni 2013 e 2014 in cui amministratore della società era il SI;
questi aveva nel tempo ricoperto l'incarico di amministratore della società dalla sua costituzione fino alla cessazione di fatto dell'attività, in buona sostanza coincisa col periodo in cui l'imputato ebbe a dare le dimissioni e vi fu il subentro al suo posto - per pochi mesi - dapprima di PO e poi dello straniero UA De IL, resosi irreperibile all'atto del fallimento intervenuto nel 2017. Sicché il motivo articolato riguardo alla bancarotta impropria per operazioni dolose è nel suo complesso aspecifico, non impingendo il fulcro della vicenda che ruota intorno a ben altri aspetti fattuali, ed è anche meramente reiterativo avendo la Corte di appello già spiegato le ragioni per le quali non potesse ritenersi il ricorrente una mera testa di legno e le condotte illecite dovessero essere a lui imputabili stante appunto la reiterazione sistematica degli inadempimenti che avevano portato ad un così ingente debito verso l'erario, riferibile alla fase non circoscritta della carica del SI (gli inadempimenti risalenti al 2012 erano proseguiti in maniera crescente nel tempo per tutta la durata della carica del ricorrente per terminare allorquando la società cessava di fatto di operare e ciò in coincidenza con la cessazione della carica da parte dell'imputato). Sicché l'elemento soggettivo - secondo la compiuta ricostruzione dei giudici di merito - era insito in tale condotta reiterata e sistematica che,come sottolineato dalla Corte di appello,era da ricondurre non a fattori casuali ma a scelta ben precisa dell'amministratore che era prevedibile portasse al dissesto o al suo aggravamento. 8 D'altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte - citato anche nella sentenza impugnata a sostegno degli argomenti spesi al riguardo - in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01). E' solo il caso di aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso (segnatamente, Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 - 04) al fine di supportare l'assunto della mancanza di consapevolezza è inconferente ai fini prospettati perché - di là del rilievo che non è stato ritenuto riducibile a mera testa di legno la carica del ricorrente - essa riguarda il caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero il caso di atti illeciti compiuti da altri rispetto ai quali si è ritenuto che ai fini della configurabilità del concorso dell'amministratore - privo di delega - fosse necessario che emergesse la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o quantomeno di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere l'accettazione del rischio secondo i criteri propri del dolo eventuale del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento;
laddove nel caso di specie, secondo la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito, trattasi di inadempimenti tributari riconducibili al periodo di amministrazione del ricorrente, e quindi a quest'ultimo, gravando sull'amministratore formale l'adempimento dell'obbligazione fiscale - sicché non si versa nel caso dell'omesso controllo/impedimento dell'evento - e stante l'entità dell'ammontare delle imposte evase non si può in alcun modo assumere che lo stesso non abbia avuto contezza delle conseguenze di così gravi inadempienze (tant'è che la Corte di appello conclude che gli inadempimenti in questione, per le loro caratteristiche e per il contesto in cui si inserirono, siano anzi da ricondurre ad una scelta ben precisa dell'amministratore). D'altronde questa Corte ha anche già avuto modo di affermare che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 9 279071 - 01); ed ha altresì già chiarito in punto di elemento soggettivo che è logico ritenere che il sistematico inadempimento dei debiti tributari - esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un dissesto di proporzioni tanto più rilevantg, quanto più elevato sia l'accumulo nel tempo dell'inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione sia pure in relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all'Erario - ma la situazione non muta, ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all'inadempimento delle obbligazioni tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l'applicazione di sanzioni. Sicché, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell'elemento soggettivo - come certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merito, cfr. in particolare pag. 11 della sentenza impugnata in cui si dà, tra l'altro, atto che l'esposizione con l'Erario, protrattasi per congruo arco temporale coinciso prevalentemente proprio con la fase di amministrazione del ricorrente, ha raggiunto il tetto di 11,146 milioni di euro, - alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510) - al riguardo la Corte di appello a pag. 12 ha altresì inteso in buona sostanza affermare come nel caso di specie fosse certo che, date le condizioni in cui versava la società e la completa assenza di ogni forma di prospettiva salvifica, l'aggravamento del disseto fallimentare era non soltanto concretamente prevedibile, ma altresì effettivamente previsto ed accettato come possibile conseguenza della prosecuzione artificiosa dell'attività d'impresa. 1.2.1. Quanto alla bancarotta documentale il motivo è, come detto, altrettanto generico;
esso si limita a contestare genericamente la mancanza di prova della consapevolezza della tenuta irregolare o dell'intenzione di perseguire il profitto o di arrecare danno ai creditori, laddove la fattispecie prevalente ravvisata dai giudici di merito è quella della cd. bancarotta generica a dolo generico ovvero della tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio della società, risultando depositato unicamente il bilancio nel 2013, relativo all'anno 2012, ed avendo il curatore proceduta a una qualche ricostruzione unicamente sulla base delle risultanze delle visure camerali e di quanto rinvenuto nel cassetto fiscale, versando la società, all'atto del fallimento, in una situazione - così definita nella sentenza impugnata - di abbandono sul versante documentale. La Corte di appello ha innanzitutto evidenziato - e ciò con rilievo anche in relazione all'altra fattispecie delle operazioni dolose imputata al SI - come del tutto evanescente fosse il ruolo gestorio attribuito a terzi dalla difesa, spiegando a pag. 12 della sentenza impugnata che l'evenienza dell'amministrazione da parte di terzi è rimasta sfornita di prova in quanto 10 affidata a prospettazione generica che non consentiva neppure di identificare tale GO Agnello indicato come amministratore di fatto unitamente a ST GE, assolto in relazione alle condotte illecite a lui ascritte in concorso con il ricorrente quale amministratore unico dal 4.5.15 al 26.8.15 e di fatto dal 26.8.15 al 1.5.17 (trattasi in ogni caso di periodi successivi a quello in cui ebbe a rivestire la carica di amministratore unico l'imputato, che, peraltro, secondo quanto dallo stesso affermato nelle dichiarazioni riportate in ricorso non sarebbe stato un soggetto rimasto del tutto estraneo alla società, una mera testa di legno come tende ad accreditare la difesa, ma avrebbe svolto le mansioni di impiegato all'interno di essa). La Corte di appello, fatta tale premessa, non ha comunque mancato di osservare che in ogni caso l'imputato era obbligato, in relazione al cospicuo periodo in cui aveva ricoperto la carica di amministratore unico, a tenere con regolarità le scritture contabili e a consegnarle a colui che era subentrato al suo posto e in ogni caso al curatore ove non fosse già in precedenza intervenuto tale passaggio;
laddove il SI - di là della sussistenza o meno di un suo onere di conservazione delle scritture contabili una volta cessata la carica di amministratore, da ritenere tuttavia persistente ove non vi è stato il passaggio di consegne all'amministratore subentrante - non forniva neppure indicazioni in ordine ad esse. Osserva, più in generale, la sentenza impugnata, a pag. 12, che la responsabilità per i reati in materia fallimentare è attribuita all'amministratore pro-tempore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l'ente, e quindi chi assume la carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da comportamenti altrui. Nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali è indispensabile che venga posta in essere un'attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare in futuro contestazioni sull'operato altrui;
ciò vale in particolar modo - prosegue la sentenza impugnata - per i facili riscontri verificabili ictu oculi con un minimo di diligenza, quali, in primis, il riscontro dell'esistenza della documentazione contabile e delle scritture obbligatorie e l'adempimento delle obbligazioni erariali. L'amministratore di diritto, unico titolato all'adempimento delle formalità erariali e contributive, ha dunque l'onere di verificare la contabilità perché qualora ciò non avvenga e nondimeno egli assuma e mantenga la carica e partecipi in qualche modo alla vita sociale, per l'assenza di tale controllo egli deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale;
e nel caso di specie - si aggiunge nella pronuncia impugnata - non solo era probabile ma era assolutamente certo che la condotta dell'imputato avrebbe determinato l'irreversibilità di un dissesto già conclamato;
l'imputato, per tutto il tempo del mantenimento della carica non solo ha protratto l'attività sociale non provvedendo al contempo ad adempiere alle obbligazioni fiscali maturate negli anni ma ha anche tenuto le scritture contabili in maniera assolutamente carente e allorquando è stato dichiarato il 11 fallimento nè lui né gli altri amministratori che gli sono seguiti hanno prodotto alcunché o fornito informazioni circa il luogo di reperibilità della documentazione contabile. Del tutto inidoneo ad escludere la penale responsabilità dell'imputato - conclude la sentenza - impugnata - è, per le ragioni dette, l'evanescente ruolo gestort attribuito a soggetti terzi c'.0 ma anche il susseguirsi di amministratori formali dopo la cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore unico, tenuto anche conto che in realtà l'attività veniva a cessare in buona sostanza proprio in concomitanza con la cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore unico. Sicché conclude la Corte di appello che in ogni caso rispetto all'addebito di bancarotta fraudolenta documentale può considerarsi unanimamente condiviso il criterio rigoroso secondo cui l'amministratore in carica, fosse anche soltanto formale, risponde penalmente del reato di bancarotta fraudolenta documentale atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili. E quanto all'elemento soggettivo la Corte di appello è giunta infine a ritenere che , in considerazione del contesto delineatosi, caratterizzato dalle plurime e reiterate omissioni erariali e contributive, dal consistente arco temporale in cui le stesse si sono manifestate, dovesse ritenersi ravvisabile nella vicenda di specie - sebbene non richiesta ai fini dell'integrazione della cd. bancarotta documentale generica - la finalità di arrecare pregiudizi ai creditori desumibile appunto dall'ingente debito maturato nei confronti dell'Erario; ed invero la connotazione fraudolenta della condotta tenuta anche in relazione alle scritture contabili può nella concreta vicenda in analisi - si afferma a pagina 16 della sentenza impugnata - essere desunta, anche con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta impropria da operazioni dolose, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è stata evidentemente funzionale proprio all'occultamento e alla dissimulazione degli atti dolosamente posti in essere. 1.3.11 quarto motivo è del tutto generico limitandosi esso a riportare, quanto ai lamentato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - concesse con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante del danno di rilevante gravità - quanto già affermato - esaurientemente - dalla Corte di appello al riguardo, senza controdedurre alcunchè; inconferente essendo il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di pene accessorie fallimentari, che per altro verso non sono state comunque oggetto di specifica censura in appello (e sono state in ogni caso determinate, a differenza di quanto genericamente lamentato in appello, in anni tre, pari alla pena principale, in misura quindi non affatto eccedente la media edittale). 1.4. Il quarto motivo è nuovo non avendo la difesa formulato doglianze specifiche in appello in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici indicata in anni cinque come per legge (art. 29 cod. pen.) a fronte di una condanna ad anni tre di reclusione. 12 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/1/2024.