Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. 28/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 05.01.2022 al n. 28 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Prato del 29.11.2021
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Pasquale Fornari n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Damiano Peruzza che la rappresenta e difende assieme all' Avv. Gloria
Segala, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da mandato allegato;
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi, via G. Marconi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salvadeo che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata -
avente ad oggetto: indebito oggettivo.
[...]
“…Nel merito: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Parte_1
proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, Dott.ssa Giulia Simoni, RG 2029/2021, in data 29 novembre 2021, rep. n. 1823/2021 del 30 novembre 2021, comunicata dalla
Cancelleria in data 30 novembre 2021 (doc. 1, fascicolo appello) e non notificata, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande avversarie di ripetizione delle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui al procedimento reg. ord. n. 102/2021, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione dell'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Prato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- per l'effetto, condannare controparte a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio d Parte_1
in forza dell'appellata ordinanza in quanto non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio…”; per l'appellata Controparte_1
“…Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respinge-re l'appello proposto da e, conseguentemente, confermare integralmente Parte_1
l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 29.11.2021, in relazione al
2 procedimento n. 2029/2021 R.G. n. 1823/2021 di rep. Con il favore delle spese e del compenso del presente grado di giudizio…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. (d'ora in poi solo Controparte_1
Cont
”) con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. adiva il Tribunale di Prato per sentir condannare (d'ora in poi solo ”) a rimborsare a Parte_1 Pt_1
Cont
la somma di € 22.650,43= indebitamente percepita, corrispondente all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.
I.
1. Esponeva che nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2011 stipulava con contratto di fornitura di energia elettrica relativo ai POD nn. Pt_1
IT001E00259497 – IT001E00024091 – IT001E00261388 – IT001E00024107 siti in
Pisa. Nel corso del rapporto aveva sempre pagato le somme di cui alle fatture emesse dal fornitore, comprensive dell'importo corrispondente all'addizionale provinciale, istituita dall'art. 6/2 d.l. n. 511/1988. Tuttavia, tale normativa era stata abrogata – a partire dal 01.01.2012 nelle Regioni a statuto ordinario ex art. 18/5 d.lgs. 68/2011, a partire dal 01/04/2012 nelle Regioni a statuto speciale ex art. 4/10 d.l. n. 16/2012 – in quanto contrastante con la Direttiva europea n. 2008/118/CE. La ricorrente esponeva altresì che la stessa Suprema Corte era intervenuta sul punto, confermando la suddetta incompatibilità tra norme e affermando doversi disapplicare la normativa nazionale contrastante con quella comunitaria. Tale disapplicazione si fondava sul principio per cui l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE – secondo la quale l'addizionale in oggetto era priva di una specifica finalità che non poteva essere solo giustificata da esigenze di bilancio – è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni nazionali risultate contrastanti o incompatibili con l'interpretazione stessa. Quindi, il Giudice di legittimità aveva concluso affermando che le addizionali non erano dovute e il consumatore finale per poterle recuperare non era legittimato ad agire nei confronti dell'Erario, bensì nei confronti dell'erogatore del servizio in sede civile mediante l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito. La società
3 ricorrente, dunque, sottolineava che da tale incompatibilità tra norme discendeva il carattere indebito dei pagamenti eseguiti in favore di nel suddetto periodo di Pt_1
fornitura dell'energia elettrica, essendone venuta meno la causa giustificativa.
I.
2. Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle Pt_1
domande per omessa preventiva comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia
delle Entrate prevista all'art. 29 l. n. 429/1990. Nel merito contestava la natura indebita dei pagamenti eseguiti dalla società ricorrente in quanto componente del prezzo della fornitura pattuito sulla base dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto stipulato secondo il quale: “…sono a carico del cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti…”. Il contratto non era mai stato dichiarato invalido o inefficace tra le Parti, inoltre era conforme alla legge vigente fino al 31.12.2011. In
secondo luogo, parte convenuta contestava che l'incompatibilità a monte tra normativa comunitaria e normativa nazionale potesse applicarsi al rapporto giuridico in oggetto, in quanto rapporto tra privati. Infatti, come riconosciuto dalla Corte di
Giustizia UE le direttive, non recepite dal legislatore nazionale, non possono produrre effetti nei rapporti tra privati, ma solo avere efficacia diretta nei confronti degli Stati ai fini della disapplicazione della normativa nazionale contrastante.
Infatti, le pronunce della Cassazione citate da controparte riguardavano controversie con l' Nel caso in esame, pertanto, la parte lesa Parte_2
doveva rivolgersi allo Stato, responsabile ex lege, al fine di ottenere il risarcimento del danno per tardivo o mancato recepimento della direttiva, non essendo possibile disapplicare la normativa nazionale che avrebbe avuto come effetto il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo di restituzione delle somme in capo a . La convenuta eccepiva altresì che la Pt_1
Corte di Giustizia UE mai aveva dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale italiana con efficacia erga omnes né la Commissione Europea aveva adottato provvedimenti in tal senso. In ogni caso, era da ritenersi erronea la decisione della Suprema Corte in punto di contrasto tra normativa nazionale e
4 comunitaria, partendo dall'erroneo presupposto che l'imposta fosse un tributo autonomo. Al contrario, l'addizionale costituiva un mero incremento quantitativo dell'accisa a cui si sommava in un rapporto di accessorietà, non potendosi qualificare, pertanto, come “altra imposta indiretta” ulteriore all'accisa, ai sensi della Direttiva.
In subordine, chiedeva che il credito venisse rideterminato nella minor somma di €
22.549,09= avendo omesso la ricorrente di considerare la nota di credito con cui già erano stati detratti gli importi a titolo di addizionale relativi alla fattura n.
111600090777/2012. In ogni caso, evidenziava la buona fede con cui aveva Pt_1
ricevuto i pagamenti in oggetto, pertanto, da un lato gli interessi sulle somme da restituire potevano decorrere solo dalla domanda;
dall'altro lato, tenuto conto delle novità delle questioni trattate e del contrasto sulla questione nella giurisprudenza di merito, doveva disporsi la compensazione delle spese di lite. Parte convenuta chiedeva altresì disporsi rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE sia sulla questione della natura dell'addizionale provinciale, di conseguenza se soggetta o meno al vincolo della 'finalità specifica' previsto dalla Direttiva, sia sulla questione se l'eventuale incompatibilità potesse applicarsi in un giudizio tra privati. In subordine, chiedeva disporsi differimento d'udienza o sospensione del giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, adita dal Collegio arbitrale di
Vicenza, sulla domanda di rimborso delle accise, il quale aveva rimesso gli atti valutando: “…rilevanti e non manifestamente infondate, con riferimento agli articoli della Costituzione 3, 24, 41, 111, primo e secondo comma, e 117 primo comma, anche in via mediata per violazione degli articoli 16 e 52 della Carta
Fondamentale dei Diritti dell'Unione europea, le sopra specificate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte in cui prevede che «Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione
5 delle somme» …” (Ordinanza del Collegio Arbitrale di Vicenza del 26.3.2021). In sede di prima udienza, la ricorrente riduceva il petitum della domanda ad €
22.549,09= riconoscendo l'errore di calcolo in cui era incorsa. In esito ad istruttoria meramente documentale, la causa era trattenuta in decisione.
II. L'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Prato così concludeva: “…1) dichiara che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica eseguito da
[...]
in favore di in relazione al periodo 1°/01/2010- Controparte_1 Parte_1
31/12/2011, non è dovuto;
2) per l'effetto condanna a pagare a Parte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma di € 22.549,09, Controparte_1
oltre interessi legali dal 23/12/2019; 3) dichiara le spese processuali integralmente compensate…”. In via preliminare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto non applicabile al caso di specie l'onere di comunicazione previsto all'art. 29 l. n. 428/1990, norma da riferirsi al solo fornitore o produttore, unico soggetto titolare dell'obbligo tributario, e non anche al consumatore finale, titolare del rapporto di fornitura di energia elettrica con Pt_1
di natura privatistica, autonomo rispetto a quello di natura tributaria. Quanto al rischio di un ingiustificato arricchimento in favore della società ricorrente, il
Tribunale sottolineava che con l'azione proposta mirava a recuperare una Pt_1
somma precedentemente dedotta come costo di reddito d'impresa, conseguenza che, se fiscalmente rilevante, sarebbe stata oggetto di verifica dell'Ufficio finanziario competente;
rilevava altresì che il TUIR contemplava la possibilità di sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive, ossia “…la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…”
(art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986). Ricostruito il quadro normativo relativo all'addizionale alle accise oggetto della presente causa, il Giudice di prime cure sottolineava che l'intervento abrogativo dell'art. 6/2, d.l. n. 511/1988 con il d.l. n.
16/2012 per le Regioni a statuto speciale espressamente indicava come finalità quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
6 elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del
Consiglio del 16/12/2008, concernente il regime generale delle accise. Richiamate
più pronunce della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione della direttiva n.
2008/118/CE, in ragione della cogenza e degli effetti diretti delle medesime, la
Suprema Corte con orientamento costante dal 2019, nell'ambito di controversie tra consumatori finali e in ordine al rimborso Parte_2
delle somme versate dai primi ai fornitori di energia elettrica, statuiva che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n.
511/1988 doveva disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE come interpretato dalla Corte di giustizia della UE. In particolare, in alcun modo erano state chiarite nella suddetta norma interna le specifiche finalità
che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, le quali invece erano destinate a semplici finalità di bilancio e, come tali, non in armonia con il diritto dell'Unione.
Pertanto, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, secondo la Suprema Corte, in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, doveva disapplicarsi l'art. 6/2 d.l. n. 511/1988. Il Giudice di prime cure sottolineava che, sebbene la Corte di Giustizia UE non si fosse mai direttamente pronunciata sulla normativa italiana oggetto del giudizio, comunque i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità erano del tutto condivisibili atteso che le fattispecie esaminate dal Giudice europeo non presentavano rilevanti peculiarità e differenze
Cont rispetto al caso italiano. nel contratto stipulato con aveva previsto il Pt_1
diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultima all'art. 2 delle Condizioni generali,
nella parte in cui poneva a carico del cliente tutti gli oneri fiscali. Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 56 del TUA – il primo in via generale, il secondo in riferimento all'accisa sull'energia elettrica – il legislatore attribuisce al fornitore il diritto di
7 rivalsa nei confronti dei consumatori finali, che si esercita, in particolare, includendo gli importi versati dal fornitore di energia elettrica allo Stato nel prezzo di vendita applicato ai clienti (c.d. traslazione), meccanismo applicabile anche alle addizionali.
Pertanto, venuta meno la causa giustificativa della rivalsa esercitata dal fornitore
, costituita dall'esistenza dell'obbligazione tributaria presupposta, i pagamenti Pt_1
eseguiti dalla ricorrente a tale titolo corrispondevano a indebiti ai sensi dell'art. 2033
c.c., disposizione applicabile anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto venuta meno, per qualsiasi ragione, la causa debendi. Quanto alla natura accessoria o autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, secondo il Giudice di prime cure la giurisprudenza di legittimità era ormai consolidata sul punto, ritenendola implicitamente imposta autonoma e come tale rientrante nel concetto di “altre imposte indirette” a cui, pertanto, doveva applicarsi la normativa unionale, in particolare, la necessaria destinazione dell'imposta ad una finalità specifica. Quanto, invece, agli effetti orizzontali delle direttive europee, il Tribunale sottolineava che
Cont invero il carattere indebito dei pagamenti eseguiti da non derivava da un'illegittima attribuzione degli effetti orizzontali alla direttiva n. 2008/118/CE. Da un lato, il diritto della ricorrente a ripetere gli importi versati per la traslazione dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia effettuati e il correlato obbligo di di restituire tali somme non erano definiti e individuati dalla direttiva, bensì Pt_1
dal diritto nazionale che impone la ripetizione di dazioni prive di causa, ambito non disciplinato dal diritto dell'Unione; dall'altro lato, la disapplicazione dell'art. 6/ 2, d.l.
n. 511/1988 per contrasto con la direttiva era imposta dall'effetto c.d. escludente collegato al primato del diritto dell'Unione, gli effetti negativi che derivavano da tale disapplicazione nei confronti di erano meramente indiretti o riflessi. Pt_1
Dunque, il Giudice di prime cure respingeva sia la richiesta di sospensione del giudizio formulata da in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale Pt_1
circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 – non direttamente rilevante nella presente controversia – sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non sussistendo dubbi interpretativi rispetto alle
8 questioni sollevate dalla convenuta. In conclusione, poiché non aveva Pt_1
contestato il quantum del corrispettivo indebitamente percepito, la domanda, così come rettificata in sede di prima udienza, era accolta con la condanna della convenuta a restituire alla ricorrente la somma di € 22.549,09=, oltre interessi nella misura legale che decorrevano dall'intimazione di pagamento a mezzo PEC del
23/12/2019, quale atto stragiudiziale di costituzione in mora, attesa la buona fede dell'accipiens.
III. Il giudizio di appello. In questa sede, impugnava l'ordinanza ex art. Pt_1
702-ter c.p.c. di cui in epigrafe.
III.
1. In particolare, lamentava i seguenti specifici motivi: 1) omessa motivazione e/o errata valutazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 29, l. n. 428/1990 in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado:
la disposizione aveva portata omnicomprensiva e doveva applicarsi a tutte le ipotesi di rimborso a prescindere dal tipo di azione, dunque, anche il consumatore risultava onerato di comunicare preventivamente all'Erario l'istanza di rimborso e non solo il fornitore. Controparte, in caso di condanna del fornitore, avrebbe potuto conseguire un ingiustificato arricchimento, in quanto il costo delle addizionali provinciali era dedotto dal consumatore finale dal reddito di impresa. Proprio al fine di agevolare i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva tassazione a titolo di sopravvenienza, l'art. 29/4, l. n. 429/1990 prevedeva, in caso di richiesta di ripetizione di tributi ritenuti incompatibili con norme comunitarie, l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità. 2) Omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine al doc. 2
(fascicolo di primo grado – contratto di fornitura), costituente legittimo titolo in base al quale il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto: Parte appellante sosteneva di aver addebitato al proprio cliente le addizionali sulla base del contratto di fornitura stipulato, pienamente valido, legittimo e conforme alla legge allora vigente, in particolare l'art. 6 d.l. n. 511/1988. Dunque, le somme in oggetto non erano certo state addebitate sine titulo, mancando così il carattere indebito del
9 pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033 c.c., richiedendo l'azione di ripetizione dell'indebito che il pagamento fosse avvenuto sine causa. Non risultava corretta nemmeno l'argomentazione del Tribunale secondo cui il venir meno della causa del versamento del prezzo doveva ravvisarsi nell'incompatibilità dell'art. 6 d.l.
n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE, atteso che in difetto di pronuncia in tal senso da parte della Corte di Giustizia UE non era possibile procedere alla disapplicazione della norma italiana. 3) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6, d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/ce, nonché
dell'art. 288 tfue, in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle direttive europee, negata dalla Corte di Giustizia UE: Parte appellante contestava le pronunce della Suprema Corte richiamate dal Giudice di prime cure in quanto contrastanti innanzitutto con l'art. 288 TFUE in base al quale la direttiva – non recepita dallo Stato membro – non è una fonte comunitaria avente efficacia diretta nei confronti dei privati, ma unicamente verso gli Stati membri. Anche ammettendo l'esistenza del contrasto, tale limite all'efficacia delle direttive, quale uno dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, comportava che la disposizione comunitaria non avrebbe mai potuto mai prevalere in una causa tra privati. Infatti, la disapplicazione della normativa interna avrebbe comportato il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo in capo ad di Pt_1
restituire le somme. I casi richiamati dal Tribunale in motivazione dinanzi alla Corte di Giustizia UE, dove era stata riconosciuta l'applicabilità della direttiva non recepita travolgendo anche i diritti dei privati c.d. controinteressati, erano differenti rispetto alla presente controversia, in quanto sempre nell'ambito di liti instaurate contro l'autorità pubblica, dunque, rispetto a un rapporto “verticale”. Nel caso di specie, il rapporto con l'autorità tributaria – estranea al presente giudizio – era irrilevante,
trattandosi di mera lite tra privati;
inoltre, il rapporto tributario era ormai chiuso,
come anche dichiarato dall'Amministrazione doganale e dalle Province, soggetti destinatari del gettito dell'addizionale provinciale, secondo cui le sentenze rese in sede civilistica non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, la quale ritiene i
10 suddetti rapporti tributari definiti a seguito dell'intervenuta decadenza biennale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995 dal diritto di ripetere le addizionali da parte del fornitore. Pertanto, ammettere un'illegittima estensione degli effetti orizzontali della direttiva, secondo Parte appellante, avrebbe prodotto notevoli danni al fornitore che,
come sopra chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non potrebbe ottenere alcun rimborso dallo Stato finendo come l'unico soggetto incolpevole a subire gravi ed effettivi pregiudizi. 4) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss., d.lgs.
n. 504/1995, dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, direttiva n.
2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee: Parte appellante riteneva che quanto sostenuto dal Tribunale in merito alla natura autonoma dell'addizionale quale imposta indiretta – e come tale incompatibile con la direttiva – fosse errato nella parte in cui riteneva che implicitamente la Suprema Corte aveva riconosciuto l'addizionale come “altra imposta indiretta”. Al contrario, l'addizionale doveva considerarsi un mero inasprimento delle accise sull'energia elettrica, una loro componente accessoria, pertanto, non era necessario che le stesse perseguissero una specifica finalità come richiesto dalla normativa comunitaria. Ne conseguiva la conformità della disciplina nazionale con quella comunitaria, su cui, peraltro, il
Giudice europeo non si era mai pronunciato, né la Commissione Europea aveva mai preso provvedimenti in merito. 5) Sulla richiesta di rimessione della questione alla
Corte di Giustizia e/o di rinvio o sospensione in attesa della decisione della Corte
costituzionale: Parte appellante reiterava la richiesta di sospensione della causa per rimettere le seguenti questioni alla Corte di Giustizia UE: se davvero l'addizionale provinciale fosse un' “altra imposta” incompatibile con la Direttiva, come aveva sostenuto la Cassazione in alcuni precedenti richiamando giurisprudenza comunitaria riferita a casi diversi dall'Italia, ovvero se si trattasse di una mera componente dell'accisa, come tale non soggetta al vincolo della “finalità specifica” previsto dalla direttiva;
se detta incompatibilità, ove effettivamente accertata dal
Giudice europeo, potesse essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia
11 elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità, comportando in capo ai fornitori degli obblighi restitutori molto gravosi dal punto di vista finanziario, nonostante quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza eurounitaria circa l'assenza di effetti orizzontali delle direttive e la possibilità da parte della Corte di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce di declaratoria di incompatibilità. Chiedeva altresì la sospensione o il differimento del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale avente ad oggetto il rimborso delle addizionali provinciali sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza, causa n. R.G. 102/2021, in attesa di trattazione. 6)
Sulla ripetizione delle somme versate in corso di causa: in caso di accoglimento del gravame, Parte appellante chiedeva disporsi la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
Cont III.
2. Si costituiva che chiedeva respingersi il gravame contestando tutto quanto dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto;
quindi, si riportava alle difese svolte in primo grado e alla motivazione della sentenza impugnata.
III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. In sede di comparsa conclusionale, Parte appellante allegava la sopravvenuta pronuncia della Corte di
Giustizia UE relativa alla disapplicazione della normativa italiana per contrasto con quella unionale (sent. emessa in data 11/04/2024, causa C-316/2022), decisione che riteneva dirimente rispetto al caso di specie. Pt_1
IV. Questioni preliminari. Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Parte appellante con il primo motivo di
Cont appello. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non era gravato da alcun onere rispetto alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle
Entrate ex art. 29 della legge n. 428/1990, non essendo parte del rapporto tributario, bensì parte del solo rapporto civilistico con Parte appellante, non potendo, quindi,
12 vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario. Questo perché, come chiarito dalla
Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
Contr relative sanzioni penali e amministrative” (d'ora in poi solo ”), obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore ed il rapporto tra fornitore ed è distinto ed autonomo rispetto a quello, di natura prettamente CP_3
civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (v. ex multis, Cass.
15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass.
10691/2020).
V. Il merito. L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Per
maggior chiarezza espositiva appare opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in ragione della stretta connessione tra loro.
V.
1. Il quadro normativo. Premessa una necessaria ricostruzione della normativa di riferimento, l'art. 6 d.l. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di Comuni, Province o Erario, obbligando i fornitori al versamento della suddetta con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 TUA. Tale
disciplina nazionale è stata più volte oggetto di integrazione derivante dalla normativa eurounitaria, in particolare con la direttiva 92/12/CEE che aveva previsto,
anche per l'energia elettrica grazie all'estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE, la sottoposizione di determinati prodotti ad altre imposizioni indirette aventi finalità
specifiche. La direttiva 2003/96/CE – che sottoponeva anche l'energia elettrica all'accisa armonizzata – è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n.
26/2007, il cui art. 5 sostituiva il precedente art. 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo le addizionali alle accise, che “…sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica…”. In seguito, interveniva la direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, che statuiva all'art. 1/2: “…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali
13 comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni…”; di seguito all'art. 48: “…Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010…”. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48/2010 che in alcun modo interveniva sul suddetto art. 6 d.l.
n. 511/1988, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012 (nelle Regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 23/20111 e d.lgs. n. 68/2011, nelle Regioni a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012). In tale contesto, si inserisce l'azione di ripetizione di indebito
Cont formulata da rispetto a quanto versato a titolo di addizionale nel periodo precedente l'abrogazione della normativa nazionale, ma successivo allo scadere del termine per il corretto recepimento della direttiva 2008/118/CE.
V.
2. Il contrasto tra norme e la natura dell'addizionale. Deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di controversia l'avvenuto pagamento della somma di €
Cont 22.549,09= da parte di a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo da 01.01.2010 al 31.12.2011 per il diritto di rivalsa esercitato da . Pt_1
Ciò posto, deve altresì premettersi che sulla questione oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata (v. Corte d'Appello di Firenze
sentenza n. 1148/2024 del 26.06.2024, sentenza n. 1211/2024 del 04.07.2024), condividendo l'orientamento della Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in materia di addizionale sull'accisa perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie ) il diritto al rimborso di quanto Pt_1
indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v. ex multis, Cass. 15198/2019; Cass.
27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass. 10691/2020). Ciò in quanto
“…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
14 previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…”
(cfr. Cass. 10691/2020). Dopotutto, prima delle sopra richiamate pronunce della
Cassazione, lo stesso legislatore ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario precisando all'art. 4/10 del d.l. n. 16/2012: “…A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato…”. Inoltre, contrariamente a quanto affermato da
Parte appellante, correttamente il Giudice di prime cure qualificava l'addizionale come imposta autonoma e non accessoria all'accisa e, come tale, integrante il concetto di “altre imposte indirette” sull'energia elettrica, per la cui legittimità ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre la sussistenza di entrambi i requisiti di derivazione comunitaria: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile,
il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità
specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio
(CGUE 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE
9 marzo 2000, in causa C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio
2014, in causa C-82/12, Transportes _lordi Besora, punto 23). Come chiarito dalla
Suprema Corte, in ragione della ricostruzione normativa della materia oggetto di controversia, deve evincersi che: “…con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che
15 tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate…”, atteso che “…L'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che: «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
2.1.1. Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche…” (Cass. civ. sez. V, sent. n. 27101/2019, 23/10/2109). Le sopra indicate pronunce della Suprema
Corte sono intervenute nell'ambito di un rapporto prettamente tributario, dal quale esula quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente tra fornitore e consumatore finale. Pertanto, posto che , in qualità di fornitore, in esito alla Pt_1
riconosciuta inapplicabilità della disciplina dell'addizionale per i consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, ha legittimazione attiva per richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo all'Erario, deve ora verificarsi se il consumatore finale (BCN) su cui sono state traslate, in virtù di un fenomeno prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione,
abbia o meno a sua volta diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
V.
3. L'azione di indebito del consumatore. Ancora la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto
16 legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea…” (Cass. civ., sez.
V, ord. n. 31609/2022, 25/10/2022). La questione, seppur esaminata dalla Suprema
Corte in via incidentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE, orienta senz'altro questa Corte territoriale a ritenere che il consumatore finale effettivamente disponga dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore. Ciò salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima,
situazioni queste che non ricorrono nel caso di specie. Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del 20.10.2011, nella causa C-94/10),
secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione
17 dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”. La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata di nuovo confermata in un'altra pronuncia della Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto oggetto di causa: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…”. La Prima Presidente della
Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza
31609/2022, ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché:
“…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva –
è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…” (Cass. civ., SS.UU., decreto presidenziale n. 12502/2023, 10/05/2023). Alla luce di tale consolidato orientamento e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa
(ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva
18 2008/118/CE. Infatti, da un lato deve ribadirsi che il consumatore finale non può
invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 288
TFUE (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C-122/17, Smith, punti 42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto 49); dall'altro lato ciò non esclude la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi. In base all'art. 53/1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: “…i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali…”; mentre ai sensi dell'art. 16/3 TUA: “…i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…”. L'art. 56 TUA precisa, altresì, che le società fornitrici: “…hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali…” e ai sensi dell'art. 14
TUA: “…l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata…”, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta, in ragione dell'autonomia dei rapporti di imposta e di rivalsa, benché siano i medesimi tra loro collegati. Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'imposta, ma può esperire sul piano civilistico l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento dell'addizionale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica. Non si tratta,
quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati (stante l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio
19 unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa – come mero riflesso dell'applicazione del diritto comunitario nel rapporto tributario presupposto – e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed Pt_1
ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
V.
4. Conclusioni. Quanto fino ad ora esposto non si pone peraltro in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data
11.4.2024 (causa C-316/22) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di
Como proprio in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6
d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e sul potere spettante al consumatore finale per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato. Come
recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano (sent. n. 1628/2024,
05.06.2024, allegata da Parte appellata in sede di replica), il Giudice europeo si è limitato a pronunciarsi rispetto al caso italiano riaffermando l'ormai consolidato principio di inefficacia diretta della direttiva comunitaria nei rapporti tra privati:
“…l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati…”. Come già sopra evidenziato, questa Corte non intende mettere in discussione tale principio,
ravvisandosi il riconoscimento dell'indebito in un diverso presupposto, ossia nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta rispetto al rapporto 'verticale' con lo Stato.
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE si evince che principio inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi
20 percepiti in violazione del diritto comunitario. Rispetto al caso di specie, in cui è il consumatore finale ad aver sopportato l'onere dell'imposta e non il soggetto passivo di imposta, la Corte di Giustizia UE ha affermato che: “…in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007,Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 37), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno
2004,Recheio – Cash & Carry, C-30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre
2005, MyTravel,C-291/03, EU:C:2005:591, punto 17)…”. Emerge, pertanto, la piena ammissibilità del rimedio qui adottato dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività, attesa anche la possibilità per RA di chiedere a sua volta il rimborso dell'addizionale ai sensi dell'art. 14/4 TUA: “…Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di
21 rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme…”.
V.
5. Le restanti questioni. In primo luogo, deve respingersi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, attesa la sopravvenuta sentenza dell'11.4.2024 di cui sopra (causa C-316/2022) con cui il Giudice europeo si è già pronunciato sulla normativa italiana contrastante con la direttiva europea. Deve
altresì respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale di cui al procedimento n. 102/2021, in quanto non rilevante rispetto al rapporto civilistico tra consumatore finale e fornitore, oggetto del caso di specie, riguardando la questione di legittimità l'autonomo rapporto tributario per quanto previsto dall'art. 14/4 TUA, dunque, come tale non rientrante nelle ipotesi di sospensione del processo. Il rigetto dell'appello per le ragioni sopra esposte assorbe ogni altra questione incompatibile.
VI. Spese. La presenza di un frammentario panorama legislativo e giurisprudenziale, anche di merito nonché la mancanza, ante causam, di precedenti di legittimità certi, in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica,
inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92/2 c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza ex art.
[...]
702-ter c.p.c. del Tribunale di Prato del 29.11.2021, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa integralmente tra le Parti le spese di lite;
22 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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