Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani e da erogarsi in tre rate uguali negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei tre esercizi suddetti.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.