CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 784/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili
TRA
con sede legale in Palermo, Partita IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. LV IN e dall'avv. LE MA;
attrice in riassunzione
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._2
), e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_3 [...]
[...] [...
[...]
), quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3 Persona_1
CE NI;
convenuti in riassunzione
Conclusioni dell'attrice in riassunzione: “Disattesa ogni contraria istanza
eccezione e difesa. In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
in riforma della sentenza n. 1236/2013 emessa dal Tribunale di Palermo,
[...]
dott.ssa Raimonda Tomasino, sotto le date 7 dicembre 2012 - 21 marzo 2013 nel
procedimento civile iscritto al n. R.G 16190/2006, Ritenere e dichiarare che i
signori , e hanno detenuto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
senza titolo dal maggio 2004 al 30 settembre 2008 la villa unifamiliare sita in
Palermo in località Giusino a Pallavicino iscritta al NCEU del Comune di Palermo
fg. 11 part. 1237 di proprietà della COre i signori Parte_1 [...]
, e all'immediata riconsegna di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti gli arredi, corredi mobili e suppellettili (meglio precisati nel verbale di
sequestro e di perquisizione depositato da unitamente alla Parte_1
memoria del 4.11.2009 ovvero risultanti dalla foto doc. 12), in favore della
convenuta società che detengono senza titolo, nonché al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dai beni a causa della loro usura o dei
danneggiamenti, quantificati dal C.T.U. in €.8.560,00, o nell'importo maggiore o
minore ritenuto di giustizia anche sulla base delle osservazioni alla CTU
presentate dalla oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del Parte_1
credito (30.9.2008), trattandosi di debito di valore. COre i signori
[...]
, e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 3
pagamento, in favore della del risarcimento dei danni da Controparte_4
occupazione senza titolo dal maggio 2004 sino alla effettiva consegna della villa
(30.9.2008) nella misura quantificata analiticamente dal CTU in €. 252.224,60
(comprensiva di rivalutazione annuale ed interessi legali), o nell'importo maggiore
o minore ritenuto di giustizia anche sulla base delle osservazioni alla CTU
presentate dalla oltre interessi e rivalutazione successivi al Parte_1
deposito della consulenza e fino al soddisfo. In ogni caso, con qualsiasi
statuizione ritenere e dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande
tutte proposte dai signori , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio,
[...]
ivi compreso quello di Cassazione, da distrarre in favore dei legali antistatari
Salvo ogni altro diritto”.
Conclusioni dei convenuti in riassunzione: “A questo punto si chiede la
sostituzione del Ctu per i motivi sopra esposti, ritenuto che tale consulenza allo
stato è incompleta ed insufficiente a fornire alla Corte qualsiasi elemento utile per
la quantificazione del presunto danno richiesto. In subordine, qualora la Corte
non volesse procedere alla sostituzione del Ctu, si insiste per un ulteriore
richiamo del medesimo, al fine di ottenere dal perito d'ufficio una valutazione
alternativa rispetto a quella già formulata, stante l'assenza di elementi certi dai
quali desumere il reale valore economico del bene. In estremo subordine, si
conclude come in comparsa di risposta, ed in particolare si insiste per il rigetto
della domanda risarcitoria perché infondata non avendo la parte attrice dato 4
prova della illegittima occupazione dell'immobile da parte del promissario
acquirente, e, anche in considerazione dell'impedimento giuridico relativamente
al possesso del bene di cui trattasi derivante dalla esecuzione immobiliare in
corso nel periodo dal 2004 al 2008 promossa dalla Island Finance srl nei
confronti della Con salvezza di ogni altro diritto.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno, in via preliminare, sintetizzare lo sviluppo del processo:
- con atto di citazione notificato il 4.12.2006 conveniva in giudizio Persona_1
innanzi al Tribunale di Palermo la società chiedendo emettersi Parte_1
sentenza ai sensi dell'art.2932 c.c. di trasferimento in suo favore della proprietà
di una villa a due elevazioni fuori terra della superficie di mq.500 circa, insistente su un lotto di terreno di mq.4.600, sita in Palermo, località Giusino -Pallavicino,
iscritta al NCEU del Comune di Palermo al fg. 11 part. 1237, e ciò in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 15.1.2004 che la convenuta, promittente venditrice, non aveva onorato;
la Parte_1
costituendosi, istava per il rigetto della suddetta pretesa e, in via riconvenzionale,
chiedeva accertarsi la risoluzione del suddetto contratto e di quello integrativo stipulato dalle parti il 23.3.2004 per inadempimento dell'attore, con condanna del
Palermo al rilascio dell'immobile, illegittimamente detenuto a far data da maggio
2004, e di tutti gli arredi che lo arredavano e al pagamento di una indennità per la occupazione sine titulo sino all'effettiva riconsegna;
- con sentenza n.ro 1236/36 il Tribunale adito: a) dichiarava inammissibile la
“mutatio libelli” effettuata da , e Palermo Controparte_1 Controparte_2 5
, costituitisi quali eredi del Palermo nelle more deceduto, i quali avevano CP_3
rinunziato alla azione di cui all'art.2932 c.c. sostituendola con domanda volta alla risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento della controparte fondatasu circostanze diverse da quelle originariamente allegate;
b) rigettava la domanda risarcitoria della per la lamentata occupazione sine titulo Parte_1
dell'immobile per difetto di prova dell'an, rimarcando come entrambe le parti avevano rinunciato alla assunzione delle prove testimoniali;
c) in considerazione della “prevalente soccombenza” degli attori (ossia degli eredi di Per_1
), condannava i predetti al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio oltre
[...]
che dell'intero importo di quelle del procedimento cautelare per sequestro giudiziario già promosso in corso di causa dal de cuius;
- con sentenza n.ro 1653/2018 questa Corte rigettava sia l'appello principale della volto all'accoglimento di tutte le originarie domande Parte_1
riconvenzionali, sia quello incidentale proposto dagli eredi del Palermo, volto a far dichiarare la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, e compensava interamente tra le parti le spese di grado;
- con ordinanza n.ro 3579/2024, pubblicata l'8.2.2024, la Suprema Corte,
nell'accogliere parzialmente, nei termini che si diranno, il ricorso principale della e rigettare quello incidentale condizionato proposto dagli eredi Parte_1
Palermo, ha cassato la sentenza di secondo grado “in relazione ai motivi accolti”,
rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per nuovo giudizio comprensivo della regolamentazione delle spese della fase di legittimità. 6
La ha tempestivamente riassunto la causa, formulando le richieste Parte_1
riportate in epigrafe. Hanno resistito gli eredi Palermo.
Dopo l'espletamento di c.t.u. affidata all'ing. , la causa, trattata in CP_5
forma “scritta”, è stata assunta di decisione in data 8-11 giugno 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************************
L'ordinanza remittente ha così disposto, in relazione ai motivi del ricorso principale proposto da i) ha respinto il primo motivo, che deduceva Parte_1
la nullità della sentenza di appello nel capo relativo al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente;
ii) ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, che lamentava l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, sul rilievo che le stesse erano state oggetto di rinuncia in primo grado;
iii) ha accolto il secondo motivo, valutando che erroneamente la sentenza di secondo grado avesse disatteso la domanda di restituzione degli arredi per genericità, omettendo di valutare alcune emergenze che ne comprovavano la asportazione;
iiii) ha accolto il terzo motivo, che deduceva la nullità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione con riferimento al capo che aveva rigettato la domanda di risarcimento per occupazione sine titulo dell'immobile, rilevando che i giudici di appello avevano posto a fondamento del loro giudizio una argomentazione – quella secondo cui la consegna anticipata della disponibilità materiale della villa in favore del promissario acquirente fosse prevista nei contratti preliminari - smentita dalle risultanze di causa. 7
Così delineato il contenuto della pronuncia di legittimità, il thema decidendum residuo della presente fase attiene al nuovo esame delle domande della
[...]
afferenti alla restituzione degli arredi di sua proprietà presenti Pt_1
nell'immobile nel maggio 2004, epoca in cui , per come Persona_1
incontestato, vi si trasferì per abitarvi unitamente al suo nucleo familiare, e al risarcimento per occupazione senza titolo dell'immobile.
Per quanto riguarda la prima domanda, la la ha in questa fase Parte_1
circoscritta ai beni “meglio precisati nel verbale di sequestro e di perquisizione
depositato da unitamente alla memoria del 4.11.2009 ovvero Parte_1
risultanti dalla foto doc. 12)”, chiedendo al contempo il ristoro del deprezzamento di essi che possa essere derivato dalla usura o da danneggiamenti verificatisi medio tempore.
Orbene, la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda restitutoria,
nei limiti che si diranno, si ricava dalle motivazioni della ordinanza remittente la quale ha rimarcato come dalla valutazione incrociata della querela sporta dalla il 4.11.2009, del verbale di perquisizione e sequestro operato dai Parte_1
Carabinieri presso l'abitazione dell'epoca degli nell'ambito del Parte_2
procedimento penale a carico degli stessi (per i reati di appropriazione indebita e danneggiamento) originato da tale querela, e dal contenuto della sentenza penale irrevocabile n.ro 2911/2013 del Tribunale di Palermo, che dava atto delle dichiarazioni confessorie rese sul punto dai predetti, consentisse di ritenere provato che gli odierni convenuti in riassunzione, in occasione del rilascio della villa – che risulta pacificamente effettuato in data 30.9.2008 in favore della terza 8
acquirente – avevano asportato alcuni dei beni mobili ivi Controparte_6
presenti, certamente quelli, inclusi nell'elenco allegato alla anzidetta querela, che furono poi rinvenuti nella loro disponibilità e sottoposti a vincolo il 4.11.2009.
Va detto che in questa fase del giudizio gli si sono dichiarati Parte_2
disponibili alla restituzione dei beni individuati dal c.t.u., salvo lamentare, negli scritti difensivi conclusivi, che la non avesse fornito prova, avendo Parte_1
agito in rivendica, della proprietà di tali mobili.
L'esame di tale deduzione, a prescindere della sua “novità”, deve in ogni caso ritenersi precluso, atteso che la circostanza della titolarità di tali arredi/accessori in capo alla odierna attrice in riassunzione è stata asseverata dalla Suprema
Corte, alla luce della valorizzazione delle fonti conoscitive sopra riportate, e non può quindi essere posta in discussione.
Occorre anche rilevare che la buona fede all'atto della asportazione dei beni riconosciuta dal giudicato penale – intesa nel senso che gli eredi Palermo
avevano potuto ragionevolmente ritenere che i suddetti mobili fossero passati in proprietà della la quale li aveva autorizzati, pur non essendo di fatto CP_6
legittimata, a prelevare dalla villa, prima di rilasciarla, quanto da loro ritenuto opportuno – non esclude l'obbligazione restitutoria in favore dell'effettivo proprietario rivendicante il quale sin dall'inizio del presente giudizio ne aveva chiesto la riconsegna.
Nel merito, i mobili in questione vanno circoscritti esclusivamente a quelli sottoposti a sequestro penale rinvenuti dal c.t.u. ancora nella disponibilità degli eredi Palermo, tenuto conto che il rilievo fotografico indicato dalla Parte_1 9
come “doc.12” si presenta del tutto inidoneo ad una compiuta individuazione di ulteriori specifici beni.
Il c.t.u. – dando atto della rinuncia espressa dalla al recupero di Parte_1
alcuni mobili, circostanza non smentita dalla società nei suoi scritti finali- ha individuato i seguenti beni residui: n.8 copritermosifoni;
n.1 arredo per camino in legno;
n.1 mobile composto da due librerie con copritermosifone;
n.7 porte in rovere massiccio.
L'ausiliare ha rilevato che solo le porte hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro condizioni di efficienza e di valore mentre gli altri beni, a causa di un assoluto stato di incuria nella loro conservazione, hanno subito un deprezzamento pressocché totale (“si ritiene che gli stessi possano essere
utilizzati unicamente come legna da ardere”), sicché di essi ne ha stimato il valore al 2009, epoca dei rilievi fotografici allegati al verbale di sequestro,
quantificandolo in complessivi euro 8.560,00 (v. le risposte ai quesiti a) e b)
contenute nella relazione peritale).
Entrambe le parti hanno contestato, per ragioni opposte, siffatta valutazione. La
società proprietaria, richiamando le osservazioni di un proprio c.t.p., ha sollecitato una valutazione superiore dei beni ormai sostanzialmente deperiti e il computo di una voce aggiuntiva di danno per il pieno ripristino delle porte in rovere e la ricostruzione dei telai e dei falsi telai (si rinvia a pag.23-24 della comparsa conclusionale di . Gli eredi Palermo si dolgono che la stima sia Parte_1
stata compiuta applicando i valori del 2009 mentre si trattava di beni realizzati in 10
epoca antecedente – in quanto presenti nella villa già nel maggio del 2004 – e di cui non è dato conoscere le precedenti condizioni di conservazione.
Entrambe le doglianze vanno disattese.
Il c.t.u. ha chiarito di avere operato la determinazione del valore “riferendosi a
quelle fondamentali caratteristiche a cui normalmente ci si affida per effettuare
una stima attendibile, ovvero la tipologia dell'essenza lignea, la qualità della
tecnica realizzativa (prodotto industriale o artigianale, massello, multistrato o
altro) e la relativa finitura (naturale, a vernice, a cera ecc.)”. Ciò posto, e premesso che ogni stima presenta margini discrezionali, la difesa della
[...]
si è, da un lato, limitata a sovrapporre la valutazione del proprio c.t.p. a Pt_1
quella del c.t.u. (con riferimento al valore dei beni pressocché deperiti e alla necessità di interventi di ripristino sulle porte in rovere), dall'altro lato ha chiesto la refusione di voci che attengono più propriamente a danni afferenti alle rifiniture dell'immobile da cui gli oggetti sono stati asportati, danni estranei all'originaria domanda o, comunque, al disposto dell'art.948 c.c., e che, peraltro,
riguarderebbero un edificio di cui la stessa si era impegnata a Parte_1
demolire in seno al contratto stipulato con la e che in effetti venne CP_6
demolito.
Per quanto riguarda i rilievi dei convenuti in riassunzione, basti dire che il c.t.u. ha applicato valori medi e che deve ragionevolmente presumersi che i mobili in questione – che, per loro natura, non rientrano tra quelli oggetto di rapida obsolescenza – negli anni 2008-2009 si presentassero in condizioni quantomeno buone se non ottimali, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui gli eredi 11
Palermo ritennero per loro conveniente asportarli dalla villa, sobbarcandosi anche le spese di smontaggio e trasporto, e mantenerli nella loro disponibilità.
Gli eredi Palermo vanno, in conclusione, condannati a restituire alla controparte,
senza dilazione, le sette porte in rovere e a corrispondere l'importo di euro
8.560,00 per il danno da deperimento dei residui beni, che intervenne in epoca successiva al sequestro penale e che è stato accertato in questa fase del giudizio. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, vanno computati la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e gli interessi compensativi a saggio legale dal 30.9.2008, pervenendosi all'importo di euro 13.749,17, su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Venendo alla domanda di risarcimento per la occupazione sine titulo della villa,
occorre muovere da alcuni dati incontestati: 1) i due contratti preliminari di compravendita (quello del 15.1.2004 e quello del 23.3.2004) non prevedevano il trasferimento immediato della disponibilità materiale della villa in favore del promissario acquirente;
2) quest'ultimo nel maggio 2004 ottenne le chiavi di accesso all'immobile dalla stessa e da tale momento, malgrado le Parte_1
plurime richieste di rilascio successivamente avanzategli dalla controparte a partire dalla diffida del 30.3.2005, mantenne il godimento del cespite anche nel corso del presente giudizio, adibendolo ad abitazione della propria famiglia, e ciò
sino al 30.9.2008, data in cui lo rilasciò alla società con cui Controparte_6
nel frattempo la con contratto del 5.6.2007 in atti e nella Parte_1
prospettiva della realizzazione di un più ampio progetto edificatorio, aveva venduto l'area di sedime mantenendo la proprietà del manufatto ma al solo scopo 12
di procedere alla sua demolizione, assumendosi, a tal fine, l'obbligazione di chiedere alla competenti Autorità le necessarie autorizzazioni.
Tanto premesso, ha sempre sostenuto – sin dalla diffida Parte_1
stragiudiziale del 30.3.2005 - che , aveva ottenuto la consegna Persona_1
delle chiavi con il pretesto “di organizzare la fase preparatoria di alcuni lavori di
adattamento dell'immobile alle sue esigenze”, ossia per ragioni meramente transitorie.
I convenuti in riassunzione hanno dedotto, di contro, che tra le parti era intercorso un comodato verbale che rappresenterebbe il titolo in forza del quale il promissario acquirente aveva ottenuto la detenzione dell'immobile.
Va detto che tale difesa non può ritenersi “nuova”, per come eccepito dalla difesa dall'attrice in riassunzione, giacché, al di là della qualificazione giuridica, si tratta dell'assunto ab origine sostenuto dall'attore (v. la lettera del 2.5.2005 in cui il
Palermo, a riscontro della diffida anzidetta, replicava che la villa gli era stata consegnata in via anticipata per andarci ad abitare, e pag. 6 dell'atto di citazione).
Va anche osservato che la questione non può ritenersi “coperta” né dalla ordinanza remittente, che si è limitata a riscontrare il vizio motivazionale della sentenza di appello, né dalla sentenza penale sopra menzionata la quale sulle vicende antecedenti alla asportazione nel 2009 degli arredi della villa si è limitata a riportare il contenuto della querela che era stata sporta dalla Parte_1
l'8.8.2009 e, del resto, il suo accertamento non poteva che concentrarsi sui fatti oggetto delle imputazioni. 13
Ritiene la Corte che, pur in mancanza dell'apporto conoscitivo che sarebbe potuto provenire dalle prove orali, debba ravvisarsi, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, la dimostrazione della occupazione sine titulo dell'immobile ma solo a partire dal 31.3 2005, ossia dalla data di ricevimento della diffida alla riconsegna.
L'assunto della circa il carattere meramente transitorio della Parte_1
consegna delle chiavi può infatti ritenersi suffragato da una serie di dati convergenti: 1) non è stato dedotto alcun nessun elemento di novità rispetto al contenuto dei due preliminari che potesse giustificare, a distanza di pochissimo tempo dal preliminare del 23.3.2004, la concessione alla controparte, senza alcun vantaggio aggiuntivo per la del c.d. “possesso anticipato”; 2) Parte_1
è inverosimile ritenere che una tale integrazione del regolamento contrattuale potesse venire concordata verbalmente, senza alcun testo scritto, tenuto anche conto della qualità della promittente venditrice (una società di capitali operante nel settore immobiliare), della rilevanza economica del contratto e del fatto che la villa era arredata;
3) gli stessi convenuti in riassunzione assumono che la consegna delle chiavi doveva servire a consentire al Palermo di effettuare le opere materiali necessarie al frazionamento del lotto venduto e alla realizzazione del muro di recinzione rispetto al lotto limitrofo (v. pag.13 della comparsa conclusionale dei Ventimiglia-Palermo), in conformità a quanto previsto nel preliminare del 15.1.2004, opere di fatto indispensabili per procedere alla vendita.
In conclusione, in tale contesto la mera consegna delle chiavi non può fornire prova del trasferimento della detenzione dell'immobile ma solo della 14
autorizzazione ad una disponibilità temporanea, autorizzazione che venne meno allorché la società proprietaria pretese la riconsegna.
Deve pertanto ravvisarsi una occupazione sine titulo del cespite da parte di e poi dei suoi eredi nel lasso temporale 31.3.2005-30.9.2008, Persona_1
data in cui la consegna dell'immobile alla fu eseguita, per come riferito CP_6
senza contestazione dalla attrice in riassunzione e per come emerge dal giudicato penale, in forza di un accordo del 7.8.2008 in base al quale la , CP_6
pur di ottenerne la disponibilità al fine di procedere speditamente alle opere di demolizione e di chiudere le vertenze giudiziali avviate nei suoi confronti dal
Palermo, accettò di corrispondere agli eredi di costui l'importo di euro
300.000,00.
Ciò posto, vanno poi disattese le argomentazioni articolate dai convenuti in riassunzione al fine di negare la sussistenza del lamentato danno.
Deve ritenersi che la lungi dall'addurre un pregiudizio “in re ipsa”, Parte_1
abbia infatti fornito elementi, anche di natura presuntiva, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso (Cass. SS.UU., sent.
del 15 novembre 2022, n. 33645), dimostrativi della sopportazione di un danno emergente.
Risulta infatti per tabulas che richiese a più riprese (v. la Parte_1
corrispondenza col Palermo prodotta in primo grado) la restituzione dell'immobile, costituito, come detto, da un cespite di non esiguo valore,
trattandosi di una ampia villa con terreno pertinenziale ubicata nelle vicinanze della nota frazione balneare di Mondello, e ciò anche, come a seguire si dirà, 15
sollecitando in tal senso il custode giudiziario;
dall'altro non può dubitarsi del fatto che l'immobile fosse in adeguato stato di manutenzione e in grado di soddisfare esigenze di tipo abitativo, tanto che fu adibito dai Palermo a loro abitazione fino al rilascio;
da ultimo, non sfugge, a riprova del valore commerciale, che era stato oggetto dei due preliminari (per un prezzo convenuto in euro 1.240.000,00) e che l'area di sedime fu poi oggetto del contratto di vendita con . Né la CP_6
circostanza che tale contratto prevedesse la demolizione del fabbricato, rimasto comunque di proprietà della anche dopo il 5.6.2007, osta a che Parte_1
esso, finché esistente, fosse suscettibile di sfruttamento economico.
In sede di comparsa conclusionale gli eredi Palermo hanno poi sostenuto che l'esistenza del danno emergente in conseguenza della occupazione sine titulo verrebbe esclusa dal fatto che già da marzo del 2004 l'immobile era stato sottoposto a pignoramento a favore della Island Finance s.p.a. cosicché la
[...]
non avrebbe potuto disporne liberamente atteso che ogni atto di Pt_1
gestione non poteva che essere riservato al custode nominato dal G.E..
L'argomentazione in questione, seppure proposta solo in questo grado, non può
ritenersi inammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla attrice in riassunzione, trattandosi di una mera difesa volta a supportare la richiesta di rigetto della pretesa risarcitoria. Neppure può ritenersi fondata su circostanze fattuali “nuove”, atteso che l'esistenza del pignoramento emerge da vari atti/documenti del processo (la diffida del 30.3.2005, il contratto di vendita del
5.6.2007, il contenuto del ricorso per sequestro giudiziario e l'ordinanza del 16
27.4.2007, confermata in sede di reclamo, che ebbe a respingere l'istanza cautelare).
Nel merito la stessa non appare convincente. Occorre muovere dal rilievo che la procedura esecutiva non si concluse con la vendita/aggiudicazione dell'immobile che fu invece demolito in conformità al contratto di compravendita del 5.6.2007;
deve, dunque, dedursi che il cespite fu liberato dal pignoramento, tornando nella disponibilità della debitrice esecutata, ossia di Dalla lettura del Parte_1
ricorso per sequestro giudiziario proposto da , presente Persona_1
nell'incartamento processuale, emerge anche che il custode giudiziale esterno,
nominato solo in data 20.9.2006, si era attivato, su pressione del creditore procedente e della stessa società esecutata, allo scopo di ottenere il rilascio del bene, iniziativa che veniva indicata dal ricorrente come uno dei motivi che lo spingevano a chiedere il provvedimento cautelare.
Alla luce di tali dati deve dunque ricavarsi che non mancarono i tentativi, sia direttamente della società proprietaria, come sopra detto, sia del Custode, volti a provocare la cessazione della occupazione della villa da parte del Palermo,
tentativi che furono da costui ostacolati e che, se giunti a buon fine, avrebbero potuto consentire di trarre un reddito (anche solo la corresponsione di una indennità da parte dello stesso occupante, che nel frattempo fruiva gratuitamente della villa), di spettanza, in ultima battuta, di ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 509 e 632 c.p.c.. 17
Quanto alla quantificazione del risarcimento, può farsi riferimento, in conformità
ad un costante orientamento giurisprudenziale suffragato dalle Sezioni Unite
nella sentenza sopra richiamata, al canone di locazione “figurativo”.
Il consulente tecnico, effettuando un duplice calcolo, sia secondo il metodo
“analitico” sia secondo quello “comparativo”, ha individuato tale canone ancora alla data di marzo 2005 nell'importo di euro 4.440,00 mensili, importo che ha via via aggiornato secondo gli indici Istat di rivalutazione dei canoni di locazione fino alla data 30.9.2008.
Anche in ordine a tale stima le parti hanno presentato osservazioni. In sintesi,
l'attrice in riassunzione invoca il riconoscimento di un canone maggiore in considerazione delle caratteristiche di pregio dell'immobile, che dagli atti risultava dotato di piscine, dependance e cappella privata (si rinvia, nel dettaglio, alle pag.25-26 della comparsa conclusionale di mentre i convenuti Parte_1
contestano, in particolare, che il c.t.u. abbia potuto effettuare la stima senza conoscere le effettive condizioni strutturali, le dotazioni e le rifiniture dell'immobile atteso che lo stesso non esisteva più all'epoca di svolgimento delle operazioni peritali.
Pure in questo caso tutte le osservazioni vanno respinte. Il c.t.u., infatti, ha evidenziato, anche in seno alle risposte sollecitate con ordinanza del 10.3.2025,
di avere tenuto conto della ubicazione dell'immobile nonché di tutti i dati descrittivi emergenti dai contratti preliminari e di avere utilizzato per la valutazione “analitica” i parametri ricavati dall'OMI (i più antichi, risalenti al 2006,
opportunamente devalutati fino all'anno 2004), in relazione ad un manufatto da 18
ritenersi dotato di normali caratteristiche dal punto di vista costruttivo e da quello impiantistico (v. l'elaborato integrativo depositato il 24.3.2025). Queste risposte si presentano convincenti ed esaustive, tanto più ove si consideri che la stima finale nasce dalla convergenza di due diversi criteri estimativi e che le parti non hanno offerto nessun specifico elemento di segno contrario.
In conclusione, sulla scorta del prospetto elaborato dal c.t.u. (detraendo da esso gli importi stimati dal c.t.u. in relazione al periodo 30.5.2004- 28.3.2005),
l'ammontare complessivo del risarcimento alla data del 30.9.2008 può essere equitativamente determinato nell'importo 207.324,95 (di cui euro 193.969,60 per canoni via via aggiornati ed il resto per interessi).
Va rimarcato che tale importo, seppur parametrato al canone locatizio, costituisce pur sempre un credito, liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c., di natura risarcitoria onde su di esso va calcolata anche di ufficio la rivalutazione monetaria, mediante applicazione degli indici ISTAT, dal 30.9.2008 alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Si perviene così all'importo attualizzato di euro 273.668,93.
Per quanto riguarda gli interessi compensativi, deve osservarsi che in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice in riassunzione ha chiesto quelli
“successivi al deposito della consulenza” e, per tale ragione, operando per questi accessori, a differenza che per la rivalutazione, il principio della domanda (v.
Cass. 4938/23, 10376/24), gli stessi si calcolano dal 20.12.2024 (data di deposito dell'elaborato peritale) ad oggi nell'importo di euro 3.609,72. 19
In conclusione, i convenuti in riassunzione vanno condannati, a titolo di risarcimento per l'occupazione sine titulo dell'immobile, a pagare a Parte_1
la somma complessiva di euro 277.278,65, su cui decorreranno gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
Occorre, da ultimo, provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, che va effettuata alla luce dell'esito globale e finale del giudizio, prescindendo da una valutazione parcellizzata dell'esito delle singole fasi (inter alia: Cass. 23769724,
S.U. ord. 32906/22, Cass. 9448/23), e comprendendo anche il primo grado, in considerazione della parziale riforma della sentenza n.ro 1236/13.
Ritiene la Corte, avuto riguardo alla sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca ma con netta prevalenza di quella degli eredi Palermo,
che sussistano le condizioni per condannare questi ultimi a rifondere alla controparte ¾ delle spese di lite, con compensazione della restante quota.
Le suddette spese si determinano nella loro interezza per come in dispositivo,
utilizzando le tariffe attualmente vigenti, e ciò in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese dei gradi precedenti, deve applicare la disciplina vigente al momento della sua decisione, atteso che “l'accezione
omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018, 19984/2021). Si
applicano valori tariffari prossimi a parametri medi (minimi per la sola fase di trattazione del grado di appello, in assenza di effettiva attività istruttoria). 20
Degli importi riconosciuti alla per le fasi del processo Parte_1
successive al primo grado si dispone la distrazione a favore degli attuali procuratori della società, dichiaratisi antistatari.
Va invece confermata la statuizione della sentenza di primo grado che ha lasciato a carico degli eredi dell'originario attore le spese del procedimento cautelare, che fu rigettato e che venne comunque proposto sulla scorta di motivazioni che non sono state suffragate nel processo principale.
Anche i costi della c.t.u. svolta in questo grado, resasi necessaria in relazione alle domande restitutorie/risarcitorie di che hanno trovato Parte_1
sostanziale accoglimento, devono essere interamente posti a carico dei convenuti in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 3579/2024,
- in parziale riforma della sentenza n.ro 1236/13 emessa dal Tribunale di Palermo
il 7.12.2012-21.3.2013,
- condanna , e a restituire Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
senza dilazione alla le sette porte in rovere individuate nella Parte_1
c.t.u. a firma dell'ing. in atti nonché a corrispondere la complessiva CP_7
somma di euro 13.749,17, su cui interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- condanna, altresì, , e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere alla a titolo di risarcimento per l'occupazione Parte_1 21
senza titolo dell'immobile indicato in motivazione e per la durata ivi accertata, la complessiva somma di euro 277.278,65, su cui interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla ¾ delle spese di lite del primo grado, liquidate Parte_1
nell'interezza nell'importo di euro 8.000,00, oltre rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/14 c.p.a. e IVA, compensando la restante quota;
- conferma nel resto e per quanto ancora in delibazione la sentenza anzidetta.
- CO , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla delle spese di lite del grado di appello – che si liquidano Controparte_8
nell'interezza nell'importo di euro 10.313,00 - della fase di legittimità – che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 6.585,00 – e della presente fase, che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 12.156,00; importi su cui rimborso delle spese generali ex art.2 D.M. n.55/14 e degli esborsi sostenuti per oneri processuali, c.p.a. e IVA e di cui si dispone la distrazione a favore degli avv.ti
LV IN e LE MA.
- Pone a carico di , e i costi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
della c.t.u. espletata in questa fase di rinvio, liquidati con precedente decreto in atti.
Palermo, 21.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 784/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili
TRA
con sede legale in Palermo, Partita IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. LV IN e dall'avv. LE MA;
attrice in riassunzione
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._2
), e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Controparte_3 [...]
[...] [...
[...]
), quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3 Persona_1
CE NI;
convenuti in riassunzione
Conclusioni dell'attrice in riassunzione: “Disattesa ogni contraria istanza
eccezione e difesa. In accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
in riforma della sentenza n. 1236/2013 emessa dal Tribunale di Palermo,
[...]
dott.ssa Raimonda Tomasino, sotto le date 7 dicembre 2012 - 21 marzo 2013 nel
procedimento civile iscritto al n. R.G 16190/2006, Ritenere e dichiarare che i
signori , e hanno detenuto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
senza titolo dal maggio 2004 al 30 settembre 2008 la villa unifamiliare sita in
Palermo in località Giusino a Pallavicino iscritta al NCEU del Comune di Palermo
fg. 11 part. 1237 di proprietà della COre i signori Parte_1 [...]
, e all'immediata riconsegna di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
tutti gli arredi, corredi mobili e suppellettili (meglio precisati nel verbale di
sequestro e di perquisizione depositato da unitamente alla Parte_1
memoria del 4.11.2009 ovvero risultanti dalla foto doc. 12), in favore della
convenuta società che detengono senza titolo, nonché al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dai beni a causa della loro usura o dei
danneggiamenti, quantificati dal C.T.U. in €.8.560,00, o nell'importo maggiore o
minore ritenuto di giustizia anche sulla base delle osservazioni alla CTU
presentate dalla oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del Parte_1
credito (30.9.2008), trattandosi di debito di valore. COre i signori
[...]
, e , in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2 Controparte_3 3
pagamento, in favore della del risarcimento dei danni da Controparte_4
occupazione senza titolo dal maggio 2004 sino alla effettiva consegna della villa
(30.9.2008) nella misura quantificata analiticamente dal CTU in €. 252.224,60
(comprensiva di rivalutazione annuale ed interessi legali), o nell'importo maggiore
o minore ritenuto di giustizia anche sulla base delle osservazioni alla CTU
presentate dalla oltre interessi e rivalutazione successivi al Parte_1
deposito della consulenza e fino al soddisfo. In ogni caso, con qualsiasi
statuizione ritenere e dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande
tutte proposte dai signori , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio,
[...]
ivi compreso quello di Cassazione, da distrarre in favore dei legali antistatari
Salvo ogni altro diritto”.
Conclusioni dei convenuti in riassunzione: “A questo punto si chiede la
sostituzione del Ctu per i motivi sopra esposti, ritenuto che tale consulenza allo
stato è incompleta ed insufficiente a fornire alla Corte qualsiasi elemento utile per
la quantificazione del presunto danno richiesto. In subordine, qualora la Corte
non volesse procedere alla sostituzione del Ctu, si insiste per un ulteriore
richiamo del medesimo, al fine di ottenere dal perito d'ufficio una valutazione
alternativa rispetto a quella già formulata, stante l'assenza di elementi certi dai
quali desumere il reale valore economico del bene. In estremo subordine, si
conclude come in comparsa di risposta, ed in particolare si insiste per il rigetto
della domanda risarcitoria perché infondata non avendo la parte attrice dato 4
prova della illegittima occupazione dell'immobile da parte del promissario
acquirente, e, anche in considerazione dell'impedimento giuridico relativamente
al possesso del bene di cui trattasi derivante dalla esecuzione immobiliare in
corso nel periodo dal 2004 al 2008 promossa dalla Island Finance srl nei
confronti della Con salvezza di ogni altro diritto.”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno, in via preliminare, sintetizzare lo sviluppo del processo:
- con atto di citazione notificato il 4.12.2006 conveniva in giudizio Persona_1
innanzi al Tribunale di Palermo la società chiedendo emettersi Parte_1
sentenza ai sensi dell'art.2932 c.c. di trasferimento in suo favore della proprietà
di una villa a due elevazioni fuori terra della superficie di mq.500 circa, insistente su un lotto di terreno di mq.4.600, sita in Palermo, località Giusino -Pallavicino,
iscritta al NCEU del Comune di Palermo al fg. 11 part. 1237, e ciò in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti il 15.1.2004 che la convenuta, promittente venditrice, non aveva onorato;
la Parte_1
costituendosi, istava per il rigetto della suddetta pretesa e, in via riconvenzionale,
chiedeva accertarsi la risoluzione del suddetto contratto e di quello integrativo stipulato dalle parti il 23.3.2004 per inadempimento dell'attore, con condanna del
Palermo al rilascio dell'immobile, illegittimamente detenuto a far data da maggio
2004, e di tutti gli arredi che lo arredavano e al pagamento di una indennità per la occupazione sine titulo sino all'effettiva riconsegna;
- con sentenza n.ro 1236/36 il Tribunale adito: a) dichiarava inammissibile la
“mutatio libelli” effettuata da , e Palermo Controparte_1 Controparte_2 5
, costituitisi quali eredi del Palermo nelle more deceduto, i quali avevano CP_3
rinunziato alla azione di cui all'art.2932 c.c. sostituendola con domanda volta alla risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento della controparte fondatasu circostanze diverse da quelle originariamente allegate;
b) rigettava la domanda risarcitoria della per la lamentata occupazione sine titulo Parte_1
dell'immobile per difetto di prova dell'an, rimarcando come entrambe le parti avevano rinunciato alla assunzione delle prove testimoniali;
c) in considerazione della “prevalente soccombenza” degli attori (ossia degli eredi di Per_1
), condannava i predetti al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio oltre
[...]
che dell'intero importo di quelle del procedimento cautelare per sequestro giudiziario già promosso in corso di causa dal de cuius;
- con sentenza n.ro 1653/2018 questa Corte rigettava sia l'appello principale della volto all'accoglimento di tutte le originarie domande Parte_1
riconvenzionali, sia quello incidentale proposto dagli eredi del Palermo, volto a far dichiarare la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza dell'oggetto, e compensava interamente tra le parti le spese di grado;
- con ordinanza n.ro 3579/2024, pubblicata l'8.2.2024, la Suprema Corte,
nell'accogliere parzialmente, nei termini che si diranno, il ricorso principale della e rigettare quello incidentale condizionato proposto dagli eredi Parte_1
Palermo, ha cassato la sentenza di secondo grado “in relazione ai motivi accolti”,
rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per nuovo giudizio comprensivo della regolamentazione delle spese della fase di legittimità. 6
La ha tempestivamente riassunto la causa, formulando le richieste Parte_1
riportate in epigrafe. Hanno resistito gli eredi Palermo.
Dopo l'espletamento di c.t.u. affidata all'ing. , la causa, trattata in CP_5
forma “scritta”, è stata assunta di decisione in data 8-11 giugno 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************************
L'ordinanza remittente ha così disposto, in relazione ai motivi del ricorso principale proposto da i) ha respinto il primo motivo, che deduceva Parte_1
la nullità della sentenza di appello nel capo relativo al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente;
ii) ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, che lamentava l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, sul rilievo che le stesse erano state oggetto di rinuncia in primo grado;
iii) ha accolto il secondo motivo, valutando che erroneamente la sentenza di secondo grado avesse disatteso la domanda di restituzione degli arredi per genericità, omettendo di valutare alcune emergenze che ne comprovavano la asportazione;
iiii) ha accolto il terzo motivo, che deduceva la nullità del provvedimento impugnato per vizio di motivazione con riferimento al capo che aveva rigettato la domanda di risarcimento per occupazione sine titulo dell'immobile, rilevando che i giudici di appello avevano posto a fondamento del loro giudizio una argomentazione – quella secondo cui la consegna anticipata della disponibilità materiale della villa in favore del promissario acquirente fosse prevista nei contratti preliminari - smentita dalle risultanze di causa. 7
Così delineato il contenuto della pronuncia di legittimità, il thema decidendum residuo della presente fase attiene al nuovo esame delle domande della
[...]
afferenti alla restituzione degli arredi di sua proprietà presenti Pt_1
nell'immobile nel maggio 2004, epoca in cui , per come Persona_1
incontestato, vi si trasferì per abitarvi unitamente al suo nucleo familiare, e al risarcimento per occupazione senza titolo dell'immobile.
Per quanto riguarda la prima domanda, la la ha in questa fase Parte_1
circoscritta ai beni “meglio precisati nel verbale di sequestro e di perquisizione
depositato da unitamente alla memoria del 4.11.2009 ovvero Parte_1
risultanti dalla foto doc. 12)”, chiedendo al contempo il ristoro del deprezzamento di essi che possa essere derivato dalla usura o da danneggiamenti verificatisi medio tempore.
Orbene, la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda restitutoria,
nei limiti che si diranno, si ricava dalle motivazioni della ordinanza remittente la quale ha rimarcato come dalla valutazione incrociata della querela sporta dalla il 4.11.2009, del verbale di perquisizione e sequestro operato dai Parte_1
Carabinieri presso l'abitazione dell'epoca degli nell'ambito del Parte_2
procedimento penale a carico degli stessi (per i reati di appropriazione indebita e danneggiamento) originato da tale querela, e dal contenuto della sentenza penale irrevocabile n.ro 2911/2013 del Tribunale di Palermo, che dava atto delle dichiarazioni confessorie rese sul punto dai predetti, consentisse di ritenere provato che gli odierni convenuti in riassunzione, in occasione del rilascio della villa – che risulta pacificamente effettuato in data 30.9.2008 in favore della terza 8
acquirente – avevano asportato alcuni dei beni mobili ivi Controparte_6
presenti, certamente quelli, inclusi nell'elenco allegato alla anzidetta querela, che furono poi rinvenuti nella loro disponibilità e sottoposti a vincolo il 4.11.2009.
Va detto che in questa fase del giudizio gli si sono dichiarati Parte_2
disponibili alla restituzione dei beni individuati dal c.t.u., salvo lamentare, negli scritti difensivi conclusivi, che la non avesse fornito prova, avendo Parte_1
agito in rivendica, della proprietà di tali mobili.
L'esame di tale deduzione, a prescindere della sua “novità”, deve in ogni caso ritenersi precluso, atteso che la circostanza della titolarità di tali arredi/accessori in capo alla odierna attrice in riassunzione è stata asseverata dalla Suprema
Corte, alla luce della valorizzazione delle fonti conoscitive sopra riportate, e non può quindi essere posta in discussione.
Occorre anche rilevare che la buona fede all'atto della asportazione dei beni riconosciuta dal giudicato penale – intesa nel senso che gli eredi Palermo
avevano potuto ragionevolmente ritenere che i suddetti mobili fossero passati in proprietà della la quale li aveva autorizzati, pur non essendo di fatto CP_6
legittimata, a prelevare dalla villa, prima di rilasciarla, quanto da loro ritenuto opportuno – non esclude l'obbligazione restitutoria in favore dell'effettivo proprietario rivendicante il quale sin dall'inizio del presente giudizio ne aveva chiesto la riconsegna.
Nel merito, i mobili in questione vanno circoscritti esclusivamente a quelli sottoposti a sequestro penale rinvenuti dal c.t.u. ancora nella disponibilità degli eredi Palermo, tenuto conto che il rilievo fotografico indicato dalla Parte_1 9
come “doc.12” si presenta del tutto inidoneo ad una compiuta individuazione di ulteriori specifici beni.
Il c.t.u. – dando atto della rinuncia espressa dalla al recupero di Parte_1
alcuni mobili, circostanza non smentita dalla società nei suoi scritti finali- ha individuato i seguenti beni residui: n.8 copritermosifoni;
n.1 arredo per camino in legno;
n.1 mobile composto da due librerie con copritermosifone;
n.7 porte in rovere massiccio.
L'ausiliare ha rilevato che solo le porte hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro condizioni di efficienza e di valore mentre gli altri beni, a causa di un assoluto stato di incuria nella loro conservazione, hanno subito un deprezzamento pressocché totale (“si ritiene che gli stessi possano essere
utilizzati unicamente come legna da ardere”), sicché di essi ne ha stimato il valore al 2009, epoca dei rilievi fotografici allegati al verbale di sequestro,
quantificandolo in complessivi euro 8.560,00 (v. le risposte ai quesiti a) e b)
contenute nella relazione peritale).
Entrambe le parti hanno contestato, per ragioni opposte, siffatta valutazione. La
società proprietaria, richiamando le osservazioni di un proprio c.t.p., ha sollecitato una valutazione superiore dei beni ormai sostanzialmente deperiti e il computo di una voce aggiuntiva di danno per il pieno ripristino delle porte in rovere e la ricostruzione dei telai e dei falsi telai (si rinvia a pag.23-24 della comparsa conclusionale di . Gli eredi Palermo si dolgono che la stima sia Parte_1
stata compiuta applicando i valori del 2009 mentre si trattava di beni realizzati in 10
epoca antecedente – in quanto presenti nella villa già nel maggio del 2004 – e di cui non è dato conoscere le precedenti condizioni di conservazione.
Entrambe le doglianze vanno disattese.
Il c.t.u. ha chiarito di avere operato la determinazione del valore “riferendosi a
quelle fondamentali caratteristiche a cui normalmente ci si affida per effettuare
una stima attendibile, ovvero la tipologia dell'essenza lignea, la qualità della
tecnica realizzativa (prodotto industriale o artigianale, massello, multistrato o
altro) e la relativa finitura (naturale, a vernice, a cera ecc.)”. Ciò posto, e premesso che ogni stima presenta margini discrezionali, la difesa della
[...]
si è, da un lato, limitata a sovrapporre la valutazione del proprio c.t.p. a Pt_1
quella del c.t.u. (con riferimento al valore dei beni pressocché deperiti e alla necessità di interventi di ripristino sulle porte in rovere), dall'altro lato ha chiesto la refusione di voci che attengono più propriamente a danni afferenti alle rifiniture dell'immobile da cui gli oggetti sono stati asportati, danni estranei all'originaria domanda o, comunque, al disposto dell'art.948 c.c., e che, peraltro,
riguarderebbero un edificio di cui la stessa si era impegnata a Parte_1
demolire in seno al contratto stipulato con la e che in effetti venne CP_6
demolito.
Per quanto riguarda i rilievi dei convenuti in riassunzione, basti dire che il c.t.u. ha applicato valori medi e che deve ragionevolmente presumersi che i mobili in questione – che, per loro natura, non rientrano tra quelli oggetto di rapida obsolescenza – negli anni 2008-2009 si presentassero in condizioni quantomeno buone se non ottimali, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui gli eredi 11
Palermo ritennero per loro conveniente asportarli dalla villa, sobbarcandosi anche le spese di smontaggio e trasporto, e mantenerli nella loro disponibilità.
Gli eredi Palermo vanno, in conclusione, condannati a restituire alla controparte,
senza dilazione, le sette porte in rovere e a corrispondere l'importo di euro
8.560,00 per il danno da deperimento dei residui beni, che intervenne in epoca successiva al sequestro penale e che è stato accertato in questa fase del giudizio. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, vanno computati la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e gli interessi compensativi a saggio legale dal 30.9.2008, pervenendosi all'importo di euro 13.749,17, su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Venendo alla domanda di risarcimento per la occupazione sine titulo della villa,
occorre muovere da alcuni dati incontestati: 1) i due contratti preliminari di compravendita (quello del 15.1.2004 e quello del 23.3.2004) non prevedevano il trasferimento immediato della disponibilità materiale della villa in favore del promissario acquirente;
2) quest'ultimo nel maggio 2004 ottenne le chiavi di accesso all'immobile dalla stessa e da tale momento, malgrado le Parte_1
plurime richieste di rilascio successivamente avanzategli dalla controparte a partire dalla diffida del 30.3.2005, mantenne il godimento del cespite anche nel corso del presente giudizio, adibendolo ad abitazione della propria famiglia, e ciò
sino al 30.9.2008, data in cui lo rilasciò alla società con cui Controparte_6
nel frattempo la con contratto del 5.6.2007 in atti e nella Parte_1
prospettiva della realizzazione di un più ampio progetto edificatorio, aveva venduto l'area di sedime mantenendo la proprietà del manufatto ma al solo scopo 12
di procedere alla sua demolizione, assumendosi, a tal fine, l'obbligazione di chiedere alla competenti Autorità le necessarie autorizzazioni.
Tanto premesso, ha sempre sostenuto – sin dalla diffida Parte_1
stragiudiziale del 30.3.2005 - che , aveva ottenuto la consegna Persona_1
delle chiavi con il pretesto “di organizzare la fase preparatoria di alcuni lavori di
adattamento dell'immobile alle sue esigenze”, ossia per ragioni meramente transitorie.
I convenuti in riassunzione hanno dedotto, di contro, che tra le parti era intercorso un comodato verbale che rappresenterebbe il titolo in forza del quale il promissario acquirente aveva ottenuto la detenzione dell'immobile.
Va detto che tale difesa non può ritenersi “nuova”, per come eccepito dalla difesa dall'attrice in riassunzione, giacché, al di là della qualificazione giuridica, si tratta dell'assunto ab origine sostenuto dall'attore (v. la lettera del 2.5.2005 in cui il
Palermo, a riscontro della diffida anzidetta, replicava che la villa gli era stata consegnata in via anticipata per andarci ad abitare, e pag. 6 dell'atto di citazione).
Va anche osservato che la questione non può ritenersi “coperta” né dalla ordinanza remittente, che si è limitata a riscontrare il vizio motivazionale della sentenza di appello, né dalla sentenza penale sopra menzionata la quale sulle vicende antecedenti alla asportazione nel 2009 degli arredi della villa si è limitata a riportare il contenuto della querela che era stata sporta dalla Parte_1
l'8.8.2009 e, del resto, il suo accertamento non poteva che concentrarsi sui fatti oggetto delle imputazioni. 13
Ritiene la Corte che, pur in mancanza dell'apporto conoscitivo che sarebbe potuto provenire dalle prove orali, debba ravvisarsi, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, la dimostrazione della occupazione sine titulo dell'immobile ma solo a partire dal 31.3 2005, ossia dalla data di ricevimento della diffida alla riconsegna.
L'assunto della circa il carattere meramente transitorio della Parte_1
consegna delle chiavi può infatti ritenersi suffragato da una serie di dati convergenti: 1) non è stato dedotto alcun nessun elemento di novità rispetto al contenuto dei due preliminari che potesse giustificare, a distanza di pochissimo tempo dal preliminare del 23.3.2004, la concessione alla controparte, senza alcun vantaggio aggiuntivo per la del c.d. “possesso anticipato”; 2) Parte_1
è inverosimile ritenere che una tale integrazione del regolamento contrattuale potesse venire concordata verbalmente, senza alcun testo scritto, tenuto anche conto della qualità della promittente venditrice (una società di capitali operante nel settore immobiliare), della rilevanza economica del contratto e del fatto che la villa era arredata;
3) gli stessi convenuti in riassunzione assumono che la consegna delle chiavi doveva servire a consentire al Palermo di effettuare le opere materiali necessarie al frazionamento del lotto venduto e alla realizzazione del muro di recinzione rispetto al lotto limitrofo (v. pag.13 della comparsa conclusionale dei Ventimiglia-Palermo), in conformità a quanto previsto nel preliminare del 15.1.2004, opere di fatto indispensabili per procedere alla vendita.
In conclusione, in tale contesto la mera consegna delle chiavi non può fornire prova del trasferimento della detenzione dell'immobile ma solo della 14
autorizzazione ad una disponibilità temporanea, autorizzazione che venne meno allorché la società proprietaria pretese la riconsegna.
Deve pertanto ravvisarsi una occupazione sine titulo del cespite da parte di e poi dei suoi eredi nel lasso temporale 31.3.2005-30.9.2008, Persona_1
data in cui la consegna dell'immobile alla fu eseguita, per come riferito CP_6
senza contestazione dalla attrice in riassunzione e per come emerge dal giudicato penale, in forza di un accordo del 7.8.2008 in base al quale la , CP_6
pur di ottenerne la disponibilità al fine di procedere speditamente alle opere di demolizione e di chiudere le vertenze giudiziali avviate nei suoi confronti dal
Palermo, accettò di corrispondere agli eredi di costui l'importo di euro
300.000,00.
Ciò posto, vanno poi disattese le argomentazioni articolate dai convenuti in riassunzione al fine di negare la sussistenza del lamentato danno.
Deve ritenersi che la lungi dall'addurre un pregiudizio “in re ipsa”, Parte_1
abbia infatti fornito elementi, anche di natura presuntiva, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso (Cass. SS.UU., sent.
del 15 novembre 2022, n. 33645), dimostrativi della sopportazione di un danno emergente.
Risulta infatti per tabulas che richiese a più riprese (v. la Parte_1
corrispondenza col Palermo prodotta in primo grado) la restituzione dell'immobile, costituito, come detto, da un cespite di non esiguo valore,
trattandosi di una ampia villa con terreno pertinenziale ubicata nelle vicinanze della nota frazione balneare di Mondello, e ciò anche, come a seguire si dirà, 15
sollecitando in tal senso il custode giudiziario;
dall'altro non può dubitarsi del fatto che l'immobile fosse in adeguato stato di manutenzione e in grado di soddisfare esigenze di tipo abitativo, tanto che fu adibito dai Palermo a loro abitazione fino al rilascio;
da ultimo, non sfugge, a riprova del valore commerciale, che era stato oggetto dei due preliminari (per un prezzo convenuto in euro 1.240.000,00) e che l'area di sedime fu poi oggetto del contratto di vendita con . Né la CP_6
circostanza che tale contratto prevedesse la demolizione del fabbricato, rimasto comunque di proprietà della anche dopo il 5.6.2007, osta a che Parte_1
esso, finché esistente, fosse suscettibile di sfruttamento economico.
In sede di comparsa conclusionale gli eredi Palermo hanno poi sostenuto che l'esistenza del danno emergente in conseguenza della occupazione sine titulo verrebbe esclusa dal fatto che già da marzo del 2004 l'immobile era stato sottoposto a pignoramento a favore della Island Finance s.p.a. cosicché la
[...]
non avrebbe potuto disporne liberamente atteso che ogni atto di Pt_1
gestione non poteva che essere riservato al custode nominato dal G.E..
L'argomentazione in questione, seppure proposta solo in questo grado, non può
ritenersi inammissibile, diversamente da quanto eccepito dalla attrice in riassunzione, trattandosi di una mera difesa volta a supportare la richiesta di rigetto della pretesa risarcitoria. Neppure può ritenersi fondata su circostanze fattuali “nuove”, atteso che l'esistenza del pignoramento emerge da vari atti/documenti del processo (la diffida del 30.3.2005, il contratto di vendita del
5.6.2007, il contenuto del ricorso per sequestro giudiziario e l'ordinanza del 16
27.4.2007, confermata in sede di reclamo, che ebbe a respingere l'istanza cautelare).
Nel merito la stessa non appare convincente. Occorre muovere dal rilievo che la procedura esecutiva non si concluse con la vendita/aggiudicazione dell'immobile che fu invece demolito in conformità al contratto di compravendita del 5.6.2007;
deve, dunque, dedursi che il cespite fu liberato dal pignoramento, tornando nella disponibilità della debitrice esecutata, ossia di Dalla lettura del Parte_1
ricorso per sequestro giudiziario proposto da , presente Persona_1
nell'incartamento processuale, emerge anche che il custode giudiziale esterno,
nominato solo in data 20.9.2006, si era attivato, su pressione del creditore procedente e della stessa società esecutata, allo scopo di ottenere il rilascio del bene, iniziativa che veniva indicata dal ricorrente come uno dei motivi che lo spingevano a chiedere il provvedimento cautelare.
Alla luce di tali dati deve dunque ricavarsi che non mancarono i tentativi, sia direttamente della società proprietaria, come sopra detto, sia del Custode, volti a provocare la cessazione della occupazione della villa da parte del Palermo,
tentativi che furono da costui ostacolati e che, se giunti a buon fine, avrebbero potuto consentire di trarre un reddito (anche solo la corresponsione di una indennità da parte dello stesso occupante, che nel frattempo fruiva gratuitamente della villa), di spettanza, in ultima battuta, di ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 509 e 632 c.p.c.. 17
Quanto alla quantificazione del risarcimento, può farsi riferimento, in conformità
ad un costante orientamento giurisprudenziale suffragato dalle Sezioni Unite
nella sentenza sopra richiamata, al canone di locazione “figurativo”.
Il consulente tecnico, effettuando un duplice calcolo, sia secondo il metodo
“analitico” sia secondo quello “comparativo”, ha individuato tale canone ancora alla data di marzo 2005 nell'importo di euro 4.440,00 mensili, importo che ha via via aggiornato secondo gli indici Istat di rivalutazione dei canoni di locazione fino alla data 30.9.2008.
Anche in ordine a tale stima le parti hanno presentato osservazioni. In sintesi,
l'attrice in riassunzione invoca il riconoscimento di un canone maggiore in considerazione delle caratteristiche di pregio dell'immobile, che dagli atti risultava dotato di piscine, dependance e cappella privata (si rinvia, nel dettaglio, alle pag.25-26 della comparsa conclusionale di mentre i convenuti Parte_1
contestano, in particolare, che il c.t.u. abbia potuto effettuare la stima senza conoscere le effettive condizioni strutturali, le dotazioni e le rifiniture dell'immobile atteso che lo stesso non esisteva più all'epoca di svolgimento delle operazioni peritali.
Pure in questo caso tutte le osservazioni vanno respinte. Il c.t.u., infatti, ha evidenziato, anche in seno alle risposte sollecitate con ordinanza del 10.3.2025,
di avere tenuto conto della ubicazione dell'immobile nonché di tutti i dati descrittivi emergenti dai contratti preliminari e di avere utilizzato per la valutazione “analitica” i parametri ricavati dall'OMI (i più antichi, risalenti al 2006,
opportunamente devalutati fino all'anno 2004), in relazione ad un manufatto da 18
ritenersi dotato di normali caratteristiche dal punto di vista costruttivo e da quello impiantistico (v. l'elaborato integrativo depositato il 24.3.2025). Queste risposte si presentano convincenti ed esaustive, tanto più ove si consideri che la stima finale nasce dalla convergenza di due diversi criteri estimativi e che le parti non hanno offerto nessun specifico elemento di segno contrario.
In conclusione, sulla scorta del prospetto elaborato dal c.t.u. (detraendo da esso gli importi stimati dal c.t.u. in relazione al periodo 30.5.2004- 28.3.2005),
l'ammontare complessivo del risarcimento alla data del 30.9.2008 può essere equitativamente determinato nell'importo 207.324,95 (di cui euro 193.969,60 per canoni via via aggiornati ed il resto per interessi).
Va rimarcato che tale importo, seppur parametrato al canone locatizio, costituisce pur sempre un credito, liquidato ai sensi dell'art. 1226 c.c., di natura risarcitoria onde su di esso va calcolata anche di ufficio la rivalutazione monetaria, mediante applicazione degli indici ISTAT, dal 30.9.2008 alla data di questa decisione, onde assicurare al danneggiato il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Si perviene così all'importo attualizzato di euro 273.668,93.
Per quanto riguarda gli interessi compensativi, deve osservarsi che in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice in riassunzione ha chiesto quelli
“successivi al deposito della consulenza” e, per tale ragione, operando per questi accessori, a differenza che per la rivalutazione, il principio della domanda (v.
Cass. 4938/23, 10376/24), gli stessi si calcolano dal 20.12.2024 (data di deposito dell'elaborato peritale) ad oggi nell'importo di euro 3.609,72. 19
In conclusione, i convenuti in riassunzione vanno condannati, a titolo di risarcimento per l'occupazione sine titulo dell'immobile, a pagare a Parte_1
la somma complessiva di euro 277.278,65, su cui decorreranno gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
Occorre, da ultimo, provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, che va effettuata alla luce dell'esito globale e finale del giudizio, prescindendo da una valutazione parcellizzata dell'esito delle singole fasi (inter alia: Cass. 23769724,
S.U. ord. 32906/22, Cass. 9448/23), e comprendendo anche il primo grado, in considerazione della parziale riforma della sentenza n.ro 1236/13.
Ritiene la Corte, avuto riguardo alla sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca ma con netta prevalenza di quella degli eredi Palermo,
che sussistano le condizioni per condannare questi ultimi a rifondere alla controparte ¾ delle spese di lite, con compensazione della restante quota.
Le suddette spese si determinano nella loro interezza per come in dispositivo,
utilizzando le tariffe attualmente vigenti, e ciò in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese dei gradi precedenti, deve applicare la disciplina vigente al momento della sua decisione, atteso che “l'accezione
omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018, 19984/2021). Si
applicano valori tariffari prossimi a parametri medi (minimi per la sola fase di trattazione del grado di appello, in assenza di effettiva attività istruttoria). 20
Degli importi riconosciuti alla per le fasi del processo Parte_1
successive al primo grado si dispone la distrazione a favore degli attuali procuratori della società, dichiaratisi antistatari.
Va invece confermata la statuizione della sentenza di primo grado che ha lasciato a carico degli eredi dell'originario attore le spese del procedimento cautelare, che fu rigettato e che venne comunque proposto sulla scorta di motivazioni che non sono state suffragate nel processo principale.
Anche i costi della c.t.u. svolta in questo grado, resasi necessaria in relazione alle domande restitutorie/risarcitorie di che hanno trovato Parte_1
sostanziale accoglimento, devono essere interamente posti a carico dei convenuti in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 3579/2024,
- in parziale riforma della sentenza n.ro 1236/13 emessa dal Tribunale di Palermo
il 7.12.2012-21.3.2013,
- condanna , e a restituire Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
senza dilazione alla le sette porte in rovere individuate nella Parte_1
c.t.u. a firma dell'ing. in atti nonché a corrispondere la complessiva CP_7
somma di euro 13.749,17, su cui interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
- condanna, altresì, , e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
corrispondere alla a titolo di risarcimento per l'occupazione Parte_1 21
senza titolo dell'immobile indicato in motivazione e per la durata ivi accertata, la complessiva somma di euro 277.278,65, su cui interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla ¾ delle spese di lite del primo grado, liquidate Parte_1
nell'interezza nell'importo di euro 8.000,00, oltre rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/14 c.p.a. e IVA, compensando la restante quota;
- conferma nel resto e per quanto ancora in delibazione la sentenza anzidetta.
- CO , e a rifondere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla delle spese di lite del grado di appello – che si liquidano Controparte_8
nell'interezza nell'importo di euro 10.313,00 - della fase di legittimità – che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 6.585,00 – e della presente fase, che si liquidano nell'interezza nell'importo di euro 12.156,00; importi su cui rimborso delle spese generali ex art.2 D.M. n.55/14 e degli esborsi sostenuti per oneri processuali, c.p.a. e IVA e di cui si dispone la distrazione a favore degli avv.ti
LV IN e LE MA.
- Pone a carico di , e i costi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
della c.t.u. espletata in questa fase di rinvio, liquidati con precedente decreto in atti.
Palermo, 21.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Rossana Guzzo