TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA STATIONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 141-1/2025
promosso da nato a [...], il [...], Parte_1 (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Schiatti (C.F.: C.F._2
nei confronti di P.IVA_1 ), con sede legale Controparte_1 (C.F.:
in ED (MB), via Brescia n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scerbo
(C.F.: C.F. 3
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
con ricorso depositato in data 28.4.2025 Parte_1 ha chiesto l'apertura
[...]del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_1
fissata l'udienza al 3.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 30.4.2025; sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilancio relativo all'esercizio 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello redditi SC per il periodo di imposta 2022;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello IRAP per il periodo di imposta 2023;
- certificato dei debiti fiscali e previdenziali;
- visura protesti;
la società si è costituita in giudizio in data 3.6.2025 ed ha domandato il rigetto
•
della domanda in ragione:
➤ dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, come risulterebbe dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
➤ dell'insussistenza dello stato di insolvenza in quanto “non risultano protesti di titoli di credito;
né viene data notizia di ulteriori ricorsi per dichiarazione di fallimento;
l'imprenditore (cioè l'amministratore unico della società) è inoltre agevolmente reperibile;
non risulta la chiusura dei locali dell'impresa, né la cessazione dell'attività e tanto meno lo stato di liquidazione della società)";
all'udienza del 3.6.2025 il ricorrente ha ribadito la sussistenza dello stato di insolvenza e si è rimesso alla valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali, mentre la società debitrice ha insistito per il rigetto del ricorso;
con ordinanza del 4.6.2025 il Tribunale, rilevato che risultava depositato nel
•
Registro delle Imprese unicamente il bilancio relativo all'esercizio 2022, mentre la società debitrice nella comparsa aveva fatto riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ha assegnato termine fino al 20.6.2025 per il deposito di tali bilanci ed ha fissato l'udienza del 24.6.2025;
in data 20.6.2025 la società debitrice ha depositato un'istanza di differimento
•
dell'udienza per un periodo non inferiore a 45 giorni "per consentire le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione dei bilanci richiesti da codesto
Tribunale"; all'udienza del 24.6.2025 è comparso unicamente il procuratore del ricorrente, il quale si è opposto alla concessione del rinvio ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenuto che:
sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
ED (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 20.086, risultante dall'atto di precetto del 7.8.2024 notificato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 458/2024 emesso dal
Tribunale di Monza il 2.10.2024 (doc. 2 di parte ricorrente); la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di "produzione di software non connesso all'edizione” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice ha contestato la sussistenza dei requisiti dimensionali in modo del tutto generico.
Invero, nella comparsa di costituzione e risposta la debitrice si è limitata ad affermare che "dal deposito dei bilanci della società relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 1), emerge chiaramente come nessuno dei tre limiti sopra richiamati sia stato mai superato in nessuno degli ultimi tre esercizi - dalla società...".
Detta dichiarazione, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nella documentazione agli atti, considerato che: contrariamente a quanto affermato dalla società nella comparsa di costituzione e risposta, i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024 non sono stati ancora redatti;
la società debitrice ha infatti domandato un rinvio di 45 giorni per provvedere alla formazione dei bilanci, rinvio che tuttavia non può essere concesso in quanto del tutto incompatibile con le tempistiche di definizione del procedimento unitario;
l'insussistenza dei requisiti dimensionali non può ritenersi dimostrata neppure alla luce della documentazione acquisita d'ufficio, atteso che la stessa si riferisce unicamente agli esercizi 2022 e 2023, di talché il Tribunale non dispone di alcuna informazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali nell'esercizio 2024;
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare debito di natura previdenziale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, pari a complessivi € 32.238,57; quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
20.086); dall'esistenza, altresì, di debiti fiscali per € 59.185,29 e di debiti previdenziali per € 32.238,57 risultanti dai certificati acquisiti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa; dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa; dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1
[...] versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede in ED (MB), via Brescia
[...]
n. 1
dichiara la presente procedura “principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina C.F._4il dott. Ciro Fiore (C.F.: ) con studio in Monza, via Oslavia 24,
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 25
giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Patrizia Fantin Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott. Francesco Ambrosio Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 141-1/2025
promosso da nato a [...], il [...], Parte_1 (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Schiatti (C.F.: C.F._2
nei confronti di P.IVA_1 ), con sede legale Controparte_1 (C.F.:
in ED (MB), via Brescia n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scerbo
(C.F.: C.F. 3
*****
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
con ricorso depositato in data 28.4.2025 Parte_1 ha chiesto l'apertura
[...]del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_1
fissata l'udienza al 3.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal
Registro delle Imprese in data 30.4.2025; sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilancio relativo all'esercizio 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello redditi SC per il periodo di imposta 2022;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022 e 2023;
- modello IRAP per il periodo di imposta 2023;
- certificato dei debiti fiscali e previdenziali;
- visura protesti;
la società si è costituita in giudizio in data 3.6.2025 ed ha domandato il rigetto
•
della domanda in ragione:
➤ dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, come risulterebbe dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
➤ dell'insussistenza dello stato di insolvenza in quanto “non risultano protesti di titoli di credito;
né viene data notizia di ulteriori ricorsi per dichiarazione di fallimento;
l'imprenditore (cioè l'amministratore unico della società) è inoltre agevolmente reperibile;
non risulta la chiusura dei locali dell'impresa, né la cessazione dell'attività e tanto meno lo stato di liquidazione della società)";
all'udienza del 3.6.2025 il ricorrente ha ribadito la sussistenza dello stato di insolvenza e si è rimesso alla valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali, mentre la società debitrice ha insistito per il rigetto del ricorso;
con ordinanza del 4.6.2025 il Tribunale, rilevato che risultava depositato nel
•
Registro delle Imprese unicamente il bilancio relativo all'esercizio 2022, mentre la società debitrice nella comparsa aveva fatto riferimento ai bilanci degli ultimi tre esercizi, ha assegnato termine fino al 20.6.2025 per il deposito di tali bilanci ed ha fissato l'udienza del 24.6.2025;
in data 20.6.2025 la società debitrice ha depositato un'istanza di differimento
•
dell'udienza per un periodo non inferiore a 45 giorni "per consentire le operazioni tecniche necessarie per l'elaborazione dei bilanci richiesti da codesto
Tribunale"; all'udienza del 24.6.2025 è comparso unicamente il procuratore del ricorrente, il quale si è opposto alla concessione del rinvio ed ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenuto che:
sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio
2019, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in
ED (MB), Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio; sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, creditore della somma complessiva di € 20.086, risultante dall'atto di precetto del 7.8.2024 notificato in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 458/2024 emesso dal
Tribunale di Monza il 2.10.2024 (doc. 2 di parte ricorrente); la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di "produzione di software non connesso all'edizione” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti.
Nel caso di specie la società debitrice ha contestato la sussistenza dei requisiti dimensionali in modo del tutto generico.
Invero, nella comparsa di costituzione e risposta la debitrice si è limitata ad affermare che "dal deposito dei bilanci della società relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 1), emerge chiaramente come nessuno dei tre limiti sopra richiamati sia stato mai superato in nessuno degli ultimi tre esercizi - dalla società...".
Detta dichiarazione, tuttavia, non ha trovato alcun riscontro nella documentazione agli atti, considerato che: contrariamente a quanto affermato dalla società nella comparsa di costituzione e risposta, i bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024 non sono stati ancora redatti;
la società debitrice ha infatti domandato un rinvio di 45 giorni per provvedere alla formazione dei bilanci, rinvio che tuttavia non può essere concesso in quanto del tutto incompatibile con le tempistiche di definizione del procedimento unitario;
l'insussistenza dei requisiti dimensionali non può ritenersi dimostrata neppure alla luce della documentazione acquisita d'ufficio, atteso che la stessa si riferisce unicamente agli esercizi 2022 e 2023, di talché il Tribunale non dispone di alcuna informazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali nell'esercizio 2024;
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare debito di natura previdenziale risultante dal certificato acquisito d'ufficio, pari a complessivi € 32.238,57; quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 1.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n.
3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n.
19027)" (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019,
n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile: dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
20.086); dall'esistenza, altresì, di debiti fiscali per € 59.185,29 e di debiti previdenziali per € 32.238,57 risultanti dai certificati acquisiti ai sensi dell'art. 367 del C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa; dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa; dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dal ricorrente.
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, Controparte_1
[...] versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: P.IVA_1 ), con sede in ED (MB), via Brescia
[...]
n. 1
dichiara la presente procedura “principale" ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)
nomina il dott. Francesco Ambrosio Giudice Delegato per la procedura nomina C.F._4il dott. Ciro Fiore (C.F.: ) con studio in Monza, via Oslavia 24,
Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 25
giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Francesco Ambrosio dott.ssa Patrizia Fantin